TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6238 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Elio Di Molfetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n.7855/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Alice Parte_1
Zona
attore e
con gli avv.ti Anna Polito e Andrea Girardi CP_1
convenuta e
, contumace Controparte_2
convenuto
All'udienza del 18.12.2025 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore deduceva quanto segue: il giorno 12 settembre 2023 verso le ore 8,25 circa a bordo della Controparte_3
vettura Porsche 911 Carrera S targata GC040FJ, di proprietà
dell'odierno attore, assicurata con in forza di CP_1
polizza n. M14767702, stava percorrendo la S.P. 81,
localmente denominata Via Rimini, nel Comune di Mira (VE),
con direzione Spinea- Mira;
nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. si Controparte_3
portava nella parte sinistra della carreggiata azionando il segnalatore di marcia, avendo deciso di svoltare verso la laterale via Rugoletto, posta alla sua sinistra;
il veicolo condotto dal sig. giunto in prossimità CP_3
dell'intersezione con la via Rugoletto veniva urtato violentemente dalla vettura Opel Mokka targata EX993YD,
assicurata con condotta e di proprietà del sig. CP_4
la Opel Mokka finiva per urtare con la Controparte_2
parte anteriore della sua fiancata di sinistra la parte centrale-posteriore della fiancata destra della Porsche,
che per effetto dell'urto deviava verso destra rovesciandosi sul tetto, per poi proseguire la rotazione sino a tornare nuovamente in assetto di marcia. L'attore,
ritenuta la sussistenza di una responsabilità esclusiva o,
in subordine concorsuale, anche a mente dell'art. 2054
pag. 2/14 c.c., del sig. chiedeva la condanna del Controparte_2
predetto, in solido con al risarcimento di CP_1
tutti i danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro. Si costituiva in giudizio contestando CP_1
la domanda attorea e ritenendo che la responsabilità del sinistro andasse attribuita in via esclusiva al sig.
. CP_3
La domanda pare fondata solo nei limiti di seguito esposti.
2. Parte attrice, per sostenere l'esclusiva responsabile del nella causazione del sinistro, ha CP_5
evidenziato l'inattendibilità della teste Tes_1
Questa, pur avendo mostrato effettivamente
[...]
durante la sua escussione una certa incertezza sulla sua esatta posizione tenuta nell'ambito della colonna di veicoli fermi, a fronte della contestazione in ordine a tale incoerenza, ha dichiarato: “Preciso che è passato più di un anno dal fatto e pertanto se ho dichiarato questo alle autorità sarà vero. Prima ho riferito che la
Porsche proveniva da dietro ma ho precisato che non ricordavo perfettamente. Forse mi sono confusa”. Tale
ammissione di una possibile confusione sulla circostanza in esame, non mina la credibilità del narrato, di per sé
logico e puntuale, ma semmai ne rafforza la genuinità.
pag. 3/14 Sui punti essenziali della dinamica dell'incidente, la teste è stata invece coerente, confermando quanto già
dichiarato nell'immediatezza dei fatti alla Polizia
Locale ovvero che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione vi era una coda di veicoli fermi a causa del traffico, che il veicolo Opel Mokka del si trovava in testa alla colonna, che lo stesso CP_2
era fermo e aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro per svoltare, che la Porsche dell'attore intraprendeva una manovra di sorpasso della colonna,
superando la linea longitudinale continua e invadendo la corsia opposta, che la collisione avveniva mentre l'Opel
era intenta nella manovra di svolta e la Porsche era in fase di sorpasso. Anche il teste che si Testimone_2
trovava fermo in coda dietro l'Opel Mokka, ha riferito di aver visto quest'ultima con “l'indicatore della freccia di sinistra (…) accesso”, di aver sentito “il rumore di un accelerata” e di aver visto la Porsche
nello specchietto laterale sinistro mentre superava la colonna di auto, invadendo la corsia opposta. Il fatto che la Porsche, al momento dell'impatto, si trovasse più
avanti rispetto all'Opel è conseguenza della manovra di sorpasso che stava compiendo, e non prova affatto che l'attore avesse iniziato per primo una manovra di svolta pag. 4/14 a sinistra. Anzi, la versione attorea di una “medesima manovra” di svolta intrapresa da entrambi i veicoli è
smentita proprio dai testi, che descrivono una chiara e pericolosa manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi da parte del veicolo attoreo, e non una svolta a sinistra da parte dello stesso.
3. Le risultanze della prova orale, tuttavia, se inducono a ritenere che l'attore abbia avuto una responsabilità preponderante nella causazione dell'incidente in questione, non forniscono elementi tali da vincere la presunzione di sussistenza di un concorso di responsabilità del nella causazione CP_2
dell'incidente, giusto il disposto di cui all'art. 2054
c.II C.C., sussistendo anzi elementi che impongono il ricorso a tale presunzione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 18631 del 22/09/2015, ord. 12.04.2011 n.8409
e Cass. Sent. 21.07.2006 n.16768). Non è contestato,
infatti, che a seguito del sinistro la Opel subì danni alla parte anteriore laterale sinistra e che la Pt_2
subì danni alla parte centrale e posteriore destra, il che dimostrerebbe che la al momento dell'impatto Pt_2
aveva già impegnato in parte l'area in cui si è
verificato il sinistro. La concorsuale responsabilità
del convenuto si rinviene nel fatto che laddove il pag. 5/14 conducente della Opel avesse controllato di poter eseguire in sicurezza la svolta, il sinistro non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con minore impatto lesivo. Il convenuto, infatti, avrebbe dovuto avvedersi della presenza del veicolo condotto dallo in fase di sorpasso, ovvero avrebbe dovuto CP_3
accertarsi di poter eseguire la manovra in sicurezza.
4. Ora, la mancata prova, da parte del convenuto, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno uniformandosi non solo alle norme della circolazione ma anche a quelle della comune prudenza, induce a far ritenere operante la presunzione di cui all'art. 2054
comma II c.c. e la sussistenza di una responsabilità del convenuto, nella misura di un terzo del totale, nella causazione dell'incidente. Il concorso di colpa dell'attore, la cui preponderante responsabilità si evince dalla gravità delle violazioni alle norme dettate dal codice della strada - per aver compiuto una non consentita manovra di sorpasso (oltrepassando la linea longitudinale continua) di un veicolo fermo, nell'ambito di una colonna di veicoli altrettanto fermi su strada,
veicolo che aveva già segnalato l'intenzione di impegnare l'area avendo azionato per tempo l'indicatore di direzione sinistro - e gli indizi circa la eccessiva pag. 6/14 velocità dell'istante, desumibile dalla gravità dei danni riportati dalla comporta la riduzione di Pt_2
due terzi della somma allo stesso dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti.
5. Il perito d'ufficio, la cui relazione scritta deve intendersi qui richiamata e condivisa, poiché immune da vizi logici, ha stimato in € 105.000,00 il valore della ante sinistro. Ha inoltre stimato i costi di Pt_2
ripristino dei danni, con intervento eseguito secondo la regola dell'arte e con ricambi nuovi, nell'ordine di
€69.943 al netto dell'I.V.A., corrispondenti a €85.330
I.V.A. compresa se dovuta. Ha infine stimato il valore del relitto del mezzo in €27.500. E' fatto incontestato che la non è stata né oggetto di ripristino né Pt_2
sottoposta a demolizione ma è stata radiata, per poi essere venduta in altro Paese (Bulgaria). Qui, ha osservato il perito, “può essere stata riparata e poi rivenduta, oppure “cannibalizzata” per ricavare ricambi da rivendere su mercati paralleli”. Ora, quanto alla stima del danno subito dall'attore, ritiene il Tribunale
di doversi attenere al principio indennitario e alla giurisprudenza prevalente secondo cui la differenza tra la riparazione in forma specifica ed il risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma pag. 7/14 dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza tra il bene integro, e cioè nel suo stato originario, ed il bene leso o danneggiato, vale a dire, in altri termini, nella differenza tra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente (cfr. ex plurimis cass. n.
5993/97, n. 24718/13, n. 21012/10, n. 27546/2017, n.
10686/2023). Le due modalità di liquidazione si pongono tra loro in rapporto di regola ed eccezione ai sensi dell'art. 2058 c.c., nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene)
costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata. Quanto all'eccessiva onerosità la giurisprudenza l'ha ritenuta occorrente quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (cfr. cass. n. 2402/98, n. 21012/10,
n. 10196/22). Venendo al caso di specie si osserva che l'importo del risarcimento in forma specifica, pari, in pag. 8/14 base alla stima del c.t.u., ad € 69.943 al netto dell'I.V.A., non potendosi certo tener conto dell'importo eventualmente dovuto a titolo di I.V.A. in assenza di effettivo esborso per le riparazioni, è
inferiore all'importo del risarcimento in forma generica, dato dalla differenza tra il valore commerciale del mezzo e il valore del relitto e pari ad
€ 77.500,00 (€105.000,00-€ 27.500).
6. L'attore ha anche chiesto il risarcimento del c.d.
danno da fermo tecnico che lo stesso perito della compagnia ha indicato in giorni 17 e quantificato forfettariamente in € 2.000,00. La domanda non può
essere accolta non avendo l'attore dimostrato l'effettiva sussistenza del danno e non potendo la relativa prova avere ad oggetto la mera indisponibilità
del veicolo, dovendosi sostanziare nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (cfr. ex plurimis Cass. N. 9348/2019).
7. Non può essere nemmeno accolta la domanda di rimborso per il costo sostenuto per il soccorso stradale pari ad
€ 219,60 (cfr. doc. prodotto sub n. 11 fascicolo attoreo). L'attore, infatti, in qualità di assicurato di pag. 9/14 beneficiava di una polizza che prevedeva CP_1
espressamente il servizio di assistenza stradale. Le
condizioni di assicurazione (doc. 3 fascicolo convenuta)
stabilivano l'impegno della Compagnia a "procurare il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza". Sarebbe stato dunque sufficiente per l'attore attivare la garanzia prevista dal proprio contratto per evitare integralmente tale costo. La sua inerzia non possono tradursi in un'ulteriore e ingiustificata voce di danno a carico dei convenuti. In altri termini si tratta di una costo che l'attore avrebbe potuto e dovuto evitare usando l'ordinaria diligenza, in applicazione del principio sancito dall'art. 1227, comma 2, c.c.
8. Va rigettata anche la domanda di rimborso del compenso spettante al legale dell'attore per l'attività
svolta in sede stragiudiziale, compenso quantificato in
€ 1.000,00 oltre accessori, come documentato. Le spese legali sostenute dalla parte nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, infatti, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. cass. N. 2275/2006, n. 997/2010,
n. 6422/2017, n. 22241/2025). Non avendo l'attrice pag. 10/14 dimostrato di avere effettivamente sopportato il relativo esborso la domanda va in parte qua rigettata.
9. L'attore ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing.
pari ad € 2.664,48 (cfr. doc. fattura prodotto Per_1
sub n. 12). L'attore ha prodotto prova del bonifico effettuato in favore del consulente (cfr. doc. prodotto sub n. 18), ribadendo come la necessità di ricorrere al consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica del sinistro è addebitabile unicamente ad che ha CP_1
rifiutato qualsiasi trattativa e valutazione in contraddittorio degli elementi acquisiti. Le spese sostenute per la valutazione tecnica stragiudiziale,
paiono sproporzionate ed esorbitanti rispetto alla esiguità della materia trattata. Tali spese, invece,
vanno ricondotte ad € 1.220 già comprensiva di iva,
importo ritenuto più congruo, non potendosi ritenere che l'importo chiesto dall'attore, nella sua interezza, sia correlabile all'evento di merito, non potendosi certo addebitare alla parte convenuta delle spese stragiudiziali sostenute dall'istante in misura esorbitante per un'attività di esigua difficoltà (Cass.
Civ. sez III n. 26729/2024, Cass. civ., sez. III, n.
9549/09, Cass. civ., sez. II, n. 84/13; Cass. civ., n.
pag. 11/14 12241/98).
10. Va invece accolta la domanda di rimborso della spesa sostenuta dall'attore per ottenere copia del rapporto di incidente stradale pari ad € 70,00 (cfr. doc. prodotto sub n. 13), somma il cui esborso è direttamente conseguente al sinistro e al diniego della compagnia di effettuare alcun tipo di offerta in favore dell'attore,
anche a titolo concorsuale.
11. Da ultimo andranno rimborsati pro quota all'attore i costi di C.T.P. in corso di causa. Ed in particolare andrà rimborsato l'importo di € 1.770,00 corrisposto per l'assistenza del perito di parte in corso di causa, come da documenti in atti (cfr. fatture nn. 216/2025 e
217/2025, doc. 22).
12. L'importo complessivo di € 73.003 (le spese per il compenso del c.t.u. vanno computate a parte) spettante all'attore quale risarcimento di tutti i danni va decurtato di due terzi, stante il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, per cui l'importo da liquidare risulta pari ad € 24.334,00. Detto importo,
già espresso in valori monetari attuali, va poi aumentato degli interessi nella misura legale dalla data del sinistro fino al saldo.
13. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in base pag. 12/14 ai valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal d.m. n. 55/2014, vanno compensate per due terzi, stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal solo parziale accoglimento della domanda sul piano quantitativo. Le spese di c.t.u. vanno poste per metà a carico dell'attore e per metà a carico dei convenuti in solido. Restano assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente sulla domanda in esame, così provvede:
1)condanna i convenuti a pagare in solido all'attore la somma di € 24.334,00, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente le spese di c.t.u. per metà a carico dei convenuti in solido e per metà a carico dell'attore;
3)condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, compensate per due terzi, liquidate, già
operata la compensazione, in complessivi € 1.693,00 per compenso di avvocato per esborsi, oltre accessori come per legge, ed oltre a un terzo degli esborsi;
4)rigetta ogni altra domanda.
pag. 13/14 27.12.2025. Il Giudice Elio DI Molfetta
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Elio Di Molfetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n.7855/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Alice Parte_1
Zona
attore e
con gli avv.ti Anna Polito e Andrea Girardi CP_1
convenuta e
, contumace Controparte_2
convenuto
All'udienza del 18.12.2025 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore deduceva quanto segue: il giorno 12 settembre 2023 verso le ore 8,25 circa a bordo della Controparte_3
vettura Porsche 911 Carrera S targata GC040FJ, di proprietà
dell'odierno attore, assicurata con in forza di CP_1
polizza n. M14767702, stava percorrendo la S.P. 81,
localmente denominata Via Rimini, nel Comune di Mira (VE),
con direzione Spinea- Mira;
nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. si Controparte_3
portava nella parte sinistra della carreggiata azionando il segnalatore di marcia, avendo deciso di svoltare verso la laterale via Rugoletto, posta alla sua sinistra;
il veicolo condotto dal sig. giunto in prossimità CP_3
dell'intersezione con la via Rugoletto veniva urtato violentemente dalla vettura Opel Mokka targata EX993YD,
assicurata con condotta e di proprietà del sig. CP_4
la Opel Mokka finiva per urtare con la Controparte_2
parte anteriore della sua fiancata di sinistra la parte centrale-posteriore della fiancata destra della Porsche,
che per effetto dell'urto deviava verso destra rovesciandosi sul tetto, per poi proseguire la rotazione sino a tornare nuovamente in assetto di marcia. L'attore,
ritenuta la sussistenza di una responsabilità esclusiva o,
in subordine concorsuale, anche a mente dell'art. 2054
pag. 2/14 c.c., del sig. chiedeva la condanna del Controparte_2
predetto, in solido con al risarcimento di CP_1
tutti i danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro. Si costituiva in giudizio contestando CP_1
la domanda attorea e ritenendo che la responsabilità del sinistro andasse attribuita in via esclusiva al sig.
. CP_3
La domanda pare fondata solo nei limiti di seguito esposti.
2. Parte attrice, per sostenere l'esclusiva responsabile del nella causazione del sinistro, ha CP_5
evidenziato l'inattendibilità della teste Tes_1
Questa, pur avendo mostrato effettivamente
[...]
durante la sua escussione una certa incertezza sulla sua esatta posizione tenuta nell'ambito della colonna di veicoli fermi, a fronte della contestazione in ordine a tale incoerenza, ha dichiarato: “Preciso che è passato più di un anno dal fatto e pertanto se ho dichiarato questo alle autorità sarà vero. Prima ho riferito che la
Porsche proveniva da dietro ma ho precisato che non ricordavo perfettamente. Forse mi sono confusa”. Tale
ammissione di una possibile confusione sulla circostanza in esame, non mina la credibilità del narrato, di per sé
logico e puntuale, ma semmai ne rafforza la genuinità.
pag. 3/14 Sui punti essenziali della dinamica dell'incidente, la teste è stata invece coerente, confermando quanto già
dichiarato nell'immediatezza dei fatti alla Polizia
Locale ovvero che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione vi era una coda di veicoli fermi a causa del traffico, che il veicolo Opel Mokka del si trovava in testa alla colonna, che lo stesso CP_2
era fermo e aveva azionato l'indicatore di direzione sinistro per svoltare, che la Porsche dell'attore intraprendeva una manovra di sorpasso della colonna,
superando la linea longitudinale continua e invadendo la corsia opposta, che la collisione avveniva mentre l'Opel
era intenta nella manovra di svolta e la Porsche era in fase di sorpasso. Anche il teste che si Testimone_2
trovava fermo in coda dietro l'Opel Mokka, ha riferito di aver visto quest'ultima con “l'indicatore della freccia di sinistra (…) accesso”, di aver sentito “il rumore di un accelerata” e di aver visto la Porsche
nello specchietto laterale sinistro mentre superava la colonna di auto, invadendo la corsia opposta. Il fatto che la Porsche, al momento dell'impatto, si trovasse più
avanti rispetto all'Opel è conseguenza della manovra di sorpasso che stava compiendo, e non prova affatto che l'attore avesse iniziato per primo una manovra di svolta pag. 4/14 a sinistra. Anzi, la versione attorea di una “medesima manovra” di svolta intrapresa da entrambi i veicoli è
smentita proprio dai testi, che descrivono una chiara e pericolosa manovra di sorpasso di una colonna di veicoli fermi da parte del veicolo attoreo, e non una svolta a sinistra da parte dello stesso.
3. Le risultanze della prova orale, tuttavia, se inducono a ritenere che l'attore abbia avuto una responsabilità preponderante nella causazione dell'incidente in questione, non forniscono elementi tali da vincere la presunzione di sussistenza di un concorso di responsabilità del nella causazione CP_2
dell'incidente, giusto il disposto di cui all'art. 2054
c.II C.C., sussistendo anzi elementi che impongono il ricorso a tale presunzione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 18631 del 22/09/2015, ord. 12.04.2011 n.8409
e Cass. Sent. 21.07.2006 n.16768). Non è contestato,
infatti, che a seguito del sinistro la Opel subì danni alla parte anteriore laterale sinistra e che la Pt_2
subì danni alla parte centrale e posteriore destra, il che dimostrerebbe che la al momento dell'impatto Pt_2
aveva già impegnato in parte l'area in cui si è
verificato il sinistro. La concorsuale responsabilità
del convenuto si rinviene nel fatto che laddove il pag. 5/14 conducente della Opel avesse controllato di poter eseguire in sicurezza la svolta, il sinistro non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con minore impatto lesivo. Il convenuto, infatti, avrebbe dovuto avvedersi della presenza del veicolo condotto dallo in fase di sorpasso, ovvero avrebbe dovuto CP_3
accertarsi di poter eseguire la manovra in sicurezza.
4. Ora, la mancata prova, da parte del convenuto, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno uniformandosi non solo alle norme della circolazione ma anche a quelle della comune prudenza, induce a far ritenere operante la presunzione di cui all'art. 2054
comma II c.c. e la sussistenza di una responsabilità del convenuto, nella misura di un terzo del totale, nella causazione dell'incidente. Il concorso di colpa dell'attore, la cui preponderante responsabilità si evince dalla gravità delle violazioni alle norme dettate dal codice della strada - per aver compiuto una non consentita manovra di sorpasso (oltrepassando la linea longitudinale continua) di un veicolo fermo, nell'ambito di una colonna di veicoli altrettanto fermi su strada,
veicolo che aveva già segnalato l'intenzione di impegnare l'area avendo azionato per tempo l'indicatore di direzione sinistro - e gli indizi circa la eccessiva pag. 6/14 velocità dell'istante, desumibile dalla gravità dei danni riportati dalla comporta la riduzione di Pt_2
due terzi della somma allo stesso dovuta a titolo di risarcimento dei danni patiti.
5. Il perito d'ufficio, la cui relazione scritta deve intendersi qui richiamata e condivisa, poiché immune da vizi logici, ha stimato in € 105.000,00 il valore della ante sinistro. Ha inoltre stimato i costi di Pt_2
ripristino dei danni, con intervento eseguito secondo la regola dell'arte e con ricambi nuovi, nell'ordine di
€69.943 al netto dell'I.V.A., corrispondenti a €85.330
I.V.A. compresa se dovuta. Ha infine stimato il valore del relitto del mezzo in €27.500. E' fatto incontestato che la non è stata né oggetto di ripristino né Pt_2
sottoposta a demolizione ma è stata radiata, per poi essere venduta in altro Paese (Bulgaria). Qui, ha osservato il perito, “può essere stata riparata e poi rivenduta, oppure “cannibalizzata” per ricavare ricambi da rivendere su mercati paralleli”. Ora, quanto alla stima del danno subito dall'attore, ritiene il Tribunale
di doversi attenere al principio indennitario e alla giurisprudenza prevalente secondo cui la differenza tra la riparazione in forma specifica ed il risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma pag. 7/14 dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, e, nel secondo, è riferita alla differenza tra il bene integro, e cioè nel suo stato originario, ed il bene leso o danneggiato, vale a dire, in altri termini, nella differenza tra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente (cfr. ex plurimis cass. n.
5993/97, n. 24718/13, n. 21012/10, n. 27546/2017, n.
10686/2023). Le due modalità di liquidazione si pongono tra loro in rapporto di regola ed eccezione ai sensi dell'art. 2058 c.c., nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene)
costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata. Quanto all'eccessiva onerosità la giurisprudenza l'ha ritenuta occorrente quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (cfr. cass. n. 2402/98, n. 21012/10,
n. 10196/22). Venendo al caso di specie si osserva che l'importo del risarcimento in forma specifica, pari, in pag. 8/14 base alla stima del c.t.u., ad € 69.943 al netto dell'I.V.A., non potendosi certo tener conto dell'importo eventualmente dovuto a titolo di I.V.A. in assenza di effettivo esborso per le riparazioni, è
inferiore all'importo del risarcimento in forma generica, dato dalla differenza tra il valore commerciale del mezzo e il valore del relitto e pari ad
€ 77.500,00 (€105.000,00-€ 27.500).
6. L'attore ha anche chiesto il risarcimento del c.d.
danno da fermo tecnico che lo stesso perito della compagnia ha indicato in giorni 17 e quantificato forfettariamente in € 2.000,00. La domanda non può
essere accolta non avendo l'attore dimostrato l'effettiva sussistenza del danno e non potendo la relativa prova avere ad oggetto la mera indisponibilità
del veicolo, dovendosi sostanziare nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (cfr. ex plurimis Cass. N. 9348/2019).
7. Non può essere nemmeno accolta la domanda di rimborso per il costo sostenuto per il soccorso stradale pari ad
€ 219,60 (cfr. doc. prodotto sub n. 11 fascicolo attoreo). L'attore, infatti, in qualità di assicurato di pag. 9/14 beneficiava di una polizza che prevedeva CP_1
espressamente il servizio di assistenza stradale. Le
condizioni di assicurazione (doc. 3 fascicolo convenuta)
stabilivano l'impegno della Compagnia a "procurare il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza". Sarebbe stato dunque sufficiente per l'attore attivare la garanzia prevista dal proprio contratto per evitare integralmente tale costo. La sua inerzia non possono tradursi in un'ulteriore e ingiustificata voce di danno a carico dei convenuti. In altri termini si tratta di una costo che l'attore avrebbe potuto e dovuto evitare usando l'ordinaria diligenza, in applicazione del principio sancito dall'art. 1227, comma 2, c.c.
8. Va rigettata anche la domanda di rimborso del compenso spettante al legale dell'attore per l'attività
svolta in sede stragiudiziale, compenso quantificato in
€ 1.000,00 oltre accessori, come documentato. Le spese legali sostenute dalla parte nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, infatti, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. cass. N. 2275/2006, n. 997/2010,
n. 6422/2017, n. 22241/2025). Non avendo l'attrice pag. 10/14 dimostrato di avere effettivamente sopportato il relativo esborso la domanda va in parte qua rigettata.
9. L'attore ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing.
pari ad € 2.664,48 (cfr. doc. fattura prodotto Per_1
sub n. 12). L'attore ha prodotto prova del bonifico effettuato in favore del consulente (cfr. doc. prodotto sub n. 18), ribadendo come la necessità di ricorrere al consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica del sinistro è addebitabile unicamente ad che ha CP_1
rifiutato qualsiasi trattativa e valutazione in contraddittorio degli elementi acquisiti. Le spese sostenute per la valutazione tecnica stragiudiziale,
paiono sproporzionate ed esorbitanti rispetto alla esiguità della materia trattata. Tali spese, invece,
vanno ricondotte ad € 1.220 già comprensiva di iva,
importo ritenuto più congruo, non potendosi ritenere che l'importo chiesto dall'attore, nella sua interezza, sia correlabile all'evento di merito, non potendosi certo addebitare alla parte convenuta delle spese stragiudiziali sostenute dall'istante in misura esorbitante per un'attività di esigua difficoltà (Cass.
Civ. sez III n. 26729/2024, Cass. civ., sez. III, n.
9549/09, Cass. civ., sez. II, n. 84/13; Cass. civ., n.
pag. 11/14 12241/98).
10. Va invece accolta la domanda di rimborso della spesa sostenuta dall'attore per ottenere copia del rapporto di incidente stradale pari ad € 70,00 (cfr. doc. prodotto sub n. 13), somma il cui esborso è direttamente conseguente al sinistro e al diniego della compagnia di effettuare alcun tipo di offerta in favore dell'attore,
anche a titolo concorsuale.
11. Da ultimo andranno rimborsati pro quota all'attore i costi di C.T.P. in corso di causa. Ed in particolare andrà rimborsato l'importo di € 1.770,00 corrisposto per l'assistenza del perito di parte in corso di causa, come da documenti in atti (cfr. fatture nn. 216/2025 e
217/2025, doc. 22).
12. L'importo complessivo di € 73.003 (le spese per il compenso del c.t.u. vanno computate a parte) spettante all'attore quale risarcimento di tutti i danni va decurtato di due terzi, stante il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, per cui l'importo da liquidare risulta pari ad € 24.334,00. Detto importo,
già espresso in valori monetari attuali, va poi aumentato degli interessi nella misura legale dalla data del sinistro fino al saldo.
13. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in base pag. 12/14 ai valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal d.m. n. 55/2014, vanno compensate per due terzi, stante la parziale soccombenza reciproca derivante dal solo parziale accoglimento della domanda sul piano quantitativo. Le spese di c.t.u. vanno poste per metà a carico dell'attore e per metà a carico dei convenuti in solido. Restano assorbite tutte le altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente sulla domanda in esame, così provvede:
1)condanna i convenuti a pagare in solido all'attore la somma di € 24.334,00, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente le spese di c.t.u. per metà a carico dei convenuti in solido e per metà a carico dell'attore;
3)condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, compensate per due terzi, liquidate, già
operata la compensazione, in complessivi € 1.693,00 per compenso di avvocato per esborsi, oltre accessori come per legge, ed oltre a un terzo degli esborsi;
4)rigetta ogni altra domanda.
pag. 13/14 27.12.2025. Il Giudice Elio DI Molfetta
pag. 14/14