Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/09/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2025, proposto da avv. Raoul Scotto Di Tella, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza n.2406/2024 del Tar Campania, Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il ricorrente avvocato agisce per l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 2406 del 2024 di questo Tar per quanto riguarda il pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente espone che: questo Tar, con sentenza n. 2406 del 2024 ha accolto il ricorso da lui proposto e, tra l’altro, ha condannato “l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 500,00(cinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata”; - la sentenza è stata notificata in data 15/04/2024 ed è passata in giudicato: - è inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della suindicata sentenza, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.; - si è provveduto a diffidare Ministero con atto notificato via pec il 15/01/2025, al pagamento di quanto dovuto ma ad oggi, persiste ancora l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito per quanto riguarda la corresponsione delle spese di lite statuite nella suindicata sentenza.
Il ricorrente chiede, pertanto, che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n.2406/2024, questo Tar, nominando sin da ora, ove occorra, un Commissario ad acta.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono, considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da certificazione in atti;
- la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, e ss. modifiche;
- non risulta dagli atti del presente giudizio, stante l’assenza di qualsiasi deduzione contraria da parte del Ministero intimato, che al ricorrente sia stato corrisposto quanto dovutogli per le spese di lite in base alla sentenza azionata.
Il ricorso, pertanto, va accolto e va ordinato al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento a favore del ricorrente delle somme dovutegli per le spese di lite, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad un dirigente dell'ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe in favore del ricorrente per la parte relativa alle spese di lite, provvedendo alla corresponsione di quanto dovutogli entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad un dirigente dell'ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO