Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2720 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TO Food & Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bonanno e Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IM AZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della delibera n. 1604 del 31 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto specifico n. 4490966 - CIG B25947F748 per l'affidamento del servizio di ristorazione in favore di IM AZ S.p.A.;
-del verbale del 12 settembre 2025 con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore di IM AZ S.p.A.;
-del verbale del 29 luglio 2025 con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di IM;
-del verbale n. 1 - Riassuntivo degli esiti di verifica della documentazione amministrativa del 13 gennaio 2025 nella parte in cui ha ammesso "con riserva" IM nonostante i gravi illeciti professionali dichiarati, nonché dei verbali di apertura e verifica della documentazione tecnica, dei verbali di apertura e verifica dell'offerta economica;
-della nota prot. AOEC N. 0017438 del 21/11/2025 con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione di gara ivi compresa la documentazione tecnica ed amministrativa, oltre che quella relativa al soccorso istruttorio attivato a vantaggio della controinteressata senza alcuna limitazione e/o oscuramento
oltre che per la declaratoria
di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato tra la controinteressata e la stazione appaltante e per il subentro della società ricorrente nel rapporto contrattuale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-della delibera n. 1604 del 31 ottobre 2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore di IM AZ S.p.A.;
-del verbale di proposta aggiudicazione del 12 settembre 2025 con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione in favore di IM;
-del verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala del 29 luglio 2025 con cui è stata ritenuta congrua l'offerta di IM;
-del verbale n. 1 - Riassuntivo degli esiti di verifica della documentazione amministrativa del 13 gennaio 2025 nella parte in cui ha ammesso "con riserva" IM nonostante i gravi illeciti professionali dichiarati, nonché dei verbali di apertura e verifica della documentazione tecnica, dei verbali di apertura e verifica dell’offerta economica;
-della nota prot. AOEC N. 0017438 del 21/11/2025 con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IM AZ S.p.A. e dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1 Con delibera n. 1997/CS del 29 dicembre 2023, l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione destinato ai pazienti e ai dipendenti, per una durata di 36 mesi e un importo a base di gara di € 7.453.823,07 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All'esito della procedura e del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, con deliberazione n. 1604 del 31 ottobre 2025, la commessa veniva aggiudicata alla società IM AZ S.p.A. (d’ora in avanti “IM”), odierna controinteressata.
2. Avverso tale provvedimento, e gli atti di gara connessi, la società TO Food & Global Service S.r.l. (d’ora in avanti “TO”), seconda classificata, ha proposto il presente ricorso, notificato il 2 dicembre 2025 e depositato il successivo 15 dicembre, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e il subentro.
A sostegno del gravame, espone la ricorrente che in sede di verifica della documentazione amministrativa, il RUP aveva riscontrato la pendenza di procedimenti penali a carico di alcuni amministratori sia della ricorrente che della controinteressata, potenzialmente rilevanti quale grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
A seguito di un parere di precontenzioso (delibera ANAC n. 548 del 28 novembre 2024), la stazione appaltante, preso atto dello stato in cui si trovavano i procedimenti, ammetteva entrambe le società con riserva, rinviando la valutazione definitiva sull’affidabilità di entrambi gli operatori all’esito dell’acquisizione di documentazione aggiornata.
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la graduatoria provvisoria vedeva IM al primo posto con 95,67 punti e TO al secondo con 74,05 punti.
L'offerta della prima, risultata anormalmente bassa, veniva sottoposta a verifica di anomalia e, con verbale del 29 luglio 2025, il RUP la riteneva congrua.
Successivamente, acquisita la documentazione aggiornata sui procedimenti penali, il RUP, con verbale del 12 settembre 2025, confermava l’ammissione di IM e proponeva l’aggiudicazione in suo favore, approvata con la delibera oggi impugnata.
A fronte della richiesta della ricorrente di accedere agli atti di gara, la stazione appaltante, con nota del 21 novembre 2025, ostendeva solo parte della documentazione richiesta, negando l'accesso all'offerta tecnica non oscurata ed alle giustificazioni dell'anomalia.
Sulla base della documentazione disponibile la società ricorrente, reiterando anche in sede giudiziale la domanda di accesso alla documentazione non fornita, ha proposto il presente ricorso introduttivo, articolando le censure di seguito sintetizzate:
I. Con il primo profilo del primo motivo, la ricorrente deduce la carenza di motivazione sul giudizio di anomalia in quanto espresso con una formula generica e apparente. La clausola utilizzata (“ dopo attenta valutazione si ritiene l’offerta della società congrua in quanto le giustificazioni presentate sono da considerarsi coerenti con la normativa vigente ed idonee a dimostrare la sostenibilità dell’offerta ”) non consentirebbe in alcun modo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito, né di sindacare la logicità e completezza dell’istruttoria svolta.
Con il secondo profilo del primo motivo contesta, nel merito, l’erroneità del giudizio di congruità per la presenza di insanabili incongruenze tra il progetto tecnico (che prevedeva il riassorbimento di 41 addetti) e l’intenzione di subappaltare il 49% del servizio, nonché per l’omessa analisi dei costi delle derrate alimentari e dei relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM).
II. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 11 del capitolato d’appalto per l’omessa dichiarazione, da parte della controinteressata, dell’applicazione del CCNL di settore anche ai lavoratori dell’eventuale subappaltatore, vizio che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della ditta.
III. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, per erronea valutazione del grave illecito professionale. Il RUP avrebbe travisato il parere ANAC, ammettendo con riserva la controinteressata e, successivamente, sciogliendo tale riserva senza un’effettiva istruttoria e motivazione sulla rilevanza dei procedimenti penali pendenti a carico dei membri del CDA.
IV. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), del D.lgs. 36/2023 per aver IM reso informazioni fuorvianti in ordine a profili organizzativi del personale, disponibilità e idoneità dei centri cottura e validità delle certificazioni di qualità.
V. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 22 del capitolato d’appalto per carenza di specifica competenza nel settore della ristorazione collettiva di almeno due membri della commissione giudicatrice.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 dicembre 2025, a seguito dell’ostensione della documentazione richiesta, la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori profili di illegittimità:
I. Con il primo motivo dei motivi aggiunti deduce, sotto un primo profilo (lett. A), l’illegittima ammissione della controinteressata per omessa valutazione, da parte del RUP, di un ulteriore procedimento penale (dinanzi al Tribunale di Ivrea) non dichiarato in sede di offerta, nonché per mancata specifica valutazione dei procedimenti già noti. Sotto altro profilo (lett. B), deduce che l’omessa dichiarazione di un precedente penale violerebbe anche il principio di fiducia.
II. Con il secondo motivo dei motivi aggiunti deduce, sotto un primo profilo (lett. A), che in sede di giustificazioni, IM avrebbe presentato un prospetto del personale (38 unità per 1.179,50 ore settimanali) divergente da quello del piano di riassorbimento (41 unità per 1.313 ore), in violazione della clausola sociale; sotto altro profilo (lett. B), che il costo della manodopera sarebbe stato sottostimato in quanto determinato sulla base di un assetto del personale diverso e ridotto rispetto a quello dichiarato in sede di offerta, sarebbero state inoltre utilizzate tabelle ministeriali non aggiornate e non sarebbero state considerate tutte le componenti del costo del lavoro. Alla sottostima strutturale del costo del personale (di € 383.623,56) si aggiungerebbe quella delle spese generali (di 270.000,00), atteso che dalle giustificazioni risulterebbe l’omessa considerazione dei costi per l’energia pari a circa € 90.000,00/annui.
Sotto un terzo profilo, deduce l’insufficienza dell’utile di impresa indicato in € 103.463,16 per l'intero triennio contrattuale. La sottostima dei costi ammonterebbe complessivamente a € 653.623,56, determinando un deficit strutturale di € 550.160,40 ed un'offerta in perdita.
4. Si sono costituite in giudizio l’Azienda resistente e la controinteressata IM, eccependo l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla cautelare.
6. A seguito della ostensione, in data 21 gennaio 2026, dell’offerta della IM senza oscuramenti, confermata dalla società ricorrente con memoria in data 10.02.2026, il Tribunale, con ordinanza n. 445/2026, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a..
7. In vista della trattazione in pubblica udienza, le parti hanno scambiato memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, con memoria del 14 marzo 2026 la IM ha eccepito l’inammissibilità delle censure contenute nei paragrafi b.1) e b.2) della memoria depositata dalla ricorrente il 9 marzo 2026, in quanto censure nuove veicolate con memoria non notificata alle controparti.
8. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
9. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
9.1. Con il primo motivo si censura il giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata, sia sotto il profilo della carenza di motivazione, sia per presunte incongruenze tra offerta tecnica ed economica.
La censura è infondata in entrambi i suoi profili.
Occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di verifica dell’anomalia, la valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica, non dovendo risolversi in una ricerca minuziosa e parcellizzata di ogni singola voce di costo. L'obiettivo della verifica è accertare la serietà complessiva della proposta e la sua idoneità a garantire la corretta esecuzione dell'appalto, non la perfetta corrispondenza di ogni singolo costo ( ex multis Cons. St., V, 7 ottobre 2025 n. 7819).
Ed invero la valutazione sulla congruità dell'offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale ed il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai vizi macroscopici (illogicità manifesta, irragionevolezza, errore di fatto, difetto di istruttoria), senza possibilità per il giudice di sostituirsi all’amministrazione in una rinnovata verifica della congruità dell’offerta (si veda ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2024, n. 9514; Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n.7391; III, 20 maggio 2020, n. 3207 che richiama Sezione V, 30 dicembre 2019, n. 8909).
Ne discende che, a fronte di esito favorevole della verifica, l’onere motivazionale non richiede di regola una confutazione analitica e puntuale di ogni singola voce di costo, potendo la motivazione essere resa anche per relationem alle giustificazioni fornite dall'operatore economico, laddove queste risultino acquisite e valutate nel subprocedimento, restando invece necessaria una motivazione più rigorosa nelle ipotesi di giudizio negativo con esclusione dell’operatore.
Nel caso in esame, la valutazione di sostenibilità dell’offerta della controinteressata è stata resa, come avvenuto nel verbale del 29 luglio 2025, con esplicito e diretto riferimento alle giustificazioni prodotte in sede di subprocedimento, e non era onere del RUP o della Commissione giudicatrice procedere a un vaglio analitico delle singole componenti di costo.
Anche il secondo profilo è infondato.
La previsione di subappaltare una quota del servizio non è in contrasto con il piano di assorbimento del personale, né incide sulla stima dei costi, in quanto la controinteressata non ha dichiarato di affidare in subappalto il 49% delle attività, ma si è semplicemente riservata la facoltà di poter affidare a soggetti terzi alcune delle attività oggetto dell’appalto, così come richiesto dalla vigente normativa. Correttamente, quindi, la IM ha elaborato la propria analisi dei costi sull’ipotesi, più onerosa, di esecuzione integrale del servizio con la propria organizzazione.
Anche la doglianza relativa all’omessa analisi dei costi delle derrate alimentari e dei CAM non trova riscontro documentale. Dagli atti di gara, e in particolare dalle giustificazioni prodotte, emerge che la controinteressata ha fornito un’analitica scomposizione dei costi per l’acquisto delle derrate, indicando quindici diverse voci di costo per un importo complessivo di € 2.340.000,00, comprensivo delle diverse tipologie di prodotti impiegati. Tali stime non sono state specificamente contestate nella loro congruità né risulta dimostrata alcuna incompatibilità tra i costi dichiarati e gli standard qualitativi e ambientali previsti dalla lex specialis .
Si ribadisce che la verifica di congruità ha carattere complessivo e non atomistico, sicché, in mancanza di specifiche contestazioni sulla sostenibilità delle singole voci, non è richiesta una motivazione analitica su ciascun costo dichiarato.
9.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 11 del capitolato per l’omessa dichiarazione sull’applicazione del CCNL ai lavoratori del subappaltatore.
Il motivo è infondato.
L’obbligo di garantire le medesime tutele economiche e normative a tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, siano essi dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore, discende direttamente dalla legge (art. 11, D.Lgs. 36/2023) e, nel caso di specie, era altresì ribadito dall’art. 11 del capitolato d’oneri. Trattandosi di un obbligo ex lege, che si impone automaticamente all’aggiudicatario, non era necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva non prevista dalla lex specialis . La dichiarazione di IM di applicare il CCNL di settore si estende, per ciò stesso, a tutto il personale che sarà impiegato nell’esecuzione del contratto.
9.3. Con il terzo motivo si censura la valutazione della stazione appaltante in ordine alla sussistenza di un grave illecito professionale in capo a IM. Secondo la prospettazione attorea, l’Azienda avrebbe indebitamente omesso una valutazione in concreto dell’impatto di tali vicende sull’affidabilità dell’operatore economico,
La censura non può essere condivisa.
Va ricordato, in via generale, che l’aver commesso un illecito professionale grave costituisce causa di esclusione non automatica, rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, il quale subordina l’esclusione all’accertamento, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di un illecito tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, da dimostrarsi con mezzi adeguati.
L’art. 98 del medesimo decreto chiarisce ulteriormente che l’esclusione può essere disposta solo quando ricorrano congiuntamente:
a) elementi sufficienti a integrare il grave illecito professionale;
b) l’idoneità di tale illecito a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
c) la sussistenza di adeguati mezzi di prova.
Il mero esercizio dell’azione penale – pur rientrando astrattamente tra gli elementi valutabili ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. g) – non determina dunque, di per sé, l’automatica esclusione dalla procedura, ma impone alla stazione appaltante una valutazione discrezionale in concreto, in ordine alla sua effettiva incidenza sul rapporto fiduciario.
Nel caso di specie, la stazione appaltante, in conformità alle indicazioni del parere ANAC richiamato in atti, ha disposto l’ammissione con riserva sia della ricorrente che della controinteressata, rinviando ogni valutazione definitiva all’acquisizione di aggiornamenti sullo stato dei procedimenti penali dichiarati, così da verificare l’eventuale rilevanza degli stessi ai fini dell’illecito professionale.
Definita la fase di valutazione delle offerte, il RUP ha pertanto richiesto alla controinteressata la produzione di documentazione aggiornata al fine di sciogliere la riserva prima dell’aggiudicazione.
La controinteressata ha ottemperato a tale richiesta mediante una relazione dettagliata, recante l’indicazione dei numeri di registro generale e dello stato di ciascun procedimento, dalla quale emerge:
a) l’assoluzione con formula “per non aver commesso il fatto” nel procedimento definito avanti al Tribunale di Brindisi;
b) l’assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” nel procedimento avanti al Tribunale di Livorno;
c) la pendenza del procedimento avanti al Tribunale di Padova, con udienza fissata per l’esame dei testimoni, evidenziando che non è mai stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio o inibitorio nei confronti della società o dei suoi rappresentanti, che la vicenda è già stata esaminata dal T.A.R. Veneto e dal Consiglio di Stato con esiti favorevoli, e che comunque risultano decorsi i termini di cui all’art. 96, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023;
d) la pendenza della fase delle indagini preliminari nel procedimento avviato dalla Procura di Genova, senza emissione di misure cautelari o altri provvedimenti giudiziari;
e) l’avvio, successivamente alla presentazione dell’offerta, di un procedimento avanti al Tribunale di Ivrea, relativo a fatti risalenti al 2018 e non riferibili ad attività svolta dalla controinteressata.
Sulla base di tali elementi, il RUP ha ritenuto di sciogliere la riserva, procedendo alla definitiva ammissione e all’aggiudicazione, motivando per relationem con espresso richiamo alla relazione prodotta dalla controinteressata. Tale modalità motivazionale deve ritenersi pienamente legittima.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la valutazione non è stata né apparente né stereotipata, ma fondata su un’istruttoria puntuale e aggiornata, dando adeguatamente conto, sia pure per relationem , delle ragioni per cui la pendenza dei procedimenti penali non è stata ritenuta idonea a integrare un grave illecito professionale.
9.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, assumendo che IM avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e fuorvianti nell’offerta tecnica. Le doglianze attengono, in particolare, ai profili organizzativi del personale, all’indicazione dei centri di cottura e al possesso delle certificazioni UNI EN ISO.
Anche tale censura non merita accoglimento.
Occorre premettere che la nozione di informazioni fuorvianti di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 postula la fornitura di dati idonei, per contenuto e contesto, a determinare una rappresentazione distorta degli elementi rilevanti della procedura, tale da incidere sull’esercizio del potere valutativo della stazione appaltante. Non integra tale fattispecie la mera presenza di imprecisioni, refusi o formulazioni contestate solo in chiave formalistica, ove l’offerta, considerata nel suo complesso, risulti coerente, intellegibile e non idonea a sviare la decisione amministrativa.
Nel caso di specie, le dichiarazioni di IM contestate dalla ricorrente – per quanto alcune di esse possano apparire imprecise - non risultano, ad avviso del Collegio, riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, difettandone tutti i presupposti richiesti dalla norma.
Ed invero, ad avviso del collegio, dette dichiarazioni non erano idonee ad alterare gli elementi rilevanti della procedura ed incidere in concreto sulla valutazione della stazione appaltante in quanto: (i) la IM ha dichiarato di svolgere direttamente le attività oggetto dell’appalto, computando il personale necessario e applicando il CCNL previsto, con mera facoltà di subappalto;
(ii) l’individuazione del centro di cottura primario ed effettivamente utilizzato risulta chiaramente indicato in quello di Catania, via Teseo, rilevando gli altri centri menzionati (Misterbianco ed Acireale) solo a fini emergenziali; anche il riferimento a quello di Potenza, e alla planimetria allegata, è riconducibile, come evidenziato nelle difese della controinteressata, a un mero refuso materiale, facilmente riconoscibile come tale dal contesto complessivo dell’offerta, che non può essere qualificato pertanto come "informazione falsa o fuorviante" idonea a influenzare le decisioni della stazione appaltante;
(iii) le certificazioni UNI EN ISO sono richieste dalla lex specialis come attestazione del sistema di gestione dell’impresa nel suo complesso e non dei singoli siti produttivi (cfr art. 11 del Capitolato d’oneri “Per l’Esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesto il possesso delle seguenti certificazioni riconducibili all’erogazione di servizi di ristorazione collettiva: certificazione UNI EN ISO 9001; certificazione UNI EN ISO 22005; certificazione UNI EN ISO 22000; certificazione UNI EN ISO 14001, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico .)”; solo con riferimento alla certificazione ISO 22000 il Capitolato tecnico introduce una previsione derogatoria, imponendo tuttavia l’estensione ai siti impiegati per il servizio in fase esecutiva e non già in sede di gara (cfr art. 2.8 – Requisito di esecuzione, « Con riferimento alla Certificazione ISO 22000, poiché il presente Appalto è di durata superiore a due anni, il Fornitore dovrà entro due anni dall’attivazione del servizio includere le strutture della Stazione Appaltante impiegate per il Servizio nell’elenco dei siti sottoposti alla suddetta Certificazione .»)
9.5. Infondata è infine anche la doglianza veicolata con il quinto motivo, atteso che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il requisito dell’esperienza dei componenti della commissione giudicatrice non va inteso in senso iper‑specialistico, ma “ è sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali e, comunque, l'esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni” (Cons. St., V, 28-4-2025 n. 3570).
Nel caso di specie, la composizione della commissione risulta coerente con tali principi, tenuto conto dell’eterogeneità delle competenze richieste per la valutazione delle offerte e della necessità di apprezzare, accanto ai profili tecnico‑operativi del servizio, anche quelli organizzativi, procedimentali e giuridici, senza che sia imposto dalla lex specialis il possesso, in capo a ciascun commissario, di una specifica competenza in materia di ristorazione collettiva ospedaliera.
10. Privi di fondamento sono anche gli ulteriori profili di illegittimità dedotti con i motivi aggiunti.
10.1. Il primo motivo dei motivi aggiunti, in entrambi i profili in cui si articola, si risolve nella riproposizione di censure già esaminate e disattese.
In ogni caso, si ribadisce, quanto al procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ivrea, che la IM ha chiarito che esso è successivo alla presentazione dell’offerta e che la relativa informazione è stata fornita dalla controinteressata non appena divenuta conoscibile, nell’ambito degli aggiornamenti richiesti dalla stazione appaltante. Ne consegue che non può configurarsi alcuna omissione dichiarativa rilevante. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa omissione di una valutazione specifica dei precedenti già dichiarati per la quale si rimanda a quanto già esposto al paragrafo 9.3.
10.2. Le censure articolate dalla ricorrente con il secondo motivo, in ordine alla presunta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 36/2023 e della clausola sociale, non sono fondate.
In primo luogo, risulta erroneo il raffronto operato da parte ricorrente tra i diversi prospetti del personale prodotti da IM, in quanto fondato su dati non omogenei e riferiti a piani concettualmente distinti.
In particolare, come chiarito dalla controinteressata, devono essere tenuti distinti:
- il monte ore teorico correlato ai contratti di lavoro del personale oggetto di riassorbimento;
- il monte ore di servizio effettivo offerto alla stazione appaltante;
- il prospetto utilizzato ai soli fini della valorizzazione economica del costo della manodopera.
Dalla documentazione di gara emerge che IM ha dichiarato in sede di offerta un c.d. timing operativo di 38 addetti, necessari a garantire il servizio, chiarendo al contempo che, trattandosi di un servizio da erogare 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno, l’organico complessivo necessario risulta pari a 54 unità, al fine di assicurare turnazioni, riposi e fisiologiche assenze.
Tale assetto organizzativo risulta ampiamente idoneo ad assicurare il riassorbimento dei 39 lavoratori indicati negli atti di gara (e, in fatto, risulta anche l’avvenuto effettivo riassorbimento del personale del gestore uscente), con conseguente infondatezza della censura.
10.2. Anche la censura sul calcolo del costo della manodopera e sulla verifica di anomalia non merita accoglimento.
IM ha chiarito – in modo coerente sin dall’offerta tecnica e poi nelle giustificazioni – di avere: offerto 1.179,50 ore settimanali di servizio effettivo, quale impegno negoziale assunto nei confronti della stazione appaltante; valorizzato tali ore utilizzando i costi orari medi delle tabelle ministeriali vigenti al momento della presentazione dell’offerta; calcolato il costo della manodopera tenendo conto che i costi orari ministeriali sono già comprensivi degli oneri relativi a ferie, malattie, permessi e sostituzioni; indicato, coerentemente, un monte ore teorico complessivo pari a 1.530 ore settimanali, necessario a garantire le 1.179,50 ore di servizio effettivo offerte.
Non sussiste, pertanto, alcuna discrasia tra progetto tecnico, offerta economica e giustificazioni, essendo il prospetto utilizzato in sede di verifica di anomalia speculare a quanto dichiarato in sede di offerta.
Le censure di parte ricorrente muovono da una erronea impostazione, laddove assumono che il costo della manodopera avrebbe dovuto essere calcolato assumendo come base il monte ore teorico complessivo (54 unità per 1.530 ore), anziché le ore di servizio effettivamente offerte.
Al contrario, secondo l’indirizzo consolidato in giurisprudenza:
il monte ore di riferimento per la verifica di congruità è quello contrattuale offerto alla stazione appaltante, ossia le ore di servizio che l’appaltatore si impegna a garantire;
il costo orario medio desunto dalle tabelle ministeriali va moltiplicato per tale monte ore contrattuale, essendo già comprensivo dei costi per sostituzioni e assenze.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, la quale ha precisato che il monte ore teorico attiene al rapporto lavoristico, mentre ciò che rileva per la stazione appaltante è il monte ore di servizio garantito nell’ambito del sinallagma contrattuale. (ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9240 secondo cui “ Si tratta di principi consolidati e ben chiariti dalla giurisprudenza, la quale al riguardo ha statuito che "Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima: si tratta, in sostanza, dell'obbligazione principale dell'appaltatore nell'ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui profili obbligatori del contratto; il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all'obbligazione principale del lavoratore nell'ambito di un rapporto d'impiego; le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della congruità dell'offerta nella logica delle tabelle ministeriali. [...] Del resto [...], ai fini della corretta esecuzione del servizio, quello che interessa alla stazione appaltante è il numero delle ore di servizio assicurate dall'appaltatore nell'ambito del sinallagma contrattuale, mentre il monte delle ore teoriche attiene principalmente al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore" (oltre a Cons. St., IV, 19 novembre 2024, n. 9299, richiamata dalla sentenza appellata, cfr. in senso conforme anche Cons. Stato, VII, 15 ottobre 2024, n. 8265; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2024, n. 1509; Cons. Stato, V, 22 novembre 2022, n. 10272) ; cfr anche Cons. Stato, V, 17 luglio 2024, n. 6009).
Nel caso di specie, IM ha correttamente parametrato il costo della manodopera alle ore di servizio effettivo offerte, in piena coerenza con tali principi, evitando duplicazioni di costo e garantendo la copertura del servizio per l’intera durata contrattuale.
10.3. È altresì infondata la censura relativa alla presunta insufficienza dell’utile di impresa e alla dedotta strutturale inattendibilità dell’offerta.
Dagli atti emerge che i costi complessivi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ammontano a € 3.699.476,12; la controinteressata li ha stimati in misura ancora superiore, pari a € 3.824.707,09; lo stesso confronto con le nuove tabelle ministeriali (pubblicate successivamente) evidenzia un costo comunque inferiore a quello dichiarato da IM.
Non risulta pertanto dimostrato alcun deficit strutturale, né alcuna sottostima tale da compromettere la sostenibilità dell’offerta.
Del resto, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, non esiste una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta debba ritenersi anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (così C.G.A. 25.2.2026, n. 108 che richiama Cons. Stato, Sez. V, 22.03.2021, n. 2437; Cons. Stato, Sez. III, Sent., 13.07.2021, n. 5283) ed essendo sufficiente che il giudizio di congruità – che, come detto, non deve essere specifico ed esteso, potendo essere effettuato anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni fornite dall'impresa – dia conto della complessiva serietà e affidabilità dell’offerta.
In definitiva, atteso che le valutazioni dell'amministrazione in ordine alla congruità dell’offerta (pur in ipotesi opinabili) risultano motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati non manifestamente errati né travisati, non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione.
La ricorrente si è peraltro limitata a prospettare una diversa lettura delle voci di costo, senza dimostrare che, al prezzo offerto, la controinteressata non sarebbe stata in grado di eseguire l’appalto.
11. In conclusione il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è infondato e deve essere respinto.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la TO Food & Global Service S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro e della controinteressata IM AZ S.p.A., che liquida in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, da ripartirsi in egual misura tra le due parti vittoriose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
IA EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IA EN | RA NT |
IL SEGRETARIO