Sentenza 9 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2019, n. 19855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19855 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT IO AT A TRIESTE L'11
GENNAIO
1958 avverso la sentenza del 22 novembre 2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 22 novembre 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale di Gorizia del 28 aprile 2016 che ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati di sostituzione di persona, di utilizzo indebito dei dati personali, di tentata truffa e di ricettazione di una patente di guida falsificata.
2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata truffa ai danni di ND MB, in quanto quest'ultimo non può essere considerato come persona offesa del reato in questione e non era pertanto legittimato a proporre querela, poiché l'unico soggetto che ha subito un danno a causa della condotta dell'imputato è la società finanziaria Agos che ha anticipato il prezzo del bene, acquistato dal BO fingendo di essere il signor MB. Poiché la finanziaria Agos non ha sporto querela avrebbe dovuto dichiararsi la improcedibilità del reato per mancanza di querela.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato previsto dall'articolo 167 decreto legislativo 196/2003, in quanto l'imputato è stato condannato per avere diffuso i dati personali del signor MB all'atto della richiesta di finanziamento e cioè mentre perfezionava il reato di sostituzione di persona. Ritiene pertanto il ricorrente che la condotta posta in essere non integri gli estremi dell'articolo 167 citato e comunque debba ritenersi assorbita nell'ambito della più ampia previsione dell'art. 494 codice penale.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione del documento falsificato, poiché l'imputato ha materialmente contribuito alla falsificazione della patente di guida utilizzata, fornendo la propria fotografia, che non poteva essere in alcun modo apposta dopo la ricezione del documento, trattandosi del nuovo modello di patente a tessera. Avendo concorso nel reato presupposto il BO non può rispondere del delitto di ricettazione, ma al più di concorso in quello di falsificazione.
2.4 Violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena in quanto le dette circostanze avrebbero potuto essere riconosciute alla luce del limitato danno provocato alla società finanziaria e al signor MB e alla stregua del percorso riabilitativo intrapreso dal BO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso e' fondato nei limiti che verranno a breve esposti.
2. Il primo motivo è generico poichè riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne specificatamente censura. Nel caso in esame gli artifizi e raggiri sono stati posti in essere nei confronti del personale dipendente dell'esercizio commerciale, al quale BO ha presentato la patente falsificata a nome di ND MB, stipulando un finanziamento per l'acquisto di un personal computer. La condotta fraudolenta è stata realizzata in danno della società finanziaria, che ha subito il pregiudizio economico, e del MB, che è stato compulsato dalla società finanziaria per il pagamento e avrebbe subito il danno economico, se non avesse immediatamente sporto denunzia. La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. (Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018 - dep. 13/12/2018, BARBATO ERMES, Rv. 27475501) La corte territoriale ha pertanto correttamente affermato che MB è persona offesa dal reato e titolare del diritto di proporre querela in quanto è il soggetto del quale,spno state utilizzate le false generalità, e che avrebbe subito 1-1.0 l'ingiusto t.derivante dalla condotta del BO. Occorre ricordare in questa sede che ai fini della configurabilità del reato di truffa, dell'individuazione dell'interesse tutelato e conseguentemente del titolare di detto interesse, rileva la diminuzione patrimoniale, cui corrisponde il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, e cioè l'aspetto finalistico e non quello strumentale (induzione in errore) della condotta.
3.11 secondo motivo è fondato. In epoca recente questa Corte ha avuto modo di precisare in materia di tutela penale della cosiddetta "privacy", che l'utilizzazione degli altrui dati personali una sola volta, per uno scopo determinato, non integra un'ipotesi di "diffusione", secondo la definizione di cui all'art. 4, comma primo, lett. m) del D.Lgs. n. 196 del 2003, che richiede che tali dati personali vengano comunicati a più soggetti indeterminati, in qualunque forma. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non sussiste alcuna violazione del diritto alla riservatezza, con riferimento all'utilizzazione dei dati anagrafici e fiscali di un soggetto ai fini dell'intestazione di una scheda telefonica, poi consegnata in uso ad una terza persona). (Sez. 3, n. 22059 del 09/06/2006 - dep. 23/06/2006, Veglio, Rv. 23463601) L'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 196, cit., stabilisce, infatti, che il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto alla applicazione del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. E stato inoltre precisato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003, costituiscono illecito trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche, sia la condotta di utilizzazione di dati che fuoriesca dalla sfera personale e domestica dell'agente e che in quanto tale non può essere ritenuta riconducibile a "fini esclusivamente personali", sia la condotta che, pur realizzata per fini esclusivamente personali, consista nella diffusione dei dati, ancorchè in forma non sistematica. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la "sistematicità" costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto citato, un requisito della comunicazione e non anche della diffusione che, in quanto modalità estesa di propagazione del dato, realizza sempre un "vulnus" alle esigenze di protezione del dato personale). (Sez. 3, n. 6587 del 19/10/2016 - dep. 13/02/2017, P.O. in proc. Barbato e altro, Rv. 26914501) Nel caso in esame la condotta posta in essere dall'imputato integra una forma di indebita comunicazione dei dati della persona offesa per fini personali, che non rientrano nella nozione di trattamento.Vero è che l'art.167 è stato modificato nel settembre 2018 con decreto legislativo del -10 agosto 2018 e la norma non fa più riferimento al trattamento e introduce l'elemento del danno e recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all' articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Ma tale modifica che amplia il novero delle condotte punibili e nel contempo richiede il danno, non si applica alle condotte commesse in epoca precedente, ex art. 2 cod.pen., in quanto meno favorevole. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato al capo C e la conseguente eliminazione dell'aumento di pena di un mese di reclusione e 100 euro di multa, così rideterminando per l'effetto la pena inflitta in due anni, due mesi di reclusione ed euro 800 di multa .
4. Il motivo relativo alla ricettazione è inammissibile. Giova ricordare al riguardo la giurisprudenza di questa corte è consolidata nell'affermare che l'avere fornito una foto da applicare su un documento con false generalità, comporta la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016 - dep. 14/04/2016, P.M. in proc. Hamzaoui, Rv. 26655501) La corte di appello ha tuttavia ribadito che non vi è prova che l'imputato oltre ad applicare la propria fotografia sul documento cartaceo abbia autonomamente falsificato anche il supporto materiale, sicché concorrono i reati di ricettazione del supporto e di concorso della contraffazione. Questa conclusione è corretta in punto di diritto, e richiama la giurisprudenza di questa Sezione, che distingue la ricezione illecita del supporto cartaceo dalla consegna della fotografia falsamente apposta. Il ricorrente obietta che il BO aveva utilizzato una patente a tessera, sicchè l'avere consentito l'inserimento della propria fotografia ha comportato il concorso nella contraffazione del supporto, e ciò escluderebbe la ricettazione. Ma tale affermazione è priva di adeguata allegazione, che dimostri il travisamento del dato probatorio da parte del collegio giudicante, che ha fatto sicuro e inequivoco riferimento all'utilizzo di una patente cartacea.
5. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. Giova ribadire che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901) Anche la graduazione della pena, in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 25914201) Nel caso in esame la corte, nonostante gli elementi di fatto evidenziati dall'appellante in relazione al percorso riabilitativo intrapreso dall'imputato e al danno limitato cagionato alla società finanziaria, che è stato comunque quantificato in oltre C 1000 e non risulta particolarmente contenuto, ha ritenuto di valorizzare i reiterati plurimi precedenti penali specifici dell'imputato. È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo C dell'imputazione perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di mese uno di reclusione ed euro 100