Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6238
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità esclusiva o concorsuale del convenuto

    Il Tribunale riconosce una responsabilità concorsuale del convenuto CP_2 nella misura di un terzo, ritenendo che, se avesse controllato la sicurezza della manovra di svolta, il sinistro si sarebbe potuto evitare o ridurre. La responsabilità dell'attore è ritenuta preponderante nella misura di due terzi.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno effettivo

    La domanda non può essere accolta perché l'attore non ha dimostrato l'effettiva sussistenza del danno, non potendo la prova basarsi sulla mera indisponibilità del veicolo, ma sulla dimostrazione di spese sostenute per un mezzo sostitutivo o perdita di utilità economica.

  • Rigettato
    Possibilità di evitare il costo tramite polizza assicurativa

    La domanda è rigettata poiché l'attore beneficiava di una polizza assicurativa che prevedeva il servizio di assistenza stradale, e avrebbe potuto attivare tale garanzia per evitare il costo. L'inerzia dell'attore non può tradursi in un danno a carico dei convenuti, in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'esborso effettivo

    La domanda è rigettata perché le spese legali stragiudiziali diventano componente del danno e devono essere chieste e liquidate come spese vive o giudiziali. L'attore non ha dimostrato di aver effettivamente sopportato l'esborso.

  • Accolto
    Rimborso spese per consulenza tecnica

    Le spese sono state ricondotte ad un importo ritenuto più congruo (€ 1.220,00 comprensiva di IVA), poiché l'importo originariamente richiesto (€ 2.664,48) è stato ritenuto sproporzionato ed esorbitante rispetto all'esiguità della materia trattata e non interamente correlabile all'evento di merito.

  • Accolto
    Rimborso spese per rapporto incidente

    La domanda è accolta poiché la spesa è direttamente conseguente al sinistro e al diniego della compagnia di effettuare un'offerta, anche a titolo concorsuale.

  • Accolto
    Rimborso costi per assistenza perito di parte in corso di causa

    L'importo di € 1.770,00 corrisposto per l'assistenza del perito di parte in corso di causa viene rimborsato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6238
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 6238
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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