Art. 26. 1. L' art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione l'organo straordinario di liquidazione, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio e con altri mezzi ritenuti idonei, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda, corredata da idonea documentazione, per l'inserimento del presunto credito nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio compresi nei residui passivi ritenuti sussistenti sulla base di apposita revisione straordinaria da compiere a cura dell'ente;
b) i debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'art. 37, purche' sorti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio;
c) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
d) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti nei termini di legge;
e) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
f) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata e che si tratti di forniture, opere o prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
g) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all' art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata;
h) la somma pari allo squilibrio delle gestione vincolata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio, derivante dall'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione; lo squilibrio, determinato dalla differenza tra i residui passivi relativi a debiti effettivamente esistenti ed i residui attivi aumentati della giacenza di cassa relativa alla gestione vincolata, e' accertato sulla base di attestazione del responsabile del servizio finanziario o, in mancanza di questi, del segretario dell'ente.
4. Entro 30 giorni dall'insediamento l'ente locale e' tenuto a trasmettere all'organo straordinario di liquidazione gli elenchi, sottoscritti dal segretario, relativi alle partite debitorie di cui al comma 3, corredati da apposite schede di rilevazione per ciascuna partita debitoria e dalla relativa documentazione. Le schede sono obbligatoriamente sottoscritte, anche in caso di attestazione negativa e da ciascuno secondo le proprie competenze, dai soggetti che ricoprono gli incarichi di segretario dell'ente, di responsabile del servizio finanziario e di responsabile del servizio competente per materia, salvo che sussista gia' apposita scheda predisposta in sede di riconoscimento del debito e sottoscritta dai soggetti a cio' tenuti. Ove si tratti di debiti per forniture di beni o servizi la scheda reca l'attestazione circa il fine pubblico perseguito e l'effettivita' della prestazione resa. In caso di attestazione motivatamente negativa l'organo straordinario di liquidazione puo' desumere elementi di prova circa la sussistenza o legittimita' del debito dalla documentazione offerta dal terzo presunto creditore o da altri atti.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.".
Nota all'art. 26:
- Il testo deIl' art. 12-bis del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), e' il seguente:
"Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio).
- 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell' art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 . La durata massima della rateizzazione e di tre anni finanziari.
3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell' art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato;
b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;
c) precedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.
5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprtle 1989, n. 144.
6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell' art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 .
7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 . Il termine stabilito nel citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo e' fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale e' fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione".
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione l'organo straordinario di liquidazione, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio e con altri mezzi ritenuti idonei, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda, corredata da idonea documentazione, per l'inserimento del presunto credito nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio compresi nei residui passivi ritenuti sussistenti sulla base di apposita revisione straordinaria da compiere a cura dell'ente;
b) i debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'art. 37, purche' sorti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio;
c) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
d) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti nei termini di legge;
e) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
f) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata e che si tratti di forniture, opere o prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
g) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all' art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata;
h) la somma pari allo squilibrio delle gestione vincolata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio, derivante dall'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione; lo squilibrio, determinato dalla differenza tra i residui passivi relativi a debiti effettivamente esistenti ed i residui attivi aumentati della giacenza di cassa relativa alla gestione vincolata, e' accertato sulla base di attestazione del responsabile del servizio finanziario o, in mancanza di questi, del segretario dell'ente.
4. Entro 30 giorni dall'insediamento l'ente locale e' tenuto a trasmettere all'organo straordinario di liquidazione gli elenchi, sottoscritti dal segretario, relativi alle partite debitorie di cui al comma 3, corredati da apposite schede di rilevazione per ciascuna partita debitoria e dalla relativa documentazione. Le schede sono obbligatoriamente sottoscritte, anche in caso di attestazione negativa e da ciascuno secondo le proprie competenze, dai soggetti che ricoprono gli incarichi di segretario dell'ente, di responsabile del servizio finanziario e di responsabile del servizio competente per materia, salvo che sussista gia' apposita scheda predisposta in sede di riconoscimento del debito e sottoscritta dai soggetti a cio' tenuti. Ove si tratti di debiti per forniture di beni o servizi la scheda reca l'attestazione circa il fine pubblico perseguito e l'effettivita' della prestazione resa. In caso di attestazione motivatamente negativa l'organo straordinario di liquidazione puo' desumere elementi di prova circa la sussistenza o legittimita' del debito dalla documentazione offerta dal terzo presunto creditore o da altri atti.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.".
Nota all'art. 26:
- Il testo deIl' art. 12-bis del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), e' il seguente:
"Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio).
- 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell' art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 . La durata massima della rateizzazione e di tre anni finanziari.
3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell' art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato;
b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;
c) precedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.
5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprtle 1989, n. 144.
6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell' art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 .
7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 . Il termine stabilito nel citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo e' fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale e' fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione".