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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1029/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 1029/2025 promosso da:
(C.F.: , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Vasto (CH), e da (C.F.: , nata il Parte_2 C.F._2
24.10.1974 a Vasto (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mugoni
BE;
OGGETTO: Separazione consensuale;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. La vivrà con Pt_2
le figlie presso la casa coniugale, sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
3. Il sig. andrà a vivere in Parte_1
Vasto alla Via dei Palombari n.10; 4. Il sig. a partire dal mese di Pt_1 novembre 2025, contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie, fino alla loro indipendenza economica, versando sul conto corrente intestato a CP_1
e sul conto corrente intestato a - entro il giorno 15 di ogni
[...] CP_2
mese - la somma di euro 200,00 a figlia=. La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, saranno sostenute nella misura del 70% il padre e nella misura del 30% la madre:
6. L'Assegno
Unico Universale resterà e sarà di competenza esclusiva, nella misura del
100%, della sig.ra 7. Il verserà alla a titolo di assegno Pt_2 Pt_1 Pt_2
di mantenimento la somma mensile di € 70.00, seppur quest'ultima svolge regolare attività lavorativa;
8. I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio a Cupello il 15.05.2004 e che dalla loro unione sono nate due figlie, e (in data 15.08.2006), hanno instaurato il CP_1 CP_2
presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, atteso che non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto, sicché la concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, CP_1
e , entrambe maggiorenni. CP_2
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Cupello il 15.05.2004, trascritto al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2004 del Registro dello Stato Civile del Comune di Cupello;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupello di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott. Aureliano Deluca
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 1029/2025 promosso da:
(C.F.: , nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Vasto (CH), e da (C.F.: , nata il Parte_2 C.F._2
24.10.1974 a Vasto (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mugoni
BE;
OGGETTO: Separazione consensuale;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. La vivrà con Pt_2
le figlie presso la casa coniugale, sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti;
3. Il sig. andrà a vivere in Parte_1
Vasto alla Via dei Palombari n.10; 4. Il sig. a partire dal mese di Pt_1 novembre 2025, contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie, fino alla loro indipendenza economica, versando sul conto corrente intestato a CP_1
e sul conto corrente intestato a - entro il giorno 15 di ogni
[...] CP_2
mese - la somma di euro 200,00 a figlia=. La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale, saranno sostenute nella misura del 70% il padre e nella misura del 30% la madre:
6. L'Assegno
Unico Universale resterà e sarà di competenza esclusiva, nella misura del
100%, della sig.ra 7. Il verserà alla a titolo di assegno Pt_2 Pt_1 Pt_2
di mantenimento la somma mensile di € 70.00, seppur quest'ultima svolge regolare attività lavorativa;
8. I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio a Cupello il 15.05.2004 e che dalla loro unione sono nate due figlie, e (in data 15.08.2006), hanno instaurato il CP_1 CP_2
presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, atteso che non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto, sicché la concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, CP_1
e , entrambe maggiorenni. CP_2
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio a Cupello il 15.05.2004, trascritto al n. 1, parte II, serie A dell'anno 2004 del Registro dello Stato Civile del Comune di Cupello;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupello di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott. Aureliano Deluca
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo