Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
16/ 2025 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
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Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emanuela Musi Presidente relatore dott.ssa Valentina Vitulano Giudice dott. Amleto Pisapia Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.3.2025; nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto, avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. del 30.11.2024 resa dal G.E. nel procedimento iscritto al
R.G.E. 1472/2024, da difensore di sé medesimo, nato a [...] il [...], Codice Fiscale Parte_1
con studio in Cardito (NA) al C.so C. Battisti n. 94 C.F._1
- RECLAMANTE nei confronti di
, già , Controparte_1 Controparte_2
quale agente per la riscossione dei tributi, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar N. 14, iscritta al Registro delle Imprese di Roma CF e P. IVA in persona del sig. P.IVA_1
, nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Campania di Controparte_3
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Controparte_1
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Armando Pistolese, C. Fisc: , presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Casarse n. 1 giusta procura allegata
- RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Torre Annunziata (NA) al CP_4
Corso Vittorio Emanuele III n.331, con indirizzo Pec: Email_1
- TERZA PIGNORATA contumace
Nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi iscritto al R.G.E. 1472/2024 l'avv.
, quale creditore procedente, chiedeva l'assegnazione delle somme pignorate in Parte_1
danno dell' con terza pignorata la A scioglimento della riserva assunta alla CP_5 CP_4
udienza dell'8.5.2025 il G.E. provvedeva accogliendo la istanza di sospensione proposta dall' in seno alla comparsa di costituzione senza previamente fissare udienza per la CP_5
valutazione della stessa in contraddittorio (a fronte della riserva sulla istanza di assegnazione assunta a maggio 2024, l' si costituiva a settembre 2024 ed il G.E. provvedeva CP_5
direttamente sulla istanza di sospensione senza fissare l'udienza ex art. 624 c.p.c.). La motivazione del provvedimento oggi reclamato è la seguente: “letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
nel procedimento esecutivo riservato in decisione su richiesta delle parti sulla valutazione dei gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e sulla concessione dei termini ex art. 616 cpc per la formalizzazione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° comma cpc;
ritenuto che
con opposizione ex art. 615 2° comma cpc l'opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpcp ed un termine per l'iscrizione della stessa al ruolo contenzioso ordinario ex art. 616 cpc, appare necessario concentrare l'attenzione sul consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale in sede di assegnazione di crediti pignorati ex art. 553 cpc il Giudice dell'esecuzione deve controllare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, se il credito preteso dal pignorante corrisponde alle indicazioni del titolo esecutivo azionato;
si rileva che il debitor antecedentemente alla notifica del pignoramento presso terzi di aver CP_5
proceduto al pagamento della sorta capitale. Alla luce di quanto detto appare possibile configurare la sussistenza dei gravi motivi e del fumus boni iuris anche in considerazione della condotta del creditore precettante a fronte della proposta transattiva confligge con il dovere di lealtà processuale sancito dalla Suprema Corte, apparendo come un tentativo di appesantire la posizione debitoria dell'esecutato gravandolo anche dell'esecuzione”. Parte reclamante lamenta l'evidente violazione del contraddittorio e diritto di difesa in ragione della mancata fissazione della udienza per la valutazione della istanza di sospensione, sulla quale il G.E. avrebbe in sostanza provveduto inaudita altera parte ed, in ogni caso,
l'erroneità nel merito del provvedimento reso nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la istanza di sospensiva sul presupposto dell'avvenuto totale pagamento delle somme dovute all'avv. , laddove il contributo unificato, pacificamente dovuto a Parte_1 prescindere dalla statuizione espressa del titolo, non risulta essere stato pagato. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del reclamo, nella misura in cui la sentenza n. CP_5
26277/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, successivamente notificata in formula esecutiva ad , costituente il titolo della promossa Controparte_6
esecuzione sarebbe stata integralmente ottemperata con il pagamento della somma ivi indicata in favore dell'avv. . Parte_1
Il reclamo è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Fondato si rivela il primo motivo nella misura in cui appare piuttosto evidente la violazione del diritto al contraddittorio in danno dell'odierno reclamante derivata dalla omessa fissazione della udienza ex art. 624 c.p.c. da parte del primo giudice a fronte della costituzione da parte dell' avvenuta a riserva già assunta. Nondimeno, la valutazione CP_5
della sussistenza dei presupposti per la sospensione è appannaggio del Collegio per effetto del reclamo e non è dovuto il doppio grado in materia cautelare, né tantomeno sussistono i presupposti per la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., cosicché andranno riesaminati in questa sede i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata dall' integrati dal fumus boni iuris e dal periculum in mora. CP_5
Il G.E., con l'ordinanza reclamata, ha ritenuto che “antecedentemente alla notifica del pignoramento presso terzi il debitore ha provveduto al Controparte_6
pagamento, per cui sussistono gravi motivi e fumus boni Juris”.
Il reclamo, anche sul punto, è fondato. Ben vero, il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da costante giurisprudenza, secondo cui
“il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta” (così Cass. civ.
18828/2015; conf. Cass. civ. 18529/2019 secondo cui “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione”), sulla scorta del quale appare evidente come, in difetto di prova da parte della debitrice dell'integrale pagamento del quantum dovuto in forza del titolo azionato dal
, difettassero i presupposti, stante la pronosticabile infondatezza della proposta Parte_1
opposizione, per l'accoglimento della istanza di sospensione. Misura concessa dal primo giudice che, pertanto, in questa sede va senz'altro revocata.
Le spese, da liquidarsi anche in relazione alla prima fase in quanto il provvedimento impugnato sul punto è mancante, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1. in accoglimento del reclamo revoca la disposta sospensione dell'esecuzione;
2. condanna l' alla rifusione in favore dell'avv. delle spese del doppio grado, CP_5 Parte_1
liquidate a titolo di compensi in Euro 100,00 per la prima fase, ed Euro 250,00 per il presente gravame, il tutto oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 2.4.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Emanuela Musi