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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3462/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3462/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. AROSIO DI FRANCESCO LAURA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Fontana n. 16;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, (C.F. , entrambi con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'Avv. ROSSINI ANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Monte Rosa n. 67;
RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con riguardo all'entità del contributo al mantenimento in favore del minore
[...]
, all'udienza del 05.03.2025, le Parti concordavano affinché i genitori Persona_1
e fossero Controparte_1 Controparte_2
obbligati al versamento mensile alla Sig.ra Parte_1 la somma complessiva di € 300,00 pro quota (€ 150,00 per ciascun genitore), con pag. 1 di 4 versamento diretto in favore del figlio al raggiungimento della Persona_1
maggiore età di quest'ultimo.
La difesa della Sig.ra insisteva per la Parte_1
condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.09.2024, la Sig.ra adiva Parte_1
il Tribunale di Pavia, per la determinazione dell'importo di cui al contributo al mantenimento dovuto dai genitori e Controparte_1
in favore del figlio , nato il Controparte_2 Persona_1
12.10.2007 in MILANO (MI), affidato dal Tribunale dei Minorenni di Milano con ordinanza del 20.03.2024 ai Servizi Sociali del Comune di Gaggiano (MI), e collocato presso l'odierna ricorrente, nonna del minore, oggi diciassettenne.
All'udienza del 05.03.2025, le Parti rinvenivano un accordo con la previsione di un contributo al mantenimento a carico dei genitori di pari ad € 300,00 omnia Per_1 mensili (€ 150,00 per ciascun genitore), con versamento diretto in favore del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Tuttavia, parte ricorrente insisteva per la condanna dei resistenti alle spese legali del presente procedimento, dalla medesima incardinato: “dopo tentato infruttuosamente di trovare un accordo bonario con i convenuti, per il tramite del loro difensore” (Cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Ancora, si osserva come in data 05.03.2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, la difesa dei resistenti depositava una “istanza di autorizzazione alla produzione di corrispondenza riservata”, volta alla produzione in giudizio della copia della corrispondenza riservata personale: “attestante la pendenza delle trattative tra le parti anteriormente all'instaurazione del giudizio” sottoscritta dall'Avv. Rossini Anna, difensore dei resistenti, all'Avv. Arosio Di Francesco Laura Maria, procuratrice della ricorrente.
Parte ricorrente si opponeva alla suindicata produzione.
In merito, aldilà di ogni questione attinente al profilo deontologico sulla producibilità delle missive in parola, non oggetto del presente giudizio, il Collegio dichiara l'inammissibilità della richiesta della resistente, rilevato il superamento delle preclusioni pag. 2 di 4 ex art. 473 bis 17 c.p.c., nonché l'estraneità di tale documentazione alla “nuova documentazione relativa all'affidamento e al mantenimento dei figli minori” di cui all'art. 473 bis 19 c.p.c., essendo l'istanza di parte ricorrente finalizzata alla determinazione delle spese di lite.
Inoltre, fermo quanto sopra, l'istanza de qua è altresì inammissibile, ritenuta l'irrilevanza delle produzioni richiamate dalla difesa di parte resistente.
Invero, la pendenza di trattative tra le parti anteriori all'instaurazione del presente giudizio emergeva non solo già in atti, bensì anche in seno all'udienza di comparizione delle parti del 05.03.2024.
Ancora, si osserva che, mentre il ricorso introduttivo veniva depositato in data
25.09.2024, i versamenti in favore della nonna effettuati dai genitori relativi al mantenimento del figlio avvenivano solamente dopo l'avvio del presente Per_1
procedimento e, comunque, per importi parziali rispetto alla somma di € 300,00, oggi concordata inter partes.
Precisamente, invero, in atti si rinvengono i seguenti accrediti: € 75,00 il 26.09.2024; €
91,00 il 24.10.2024; € 150,00 il 21.11.2024 (provenienti dalla madre); € 150,00 il
23.12.2024 (provenienti dalla madre); € 300,00 il 23.01.2025 con causale “mantenimento
150 arretrato mese dicembre e 150 mese in corso. ” ed € Per_1 Controparte_2
150,00 il 23.01.2025 (provenienti dalla madre) (v. doc. 10, 11 e 12 di parte resistente, non contestati ex adverso).
Dunque, è evidente come solamente dal novembre 2024, dopo l'instaurazione del presente procedimento, risultano da parte dei genitori dei pagamenti parziali mensili per
€ 150,00 ciascuno.
Le circostanze di cui sopra, nonché l'esito del presente giudizio, in definitiva, giustificano la condanna dei Sig.ri e Controparte_1 CP_2
a rifondere in solido tra loro alla Sig.ra
[...] Parte_1
- con solo riguardo alla fase di studio e alla fase introduttiva - le spese di lite
[...] del presente procedimento, quantificate in complessivi € 1.500,00, oltre C.P.A. al 4% e
Iva se e come dovuta, avuto riguardo dell'attività concretamente espletata dalla difesa di parte attrice.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
- Dispone il versamento da parte dei Sig.ri Controparte_1
e della somma omnicomprensiva di €
[...] Controparte_2
300,00 (€ 150,00 a carico di ciascun genitore) alla Sig.ra
[...]
per il mantenimento del minore Parte_1 Persona_1
, entro il 5 di ogni mese, suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli
[...]
indici ISTAT;
- Dispone che il versamento da parte dei Sig.ri
[...]
e della somma di cui sopra, Controparte_1 Controparte_2
al raggiungimento della maggiore età del figlio , Persona_1
venga versata lui direttamente;
- Condanna, per le ragioni di cui alla parte motiva, i Sig.ri
[...]
e a rifondere in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro alla Sig.ra le spese di lite del Parte_1 presente procedimento, quantificate in complessivi € 1.500,00, oltre C.P.A. al 4%
e Iva se e come dovuta.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3462/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3462/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. AROSIO DI FRANCESCO LAURA MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Fontana n. 16;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
, (C.F. , entrambi con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'Avv. ROSSINI ANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
Monte Rosa n. 67;
RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con riguardo all'entità del contributo al mantenimento in favore del minore
[...]
, all'udienza del 05.03.2025, le Parti concordavano affinché i genitori Persona_1
e fossero Controparte_1 Controparte_2
obbligati al versamento mensile alla Sig.ra Parte_1 la somma complessiva di € 300,00 pro quota (€ 150,00 per ciascun genitore), con pag. 1 di 4 versamento diretto in favore del figlio al raggiungimento della Persona_1
maggiore età di quest'ultimo.
La difesa della Sig.ra insisteva per la Parte_1
condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.09.2024, la Sig.ra adiva Parte_1
il Tribunale di Pavia, per la determinazione dell'importo di cui al contributo al mantenimento dovuto dai genitori e Controparte_1
in favore del figlio , nato il Controparte_2 Persona_1
12.10.2007 in MILANO (MI), affidato dal Tribunale dei Minorenni di Milano con ordinanza del 20.03.2024 ai Servizi Sociali del Comune di Gaggiano (MI), e collocato presso l'odierna ricorrente, nonna del minore, oggi diciassettenne.
All'udienza del 05.03.2025, le Parti rinvenivano un accordo con la previsione di un contributo al mantenimento a carico dei genitori di pari ad € 300,00 omnia Per_1 mensili (€ 150,00 per ciascun genitore), con versamento diretto in favore del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Tuttavia, parte ricorrente insisteva per la condanna dei resistenti alle spese legali del presente procedimento, dalla medesima incardinato: “dopo tentato infruttuosamente di trovare un accordo bonario con i convenuti, per il tramite del loro difensore” (Cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
Ancora, si osserva come in data 05.03.2025, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, la difesa dei resistenti depositava una “istanza di autorizzazione alla produzione di corrispondenza riservata”, volta alla produzione in giudizio della copia della corrispondenza riservata personale: “attestante la pendenza delle trattative tra le parti anteriormente all'instaurazione del giudizio” sottoscritta dall'Avv. Rossini Anna, difensore dei resistenti, all'Avv. Arosio Di Francesco Laura Maria, procuratrice della ricorrente.
Parte ricorrente si opponeva alla suindicata produzione.
In merito, aldilà di ogni questione attinente al profilo deontologico sulla producibilità delle missive in parola, non oggetto del presente giudizio, il Collegio dichiara l'inammissibilità della richiesta della resistente, rilevato il superamento delle preclusioni pag. 2 di 4 ex art. 473 bis 17 c.p.c., nonché l'estraneità di tale documentazione alla “nuova documentazione relativa all'affidamento e al mantenimento dei figli minori” di cui all'art. 473 bis 19 c.p.c., essendo l'istanza di parte ricorrente finalizzata alla determinazione delle spese di lite.
Inoltre, fermo quanto sopra, l'istanza de qua è altresì inammissibile, ritenuta l'irrilevanza delle produzioni richiamate dalla difesa di parte resistente.
Invero, la pendenza di trattative tra le parti anteriori all'instaurazione del presente giudizio emergeva non solo già in atti, bensì anche in seno all'udienza di comparizione delle parti del 05.03.2024.
Ancora, si osserva che, mentre il ricorso introduttivo veniva depositato in data
25.09.2024, i versamenti in favore della nonna effettuati dai genitori relativi al mantenimento del figlio avvenivano solamente dopo l'avvio del presente Per_1
procedimento e, comunque, per importi parziali rispetto alla somma di € 300,00, oggi concordata inter partes.
Precisamente, invero, in atti si rinvengono i seguenti accrediti: € 75,00 il 26.09.2024; €
91,00 il 24.10.2024; € 150,00 il 21.11.2024 (provenienti dalla madre); € 150,00 il
23.12.2024 (provenienti dalla madre); € 300,00 il 23.01.2025 con causale “mantenimento
150 arretrato mese dicembre e 150 mese in corso. ” ed € Per_1 Controparte_2
150,00 il 23.01.2025 (provenienti dalla madre) (v. doc. 10, 11 e 12 di parte resistente, non contestati ex adverso).
Dunque, è evidente come solamente dal novembre 2024, dopo l'instaurazione del presente procedimento, risultano da parte dei genitori dei pagamenti parziali mensili per
€ 150,00 ciascuno.
Le circostanze di cui sopra, nonché l'esito del presente giudizio, in definitiva, giustificano la condanna dei Sig.ri e Controparte_1 CP_2
a rifondere in solido tra loro alla Sig.ra
[...] Parte_1
- con solo riguardo alla fase di studio e alla fase introduttiva - le spese di lite
[...] del presente procedimento, quantificate in complessivi € 1.500,00, oltre C.P.A. al 4% e
Iva se e come dovuta, avuto riguardo dell'attività concretamente espletata dalla difesa di parte attrice.
P.Q.M.
pag. 3 di 4 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
- Dispone il versamento da parte dei Sig.ri Controparte_1
e della somma omnicomprensiva di €
[...] Controparte_2
300,00 (€ 150,00 a carico di ciascun genitore) alla Sig.ra
[...]
per il mantenimento del minore Parte_1 Persona_1
, entro il 5 di ogni mese, suscettibile di rivalutazione annuale secondo gli
[...]
indici ISTAT;
- Dispone che il versamento da parte dei Sig.ri
[...]
e della somma di cui sopra, Controparte_1 Controparte_2
al raggiungimento della maggiore età del figlio , Persona_1
venga versata lui direttamente;
- Condanna, per le ragioni di cui alla parte motiva, i Sig.ri
[...]
e a rifondere in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro alla Sig.ra le spese di lite del Parte_1 presente procedimento, quantificate in complessivi € 1.500,00, oltre C.P.A. al 4%
e Iva se e come dovuta.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4