TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1402
TAR
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione sul giudizio di anomalia

    La giurisprudenza consolidata stabilisce che la valutazione della stazione appaltante sulla congruità dell'offerta ha natura globale e sintetica, non richiedendo una ricerca minuziosa di ogni singolo costo. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi macroscopici. L'onere motivazionale, in caso di esito favorevole, può essere reso per relationem alle giustificazioni fornite dall'operatore economico.

  • Rigettato
    Erroneità del giudizio di congruità per incongruenze tra offerta tecnica ed economica

    La previsione di subappaltare una quota del servizio non contrasta con il piano di assorbimento del personale né incide sulla stima dei costi, poiché la controinteressata si è riservata la facoltà di subappaltare, elaborando i costi sull'ipotesi di esecuzione integrale. L'analisi dei costi delle derrate alimentari è risultata analitica e non contestata nella sua congruità. La verifica di congruità ha carattere complessivo.

  • Rigettato
    Omessa dichiarazione sull'applicazione del CCNL ai lavoratori del subappaltatore

    L'obbligo di garantire le medesime tutele a tutti i lavoratori impiegati nell'appalto discende direttamente dalla legge (art. 11, D.Lgs. 36/2023) e si impone automaticamente all'aggiudicatario. Non era necessaria una dichiarazione aggiuntiva non prevista dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Erronea valutazione del grave illecito professionale

    L'aver commesso un illecito professionale grave non comporta l'esclusione automatica, ma richiede un accertamento discrezionale da parte della stazione appaltante. Nel caso di specie, l'ammissione con riserva e il successivo scioglimento della stessa, basati su documentazione aggiornata e relazione dettagliata, sono stati ritenuti legittimi, poiché la pendenza di procedimenti penali non è stata ritenuta idonea a integrare un grave illecito professionale.

  • Rigettato
    Dichiarazioni fuorvianti nell'offerta tecnica

    Le dichiarazioni contestate non sono riconducibili alla fattispecie di informazioni fuorvianti, poiché non erano idonee ad alterare gli elementi rilevanti della procedura. La dichiarazione di svolgere direttamente le attività, l'individuazione chiara del centro di cottura primario e la corretta interpretazione dei requisiti di certificazione UNI EN ISO hanno escluso la sussistenza del vizio.

  • Rigettato
    Carenza di specifica competenza nel settore della ristorazione collettiva in capo ai membri della commissione giudicatrice

    Il requisito dell'esperienza dei componenti della commissione non va inteso in senso iper-specialistico. È sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali e che l'esperienza complessiva della commissione sia valutata con ragionevolezza.

  • Rigettato
    Omessa valutazione di un ulteriore procedimento penale e mancata specifica valutazione dei procedimenti già noti

    Si ribadisce quanto già esposto riguardo alla valutazione del grave illecito professionale. Il procedimento penale di Ivrea è stato chiarito come successivo alla presentazione dell'offerta e la relativa informazione è stata fornita tempestivamente. Non sussiste omissione dichiarativa rilevante.

  • Rigettato
    Violazione del principio di fiducia per omessa dichiarazione di precedente penale

    Non è stata riscontrata un'omessa dichiarazione rilevante ai fini del principio di fiducia.

  • Rigettato
    Divergenza tra prospetto del personale e piano di riassorbimento

    Il raffronto operato dalla ricorrente è erroneo perché basato su dati non omogenei e riferiti a piani concettualmente distinti (monte ore teorico, monte ore di servizio effettivo, valorizzazione economica). L'organico complessivo dichiarato da IM è ampiamente idoneo ad assicurare il riassorbimento del personale.

  • Rigettato
    Sottostima del costo della manodopera e delle spese generali

    IM ha valorizzato le ore di servizio effettivo offerte utilizzando i costi orari medi delle tabelle ministeriali vigenti, comprensivi degli oneri relativi a ferie, malattie e permessi. Il monte ore teorico complessivo è stato calcolato coerentemente. Il costo della manodopera è stato parametrato correttamente alle ore di servizio effettivo offerte, in coerenza con i principi giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Insufficienza dell'utile di impresa e dedotta strutturale inattendibilità dell'offerta

    Non esiste una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta debba ritenersi anomala. È sufficiente che il giudizio di congruità dia conto della complessiva serietà e affidabilità dell'offerta. La ricorrente non ha dimostrato che, al prezzo offerto, la controinteressata non sarebbe stata in grado di eseguire l'appalto.

  • Altro
    Richiesta di accesso agli atti

    In data 21 gennaio 2026, è stata ostesa l'offerta della IM senza oscuramenti, confermata dalla società ricorrente con memoria in data 10.02.2026. Il Tribunale, con ordinanza n. 445/2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull'istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1402
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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