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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0360505124010021411 TRIBUTO 630 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 febbraio 2025 la Resistente_1 s.p.a. notificava a Ricorrente_1 l'avviso di pagamento n. 0360505124010021411 del complessivo importo di €.669,93 per quota consortile anno 2020 (Codice
Tributo 630) dovuta al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, subentrata al Consorzio_2 e Tara.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 270/2025 la contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “violazione e falsa applicazione di legge – art. 7 l 212\00 –art 3 l.241/90 – eccesso di potere –difetto assoluto della motivazione”;
2) “violazione e falsa applicazione di legge- art 19 l.r. 4/2012 - eccesso di potere difetto del presupposto e della motivazione”;
3) “violazione e falsa applicazione – difetto assoluto della motivazione –difetto assoluto del presupposto e della prova - sul presupposto impositivo e sulla utilitas”;
4) “violazione e falsa applicazione di legge – violazione del procedimento di formazione del ruolo e degli avvisi di pagamento e successivi atti –richiesta di Irrazionalità”.
Resistevano la Resistente_1 e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Il calcolo del contributo è stato operato dal Consorzio_2 sulla base di delibere espressamente indicate nell'atto impugnato.
La ricorrente si è molto diffusa nel tentativo di contestare l'esattezza dell'ammontare del tributo riveniente dai criteri di riparto specificati nelle delibere, senza, tuttavia, chiarire quale sarebbe l'esatto importo, in tesi inferiore, da lei dovuto.
Pertanto, indiscusso l'an (con il motivo in esame) era onere della ricorrente – affinché potesse ritenersi compiutamente contestato il quantum – precisare quale somma avrebbe potuto esserle richiesta in base agli atti menzionati nel sollecito di pagamento impugnato.
A tale difetto di specifica allegazione consegue l'infondatezza della doglianza. Con il secondo motivo, la ricorrente assume che gran parte degli immobili tassati sono assoggettai ad oneri di smaltimento di acque reflue e piovane di competenza dell'AQP.
Trattasi di finalità diversa che non contraddice né assorbe quella cui è tesa la contribuzione dovuta al consorzio.
Coesistono legittimamente il Contributo di Bonifica per la manutenzione idraulica del territorio e il Tributo per la gestione delle fognature dovuti dai proprietari immobiliari.
Il Consorzio di Bonifica riscuote il contributo per opere di difesa del suolo, mentre l'AQP percepisce il compenso per la gestione della fognature.
Il fatto, poi, che i terreni originariamente contrassegnati al Fg.12, part. 136 e 198 siano stati sostituiti dalle nuove Particelle n.1487 ( ex 136) e 1491( ex 198), non incide sulla debenza del contributo. Né la ricorrente spiega il senso dell'obiezione.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Con il terzo motivo, la ricorrente, premesso di essere consapevole che “l'inclusione di un fondo nel Piano di Classifica e/o Nominativo_1 e/o Riparto, ritualmente approvato, fa presumere la sussistenza di un vantaggio a favore del medesimo”, oppone che tale principio, però, è venuto definitivamente meno ai sensi e per gli effetti del novellato art 7, comma n.
5-bis del d.lgs n,. 546/1992”.
L'obiezione è infondata.
In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass. 2746/2024).
Lamenta, poi, la ricorrente che il Consorzio ha richiesto somme per tributo 630 per opere che avrebbe dovuto realizzare nella annualità 2020 e che, invece, non sono state realizzate, se non in minima parte.
Il rilievo non ha giuridico pregio.
Il contributo consortile di bonifica non ha struttura sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo. In particolare, "deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare opere di bonifica (Cass. 33420/2025).
La perizia allegata dalla ricorrente, a firma dell'agronomo Nominativo_2, è totalmente inidonea a confutare il beneficio consortile.
Innanzitutto la relazione è stata redatta nel 2024 a ben quattro anni di distanza dal periodo oggetto di contribuzione (2020), di guisa che già, sul piano “temporale” è poco attendibile, perché non consente di affermare che la situazione accertata dal perito sia fosse sovrapponibile a quella del 20202.
La relazione, poi, è totalmente assertiva e nient'affatto argomentata: “non sono state infatti rilevate opere o interventi di bonifica, ad opera del Consorzio_2 e Tara, che preservino i terreni agricoli de quibus da allagamenti o ristagni di acque comunque generati”.
Viene allegata una cartografia “per localizzazione dell'azienda all'interno del perimetro del consorzio”, ma non adduce elementi concreti che comprovino che l'intera rete di canali di scolo presente nella zona non possa offrire, anche solo potenzialmente e in via prospettica, alcun beneficio di difesa idraulica.
E va rimarcato che è ben possibile che un'opera di difesa idraulica si situi anche a considerevole distanza da un fondo, preservandolo ugualmente da allagamenti.
Il terzo motivo è, pertanto, infondato.
E così pure il quarto, con il quale la ricorrente lamenta che “ancor prima della scadenza del termine per ricorrere averso gli avvisi di pagamento” ha emesso i ruoli ed approvato le liste di carico per l'anno 2023.
Non si comprende, invero (né la ricorrente ha offerto al riguardo adeguata motivazione), perché mai l'aver il Consorzio provveduto alla formazione del ruolo asseritamente prima dell'avviso di pagamento, renderebbe illegittimo tale ultimo atto, che, si badi bene, è un mero sollecito per il versamento di somme accertate come dovute dai consorziati con apposite delibere, ritualmente pubblicate.
In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di merito difformi.
P.Q.M.
Las Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 0360505124010021411 TRIBUTO 630 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 febbraio 2025 la Resistente_1 s.p.a. notificava a Ricorrente_1 l'avviso di pagamento n. 0360505124010021411 del complessivo importo di €.669,93 per quota consortile anno 2020 (Codice
Tributo 630) dovuta al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, subentrata al Consorzio_2 e Tara.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 270/2025 la contribuente impugnava il predetto avviso per i seguenti motivi:
1) “violazione e falsa applicazione di legge – art. 7 l 212\00 –art 3 l.241/90 – eccesso di potere –difetto assoluto della motivazione”;
2) “violazione e falsa applicazione di legge- art 19 l.r. 4/2012 - eccesso di potere difetto del presupposto e della motivazione”;
3) “violazione e falsa applicazione – difetto assoluto della motivazione –difetto assoluto del presupposto e della prova - sul presupposto impositivo e sulla utilitas”;
4) “violazione e falsa applicazione di legge – violazione del procedimento di formazione del ruolo e degli avvisi di pagamento e successivi atti –richiesta di Irrazionalità”.
Resistevano la Resistente_1 e il Consorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
Il calcolo del contributo è stato operato dal Consorzio_2 sulla base di delibere espressamente indicate nell'atto impugnato.
La ricorrente si è molto diffusa nel tentativo di contestare l'esattezza dell'ammontare del tributo riveniente dai criteri di riparto specificati nelle delibere, senza, tuttavia, chiarire quale sarebbe l'esatto importo, in tesi inferiore, da lei dovuto.
Pertanto, indiscusso l'an (con il motivo in esame) era onere della ricorrente – affinché potesse ritenersi compiutamente contestato il quantum – precisare quale somma avrebbe potuto esserle richiesta in base agli atti menzionati nel sollecito di pagamento impugnato.
A tale difetto di specifica allegazione consegue l'infondatezza della doglianza. Con il secondo motivo, la ricorrente assume che gran parte degli immobili tassati sono assoggettai ad oneri di smaltimento di acque reflue e piovane di competenza dell'AQP.
Trattasi di finalità diversa che non contraddice né assorbe quella cui è tesa la contribuzione dovuta al consorzio.
Coesistono legittimamente il Contributo di Bonifica per la manutenzione idraulica del territorio e il Tributo per la gestione delle fognature dovuti dai proprietari immobiliari.
Il Consorzio di Bonifica riscuote il contributo per opere di difesa del suolo, mentre l'AQP percepisce il compenso per la gestione della fognature.
Il fatto, poi, che i terreni originariamente contrassegnati al Fg.12, part. 136 e 198 siano stati sostituiti dalle nuove Particelle n.1487 ( ex 136) e 1491( ex 198), non incide sulla debenza del contributo. Né la ricorrente spiega il senso dell'obiezione.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Con il terzo motivo, la ricorrente, premesso di essere consapevole che “l'inclusione di un fondo nel Piano di Classifica e/o Nominativo_1 e/o Riparto, ritualmente approvato, fa presumere la sussistenza di un vantaggio a favore del medesimo”, oppone che tale principio, però, è venuto definitivamente meno ai sensi e per gli effetti del novellato art 7, comma n.
5-bis del d.lgs n,. 546/1992”.
L'obiezione è infondata.
In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass. 2746/2024).
Lamenta, poi, la ricorrente che il Consorzio ha richiesto somme per tributo 630 per opere che avrebbe dovuto realizzare nella annualità 2020 e che, invece, non sono state realizzate, se non in minima parte.
Il rilievo non ha giuridico pregio.
Il contributo consortile di bonifica non ha struttura sinallagmatica e costituisce un contributo di scopo. In particolare, "deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare opere di bonifica (Cass. 33420/2025).
La perizia allegata dalla ricorrente, a firma dell'agronomo Nominativo_2, è totalmente inidonea a confutare il beneficio consortile.
Innanzitutto la relazione è stata redatta nel 2024 a ben quattro anni di distanza dal periodo oggetto di contribuzione (2020), di guisa che già, sul piano “temporale” è poco attendibile, perché non consente di affermare che la situazione accertata dal perito sia fosse sovrapponibile a quella del 20202.
La relazione, poi, è totalmente assertiva e nient'affatto argomentata: “non sono state infatti rilevate opere o interventi di bonifica, ad opera del Consorzio_2 e Tara, che preservino i terreni agricoli de quibus da allagamenti o ristagni di acque comunque generati”.
Viene allegata una cartografia “per localizzazione dell'azienda all'interno del perimetro del consorzio”, ma non adduce elementi concreti che comprovino che l'intera rete di canali di scolo presente nella zona non possa offrire, anche solo potenzialmente e in via prospettica, alcun beneficio di difesa idraulica.
E va rimarcato che è ben possibile che un'opera di difesa idraulica si situi anche a considerevole distanza da un fondo, preservandolo ugualmente da allagamenti.
Il terzo motivo è, pertanto, infondato.
E così pure il quarto, con il quale la ricorrente lamenta che “ancor prima della scadenza del termine per ricorrere averso gli avvisi di pagamento” ha emesso i ruoli ed approvato le liste di carico per l'anno 2023.
Non si comprende, invero (né la ricorrente ha offerto al riguardo adeguata motivazione), perché mai l'aver il Consorzio provveduto alla formazione del ruolo asseritamente prima dell'avviso di pagamento, renderebbe illegittimo tale ultimo atto, che, si badi bene, è un mero sollecito per il versamento di somme accertate come dovute dai consorziati con apposite delibere, ritualmente pubblicate.
In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, rappresentate dalla complessità e controvertibilità della questione, attestata anche dall'esistenza di pronunce di merito difformi.
P.Q.M.
Las Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.