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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10599 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24014/2024 promossa da:
CF: nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Rotondo ( CF: ) e Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Convertini Donatella elettivamente domiciliati in Napoli Via Cervantes n. 55/16, giusta procura speciale in calce al presente atto, pec: Email_1 ATTORI contro
Rosario Di Palazzo n. 10A 80132 (CF. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona dell'amm.re pro tempore avv. Antonio Del Vecchio, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Depretis n. 88 presso lo studio dell'avv. Davide Poggiagliolmi (CF pec. C.F._3
fax. ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura Email_2 P.IVA_2 in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed spiegavano formale Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5114/2024, con cui il Tribunale di Napoli, su istanza di , Controparte_3 aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 14625,51 oltre interessi e spese a titolo di oneri condominiali non corrisposti. Eccepivano che non era chiaro se dalla somma ingiunta era stato detratto l'importo di euro 2000,00 corrisposto da , padre dell'attore; che nel decreto risultavano Persona_1 spese poco chiare e della quali non si aveva cognizione, atteso che non vi era contezza delle delibere assembleari e dei conseguenti verbali di assemblea menzionati;
che era stata omessa la preliminare richiesta a mezzo raccomandata ovvero una eventuale proposta conciliativa. Concludevano per la nullità del monitorio ovvero, in subordine, per l'accertamento del dovuto detratto quanto corrisposto, spese vinte.
Il CONDOMINIO in Napoli, si costituiva in giudizio e Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione in considerazione della erroneità e genericità dei motivi di opposizione, con vittoria di spese di lite da distrarre e con applicazione dell'art. 96 c.p.c. pagina 1 di 2 Fissata l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa era decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
Nelle note di trattazione scritta depositate l'11.11.2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 14.11.2025, il ha dato atto che gli opponenti avevano provveduto al pagamento CP_1 dell'importo complessivamente ingiunto e ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese del presente giudizio. Nelle note depositate il 13.11.2025, tuttavia, gli opponenti hanno dichiarato di aver ottemperato al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli dopo l'intervenuto pignoramento immobiliare e hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Osserva il giudice che è ravvisabile il concreto interesse degli appellanti alla pronuncia giudiziale, con la conseguenza che la causa non può essere definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e che occorre, dunque, procedere all'esame della fondatezza delle contrapposte domande e difese.
L'opposizione non può trovare accoglimento. Già la documentazione posta a fondamento del monitorio offre la prova, per ciascuna voce di spesa deliberata, della delibera assunta dall'assemblea dei Condomini, a due delle quali, quelle del 21.6.2023 e del 19.2.2024, hanno partecipato gli stessi opponenti, e del relativo stato di riparto di spesa approvato. Parimenti dal contenuto del ricorso emerge che, in relazione alla prima rata per la spesa “integrazione fondo lavori” veniva richiesto solo l'importo di euro 125,00, in luogo di quello indicato per le rate successive di euro 2125,00, proprio in considerazione dell'acconto di euro 2000,00 già corrisposto e, dunque, considerato dal CP_1 nella richiesta del dovuto. Irrilevante è, infine, il motivo afferente alla omessa preventiva richiesta bonaria di pagamento, non essedo prevista ai fini della procedibilità della domanda. La circostanza, poi, secondo cui l'amministratore negherebbe agli opponenti la visione dei bilanci e dei verbali, costituisce motivo inammissibile, perché spiegato per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate il 13.11.2025.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. I compensi professionali indicati nella parte dispositiva sono determinati avuto riguardo al valore dell'importo ingiunto ed al minimo tabellare, considerata la natura documentale della controversia e la non complessità delle questioni trattate, circostanze che hanno consentito la definizione della lite nell'arco di due udienze.
Va esclusa l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., non risultando dagli atti di causa che gli opponenti abbiano agito con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da ed avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 5114/2024 emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di CP_1
;
[...] Controparte_3
2. Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell'avvocato Davide Poggiagliolmi.
NAPOLI, 17 novembre 2025 Il Giudice
dott. Daniela Francavilla pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24014/2024 promossa da:
CF: nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Salvatore Rotondo ( CF: ) e Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Convertini Donatella elettivamente domiciliati in Napoli Via Cervantes n. 55/16, giusta procura speciale in calce al presente atto, pec: Email_1 ATTORI contro
Rosario Di Palazzo n. 10A 80132 (CF. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona dell'amm.re pro tempore avv. Antonio Del Vecchio, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Depretis n. 88 presso lo studio dell'avv. Davide Poggiagliolmi (CF pec. C.F._3
fax. ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura Email_2 P.IVA_2 in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed spiegavano formale Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5114/2024, con cui il Tribunale di Napoli, su istanza di , Controparte_3 aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 14625,51 oltre interessi e spese a titolo di oneri condominiali non corrisposti. Eccepivano che non era chiaro se dalla somma ingiunta era stato detratto l'importo di euro 2000,00 corrisposto da , padre dell'attore; che nel decreto risultavano Persona_1 spese poco chiare e della quali non si aveva cognizione, atteso che non vi era contezza delle delibere assembleari e dei conseguenti verbali di assemblea menzionati;
che era stata omessa la preliminare richiesta a mezzo raccomandata ovvero una eventuale proposta conciliativa. Concludevano per la nullità del monitorio ovvero, in subordine, per l'accertamento del dovuto detratto quanto corrisposto, spese vinte.
Il CONDOMINIO in Napoli, si costituiva in giudizio e Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione in considerazione della erroneità e genericità dei motivi di opposizione, con vittoria di spese di lite da distrarre e con applicazione dell'art. 96 c.p.c. pagina 1 di 2 Fissata l'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa era decisa nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
Nelle note di trattazione scritta depositate l'11.11.2025, in sostituzione dell'udienza cartolare del 14.11.2025, il ha dato atto che gli opponenti avevano provveduto al pagamento CP_1 dell'importo complessivamente ingiunto e ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese del presente giudizio. Nelle note depositate il 13.11.2025, tuttavia, gli opponenti hanno dichiarato di aver ottemperato al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli dopo l'intervenuto pignoramento immobiliare e hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Osserva il giudice che è ravvisabile il concreto interesse degli appellanti alla pronuncia giudiziale, con la conseguenza che la causa non può essere definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e che occorre, dunque, procedere all'esame della fondatezza delle contrapposte domande e difese.
L'opposizione non può trovare accoglimento. Già la documentazione posta a fondamento del monitorio offre la prova, per ciascuna voce di spesa deliberata, della delibera assunta dall'assemblea dei Condomini, a due delle quali, quelle del 21.6.2023 e del 19.2.2024, hanno partecipato gli stessi opponenti, e del relativo stato di riparto di spesa approvato. Parimenti dal contenuto del ricorso emerge che, in relazione alla prima rata per la spesa “integrazione fondo lavori” veniva richiesto solo l'importo di euro 125,00, in luogo di quello indicato per le rate successive di euro 2125,00, proprio in considerazione dell'acconto di euro 2000,00 già corrisposto e, dunque, considerato dal CP_1 nella richiesta del dovuto. Irrilevante è, infine, il motivo afferente alla omessa preventiva richiesta bonaria di pagamento, non essedo prevista ai fini della procedibilità della domanda. La circostanza, poi, secondo cui l'amministratore negherebbe agli opponenti la visione dei bilanci e dei verbali, costituisce motivo inammissibile, perché spiegato per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate il 13.11.2025.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. I compensi professionali indicati nella parte dispositiva sono determinati avuto riguardo al valore dell'importo ingiunto ed al minimo tabellare, considerata la natura documentale della controversia e la non complessità delle questioni trattate, circostanze che hanno consentito la definizione della lite nell'arco di due udienze.
Va esclusa l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., non risultando dagli atti di causa che gli opponenti abbiano agito con malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione proposta da ed avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 5114/2024 emesso dal Tribunale di Napoli su istanza di CP_1
;
[...] Controparte_3
2. Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarre in favore dell'avvocato Davide Poggiagliolmi.
NAPOLI, 17 novembre 2025 Il Giudice
dott. Daniela Francavilla pagina 2 di 2