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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 27574/2023 R.G. il 29.5.2023 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Comegna, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Salinetti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 22.5.2023, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7149/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data
7.4.2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 10.271,12 in favore della oltre alle spese di procedura e chiedeva disporsene Controparte_1
la revoca, formulando istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, che, nel contestare le avverse domande, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e disattesa l'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte opponente, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla società opposta;
rimessa, quindi, la causa in decisione all'udienza del
28.3.2025, la stessa, previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda monitoria proposta dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si fonda sull'emissione, da parte dell'odierno opponente, di due titoli cambiari in data 3.7.2014, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno e con scadenza,
rispettivamente, alla data del 30.11.2022 e del 31.12.2022 e, sul presupposto del mancato incasso dei titoli, entrambi impagati e protestati, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento del relativo importo, oltre alle spese, per il complessivo ammontare di € 10.271,12, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa creditoria attengono,
sostanzialmente, al rilievo della insussistenza, rectius del venir meno, del rapporto causale sotteso all'emissione dei titoli, in ragione della risoluzione (alla data del 18.2.2017) del contratto di locazione stipulato in data 1.7.2014 tra la società opposta e l
[...]
, a garanzia del quale i titoli erano Parte_2
stati emessi.
In primo luogo si osserva che, nel rapporto intercorrente tra il traente ed il prenditore, il titolo cambiario, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 c.c., il che comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto causale sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza,
invalidità ed estinzione di tale rapporto, con conseguente inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza e validità del rapporto causale sottostante all'emissione del titolo. Nel caso di specie, l'opponente si è limitato ad eccepire l'insussistenza, ovvero il venir meno, del pregresso rapporto causale sotteso all'emissione dei due titoli oggetto di giudizio, ravvisabile nella risoluzione anticipata (alla data del 18.2.2017) del contratto di locazione a garanzia del quale le due cambiali erano state emesse;
se risulta documentalmente provata la circostanza della risoluzione del contratto di locazione cui accedeva la garanzia portata dai titoli oggetto di causa, detta allegazione risulta superata dalla piena prova, fornita dalla società opposta, della estensione della garanzia, cui i titoli erano funzionali, al successivo rapporto di locazione intercorso tra l e la forza del contratto del 28.4.2017. Parte_2 CP_2
Risulta, infatti, comprovato che i titoli cambiari in oggetto, originariamente emessi in riferimento alla fidejussione prestata dall'opponente per l'esatto adempimento del primo contratto di locazione del 1.7.2014, sono poi stati riconsegnati alla odierna opposta in forza della fidejussione assunta dall'odierno opponente in suo favore sino a concorrenza dell'importo di € 60.000,00
anche in riferimento al contratto di locazione del 28.4.2017, sottoscritto tra la odierna opposta e la A.S.D. Armonia;
ed infatti, è stato allegato alla produzione documentale di parte convenuta il verbale di restituzione dei 12 titoli cambiari emessi dal sig. a garanzia del primo Pt_1
contratto di locazione del 1.7.2014 (cfr. doc. n. 6); è in atti il contratto di fidejussione del
28.4.2017, con cui l'odierno opponente “…a maggior conferma del rispetto della propria
obbligazione di garanzia rilascia a favore della dodici Controparte_3
effetti cambiari ciascuno di € 5.000,00…lasciando solo la data di scadenza in bianco, convenendo
con la Soc. la c.d. “facoltà di riempimento” degli effetti emessi Controparte_1
con data di scadenza in bianco ma completi degli elementi essenziali richiesti dalla legge…” (cfr.
doc. n. 9); è in atti la dichiarazione, sottoscritta dall'odierno opponente in data 29.4.2017, nel quale si attesta la consegna alla “ di dodici effetti di € 5.000,00…cadauno in tutto Parte_3
identici al presente come previsto dalla Costituzione in Garanzia sottoscritta stessa data…” (cfr.
doc. n. 10).
L'identità dei titoli cambiari emessi in riferimento al primo contratto di locazione ed estesi anche al secondo è pienamente comprovata dalla ricevuta di cui al documento n. 10 sopra esaminato,
da cui emerge con assoluta certezza che il titolo ivi esemplificativamente raffigurato (ossia uno dei titoli posti a fondamento della odierna domanda monitoria) corrispondeva proprio ad una delle cambiali originariamente rilasciate a garanzia del primo contratto di locazione, stante l'identità del codice a barre e dei numeri identificativi sullo stesso riportati.
Non è stata fatta oggetto di contestazione la validità dei titoli cambiari, emessi parzialmente in bianco in riferimento alla sola data di scadenza, ma accompagnati da espresso accordo di riempimento in riferimento a tale requisito;
del tutto legittimamente, pertanto, nel rispetto dell'accordo di riempimento di cui alla scrittura privata del 29.4.2017, la odierna opposta ebbe ad apporre le singole date di scadenza nel rispetto degli accordi intercorsi con il sig. e Pt_1
delle previsioni di cui all'art. 14 del R.D. n. 1669/33.
Alcuna prova, infine, si rinviene agli atti del presente giudizio circa l'asserito smarrimento dei titoli da parte dell'odierno opponente che, sul punto, ha omesso di fornire (o di articolare)
qualsiasi riscontro istruttorio.
Dalle considerazioni che precedono, a fronte della sussistenza di valido rapporto causale sottostante all'emissione degli effetti cambiari oggetto della domanda monitoria (fidejussione in riferimento al contratto di locazione del 28.4.2017) e della piena validità degli stessi (la cui scadenza è stata inserita dalla società opposta nel rispetto sia degli accordi di riempimento che delle previsioni normative sul punto), discende il rigetto dell'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente;
non si ravvisano gli estremi per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., trovando l'infondatezza dell'opposizione adeguata e sufficiente sanzione nella condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 25.11.2019 nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattese, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 7149/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 7.4.2023 per il complessivo importo di € 10.271,12;---
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
5.077,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 22.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi