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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7794 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18057/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. P Biondi Parte_1
contro n persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dagli avvti Debora Lombardo e Pasquale Allocca
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024 l' istante chiedeva dichiararsi illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società e 'effetto condannare la convenuta società al pagamento in proprio favore della somma di € 28968,23 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica.
Esponeva di essere stato dipendente della convenuta Società fino all' aprile 2018, con qualifica di Coordinatore– par. 210. Allegava che , nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva svolto molte ore di lavoro straordinario, accedenti le max 250 ore annuali ( poi 150)previste dalla legge, dal 2013 al 2018 Si costituiva l che rilevava la nullità del ricorso per Controparte_1
violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
eccepiva la prescrizione, l'infondatezza della domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dal dipendente era dovuto a eccezionali esigenze tecnico-produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in virtù di vincoli alle assunzioni;
la mancata prova dell'esistenza del danno da usura psico-fisica in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato anche mediante presunzioni, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica del ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio della sola maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, ovvero nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua, come previsto nell'accordo sindacale dell'11/03/2024. Concludeva chiedendo : rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. )in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati;
)In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente:Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c. )Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti della motivazione Non si accoglie l'eccezione di prescrizione, in quanto sono depositati atti interruttivi
La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5
D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “ a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
OT del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa *”il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che
“la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa
'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”
(Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo ………. dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psicofisica
.D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087
c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente, secondo cui è dovuto , a titolo di straordinario diurno, cui applicare la maggiorazione del 10% , la somma di € 2393,80, a titolo di straordinario notturno, cui applicare la maggiorazione del 30% € 409,94 per un totale complessivo di € 2803,74.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il
CCNL OT (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità
e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”. Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio , si compensano nella misura di 1/2 e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo anche in considerazione della ripetitività della controversia e del numero delle parti.
PQM
Contr Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l' effetto, condanna l al pagamento, in favore dell' istante, della somma di euro 2803,74, oltre interessi di legge Contr Compensa le spese del giudizio per 1/2 e condanna alla rifusione del residuo liquidato in complessivi € 1314,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge , con attribuzione .
Così deciso in data 29/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18057/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. P Biondi Parte_1
contro n persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dagli avvti Debora Lombardo e Pasquale Allocca
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024 l' istante chiedeva dichiararsi illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società e 'effetto condannare la convenuta società al pagamento in proprio favore della somma di € 28968,23 a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica.
Esponeva di essere stato dipendente della convenuta Società fino all' aprile 2018, con qualifica di Coordinatore– par. 210. Allegava che , nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva svolto molte ore di lavoro straordinario, accedenti le max 250 ore annuali ( poi 150)previste dalla legge, dal 2013 al 2018 Si costituiva l che rilevava la nullità del ricorso per Controparte_1
violazione dell'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
eccepiva la prescrizione, l'infondatezza della domanda in quanto il lavoro straordinario prestato dal dipendente era dovuto a eccezionali esigenze tecnico-produttive e all'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in virtù di vincoli alle assunzioni;
la mancata prova dell'esistenza del danno da usura psico-fisica in quanto tale danno non sarebbe in re ipsa ma dovrebbe essere provato anche mediante presunzioni, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex art. 2947 c.c., avendo il ricorrente interrotto la prescrizione solo con la notifica del ricorso;
in via subordinata, la necessità di determinare equitativamente il risarcimento, utilizzando il criterio della sola maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne, ovvero nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua, come previsto nell'accordo sindacale dell'11/03/2024. Concludeva chiedendo : rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. )in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del 10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati;
)In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto II-e
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente:Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c. )Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti della motivazione Non si accoglie l'eccezione di prescrizione, in quanto sono depositati atti interruttivi
La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5
D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “ a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
OT del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa *”il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che
“la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa
'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”
(Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo ………. dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psicofisica
.D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato. Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087
c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente, secondo cui è dovuto , a titolo di straordinario diurno, cui applicare la maggiorazione del 10% , la somma di € 2393,80, a titolo di straordinario notturno, cui applicare la maggiorazione del 30% € 409,94 per un totale complessivo di € 2803,74.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il
CCNL OT (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità
e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”. Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio , si compensano nella misura di 1/2 e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo anche in considerazione della ripetitività della controversia e del numero delle parti.
PQM
Contr Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l' effetto, condanna l al pagamento, in favore dell' istante, della somma di euro 2803,74, oltre interessi di legge Contr Compensa le spese del giudizio per 1/2 e condanna alla rifusione del residuo liquidato in complessivi € 1314,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA come per legge , con attribuzione .
Così deciso in data 29/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio