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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 847/2024 tra
(C.F.: ) residente in [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Ilaria Nardini del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
con gli Avv.ti Susan Di Biagio e Giulio Deotti del Foro di Udine
Resistente
*
Oggetto: Comodato di immobile urbano
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 26.3.2024, depositato il 2.4.2024, il Signor (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o LL ) ha convenuto in Parte_1 Pt_1
giudizio il LL (di seguito anche: e/o Controparte_1 Controparte_1
resistente e/o LL esponendo: CP_1
➢ di essere nudo proprietario dell'immobile sito in Tavagnacco, Via Percoto n.20, identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 11, mapp. 534, Categoria A/3, Piani T e
1, nonché di tutte le aree pertinenziali destinate a giardino ed a verde piantumato in forza dell'atto di compravendita del 22.10.2010 a rogito del Notaio Dott. , rep. 128.518 e racc. 36.293 con il quale la madre Per_1
si era riservata l'usufrutto vitalizio;
Persona_2
➢ di non sapere che in data 14.3.2011 la madre , quale Persona_2
usufruttuaria, aveva concesso in comodato al LL il solo Controparte_1
piano terra del suddetto compendio immobiliare;
➢ che in data 21.5.2024 decedeva la madre e solo Persona_2
successivamente al decesso apprendeva dell'esistenza del suddetto contratto di comodato;
➢ che a seguito della morte della madre è divenuto pieno proprietario del compendio immobiliare per estinzione del diritto di usufrutto dd è venuto meno il contratto di comodato del 14.3.2011;
➢ che nonostante le richieste il LL non ha rilasciato Controparte_1
l'immobile e, anzi, ha occupato parte del giardino e del terreno pertinenziale con una costruzione per ricovero di cani e posteggiando un'automobile Fiat
Punto targata EB685EC di proprietà della compagna, ; CP_2
➢ che la morte dell'usufruttuario, che rivesta anche la qualità di comodante, determina la risoluzione del contratto di comodato.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto:
- di accertare e dichiarare che il contratto di comodato non è opponibile al LL e per l'effetto condannare quest'ultimo a rilasciare il Controparte_1
piano terra del fabbricato sito in Tavagnacco (UD), Fg. 11, part. 534 occupato senza titolo;
- di accertare e dichiarare che il LL occupa senza titolo una parte del giardino e del terreno pertinenziale una costruzione stabile per ricovero cani di sua proprietà, nonché una porzione del giardino con l'autovettura incidentata
Fiat Punto targata EB685EC e per l'effetto condannare quest'ultimo a rilasciare anche le suddette porzioni di terreno;
- di condannare il LL a pagare ex art. 614 c.p.c. una somma giornaliera di
€.30,00 per ogni giorno di occupazione abusiva dell'immobile, €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dal ricovero per cani ed €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dalla suddetta automobile.
Con memoria difensiva del 14.6.2024 si è costituito svolgendo Controparte_1
domanda riconvenzionale e contestando le deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ che nel 1990 il padre, acquistava dei terreni in Tavagnacco Persona_3
intestandoli alla moglie poiché vantava diversi debiti nei Persona_2
confronti dell'Agenzia delle Entrate;
➢ che il denaro ricavato della vendita dell'azienda agricola di cui la madre Per_2
era titolare è stato utilizzato per acquistare i suddetti terreni e per
[...]
pagare i debiti del padre;
➢ che insieme al padre ed all'altro LL, hanno costruito un Persona_4
edificio ad uso abitazione successivamente condonato;
➢ che nel 1997 i genitori si sono separati di fatto e che con scrittura dell'11.11.1998 hanno dato atto che gli immobili, pur essendo intestati a
, in realtà appartengono ad entrambi, si sono impegnati a non Persona_2
vendere separatamente i suddetti beni e ad estinguere i debiti di Per_2
e, solo in seguito, a procedere alla vendita degli immobili;
[...]
➢ che nel 2004 i coniugi si sono separati giudizialmente e la madre ha ottenuto l'assegnazione dell'abitazione di Via Percoto n.20;
➢ che nel 2009 i due ex coniugi al fine di definire le procedure contenziose tra loro pendenti tra le quali anche quelle riguardanti l'effettiva titolarità della proprietà del compendio immobiliare, si sono accordati affinché la proprietà fosse ceduta ai tre figli, ma a causa dei debiti dal medesimo accumulati e dell'accertamento fiscale pendente nei confronti del LL , i genitori Per_4 decisero di intestare fittiziamente il compendio al LL;
Pt_1
➢ che, pertanto, in data 18.3.2009 la madre ha rilasciato al LL Pt_1
procura a sottoscrivere un preliminare di vendita ed in pari data quest'ultimo ha sottoscritto un preliminare di vendita con il quale la madre ha promesso di vendere al figlio la nuda proprietà del compendio immobiliare riservando Pt_1
per sé l'usufrutto;
➢ che il prezzo di acquisto è stato determinato in €.77.500,00 di cui €.68.758,00 per il fabbricato ed €.8.742,00 per il terreno;
➢ che in data 22.10.2010 il LL ha sottoscritto sia quale procuratore Pt_1
della parte venditrice sia quale acquirente il contratto di compravendita nel quale risulta che il prezzo di acquisto è stato corrisposto a mezzo sei assegni circolari;
➢ che le somme per l'acquisto degli immobili provenivano dal conto corrente del padre e dal conto corrente del LL e sono state Persona_3 Per_4
accreditate sul conto corrente del ricorrente per la successiva emissione degli assegni circolari, mentre le spese notarili sono state pagate dal padre;
➢ che il prezzo di vendita della nuda proprietà - di gran lunga inferiore al prezzo di mercato - è stato incassato dalla madre per poi essere girato al padre;
➢ che il ricorrente non poteva disporre del denaro per acquistare la nuda proprietà e, contestualmente all'acquisto, ha rilasciato al padre procura speciale;
➢ che quasi contestualmente alla vendita, la madre ha sottoscritto a suo favore un contratto di comodato avente ad oggetto il fabbricato di Via Percoto n.20, piani terra e primo con scadenza al 2061, mentre in data 3.12.2020 altro contratto di comodato a favore del LL avente ad oggetto due locali Pt_1
del piano terra del fabbricato di Via Percoto n.20;
➢ che in data 20.10.2011 il padre, quale procuratore speciale del LL , Pt_1 ha sottoscritto un preliminare di vendita con il quale quest'ultimo ha promesso di vendere al padre il compendio immobiliare ricevuto dalla madre;
➢ che nel 2012 il LL ha revocato la procura speciale rilasciata al Pt_1
padre;
➢ che in data 10.12.2013 la madre ha sottoscritto a favore del LL Per_4
ulteriore contratto di comodato avente ad oggetto il fabbricato di Via Percoto
n.20, piani primo;
➢ di occupare dal 1991 il piano terra del compendio immobiliare di Via Percoto
n.20 convivendo pacificamente lo stabile con il LL , che fino al 2022 Pt_1
ha occupato il primo piano;
➢ che l'eredità della madre è stata accettata da tutti i fratelli, ma è risultata incapiente;
➢ che dal 2011 al 2023 ha agito insieme al LL di comune accordo, Pt_1
suddividendo le spese delle utenze, condividendo il giardino, costruendo di comune accordo il ricovero per cani, oltre un gazebo in legno ed un pergolato per sei posti auto;
➢ che l'automobile Fiat Punto targata EB685EC è di proprietà della propria compagna con lui convivente ed il ricorrente ha autorizzato quest'ultima ad occupare parte del terreno.
Il resistente ha chiesto, in via preliminare, di disporsi il mutamento del rito in quanto la controversia ha ad oggetto anche l'accertamento di un'azione di simulazione, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione per non aver ricevuto l'invito a partecipare alla suddetta procedura promossa dal ricorrente.
Nel merito, il resistente ha affermato che l'atto di compravendita del 22.10.2010 di trasferimento della nuda proprietà al ricorrente è un negozio simulato e che le parti non volevano né gli effetti del negozio simulato (la compravendita), né quelli del negozio dissimulato (donazione intero patrimonio), inoltre, tale atto risulta a suo dire nullo per illeceità della causa e/o dell'oggetto, pertanto, ha chiesto di respingere le domande del ricorrente ed, in via riconvenzionale, di accertare che la compravendita del 22.10.2010 costituisce un atto simulato dissimulante una donazione, chiedendo la nullità del suddetto atto di compravendita, come pure del negozio dissimulato con l'effetto di ricostruire la massa ereditaria della propria madre.
A seguito della domanda riconvenzionale formulata dal resistente, è stata fissata nuova udienza di discussione assegnando termine al ricorrente per depositare una nuova memoria per prendere posizione sui fatti dedotti dal resistente, per formulare le eccezioni processuali e di merito ed i mezzi di prova con riferimento alla domanda riconvenzionale.
In data 20.9.2024 il ricorrente ha, quindi, depositato memoria autorizzata contestando le deduzioni svolte dal resistente ed affermando:
➢ che alcune ricostruzioni in fatto dedotte dal resistente non sono veritiere e che il denaro per la costruzione dell'immobile e l'acquisto dei materiali è stato messo a disposizione dalla madre con la vendita dell'azienda agricola e con i proventi della propria attività lavorativa di badante;
➢ che la scrittura del 11.11.1998 sottoscritta dai due genitori risulta priva di data certa, contestando e disconoscendo la sottoscrizione della madre in quanto palesemente apocrifa, come pure il contenuto e gli impegni da quest'ultima presi tenuto conto che nel 2011 il padre, tramite l'Avv. Dalla Costa, aveva proposto alla di acquistare l'usufrutto mediante accollo di un debito di Per_2
quest'ultima;
➢ che nel 2009 , temendo azioni esecutive da parte Persona_2
dell'amministrazione finanziaria, ha proposto ai tre figli di acquistare la nuda proprietà dell'immobile e di essere stato l'unico a mostrarsi interessato all'acquisto, mentre non corrisponde al vero che i fratelli e CP_1 Per_4
hanno evitato l'acquisto per problemi economici come pure che il padre partecipò all'accordo;
➢ che per procedere all'acquisto ha utilizzato in parte propri risparmi per
€.15.146,00, in parte ha chiesto al padre in prestito la somma di €.59.500,00 ed ha provveduto personalmente a pagare le spese notarili non avendo ricevuto alcuna somma dal LL;
Per_4
➢ che la madre non ha mai retrocesso il prezzo della compravendita al padre ed
è intervenuta personalmente al rogito della compravendita, a differenza di quanto avvenuto con il preliminare;
➢ che il prezzo di vendita della nuda proprietà era corretto perché all'epoca l'immobile era un'abitazione rurale, gravato da una servitù di acquedotto, e di aver personalmente effettuato le successive migliorie;
➢ di aver rilasciato al padre una procura speciale a garanzia del prestito ottenuto nonché per curare gli affari dell'immobile, tra i quali una lite con il vicino per l'estensione del fondo e la fissazione dei confini;
Parte_2
➢ di disconoscere il doc. 17 dimesso dal resistente (preliminare di vendita tra ed il padre) in quanto all'epoca non viveva in Italia, ma in Parte_1
Francia e prima d'ora nulla sapeva del suddetto documento;
➢ che non appena è stata risolta la questione con il vicino e dopo aver saputo dalla madre di comportamenti sospetti del padre in ordine agli affari dell'immobile di cui è causa, ha revocato a quest'ultimo la procura speciale in precedenza rilasciata;
➢ che il contratto di comodato a favore del LL fu oggetto del Per_4
contenzioso RG. 655/2016 ed in tale occasione si è costituito in giudizio insieme al LL dando atto di essere il legittimo proprietario e CP_1
possessore dell'immobile di Tavagnacco;
➢ che con tale comparsa i due fratelli hanno dedotto che era il solo Pt_1
proprietario del bene in forza della compravendita del 2010;
➢ che non corrisponde al vero che i due fratelli hanno vissuto serenamente;
➢ che la fidanzata del LL si è trasferita nell'immobile solo pochi mesi CP_1
prima del deposito della presente causa e quest'ultima non è stata da lui rassicurata in merito al fatto che il piano terra fosse di come voluto CP_1
dalla madre;
➢ di aver provveduto personalmente a pagare le utenze;
➢ che non c'è stato alcun accordo in merito alla costruzione del ricovero dei cani che risulta abusivo, né di aver costruito insieme al LL il gazebo, il pergolato ed i posti auto, ma per quest'ultimi di avervi provveduto personalmente con l'aiuto di alcuni artigiani;
➢ di non aver autorizzato la fidanzata del LL a ricoverare la propria automobile nel giardino.
Il ricorrente si è, quindi, opposto alla richiesta di mutamento del rito e di improcedibilità della domanda perché l'invito a partecipare alla proceduta di mediazione è stato inviato al resistente e restituito per compiuta giacenza;
ha, inoltre, eccepito la prescrizione di ogni azione in merito alla compravendita del
2010 ed ha disconosciuto la scrittura del 1998.
Quanto alla domanda di simulazione e di riduzione della supposta donazione lesiva, il ricorrente ha evidenziato che per aversi donazione lesiva occorre che la stessa sia stata posta in essere in vita dal de cuius, mentre sulla base della ricostruzione del ricorrente le somme per l'acquisto del compendio immobiliare sarebbero state date al ricorrente dal padre e dal LL , ancora in vita, Per_4
e non dalla madre, conseguentemente non vi è stata alcuna lesione della quota di legittima.
Prosegue il ricorrente evidenziando, altresì, come la controparte non abbia chiarito se la domanda di simulazione riguardi una simulazione assoluta o relativa, ad ogni modo, ne ha eccepito l'infondatezza per quanto espressamente dedotto nel contenzioso del 2016 promosso dal LL . Per_4
Il ricorrente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande svolte dal LL
CP_1
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con decreto del 12.10.2024 è stata fissata l'udienza del 13.1.2025 e, fallito il tentativo di conciliazione e non ammesse le istanze istruttorie come pure l'irrituale memoria con documenti depositata dal resistente il 12.1.2025, la causa è stata, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 5.5.2025 assegnando alle parti termine fino al 10.3.2025 per il deposito di brevi note conclusive. Nel termine assegnato solo il ricorrente ha depositato la nota conclusiva, mentre l'udienza è stata rinviata d'ufficio al 19.5.2025.
*
Va preliminarmente rigettata l'eccezione del resistente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione che, a suo dire, sarebbe stata svolta in modo non corretto. ha affermato di non aver mai ricevuto sia la lettera dell'Avv. Controparte_1
Nardini del 12.9.2023 sia l'asserito invito a partecipare alla procedura di mediazione, precisando che nella raccomandata inviata dall'avv. Nardini è indicato quale luogo di residenza del destinatario Via Percoto n.20 a Tavagnacco, vale a dire il medesimo indirizzo del ricorrente che con lui condivide anche la cassetta delle lettere.
Il resistente ha, altresì, precisato di lavorare tutto il giorno, come pure la compagna con due turni dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 19:30 alle ore
22:30 e che quest'ultima, trasferitasi presso tale abitazione in data 12.3.2023, pur controllando ogni giorno la cassetta delle lettere al termine del proprio turno di lavoro, non ha mai rinvenuto alcun avviso riguardante raccomandate da ritirare.
Da ultimo il resistente ha affermato che la cassetta delle lettere, affissa alla colonna adiacente al cancello d'entrata, è priva di etichette recanti il nominativo dei residenti e/o degli interni del civico 20 in cui risiedono lui ed il LL. lamenta, poi, che il LL non ha prodotto la copia delle Controparte_1 Pt_1
ricevute di consegna o di mancata consegna della predetta corrispondenza, pertanto, ha contestato il regolare recapito delle suddette comunicazioni.
Va rilevato che il resistente si è limitato ad affermare genericamente l'asserita mancanza nella cassetta delle lettere dell'avviso del tentativo di consegna delle raccomandate, tra le quali quello dell'avvio della procedura di mediazione, senza fornire validi elementi per ritenere che tale avviso sia stato sottratto oppure non inserito, senza dimenticare, poi, il proprio concorso colposo nel consentire che la posta a lui indirizzata venga consegnata, anziché in una cassetta delle lettere personale, in una cassetta delle lettere priva di nominativi e pure in condivisione con il LL. Ad ogni modo il mediatore nulla ha ritenuto di rilevare in merito ad un'asserita mancata consegna dell'avviso di partecipazione alla procedura che, come indicato nel verbale di mediazione, risulta regolarmente trasmesso a mezzo raccomandata inviata in data 5.2.2024 di cui non è stato curato il ritiro.
Va ugualmente rigettata l'eccezione di mutamento di rito svolta dal resistente.
La causa è stata correttamente introdotta con il rito speciale di cui all'art. 447 bis
c.p.c. e la domanda riconvenzionale svolta dal resistente – per le ragioni che verranno in seguito evidenziate in ordine alla sua infondatezza – non era idonea a comportare la modifica dal rito speciale al rito ordinario, senza dimenticare, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che tale domanda di simulazione aveva ad oggetto il contratto di compravendita del 2010 che costituisce il titolo pregiudiziale alla domanda di accertamento di non opponibilità e cessazione del contratto di comodato da proporsi – correttamente – con il rito speciale locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c..
Passando al merito, la questione posta dal ricorrente richiede di accertare se alla morte dell'usufruttuario, che in vita abbia concesso in comodato l'immobile oggetto di usufrutto, tale comodato si estingua automaticamente non appena il nudo proprietario diventi pieno proprietario dell'immobile ovvero se sia a quest'ultimo opponibile.
Per accertare quanto richiesto occorre preliminarmente verificare se il nudo proprietario, divenuto pieno proprietario, abbia effettivamente la proprietà dell'immobile dato in comodato e, nella fattispecie in esame, anche e soprattutto in relazione alle domande svolte dal resistente.
Il ricorrente ha dimesso copia del contratto di compravendita del 22.10.2010 a rogito del Notaio Dott. di Udine, rep. 128.518 e racc. 36.293, al Persona_5
quale è intervenuto personalmente sia quale parte acquirente sia quale procuratore della madre , parte venditrice, (con ciò smentendo Persona_2
quanto dal medesimo riferito nella memoria integrativa in ordine al fatto che la madre era intervenuta personalmente alla compravendita) in forza di procura speciale del 18.3.2009 rep. 125.820 e racc. 34.290, con il quale il medesimo ha acquistato la nuda proprietà del compendio immobiliare di Tavagnacco, Via
Percoto n.20, mentre la madre ha riservato per sé l'usufrutto.
Il resistente ha, dunque, svolto domanda riconvenzionale chiedendo di accertare che la compravendita del 22.10.2010 è un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione a favore del ricorrente, chiedendone la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento; ha, inoltre, chiesto di accertare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del negozio dissimulato.
La difesa del resistente appare da subito contraddittoria e pretestuosa e la domanda, per come svolta, risulta poco comprensibile, nonché inammissibile prima che infondata.
Ed, infatti, come ha correttamente evidenziato il ricorrente, nelle Controparte_1
conclusioni ha chiesto di accertare che la compravendita del 22.11.2010 è un atto simulato in quanto dissimulerebbe una donazione diretta e/o indiretta, mentre in parte narrativa della memoria difensiva (cfr. pag. 11) ha affermato che le parti non hanno voluto né gli effetti del negozio simulato (la compravendita), né gli effetti del negozio dissimulato (la donazione), pertanto, non avrebbero voluto concludere alcun negozio.
Delle due l'una: non si comprende, pertanto, se il resistente abbia voluto svolgere una domanda di simulazione assoluta o di simulazione relativa tant'è che a pag.
12 prosegue nel ribadire i differenti effetti in ipotesi di simulazione assoluta e/o relativa.
Quanto alla pretestuosità della domanda riconvenzionale, occorre evidenziare che il resistente proprio insieme al LL si era costituito con Controparte_1 Pt_1
il medesimo legale nel procedimento di reintegrazione nel possesso (R.G.
655/2016) promosso avanti l'intestato Tribunale dall'altro LL che si Per_4
lamentava di essere stato estromesso dai fratelli e nel possesso CP_1 Pt_1
degli immobili di Tavagnazzo, Via Percoto n.20, di cui è causa.
A pag. 9 della memoria difensiva del 4.2.2016 dimessa dai due fratelli è stato espressamente affermato “mentre è indiscutibilmente legittimo Parte_1
proprietario e possessore dell'immobile di Tavagnacco, Via C. percoto n.2 per averne acquistata la nuda proprietà dalla madre con compravendita del 22.10.10 rep. 128.518 Notaio e per essere divenuto pieno proprietario per Per_1
l'estinzione dell'usufrutto ex art. 1014 Cod. Civ. seguito alla morte della madre”.
I due fratelli con tale memoria hanno pure dimesso copia del contratto di compravendita del 22.10.2010, i due contratti di comodato, quello del 3.12.2020 a favore di e quello del 14.2.2011 a favore di Pt_1 CP_1 La memoria è stata dimessa dopo la morte della madre (circostanza rilevante) ed il resistente nel difendersi unitamente al LL alla Controparte_1 Pt_1
domanda possessoria svolta dal LL ha espressamente riconosciuto Per_4
senza alcun dubbio (“indiscutibilmente”) – quindi, che non vi è alcuna incertezza e che non può essere messo in discussione il fatto che la compravendita del 2010 non fosse un atto simulato, come pure che non sussistesse un atto dissimulato di donazione – che il LL era (in quel momento e, quindi, lo è tuttora) il Pt_1
legittimo proprietario del compendio immobiliare di Via Percoto n.20. E
[...]
proprietario lo era sin dal 2010, prima quale nudo proprietario e, dopo la Pt_1
morte della madre, quale pieno proprietario per l'estinzione del diritto di usufrutto.
è, pertanto, legittimo pieno proprietario del compendio immobiliare Parte_1
di Tavagnacco, Via Percoto n.20, catastalmente identificato al Fg.11, part. 534 come pure del terreno e del giardino pertinenziale e la domanda riconvenzionale svolta da risulta inammissibile ed infondata per le ragioni sopra Controparte_1
espresse.
Rimane assorbita, pertanto, la domanda di riduzione della donazione e di ricostruzione della massa ereditaria, senza dimenticare, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che ha sostenuto che il denaro per Controparte_1
l'acquisto dell'immobile sarebbe stato dato al LL dal padre e dal LL Pt_1
, pertanto, l'eventuale donazione sarebbe stata posta in essere da Per_4
quest'ultimi, che sono ancora in vita, e non dalla madre;
mancano del tutto i presupposti per potersi parlare di lesione di legittima.
Ciò chiarito occorre ora passare ad esaminare la questione se il contratto di comodato si estingua o meno automaticamente non appena il nudo proprietario diventi pieno proprietario per estinzione del diritto di usufrutto.
Va preliminarmente evidenziato che sul punto il resistente non ha svolto alcuna difesa o contestazione. La giurisprudenza di legittimità, seppur datata, ha espresso il seguente principio di diritto: “nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.1953 del 5.7.1974).
Il diritto del proprietario originario, in base all'orientamento giurisprudenziale richiamato – al quale si intende aderire – si riespande con l'estinzione del diritto reale di usufrutto a seguito della morte dell'usufruttuario e prevale rispetto ad ogni eventuale diritto acquisito durante la vita dall'usufruttuario ovvero da terzi nei propri confronti.
Ed, infatti, estintosi l'usufrutto a seguito della morte di ed Persona_2
avvenuta la consolidazione della proprietà in favore del figlio , si sono estinti Pt_1
anche i diritti personali di godimento costituiti dalla madre (cioè, dall'usufruttuaria) con conseguente inopponibilità degli stessi al ricorrente, divenuto pieno proprietario e da considerarsi terzo rispetto alla parte (quindi del LL che a quel contratto di comodato aveva dato vita. CP_1
Né può negarsi al ricorrente la posizione di terzo per il solo fatto di essere erede della madre, in quanto quest'ultimo ha acquistato la piena proprietà dell'immobile per un fatto (la consolidazione) che deriva dalla morte dell'usufruttuaria e non per effetto della successione ereditaria.
Tali principi sono stati espressi anche da recente giurisprudenza di merito:
Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 652/2021: “Con il primo motivo, la ….. contesta sia la posizione di terzietà della …… proprietaria dell'immobile, per effetto di consolidazione, sia lo scioglimento del contratto di comodato, alla morte dell'usufruttuario. La decisione del tribunale prende le mosse dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato, secondo cui “Nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria.” (Sez. 2, Sentenza n. 1953/1974).
Sulla scorta di questi principi, il tribunale ha accertato la posizione di terzietà della
….. rispetto al contratto di comodato, dando rilievo all'acquisto della proprietà esclusiva del bene, oggetto di comodato, per effetto di consolidazione, a seguito dell'estinzione del diritto di usufrutto, per morte del comodante. Il principio è ampiamente condivisibile, perché l'acquisto del diritto della piena proprietà, pur trovando occasione nella morte dell'usufruttuario, non deriva dalla successione ereditaria, che determina il subentro dell'erede nella posizione del dante causa e la continuazione dei rapporti instaurati, ma dall'automatica riespansione della proprietà, per effetto della consolidazione dell'usufrutto. In altri termini, la posizione di chi acquista la piena proprietà, per effetto di consolidazione, non è equiparabile alla posizione dell'erede, come vuole l'appellante, ma è di terzietà nei confronti delle parti che hanno dato vita al comodato. Diversamente, si avrebbe un trattamento di maggior sfavore, nel caso di comodato, di regola gratuito, con predeterminazione finale di durata, in base alla destinazione d'uso, rispetto ai rapporti di locazione di immobili urbani, per natura onerosi, per i quali vige una specifica disciplina, ai sensi dell'art. 999 cc. Di conseguenza, valgono le regole dell'opponibilità del contratto al terzo acquirente, nella specie, garantite dalla disciplina in materia di diritto di famiglia e, solo se inapplicabile, si pone il problema dell'applicazione, in via estensiva, della norma richiamata, in materia di locazione di immobili urbani”.
Corte di Appello di Firenze, Sentenza n. 997/2023: “Pertanto, la durata del comodato non avrebbe potuto eccedere quella della vita dell'usufruttuario (vale a dire di….. il quale, come dichiarato nella lettera del 15.10.2017, aveva acconsentito ad ospitare …….. e la sua famiglia presso l'immobile per cui è causa proprio nella sua qualità di usufruttuario). Invero, l'usufruttuario, ove non sia vietato dal titolo, può cedere non la titolarità ma solo l'esercizio del suo diritto, conferendo al cessionario, per un certo periodo di tempo ovvero per tutta la durata dell'usufrutto, tutti o alcuni dei poteri inerenti e caratterizzanti il suo diritto reale (cfr. Cassazione civile, sentenza del 27.10.1992, n. 11687). Quindi, non vi è dubbio che l'usufruttuario possa cedere in godimento al terzo il bene oggetto del proprio diritto a titolo di comodato, anche se non oltre la vita del cedente (ex art.
979 c.c.) o il più breve termine stabilito dal titolo. Ne discende che, alla morte di
…….. , avvenuta il 13.1.2018, si è verificata sia la cessazione dell'usufrutto che
l'estinzione del comodato concesso da costui. Difatti, come affermato dal massimo organo nomofilattico: “nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non e, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 1953 del
05/07/1974).”
Tribunale di Latina, Sentenza n. 1848/24: “La domanda è fondata e va accolta nei confronti …... Occorre chiarire che l'immobile per cui è causa fu concesso in comodato d'uso ai convenuti dal defunto coniuge di parte ricorrente in qualità di usufruttuario. Tuttavia, il decesso di quest'ultimo ha comportato, quale naturale effetto, l'estinzione dell'usufrutto e la consolidazione del diritto di (piena) proprietà in capo all'originaria titolare, ossia la signora ……. Infatti, ai sensi dell'art. 979, primo comma, c.c., la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario; pertanto, la morte di questi determina l'estinzione dell'usufrutto
(art. 1014 c.c.). Il carattere temporaneo del diritto in questione esclude, quindi, che esso possa formare oggetto di una disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione mortis causa. Va, dunque, applicato il seguente principio di diritto: "nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria" (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1953 del
05/07/1974). Il diritto del proprietario originario, in base all'orientamento giurisprudenziale richiamato -al quale, come enunciato, si è inteso aderire-, si riespande con l'estinzione del diritto reale di usufrutto (a seguito della morte dell'usufruttuario) e prevale rispetto ad ogni eventuale diritto acquisito durante la vita dall'usufruttuario ovvero da terzi nei propri confronti. Applicando i suesposti princìpi alla fattispecie in analisi, occorre dunque concludere che il diritto del comodatario sul bene immobile di proprietà della signora …. , concesso in comodato dall'usufruttuario ….. (coniuge dell'odierna ricorrente), si è estinto con la morte del comodante e non è quindi opponibile alla proprietaria del bene …. . Siffatta conclusione non muta neppure valutando l'ipotesi in cui la ricorrente- proprietaria fosse erede del comodante-usufruttuario, non essendo il diritto di usufrutto (e conseguentemente gli obblighi nascenti dal successivo contratto di comodato concluso) trasmissibile in via successoria. Alla luce delle considerazioni svolte, e tenuto conto che non sussistono contestazioni specifiche in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul bene controverso in capo alla signora …..
(sicché tale circostanza deve ritenersi pacifica, ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c. e dunque dimostrata), deve essere accolta la richiesta di rilascio avanzata dalla ricorrente ….. nei confronti dei sig. ….. , il quale è tenuto a lasciare
l'immobile individuato in epigrafe libero da persone e cose”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto di quanto motivato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul bene controverso in capo a
[...]
deve essere accolta la richiesta di rilascio da quest'ultimo avanzata nei Pt_1
confronti del LL il quale è, pertanto, tenuto a rilasciare l'immobile CP_1
oggetto di comodato libero da sé, persone, cose e animali anche interposte nel termine che si reputa congruo fissare entro il 15 settembre 2025.
Va pure accolta la domanda del ricorrente di accertare che il LL CP_1
occupa senza titolo con una costruzione stabile destinata a ricovero di cani di sua proprietà una porzione di giardino, lato ovest, retrostante il bene immobile di cui è causa come pure una porzione dell'attiguo terreno pertinenziale posto a nord – nord est, rialzato di due metri rispetto al piano di campagna dell'abitazione, con una vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC di proprietà della compagna,
OR . CP_2
Sul punto il resistente non ha fornito adeguata prova in merito al fatto che il ricovero dei cani sarebbe stato costruito insieme al LL e che l'occupazione di parte del terreno con la vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC, sarebbe avvenuta con il consenso del ricorrente, ciò perché la circostanza di cui al punto 51 della memoria difensiva del 14.6.2024 – e per quanto di già motivato nell'ordinanza del 3.2.2025 – risulta generica e prevede l'assunzione testimoniale del LL e del padre che risultano incapaci a testimoniare Tes_1 Per_3
avendo un interesse a partecipare al presente giudizio in relazione alle domande riconvenzionali svolte dal resistente;
quanto, invece, alla questione dell'autovettura l'unica circostanza dedotta dal resistente in merito all'occupazione del terreno è il punto 54 della medesima memoria, ma per tale circostanza non ha chiesto l'esame testimoniale avendo limitato la prova alle sole circostanze da 1 a
52 (cfr. pag. 15 della memoria difensiva del 14.6.2024 del resistente).
*
Quanto alle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Va rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente di condannare il LL ex CP_1
art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma giornaliera di €.30,00 per ogni giorno di occupazione abusiva dell'immobile, €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dal ricovero per cani ed €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dalla suddetta automobile, in quanto, allo stato, occorre considerare che il ricorrente vorrebbe conseguire il ristoro del danno da ritardato rilascio pur in assenza di qualsiasi prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno stesso tenuto conto che quest'ultimo già abita – circostanza molto rilevante – in una parte dell'immobile di cui è causa.
*
Trasmissione atti alla Procura della Repubblica
Il ricorrente a pagina 9 della memoria integrativa del 20.9.2024 ha riferito che non è intercorso alcun accordo con il LL in merito alla costruzione del ricovero per i cani ed ha negato la sua partecipazione ad attività sul suddetto manufatto, quale ad esempio la tinteggiatura, avendo, invece, più volte sollecitato il LL a smantellare la costruzione perché il “manufatto è abusivo e stabilmente CP_1
ancorato a terra”.
Il resistente al punto 51 di pag. 8 della memoria difensiva del 14.6.2024 ha, invece, riferito che il suddetto ricovero per cani è stato costruito di comune accordo con il ricorrente che l'avrebbe addirittura tinteggiato e che il manufatto è amovibile e non costituisce alcun abuso edilizio.
Considerato che il ricorrente ha ipotizzato una realizzazione abusiva del suddetto manufatto, seppur smentita dal resistente, questo giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 361 Cod. Pen. e 331, comma 4, Cod. proc. Pen., è tenuto a disporre la trasmissione di copia integrale:
➢ del ricorso del 26.3.2024 del ricorrente;
➢ della memoria difensiva del resistente del 14.6.2024;
➢ della memoria del 20.9.2024 del ricorrente;
➢ dei documenti 4, 5 e 6 dimessi dal ricorrente con il ricorso del 26.3.2024
(trattasi delle fotografie del ricovero dei cani);
➢ del documento 24 di parte ricorrente dimesso con la memoria del 20.9.2024 e del documento 9 di parte resistente dimesso con la memoria difensiva del
14.6.2024 (trattasi del piano regolatore del Comune di Tavagnacco in quanto il ricorrente a pagine 4 e 5 della memoria del 20.9.2024, con riferimento alla questione della valutazione dell'immobile, ha riferito che il bene ricade nella zona F del summenzionato Piano Regolatore e che tale zona è classificata come
“area di interesse ambientale delle colline moreniche”, quindi, a suo dire, fortemente vincolata e ben poco sfruttabile);
➢ della presente sentenza. alla Procura della Repubblica di Udine affinché siano svolti, se necessari, gli accertamenti e le valutazioni di competenza con le conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione penale con riferimento al reato di cui agli art. 31 e seguenti del D.P.R. n.380/2001 o ad altro eventuale reato riconducibile alla fattispecie in esame.
*
Quanto alle spese del giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di
[...]
e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non celebratasi).
Tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che il contratto di comodato tra e Persona_2 [...]
del 14.3.2011 avente ad oggetto il piano terra dell'immobile sito a CP_1
Tavagnacco, in Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del
Comune di Tavagnacco, foglio 11, mapp. 534, Cat. A/3 è inopponibile a
[...]
e per l'effetto Pt_1
- condanna a rilasciare a liberi da sé e/o Controparte_1 Parte_1
persone anche interposte e/o cose e/o animali, il piano terra dell'immobile sito a Tavagnacco, in Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del
Comune di Tavagnacco, foglio 11, mapp. 534, Cat. A/3 di cui al contratto di comodato del 14.3.2011;
- accerta e dichiara che occupa senza titolo: Controparte_1
con una costruzione per ricovero di cani, una porzione di giardino posta ad ovest retrostante il bene immobile sito a Tavagnacco, in Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Tavagnacco, foglio 11, mapp.
534, Cat. A/3;
e con una vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC una porzione dell'attiguo terreno pertinenziale posta a nord – nord est sito a Tavagnacco, in
Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di
Tavagnacco, foglio 11, mapp. 534, Cat. A/3, rialzato di due metri rispetto al piano di campagna dell'abitazione,
e per l'effetto
- condanna a rilasciare a anche i suddetti Controparte_3 CP_4
terreni con asporto della vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC e la demolizione della costruzione del ricovero dei cani di cui ai documenti 4, 5 e 6 di parte ricorrente;
- fissa per il rilascio dell'immobile e dei terreni la data del 15 settembre 2025;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal resistente, assorbite per il resto le altre domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano ex D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. Pt_1
n.37/2018 e dal D.M. n.147/2022, in complessivi euro 7.417,00 (di cui euro
536,00 per la fase di attivazione ed euro 1.071,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro
2.905,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre al contributo unificato, al diritto forfettario, alla spese di notifica ed alle spese di mediazione;
- dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica di Udine di copia integrale degli atti e dei documenti indicati alle pagine 19 e 20 della presente sentenza, per quanto indicato in motivazione in merito alla costruzione del ricovero dei cani.
Così deciso in Udine il 19.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 847/2024 tra
(C.F.: ) residente in [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Ilaria Nardini del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
con gli Avv.ti Susan Di Biagio e Giulio Deotti del Foro di Udine
Resistente
*
Oggetto: Comodato di immobile urbano
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 26.3.2024, depositato il 2.4.2024, il Signor (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o LL ) ha convenuto in Parte_1 Pt_1
giudizio il LL (di seguito anche: e/o Controparte_1 Controparte_1
resistente e/o LL esponendo: CP_1
➢ di essere nudo proprietario dell'immobile sito in Tavagnacco, Via Percoto n.20, identificato al Catasto Fabbricati al Fg. 11, mapp. 534, Categoria A/3, Piani T e
1, nonché di tutte le aree pertinenziali destinate a giardino ed a verde piantumato in forza dell'atto di compravendita del 22.10.2010 a rogito del Notaio Dott. , rep. 128.518 e racc. 36.293 con il quale la madre Per_1
si era riservata l'usufrutto vitalizio;
Persona_2
➢ di non sapere che in data 14.3.2011 la madre , quale Persona_2
usufruttuaria, aveva concesso in comodato al LL il solo Controparte_1
piano terra del suddetto compendio immobiliare;
➢ che in data 21.5.2024 decedeva la madre e solo Persona_2
successivamente al decesso apprendeva dell'esistenza del suddetto contratto di comodato;
➢ che a seguito della morte della madre è divenuto pieno proprietario del compendio immobiliare per estinzione del diritto di usufrutto dd è venuto meno il contratto di comodato del 14.3.2011;
➢ che nonostante le richieste il LL non ha rilasciato Controparte_1
l'immobile e, anzi, ha occupato parte del giardino e del terreno pertinenziale con una costruzione per ricovero di cani e posteggiando un'automobile Fiat
Punto targata EB685EC di proprietà della compagna, ; CP_2
➢ che la morte dell'usufruttuario, che rivesta anche la qualità di comodante, determina la risoluzione del contratto di comodato.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto:
- di accertare e dichiarare che il contratto di comodato non è opponibile al LL e per l'effetto condannare quest'ultimo a rilasciare il Controparte_1
piano terra del fabbricato sito in Tavagnacco (UD), Fg. 11, part. 534 occupato senza titolo;
- di accertare e dichiarare che il LL occupa senza titolo una parte del giardino e del terreno pertinenziale una costruzione stabile per ricovero cani di sua proprietà, nonché una porzione del giardino con l'autovettura incidentata
Fiat Punto targata EB685EC e per l'effetto condannare quest'ultimo a rilasciare anche le suddette porzioni di terreno;
- di condannare il LL a pagare ex art. 614 c.p.c. una somma giornaliera di
€.30,00 per ogni giorno di occupazione abusiva dell'immobile, €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dal ricovero per cani ed €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dalla suddetta automobile.
Con memoria difensiva del 14.6.2024 si è costituito svolgendo Controparte_1
domanda riconvenzionale e contestando le deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ che nel 1990 il padre, acquistava dei terreni in Tavagnacco Persona_3
intestandoli alla moglie poiché vantava diversi debiti nei Persona_2
confronti dell'Agenzia delle Entrate;
➢ che il denaro ricavato della vendita dell'azienda agricola di cui la madre Per_2
era titolare è stato utilizzato per acquistare i suddetti terreni e per
[...]
pagare i debiti del padre;
➢ che insieme al padre ed all'altro LL, hanno costruito un Persona_4
edificio ad uso abitazione successivamente condonato;
➢ che nel 1997 i genitori si sono separati di fatto e che con scrittura dell'11.11.1998 hanno dato atto che gli immobili, pur essendo intestati a
, in realtà appartengono ad entrambi, si sono impegnati a non Persona_2
vendere separatamente i suddetti beni e ad estinguere i debiti di Per_2
e, solo in seguito, a procedere alla vendita degli immobili;
[...]
➢ che nel 2004 i coniugi si sono separati giudizialmente e la madre ha ottenuto l'assegnazione dell'abitazione di Via Percoto n.20;
➢ che nel 2009 i due ex coniugi al fine di definire le procedure contenziose tra loro pendenti tra le quali anche quelle riguardanti l'effettiva titolarità della proprietà del compendio immobiliare, si sono accordati affinché la proprietà fosse ceduta ai tre figli, ma a causa dei debiti dal medesimo accumulati e dell'accertamento fiscale pendente nei confronti del LL , i genitori Per_4 decisero di intestare fittiziamente il compendio al LL;
Pt_1
➢ che, pertanto, in data 18.3.2009 la madre ha rilasciato al LL Pt_1
procura a sottoscrivere un preliminare di vendita ed in pari data quest'ultimo ha sottoscritto un preliminare di vendita con il quale la madre ha promesso di vendere al figlio la nuda proprietà del compendio immobiliare riservando Pt_1
per sé l'usufrutto;
➢ che il prezzo di acquisto è stato determinato in €.77.500,00 di cui €.68.758,00 per il fabbricato ed €.8.742,00 per il terreno;
➢ che in data 22.10.2010 il LL ha sottoscritto sia quale procuratore Pt_1
della parte venditrice sia quale acquirente il contratto di compravendita nel quale risulta che il prezzo di acquisto è stato corrisposto a mezzo sei assegni circolari;
➢ che le somme per l'acquisto degli immobili provenivano dal conto corrente del padre e dal conto corrente del LL e sono state Persona_3 Per_4
accreditate sul conto corrente del ricorrente per la successiva emissione degli assegni circolari, mentre le spese notarili sono state pagate dal padre;
➢ che il prezzo di vendita della nuda proprietà - di gran lunga inferiore al prezzo di mercato - è stato incassato dalla madre per poi essere girato al padre;
➢ che il ricorrente non poteva disporre del denaro per acquistare la nuda proprietà e, contestualmente all'acquisto, ha rilasciato al padre procura speciale;
➢ che quasi contestualmente alla vendita, la madre ha sottoscritto a suo favore un contratto di comodato avente ad oggetto il fabbricato di Via Percoto n.20, piani terra e primo con scadenza al 2061, mentre in data 3.12.2020 altro contratto di comodato a favore del LL avente ad oggetto due locali Pt_1
del piano terra del fabbricato di Via Percoto n.20;
➢ che in data 20.10.2011 il padre, quale procuratore speciale del LL , Pt_1 ha sottoscritto un preliminare di vendita con il quale quest'ultimo ha promesso di vendere al padre il compendio immobiliare ricevuto dalla madre;
➢ che nel 2012 il LL ha revocato la procura speciale rilasciata al Pt_1
padre;
➢ che in data 10.12.2013 la madre ha sottoscritto a favore del LL Per_4
ulteriore contratto di comodato avente ad oggetto il fabbricato di Via Percoto
n.20, piani primo;
➢ di occupare dal 1991 il piano terra del compendio immobiliare di Via Percoto
n.20 convivendo pacificamente lo stabile con il LL , che fino al 2022 Pt_1
ha occupato il primo piano;
➢ che l'eredità della madre è stata accettata da tutti i fratelli, ma è risultata incapiente;
➢ che dal 2011 al 2023 ha agito insieme al LL di comune accordo, Pt_1
suddividendo le spese delle utenze, condividendo il giardino, costruendo di comune accordo il ricovero per cani, oltre un gazebo in legno ed un pergolato per sei posti auto;
➢ che l'automobile Fiat Punto targata EB685EC è di proprietà della propria compagna con lui convivente ed il ricorrente ha autorizzato quest'ultima ad occupare parte del terreno.
Il resistente ha chiesto, in via preliminare, di disporsi il mutamento del rito in quanto la controversia ha ad oggetto anche l'accertamento di un'azione di simulazione, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione per non aver ricevuto l'invito a partecipare alla suddetta procedura promossa dal ricorrente.
Nel merito, il resistente ha affermato che l'atto di compravendita del 22.10.2010 di trasferimento della nuda proprietà al ricorrente è un negozio simulato e che le parti non volevano né gli effetti del negozio simulato (la compravendita), né quelli del negozio dissimulato (donazione intero patrimonio), inoltre, tale atto risulta a suo dire nullo per illeceità della causa e/o dell'oggetto, pertanto, ha chiesto di respingere le domande del ricorrente ed, in via riconvenzionale, di accertare che la compravendita del 22.10.2010 costituisce un atto simulato dissimulante una donazione, chiedendo la nullità del suddetto atto di compravendita, come pure del negozio dissimulato con l'effetto di ricostruire la massa ereditaria della propria madre.
A seguito della domanda riconvenzionale formulata dal resistente, è stata fissata nuova udienza di discussione assegnando termine al ricorrente per depositare una nuova memoria per prendere posizione sui fatti dedotti dal resistente, per formulare le eccezioni processuali e di merito ed i mezzi di prova con riferimento alla domanda riconvenzionale.
In data 20.9.2024 il ricorrente ha, quindi, depositato memoria autorizzata contestando le deduzioni svolte dal resistente ed affermando:
➢ che alcune ricostruzioni in fatto dedotte dal resistente non sono veritiere e che il denaro per la costruzione dell'immobile e l'acquisto dei materiali è stato messo a disposizione dalla madre con la vendita dell'azienda agricola e con i proventi della propria attività lavorativa di badante;
➢ che la scrittura del 11.11.1998 sottoscritta dai due genitori risulta priva di data certa, contestando e disconoscendo la sottoscrizione della madre in quanto palesemente apocrifa, come pure il contenuto e gli impegni da quest'ultima presi tenuto conto che nel 2011 il padre, tramite l'Avv. Dalla Costa, aveva proposto alla di acquistare l'usufrutto mediante accollo di un debito di Per_2
quest'ultima;
➢ che nel 2009 , temendo azioni esecutive da parte Persona_2
dell'amministrazione finanziaria, ha proposto ai tre figli di acquistare la nuda proprietà dell'immobile e di essere stato l'unico a mostrarsi interessato all'acquisto, mentre non corrisponde al vero che i fratelli e CP_1 Per_4
hanno evitato l'acquisto per problemi economici come pure che il padre partecipò all'accordo;
➢ che per procedere all'acquisto ha utilizzato in parte propri risparmi per
€.15.146,00, in parte ha chiesto al padre in prestito la somma di €.59.500,00 ed ha provveduto personalmente a pagare le spese notarili non avendo ricevuto alcuna somma dal LL;
Per_4
➢ che la madre non ha mai retrocesso il prezzo della compravendita al padre ed
è intervenuta personalmente al rogito della compravendita, a differenza di quanto avvenuto con il preliminare;
➢ che il prezzo di vendita della nuda proprietà era corretto perché all'epoca l'immobile era un'abitazione rurale, gravato da una servitù di acquedotto, e di aver personalmente effettuato le successive migliorie;
➢ di aver rilasciato al padre una procura speciale a garanzia del prestito ottenuto nonché per curare gli affari dell'immobile, tra i quali una lite con il vicino per l'estensione del fondo e la fissazione dei confini;
Parte_2
➢ di disconoscere il doc. 17 dimesso dal resistente (preliminare di vendita tra ed il padre) in quanto all'epoca non viveva in Italia, ma in Parte_1
Francia e prima d'ora nulla sapeva del suddetto documento;
➢ che non appena è stata risolta la questione con il vicino e dopo aver saputo dalla madre di comportamenti sospetti del padre in ordine agli affari dell'immobile di cui è causa, ha revocato a quest'ultimo la procura speciale in precedenza rilasciata;
➢ che il contratto di comodato a favore del LL fu oggetto del Per_4
contenzioso RG. 655/2016 ed in tale occasione si è costituito in giudizio insieme al LL dando atto di essere il legittimo proprietario e CP_1
possessore dell'immobile di Tavagnacco;
➢ che con tale comparsa i due fratelli hanno dedotto che era il solo Pt_1
proprietario del bene in forza della compravendita del 2010;
➢ che non corrisponde al vero che i due fratelli hanno vissuto serenamente;
➢ che la fidanzata del LL si è trasferita nell'immobile solo pochi mesi CP_1
prima del deposito della presente causa e quest'ultima non è stata da lui rassicurata in merito al fatto che il piano terra fosse di come voluto CP_1
dalla madre;
➢ di aver provveduto personalmente a pagare le utenze;
➢ che non c'è stato alcun accordo in merito alla costruzione del ricovero dei cani che risulta abusivo, né di aver costruito insieme al LL il gazebo, il pergolato ed i posti auto, ma per quest'ultimi di avervi provveduto personalmente con l'aiuto di alcuni artigiani;
➢ di non aver autorizzato la fidanzata del LL a ricoverare la propria automobile nel giardino.
Il ricorrente si è, quindi, opposto alla richiesta di mutamento del rito e di improcedibilità della domanda perché l'invito a partecipare alla proceduta di mediazione è stato inviato al resistente e restituito per compiuta giacenza;
ha, inoltre, eccepito la prescrizione di ogni azione in merito alla compravendita del
2010 ed ha disconosciuto la scrittura del 1998.
Quanto alla domanda di simulazione e di riduzione della supposta donazione lesiva, il ricorrente ha evidenziato che per aversi donazione lesiva occorre che la stessa sia stata posta in essere in vita dal de cuius, mentre sulla base della ricostruzione del ricorrente le somme per l'acquisto del compendio immobiliare sarebbero state date al ricorrente dal padre e dal LL , ancora in vita, Per_4
e non dalla madre, conseguentemente non vi è stata alcuna lesione della quota di legittima.
Prosegue il ricorrente evidenziando, altresì, come la controparte non abbia chiarito se la domanda di simulazione riguardi una simulazione assoluta o relativa, ad ogni modo, ne ha eccepito l'infondatezza per quanto espressamente dedotto nel contenzioso del 2016 promosso dal LL . Per_4
Il ricorrente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande svolte dal LL
CP_1
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con decreto del 12.10.2024 è stata fissata l'udienza del 13.1.2025 e, fallito il tentativo di conciliazione e non ammesse le istanze istruttorie come pure l'irrituale memoria con documenti depositata dal resistente il 12.1.2025, la causa è stata, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 5.5.2025 assegnando alle parti termine fino al 10.3.2025 per il deposito di brevi note conclusive. Nel termine assegnato solo il ricorrente ha depositato la nota conclusiva, mentre l'udienza è stata rinviata d'ufficio al 19.5.2025.
*
Va preliminarmente rigettata l'eccezione del resistente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione che, a suo dire, sarebbe stata svolta in modo non corretto. ha affermato di non aver mai ricevuto sia la lettera dell'Avv. Controparte_1
Nardini del 12.9.2023 sia l'asserito invito a partecipare alla procedura di mediazione, precisando che nella raccomandata inviata dall'avv. Nardini è indicato quale luogo di residenza del destinatario Via Percoto n.20 a Tavagnacco, vale a dire il medesimo indirizzo del ricorrente che con lui condivide anche la cassetta delle lettere.
Il resistente ha, altresì, precisato di lavorare tutto il giorno, come pure la compagna con due turni dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 19:30 alle ore
22:30 e che quest'ultima, trasferitasi presso tale abitazione in data 12.3.2023, pur controllando ogni giorno la cassetta delle lettere al termine del proprio turno di lavoro, non ha mai rinvenuto alcun avviso riguardante raccomandate da ritirare.
Da ultimo il resistente ha affermato che la cassetta delle lettere, affissa alla colonna adiacente al cancello d'entrata, è priva di etichette recanti il nominativo dei residenti e/o degli interni del civico 20 in cui risiedono lui ed il LL. lamenta, poi, che il LL non ha prodotto la copia delle Controparte_1 Pt_1
ricevute di consegna o di mancata consegna della predetta corrispondenza, pertanto, ha contestato il regolare recapito delle suddette comunicazioni.
Va rilevato che il resistente si è limitato ad affermare genericamente l'asserita mancanza nella cassetta delle lettere dell'avviso del tentativo di consegna delle raccomandate, tra le quali quello dell'avvio della procedura di mediazione, senza fornire validi elementi per ritenere che tale avviso sia stato sottratto oppure non inserito, senza dimenticare, poi, il proprio concorso colposo nel consentire che la posta a lui indirizzata venga consegnata, anziché in una cassetta delle lettere personale, in una cassetta delle lettere priva di nominativi e pure in condivisione con il LL. Ad ogni modo il mediatore nulla ha ritenuto di rilevare in merito ad un'asserita mancata consegna dell'avviso di partecipazione alla procedura che, come indicato nel verbale di mediazione, risulta regolarmente trasmesso a mezzo raccomandata inviata in data 5.2.2024 di cui non è stato curato il ritiro.
Va ugualmente rigettata l'eccezione di mutamento di rito svolta dal resistente.
La causa è stata correttamente introdotta con il rito speciale di cui all'art. 447 bis
c.p.c. e la domanda riconvenzionale svolta dal resistente – per le ragioni che verranno in seguito evidenziate in ordine alla sua infondatezza – non era idonea a comportare la modifica dal rito speciale al rito ordinario, senza dimenticare, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che tale domanda di simulazione aveva ad oggetto il contratto di compravendita del 2010 che costituisce il titolo pregiudiziale alla domanda di accertamento di non opponibilità e cessazione del contratto di comodato da proporsi – correttamente – con il rito speciale locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c..
Passando al merito, la questione posta dal ricorrente richiede di accertare se alla morte dell'usufruttuario, che in vita abbia concesso in comodato l'immobile oggetto di usufrutto, tale comodato si estingua automaticamente non appena il nudo proprietario diventi pieno proprietario dell'immobile ovvero se sia a quest'ultimo opponibile.
Per accertare quanto richiesto occorre preliminarmente verificare se il nudo proprietario, divenuto pieno proprietario, abbia effettivamente la proprietà dell'immobile dato in comodato e, nella fattispecie in esame, anche e soprattutto in relazione alle domande svolte dal resistente.
Il ricorrente ha dimesso copia del contratto di compravendita del 22.10.2010 a rogito del Notaio Dott. di Udine, rep. 128.518 e racc. 36.293, al Persona_5
quale è intervenuto personalmente sia quale parte acquirente sia quale procuratore della madre , parte venditrice, (con ciò smentendo Persona_2
quanto dal medesimo riferito nella memoria integrativa in ordine al fatto che la madre era intervenuta personalmente alla compravendita) in forza di procura speciale del 18.3.2009 rep. 125.820 e racc. 34.290, con il quale il medesimo ha acquistato la nuda proprietà del compendio immobiliare di Tavagnacco, Via
Percoto n.20, mentre la madre ha riservato per sé l'usufrutto.
Il resistente ha, dunque, svolto domanda riconvenzionale chiedendo di accertare che la compravendita del 22.10.2010 è un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione a favore del ricorrente, chiedendone la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento; ha, inoltre, chiesto di accertare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento del negozio dissimulato.
La difesa del resistente appare da subito contraddittoria e pretestuosa e la domanda, per come svolta, risulta poco comprensibile, nonché inammissibile prima che infondata.
Ed, infatti, come ha correttamente evidenziato il ricorrente, nelle Controparte_1
conclusioni ha chiesto di accertare che la compravendita del 22.11.2010 è un atto simulato in quanto dissimulerebbe una donazione diretta e/o indiretta, mentre in parte narrativa della memoria difensiva (cfr. pag. 11) ha affermato che le parti non hanno voluto né gli effetti del negozio simulato (la compravendita), né gli effetti del negozio dissimulato (la donazione), pertanto, non avrebbero voluto concludere alcun negozio.
Delle due l'una: non si comprende, pertanto, se il resistente abbia voluto svolgere una domanda di simulazione assoluta o di simulazione relativa tant'è che a pag.
12 prosegue nel ribadire i differenti effetti in ipotesi di simulazione assoluta e/o relativa.
Quanto alla pretestuosità della domanda riconvenzionale, occorre evidenziare che il resistente proprio insieme al LL si era costituito con Controparte_1 Pt_1
il medesimo legale nel procedimento di reintegrazione nel possesso (R.G.
655/2016) promosso avanti l'intestato Tribunale dall'altro LL che si Per_4
lamentava di essere stato estromesso dai fratelli e nel possesso CP_1 Pt_1
degli immobili di Tavagnazzo, Via Percoto n.20, di cui è causa.
A pag. 9 della memoria difensiva del 4.2.2016 dimessa dai due fratelli è stato espressamente affermato “mentre è indiscutibilmente legittimo Parte_1
proprietario e possessore dell'immobile di Tavagnacco, Via C. percoto n.2 per averne acquistata la nuda proprietà dalla madre con compravendita del 22.10.10 rep. 128.518 Notaio e per essere divenuto pieno proprietario per Per_1
l'estinzione dell'usufrutto ex art. 1014 Cod. Civ. seguito alla morte della madre”.
I due fratelli con tale memoria hanno pure dimesso copia del contratto di compravendita del 22.10.2010, i due contratti di comodato, quello del 3.12.2020 a favore di e quello del 14.2.2011 a favore di Pt_1 CP_1 La memoria è stata dimessa dopo la morte della madre (circostanza rilevante) ed il resistente nel difendersi unitamente al LL alla Controparte_1 Pt_1
domanda possessoria svolta dal LL ha espressamente riconosciuto Per_4
senza alcun dubbio (“indiscutibilmente”) – quindi, che non vi è alcuna incertezza e che non può essere messo in discussione il fatto che la compravendita del 2010 non fosse un atto simulato, come pure che non sussistesse un atto dissimulato di donazione – che il LL era (in quel momento e, quindi, lo è tuttora) il Pt_1
legittimo proprietario del compendio immobiliare di Via Percoto n.20. E
[...]
proprietario lo era sin dal 2010, prima quale nudo proprietario e, dopo la Pt_1
morte della madre, quale pieno proprietario per l'estinzione del diritto di usufrutto.
è, pertanto, legittimo pieno proprietario del compendio immobiliare Parte_1
di Tavagnacco, Via Percoto n.20, catastalmente identificato al Fg.11, part. 534 come pure del terreno e del giardino pertinenziale e la domanda riconvenzionale svolta da risulta inammissibile ed infondata per le ragioni sopra Controparte_1
espresse.
Rimane assorbita, pertanto, la domanda di riduzione della donazione e di ricostruzione della massa ereditaria, senza dimenticare, come correttamente evidenziato dal ricorrente, che ha sostenuto che il denaro per Controparte_1
l'acquisto dell'immobile sarebbe stato dato al LL dal padre e dal LL Pt_1
, pertanto, l'eventuale donazione sarebbe stata posta in essere da Per_4
quest'ultimi, che sono ancora in vita, e non dalla madre;
mancano del tutto i presupposti per potersi parlare di lesione di legittima.
Ciò chiarito occorre ora passare ad esaminare la questione se il contratto di comodato si estingua o meno automaticamente non appena il nudo proprietario diventi pieno proprietario per estinzione del diritto di usufrutto.
Va preliminarmente evidenziato che sul punto il resistente non ha svolto alcuna difesa o contestazione. La giurisprudenza di legittimità, seppur datata, ha espresso il seguente principio di diritto: “nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.1953 del 5.7.1974).
Il diritto del proprietario originario, in base all'orientamento giurisprudenziale richiamato – al quale si intende aderire – si riespande con l'estinzione del diritto reale di usufrutto a seguito della morte dell'usufruttuario e prevale rispetto ad ogni eventuale diritto acquisito durante la vita dall'usufruttuario ovvero da terzi nei propri confronti.
Ed, infatti, estintosi l'usufrutto a seguito della morte di ed Persona_2
avvenuta la consolidazione della proprietà in favore del figlio , si sono estinti Pt_1
anche i diritti personali di godimento costituiti dalla madre (cioè, dall'usufruttuaria) con conseguente inopponibilità degli stessi al ricorrente, divenuto pieno proprietario e da considerarsi terzo rispetto alla parte (quindi del LL che a quel contratto di comodato aveva dato vita. CP_1
Né può negarsi al ricorrente la posizione di terzo per il solo fatto di essere erede della madre, in quanto quest'ultimo ha acquistato la piena proprietà dell'immobile per un fatto (la consolidazione) che deriva dalla morte dell'usufruttuaria e non per effetto della successione ereditaria.
Tali principi sono stati espressi anche da recente giurisprudenza di merito:
Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 652/2021: “Con il primo motivo, la ….. contesta sia la posizione di terzietà della …… proprietaria dell'immobile, per effetto di consolidazione, sia lo scioglimento del contratto di comodato, alla morte dell'usufruttuario. La decisione del tribunale prende le mosse dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato, secondo cui “Nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria.” (Sez. 2, Sentenza n. 1953/1974).
Sulla scorta di questi principi, il tribunale ha accertato la posizione di terzietà della
….. rispetto al contratto di comodato, dando rilievo all'acquisto della proprietà esclusiva del bene, oggetto di comodato, per effetto di consolidazione, a seguito dell'estinzione del diritto di usufrutto, per morte del comodante. Il principio è ampiamente condivisibile, perché l'acquisto del diritto della piena proprietà, pur trovando occasione nella morte dell'usufruttuario, non deriva dalla successione ereditaria, che determina il subentro dell'erede nella posizione del dante causa e la continuazione dei rapporti instaurati, ma dall'automatica riespansione della proprietà, per effetto della consolidazione dell'usufrutto. In altri termini, la posizione di chi acquista la piena proprietà, per effetto di consolidazione, non è equiparabile alla posizione dell'erede, come vuole l'appellante, ma è di terzietà nei confronti delle parti che hanno dato vita al comodato. Diversamente, si avrebbe un trattamento di maggior sfavore, nel caso di comodato, di regola gratuito, con predeterminazione finale di durata, in base alla destinazione d'uso, rispetto ai rapporti di locazione di immobili urbani, per natura onerosi, per i quali vige una specifica disciplina, ai sensi dell'art. 999 cc. Di conseguenza, valgono le regole dell'opponibilità del contratto al terzo acquirente, nella specie, garantite dalla disciplina in materia di diritto di famiglia e, solo se inapplicabile, si pone il problema dell'applicazione, in via estensiva, della norma richiamata, in materia di locazione di immobili urbani”.
Corte di Appello di Firenze, Sentenza n. 997/2023: “Pertanto, la durata del comodato non avrebbe potuto eccedere quella della vita dell'usufruttuario (vale a dire di….. il quale, come dichiarato nella lettera del 15.10.2017, aveva acconsentito ad ospitare …….. e la sua famiglia presso l'immobile per cui è causa proprio nella sua qualità di usufruttuario). Invero, l'usufruttuario, ove non sia vietato dal titolo, può cedere non la titolarità ma solo l'esercizio del suo diritto, conferendo al cessionario, per un certo periodo di tempo ovvero per tutta la durata dell'usufrutto, tutti o alcuni dei poteri inerenti e caratterizzanti il suo diritto reale (cfr. Cassazione civile, sentenza del 27.10.1992, n. 11687). Quindi, non vi è dubbio che l'usufruttuario possa cedere in godimento al terzo il bene oggetto del proprio diritto a titolo di comodato, anche se non oltre la vita del cedente (ex art.
979 c.c.) o il più breve termine stabilito dal titolo. Ne discende che, alla morte di
…….. , avvenuta il 13.1.2018, si è verificata sia la cessazione dell'usufrutto che
l'estinzione del comodato concesso da costui. Difatti, come affermato dal massimo organo nomofilattico: “nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non e, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 1953 del
05/07/1974).”
Tribunale di Latina, Sentenza n. 1848/24: “La domanda è fondata e va accolta nei confronti …... Occorre chiarire che l'immobile per cui è causa fu concesso in comodato d'uso ai convenuti dal defunto coniuge di parte ricorrente in qualità di usufruttuario. Tuttavia, il decesso di quest'ultimo ha comportato, quale naturale effetto, l'estinzione dell'usufrutto e la consolidazione del diritto di (piena) proprietà in capo all'originaria titolare, ossia la signora ……. Infatti, ai sensi dell'art. 979, primo comma, c.c., la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario; pertanto, la morte di questi determina l'estinzione dell'usufrutto
(art. 1014 c.c.). Il carattere temporaneo del diritto in questione esclude, quindi, che esso possa formare oggetto di una disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione mortis causa. Va, dunque, applicato il seguente principio di diritto: "nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria" (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1953 del
05/07/1974). Il diritto del proprietario originario, in base all'orientamento giurisprudenziale richiamato -al quale, come enunciato, si è inteso aderire-, si riespande con l'estinzione del diritto reale di usufrutto (a seguito della morte dell'usufruttuario) e prevale rispetto ad ogni eventuale diritto acquisito durante la vita dall'usufruttuario ovvero da terzi nei propri confronti. Applicando i suesposti princìpi alla fattispecie in analisi, occorre dunque concludere che il diritto del comodatario sul bene immobile di proprietà della signora …. , concesso in comodato dall'usufruttuario ….. (coniuge dell'odierna ricorrente), si è estinto con la morte del comodante e non è quindi opponibile alla proprietaria del bene …. . Siffatta conclusione non muta neppure valutando l'ipotesi in cui la ricorrente- proprietaria fosse erede del comodante-usufruttuario, non essendo il diritto di usufrutto (e conseguentemente gli obblighi nascenti dal successivo contratto di comodato concluso) trasmissibile in via successoria. Alla luce delle considerazioni svolte, e tenuto conto che non sussistono contestazioni specifiche in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul bene controverso in capo alla signora …..
(sicché tale circostanza deve ritenersi pacifica, ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c. e dunque dimostrata), deve essere accolta la richiesta di rilascio avanzata dalla ricorrente ….. nei confronti dei sig. ….. , il quale è tenuto a lasciare
l'immobile individuato in epigrafe libero da persone e cose”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto di quanto motivato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà sul bene controverso in capo a
[...]
deve essere accolta la richiesta di rilascio da quest'ultimo avanzata nei Pt_1
confronti del LL il quale è, pertanto, tenuto a rilasciare l'immobile CP_1
oggetto di comodato libero da sé, persone, cose e animali anche interposte nel termine che si reputa congruo fissare entro il 15 settembre 2025.
Va pure accolta la domanda del ricorrente di accertare che il LL CP_1
occupa senza titolo con una costruzione stabile destinata a ricovero di cani di sua proprietà una porzione di giardino, lato ovest, retrostante il bene immobile di cui è causa come pure una porzione dell'attiguo terreno pertinenziale posto a nord – nord est, rialzato di due metri rispetto al piano di campagna dell'abitazione, con una vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC di proprietà della compagna,
OR . CP_2
Sul punto il resistente non ha fornito adeguata prova in merito al fatto che il ricovero dei cani sarebbe stato costruito insieme al LL e che l'occupazione di parte del terreno con la vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC, sarebbe avvenuta con il consenso del ricorrente, ciò perché la circostanza di cui al punto 51 della memoria difensiva del 14.6.2024 – e per quanto di già motivato nell'ordinanza del 3.2.2025 – risulta generica e prevede l'assunzione testimoniale del LL e del padre che risultano incapaci a testimoniare Tes_1 Per_3
avendo un interesse a partecipare al presente giudizio in relazione alle domande riconvenzionali svolte dal resistente;
quanto, invece, alla questione dell'autovettura l'unica circostanza dedotta dal resistente in merito all'occupazione del terreno è il punto 54 della medesima memoria, ma per tale circostanza non ha chiesto l'esame testimoniale avendo limitato la prova alle sole circostanze da 1 a
52 (cfr. pag. 15 della memoria difensiva del 14.6.2024 del resistente).
*
Quanto alle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
Va rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente di condannare il LL ex CP_1
art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma giornaliera di €.30,00 per ogni giorno di occupazione abusiva dell'immobile, €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dal ricovero per cani ed €.5,00 per ogni giorno di occupazione abusiva della porzione di terreno occupata dalla suddetta automobile, in quanto, allo stato, occorre considerare che il ricorrente vorrebbe conseguire il ristoro del danno da ritardato rilascio pur in assenza di qualsiasi prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno stesso tenuto conto che quest'ultimo già abita – circostanza molto rilevante – in una parte dell'immobile di cui è causa.
*
Trasmissione atti alla Procura della Repubblica
Il ricorrente a pagina 9 della memoria integrativa del 20.9.2024 ha riferito che non è intercorso alcun accordo con il LL in merito alla costruzione del ricovero per i cani ed ha negato la sua partecipazione ad attività sul suddetto manufatto, quale ad esempio la tinteggiatura, avendo, invece, più volte sollecitato il LL a smantellare la costruzione perché il “manufatto è abusivo e stabilmente CP_1
ancorato a terra”.
Il resistente al punto 51 di pag. 8 della memoria difensiva del 14.6.2024 ha, invece, riferito che il suddetto ricovero per cani è stato costruito di comune accordo con il ricorrente che l'avrebbe addirittura tinteggiato e che il manufatto è amovibile e non costituisce alcun abuso edilizio.
Considerato che il ricorrente ha ipotizzato una realizzazione abusiva del suddetto manufatto, seppur smentita dal resistente, questo giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 361 Cod. Pen. e 331, comma 4, Cod. proc. Pen., è tenuto a disporre la trasmissione di copia integrale:
➢ del ricorso del 26.3.2024 del ricorrente;
➢ della memoria difensiva del resistente del 14.6.2024;
➢ della memoria del 20.9.2024 del ricorrente;
➢ dei documenti 4, 5 e 6 dimessi dal ricorrente con il ricorso del 26.3.2024
(trattasi delle fotografie del ricovero dei cani);
➢ del documento 24 di parte ricorrente dimesso con la memoria del 20.9.2024 e del documento 9 di parte resistente dimesso con la memoria difensiva del
14.6.2024 (trattasi del piano regolatore del Comune di Tavagnacco in quanto il ricorrente a pagine 4 e 5 della memoria del 20.9.2024, con riferimento alla questione della valutazione dell'immobile, ha riferito che il bene ricade nella zona F del summenzionato Piano Regolatore e che tale zona è classificata come
“area di interesse ambientale delle colline moreniche”, quindi, a suo dire, fortemente vincolata e ben poco sfruttabile);
➢ della presente sentenza. alla Procura della Repubblica di Udine affinché siano svolti, se necessari, gli accertamenti e le valutazioni di competenza con le conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione penale con riferimento al reato di cui agli art. 31 e seguenti del D.P.R. n.380/2001 o ad altro eventuale reato riconducibile alla fattispecie in esame.
*
Quanto alle spese del giudizio
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico di
[...]
e vengono liquidate come da dispositivo. CP_1
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria (non celebratasi).
Tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che il contratto di comodato tra e Persona_2 [...]
del 14.3.2011 avente ad oggetto il piano terra dell'immobile sito a CP_1
Tavagnacco, in Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del
Comune di Tavagnacco, foglio 11, mapp. 534, Cat. A/3 è inopponibile a
[...]
e per l'effetto Pt_1
- condanna a rilasciare a liberi da sé e/o Controparte_1 Parte_1
persone anche interposte e/o cose e/o animali, il piano terra dell'immobile sito a Tavagnacco, in Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del
Comune di Tavagnacco, foglio 11, mapp. 534, Cat. A/3 di cui al contratto di comodato del 14.3.2011;
- accerta e dichiara che occupa senza titolo: Controparte_1
con una costruzione per ricovero di cani, una porzione di giardino posta ad ovest retrostante il bene immobile sito a Tavagnacco, in Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Tavagnacco, foglio 11, mapp.
534, Cat. A/3;
e con una vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC una porzione dell'attiguo terreno pertinenziale posta a nord – nord est sito a Tavagnacco, in
Via Percoto n.20, e catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di
Tavagnacco, foglio 11, mapp. 534, Cat. A/3, rialzato di due metri rispetto al piano di campagna dell'abitazione,
e per l'effetto
- condanna a rilasciare a anche i suddetti Controparte_3 CP_4
terreni con asporto della vettura Fiat Punto incidentata, targata EB685EC e la demolizione della costruzione del ricovero dei cani di cui ai documenti 4, 5 e 6 di parte ricorrente;
- fissa per il rilascio dell'immobile e dei terreni la data del 15 settembre 2025;
- rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal resistente, assorbite per il resto le altre domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano ex D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. Pt_1
n.37/2018 e dal D.M. n.147/2022, in complessivi euro 7.417,00 (di cui euro
536,00 per la fase di attivazione ed euro 1.071,00 per la fase di negoziazione della procedura di mediazione, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia, euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro
2.905,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre al contributo unificato, al diritto forfettario, alla spese di notifica ed alle spese di mediazione;
- dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica di Udine di copia integrale degli atti e dei documenti indicati alle pagine 19 e 20 della presente sentenza, per quanto indicato in motivazione in merito alla costruzione del ricovero dei cani.
Così deciso in Udine il 19.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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