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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 894/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. RA LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GA Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 894/2025 del registro generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra:
C.F. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Nestonni
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] l'11 marzo CP_1 C.F._2
1975 e C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._3 il 2 aprile 2001, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv.
1 RE Di BL
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2025, il sig. ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra come CP_1 regolamentate con sentenza n. 526/2015 del Tribunale di Tivoli.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato: la sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne e il suo allontanamento dall'abitazione della madre.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e aderendo CP_1 CP_3 alla domanda proposta dal ricorrente.
Con istanza congiunta depositata il 4 agosto 2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto di “anticipare l'udienza fissata per il
12.01.2026, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., disponendo che la trattazione sia in forma cartolare, ed in quella sede venga assunta in decisione la causa senza termini”.
Con provvedimento del 2 ottobre 2 025, la giudice nuova assegnataria del procedimento, ha assegnato all e parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 - bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue: “l'eliminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia, a far data dal mese di ottobre 2025, con rinuncia reciproca a qualsiasi diritto e/o azione in ordine a quanto eventualmente non corrisposto per le precedenti annua lità”.
2 Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente decidendo, a modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e di cui alla sentenza n. Parte_1 CP_1
526/2015 del Tribunale di Tivoli:
a) revoca l'obbligo del sig. di corrispondere un assegno Parte_1 perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
con decorrenza dal mese di ottobre 2025; CP_3
b) prende atto delle ulteriori condizioni dell 'accordo raggiunto dalle parti.
c) dichiara le spese di lite compensate .
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
GI GA RA LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. RA LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa GI GA Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 894/2025 del registro generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra:
C.F. nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Roma rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Nestonni
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] l'11 marzo CP_1 C.F._2
1975 e C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._3 il 2 aprile 2001, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv.
1 RE Di BL
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2025, il sig. ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra come CP_1 regolamentate con sentenza n. 526/2015 del Tribunale di Tivoli.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato: la sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne e il suo allontanamento dall'abitazione della madre.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e aderendo CP_1 CP_3 alla domanda proposta dal ricorrente.
Con istanza congiunta depositata il 4 agosto 2025, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto di “anticipare l'udienza fissata per il
12.01.2026, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., disponendo che la trattazione sia in forma cartolare, ed in quella sede venga assunta in decisione la causa senza termini”.
Con provvedimento del 2 ottobre 2 025, la giudice nuova assegnataria del procedimento, ha assegnato all e parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 - bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue: “l'eliminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore della figlia, a far data dal mese di ottobre 2025, con rinuncia reciproca a qualsiasi diritto e/o azione in ordine a quanto eventualmente non corrisposto per le precedenti annua lità”.
2 Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e possono pertanto essere condivise da questo Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente decidendo, a modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e di cui alla sentenza n. Parte_1 CP_1
526/2015 del Tribunale di Tivoli:
a) revoca l'obbligo del sig. di corrispondere un assegno Parte_1 perequativo a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
[...]
con decorrenza dal mese di ottobre 2025; CP_3
b) prende atto delle ulteriori condizioni dell 'accordo raggiunto dalle parti.
c) dichiara le spese di lite compensate .
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
GI GA RA LU
3