Art. 592.
(Contenuto e forma della citazione).
La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda.
Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.
La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.
(Contenuto e forma della citazione).
La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda.
Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.
La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.