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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2024, n. 15387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15387 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SH ER, n. Tirana (Albania) 06/06/1992 GH DR, n. Milano 14/02/1978 IE EL, n. VO (To) 21/09/1980 SC ES AR IG, n. Asti 20/10/1989 avverso la sentenza n. 6869/22 della Corte di appello di Torino del 03/11/2022 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IE De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 15387 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/02/2024 sentito per il ricorrente IE l'avv. Stefano Zoccano, sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. Gian Maria Nicastro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 15/10/2021: - in accoglimento delle concordi richieste delle parti e dichiarati inammissibili i residui motivi di gravame ha ridotto le pene alla misura concordata nei confronti di ER SH e DR GH in ordine a plurimi episodi traffico di sostanze stupefacenti e ad uno di estorsione aggravata;
- ha assolto EL IE dal reato di cui al capo E, ribadendone l'affermazione di responsabilità in ordine a quello di cui al capo G (artt. 73-80 d.P.R. n. 309 del 1990) e riducendo la pena quale effetto conseguente;
- ha assolto ES AR IG SC in ordine a due episodi di traffico di stupefacenti contestatigli al capo I e riqualificate le condotte ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ha ridotto lievemente la pena applicata dal primo giudice. Le condotte oggetto di giudizio si inscrivono in un contesto di traffici di sostanze stupefacenti, facenti capo - stando all'impostazione d'accusa - alla persona del cittadino albanese ER SH e aventi come teatro alcuni centri della provincia di Asti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati che deducono i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2. Ricorso di ER SH Con un solo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché vizi di motivazione quanto alla assenza di argomentazioni circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Ricorso di GH DR Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione 9 sull'invocata applicazione della continuazione tra i reati di cui ai capi A, D, E, F 4. Ricorso di EL IE Il ricorrente affida l'impugnazione a otto motivi di doglianza. 4.1. Vizi congiunti di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche (artt. 546, 125 comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., 6 Conv. EDU ) in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, nonché all'assenza e/o apparenza delle motivazioni delle sentenze ed all'omessa valutazione delle prove a discarico. 4.2. Vizi congiunti di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale processuale (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine ai criteri adottati per la valutazione delle prove e dei fatti contestati al capo G) dell'imputazione riferito all'acquisto di sostanza stupefacente eseguito in Montello (Bg) il 3 luglio 2020), non avendo egli materialmente acquistato la sostanza e le prove a suo carico desumendosi solo dall'interpretazione di alcune conversazioni oggetto di attività tecnica di intercettazione. 4.3. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed in ordine alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Dellaia, che hanno escluso la responsabilità del ricorrente. 4.4. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in punto di omessa valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi, in particolare di quello oggettivo, del delitto di traffico di sostanze stupefacenti. 4.5. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 riguardo all'applicazione della aggravante dell'ingente quantità. 4.6. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante ad effetto speciale. 4.7. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, per omessa considerazione dei plurimi aspetti positivi della personalità del ricorrente. 4.8. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza di applicazione pena emessa 3 dal Tribunale di Torino il 16 settembre 2020. 4.9. La difesa del ricorrente ha depositato memoria recante data 22 febbraio 2024 con cui ha svolto considerazioni aggiuntive in ordine al primo, al secondo, al terzo, al quinto ed all'ottavo motivo di ricorso. 5. Ricorso di ES AR IG SC Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità a titolo di concorso con ER SH nel reato di tentata estorsione (capo B) ai danni della persona offesa Tomislav Daljievski. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ancorché per le diverse ragioni indicate in motivazione. 2. Del tutto improponibili appaiono i ricorsi presentati dai ricorrenti SH e GH, che avendo concordato in appello la misura della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia a tutti i residui motivi di merito, con il ricorso per cassazione possono dedurre questioni riguardanti l'illegalità della sanzione (tra molte e da ultimo Sez. 2, ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed il contenuto eventualmente difforme della pronuncia del giudice (tra molte v. Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), al cui novero non appartengono quelle sopra esposte. Risulta, invece, inammissibile perché declinato in punto 1:L fatto il ricorso proposto dal ricorrente SC, che si limita a contestare la valenza degli elementi probatori ai fini della ribadita affermazione di responsabilità per l'unico delitto in addebito di concorso in estorsione al capo B. Per tale motivo di doglianza è d'uopo ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di 4 verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e al., Rv. 207944) 3. Merita certamente risposta più articolata il ricorso proposto dall'imputato IE, se non altro per la pluralità delle censure mosse alla pronuncia impugnata. 3.1. Manifestamente infondata e meramente reiterativa del corrispondente motivo di gravame è la prima doglianza, in ordine alla quale la Corte territoriale ha già correttamente chiarito che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra le ipotesi di nullità disciplinate dall'art. 604 cod. proc. pen., non essendovi, quindi, ragione per far regredire il procedimento. La statuizione è conforme al principio già affermato e mai revocato in dubbio dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca e al., Rv. 270070; Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Conocchia, Rv. 197624). 3.2. Improponibili risultano, invece, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i primi due perché inevitabilmente implicanti, attesane formulazione e contenuto, un'ampia rivalutazione degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità (per l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio v. fra tante Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) ed il terzo in quanto vertente direttamente sul merito dell'accusa. 3.3. Qualche considerazione più estesa merita il quinto motivo di doglianza, con cui il ricorrente contesta la ribadita sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e l'applicazione correlativa dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 sotto il profilo che l'entità ponderale considerata andrebbe ripartita per il numero dei concorrenti nel reato. La Corte di appello ha risposto a tale doglianza (pag. 46 sent.) statuendo che l'aggravante in esame ha natura obiettiva e pertanto non conta il numero delle 5 persone, coinvolte nella detenzione, tra le quali lo stupefacente avrebbe dovuto essere ripartito. L'argomento è in effetti ineccepibile. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione formatasi sul tema è univocamente orientata nel senso di ritenerla un'aggravante d natura oggettiva regolata dall'art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen. Si riporta al riguardo il principio, particolarmente aderente alla fattispecie in esame, secondo cui in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cod. proc. pen., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e al., Rv. 269151), non mancandosi di ricordare nemmeno che altra pronuncia ha addirittura affermato l'opposto principio secondo cui, a determinate condizioni, rileva anche la sommatoria delle singole unità ponderali. Tale sentenza ha, infatti, affermato che, in tema di stupefacenti, nell'ipotesi di più reati, la configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va verificata in relazione a ciascuno di essi, e non in relazione alla sommatoria delle quantità oggetto delle diverse condotte, salvo che sia individuabile un'antecedente condotta riferita all'intero, solo frazionato in successive quote;
parimenti, nell'ipotesi che la materiale disponibilità della sostanza sia divisa tra più persone, la somma delle diverse quantità ben può rilevare ai fini del superamento del dato ponderale necessario per la sussistenza di detta circostanza, solo qualora tra le stesse sia ravvisabile il concorso ex art. 110 cod. pen. (Sez. F, n. 47749 del 11/08/2014, Guarrera, Rv. 261401) La doglianza deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondal:a. 3.4. Del pari manifestamente infondati si rivelano il sesto e l'ottavo motivo di ricorso, che con diversi accenti lamentano vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento: a) delle attenuanti generiche in prevalenza sulla ricordata aggravante dell'ingente quantità; b) della continuazione esterna rispetto a pregressa sentenza di patteggiamento. Su entrambi i punti la sentenza impugnata ha svolto una congrua motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte non ha ritenuto di ravvisare elementi positivi per applicare le attenuanti innominate in maniera diversa da quella del primo giudice ossia in equivalenza rispetto all'aggravante contestata, oltre tutto in presenza di un trattamento sanzionatorio ritenuto già 'particolarmente mite' (pag. 46). 6 ente Il consigliee sensore Quanto alla continuazione esterna (pag. 46-47), la stessa Corte ha correttamente rilevato come la stessa sia stata invocata in relazione ad una pregressa condanna inerente alla detenzione di sostanza stupefacente accertata nel mese di agosto 2020 in concorso con soggetto estraneo al presente giudizio, riguardante per il ricorrente la detenzione di cocaina avvenuta in epoca anteriore rispetto alla precedente pronuncia. Improponibile è, infine, il settimo motivo di doglianza con cui il ricorrente si limita a contestare l'esercizio del potere-dovere del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, senza dedurre profili di illegalità della pena riportata. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 28 febbraio 2024
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IE De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 15387 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 28/02/2024 sentito per il ricorrente IE l'avv. Stefano Zoccano, sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avv. Gian Maria Nicastro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 15/10/2021: - in accoglimento delle concordi richieste delle parti e dichiarati inammissibili i residui motivi di gravame ha ridotto le pene alla misura concordata nei confronti di ER SH e DR GH in ordine a plurimi episodi traffico di sostanze stupefacenti e ad uno di estorsione aggravata;
- ha assolto EL IE dal reato di cui al capo E, ribadendone l'affermazione di responsabilità in ordine a quello di cui al capo G (artt. 73-80 d.P.R. n. 309 del 1990) e riducendo la pena quale effetto conseguente;
- ha assolto ES AR IG SC in ordine a due episodi di traffico di stupefacenti contestatigli al capo I e riqualificate le condotte ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ha ridotto lievemente la pena applicata dal primo giudice. Le condotte oggetto di giudizio si inscrivono in un contesto di traffici di sostanze stupefacenti, facenti capo - stando all'impostazione d'accusa - alla persona del cittadino albanese ER SH e aventi come teatro alcuni centri della provincia di Asti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati che deducono i motivi di seguito esposti in forma riassuntiva (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2. Ricorso di ER SH Con un solo motivo d'impugnazione, il ricorrente deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché vizi di motivazione quanto alla assenza di argomentazioni circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Ricorso di GH DR Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione 9 sull'invocata applicazione della continuazione tra i reati di cui ai capi A, D, E, F 4. Ricorso di EL IE Il ricorrente affida l'impugnazione a otto motivi di doglianza. 4.1. Vizi congiunti di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche (artt. 546, 125 comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., 6 Conv. EDU ) in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, nonché all'assenza e/o apparenza delle motivazioni delle sentenze ed all'omessa valutazione delle prove a discarico. 4.2. Vizi congiunti di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale processuale (art. 192 cod. proc. pen.) in ordine ai criteri adottati per la valutazione delle prove e dei fatti contestati al capo G) dell'imputazione riferito all'acquisto di sostanza stupefacente eseguito in Montello (Bg) il 3 luglio 2020), non avendo egli materialmente acquistato la sostanza e le prove a suo carico desumendosi solo dall'interpretazione di alcune conversazioni oggetto di attività tecnica di intercettazione. 4.3. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed in ordine alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Dellaia, che hanno escluso la responsabilità del ricorrente. 4.4. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in punto di omessa valutazione della sussistenza degli elementi costitutivi, in particolare di quello oggettivo, del delitto di traffico di sostanze stupefacenti. 4.5. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 riguardo all'applicazione della aggravante dell'ingente quantità. 4.6. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante ad effetto speciale. 4.7. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen. in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, per omessa considerazione dei plurimi aspetti positivi della personalità del ricorrente. 4.8. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. cod. proc. pen. in punto di mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza di applicazione pena emessa 3 dal Tribunale di Torino il 16 settembre 2020. 4.9. La difesa del ricorrente ha depositato memoria recante data 22 febbraio 2024 con cui ha svolto considerazioni aggiuntive in ordine al primo, al secondo, al terzo, al quinto ed all'ottavo motivo di ricorso. 5. Ricorso di ES AR IG SC Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità a titolo di concorso con ER SH nel reato di tentata estorsione (capo B) ai danni della persona offesa Tomislav Daljievski. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ancorché per le diverse ragioni indicate in motivazione. 2. Del tutto improponibili appaiono i ricorsi presentati dai ricorrenti SH e GH, che avendo concordato in appello la misura della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia a tutti i residui motivi di merito, con il ricorso per cassazione possono dedurre questioni riguardanti l'illegalità della sanzione (tra molte e da ultimo Sez. 2, ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed il contenuto eventualmente difforme della pronuncia del giudice (tra molte v. Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), al cui novero non appartengono quelle sopra esposte. Risulta, invece, inammissibile perché declinato in punto 1:L fatto il ricorso proposto dal ricorrente SC, che si limita a contestare la valenza degli elementi probatori ai fini della ribadita affermazione di responsabilità per l'unico delitto in addebito di concorso in estorsione al capo B. Per tale motivo di doglianza è d'uopo ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di 4 verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e al., Rv. 207944) 3. Merita certamente risposta più articolata il ricorso proposto dall'imputato IE, se non altro per la pluralità delle censure mosse alla pronuncia impugnata. 3.1. Manifestamente infondata e meramente reiterativa del corrispondente motivo di gravame è la prima doglianza, in ordine alla quale la Corte territoriale ha già correttamente chiarito che il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra le ipotesi di nullità disciplinate dall'art. 604 cod. proc. pen., non essendovi, quindi, ragione per far regredire il procedimento. La statuizione è conforme al principio già affermato e mai revocato in dubbio dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca e al., Rv. 270070; Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Conocchia, Rv. 197624). 3.2. Improponibili risultano, invece, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i primi due perché inevitabilmente implicanti, attesane formulazione e contenuto, un'ampia rivalutazione degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità (per l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio v. fra tante Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) ed il terzo in quanto vertente direttamente sul merito dell'accusa. 3.3. Qualche considerazione più estesa merita il quinto motivo di doglianza, con cui il ricorrente contesta la ribadita sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità e l'applicazione correlativa dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 sotto il profilo che l'entità ponderale considerata andrebbe ripartita per il numero dei concorrenti nel reato. La Corte di appello ha risposto a tale doglianza (pag. 46 sent.) statuendo che l'aggravante in esame ha natura obiettiva e pertanto non conta il numero delle 5 persone, coinvolte nella detenzione, tra le quali lo stupefacente avrebbe dovuto essere ripartito. L'argomento è in effetti ineccepibile. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione formatasi sul tema è univocamente orientata nel senso di ritenerla un'aggravante d natura oggettiva regolata dall'art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen. Si riporta al riguardo il principio, particolarmente aderente alla fattispecie in esame, secondo cui in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cod. proc. pen., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata, a prescindere dalla frazione di sostanza direttamente riferibile a ciascuno di essi (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera e al., Rv. 269151), non mancandosi di ricordare nemmeno che altra pronuncia ha addirittura affermato l'opposto principio secondo cui, a determinate condizioni, rileva anche la sommatoria delle singole unità ponderali. Tale sentenza ha, infatti, affermato che, in tema di stupefacenti, nell'ipotesi di più reati, la configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, va verificata in relazione a ciascuno di essi, e non in relazione alla sommatoria delle quantità oggetto delle diverse condotte, salvo che sia individuabile un'antecedente condotta riferita all'intero, solo frazionato in successive quote;
parimenti, nell'ipotesi che la materiale disponibilità della sostanza sia divisa tra più persone, la somma delle diverse quantità ben può rilevare ai fini del superamento del dato ponderale necessario per la sussistenza di detta circostanza, solo qualora tra le stesse sia ravvisabile il concorso ex art. 110 cod. pen. (Sez. F, n. 47749 del 11/08/2014, Guarrera, Rv. 261401) La doglianza deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondal:a. 3.4. Del pari manifestamente infondati si rivelano il sesto e l'ottavo motivo di ricorso, che con diversi accenti lamentano vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento: a) delle attenuanti generiche in prevalenza sulla ricordata aggravante dell'ingente quantità; b) della continuazione esterna rispetto a pregressa sentenza di patteggiamento. Su entrambi i punti la sentenza impugnata ha svolto una congrua motivazione. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte non ha ritenuto di ravvisare elementi positivi per applicare le attenuanti innominate in maniera diversa da quella del primo giudice ossia in equivalenza rispetto all'aggravante contestata, oltre tutto in presenza di un trattamento sanzionatorio ritenuto già 'particolarmente mite' (pag. 46). 6 ente Il consigliee sensore Quanto alla continuazione esterna (pag. 46-47), la stessa Corte ha correttamente rilevato come la stessa sia stata invocata in relazione ad una pregressa condanna inerente alla detenzione di sostanza stupefacente accertata nel mese di agosto 2020 in concorso con soggetto estraneo al presente giudizio, riguardante per il ricorrente la detenzione di cocaina avvenuta in epoca anteriore rispetto alla precedente pronuncia. Improponibile è, infine, il settimo motivo di doglianza con cui il ricorrente si limita a contestare l'esercizio del potere-dovere del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, senza dedurre profili di illegalità della pena riportata. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 28 febbraio 2024