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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 812/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 812 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gaetano De Pt_1
Ruvo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
, in persona del Controparte_2
l la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2892/2025, pubblicata in data 10/03/2025
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 4.6.2024, proponeva opposizione CP_1 all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90431414 92/000, notificata in data
26.4.2024 deducendo l'illegittimità, l'annullabilità e l'inefficacia della stessa con riferimento ai debiti per i contributi previdenziali di cui ai seguenti avvisi di addebito: n.397 2016 0008969502 000; n.397 2016 0025580817 000; n.397
2017 0016792292 000; n.397 2017 0018267962 000; n.397 2018 0013805763 000; n.397 2018 0034303872 000; n.397 2019 0014344843 000; n.397 2019
0032682322000; n.397 2021 0010995185 000; n.397 2022 0008282909 000. In particolare deduceva: l'omessa notifica degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione opposta, con conseguente estinzione delle relative pretese;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ex artt.7 e 17 legge n. 212/2000 e la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora in Controparte_2 poi chiedendo: “in via principale, dichiarare il ricorso avversario infondato nei CP_3 confronti dell' e per l'effetto rigettare lo stesso. Con vittoria di spese Controparte_4
e compenso di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, tenere indenne l' dalla condanna alle spese di lite, anche Controparte_4 in via solidale con l'ente impositore, accertata la regolarità del proprio operato”.
All'udienza del 16.9.2024, svolta mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale chiedeva la produzione della notifica del ricorso all' Pt_1 non costituitosi. Con le successive note di trattazione scritta del 18.11.2024, l' eccepiva la nullità della notifica del ricorso all' in quanto CP_3 Pt_1 effettuata presso un indirizzo pec diverso da quello istituzionale e il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica. 3
In data 25.1.2025 si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione, state la rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale, istruita la causa con i documenti delle parti, così decideva:
“Dichiara la nullità dell'intimazione di n. 097 2024 90431414 92/000 notificata in data 6.4.2024 e degli avvisi di addebito ivi richiamati recanti i numeri
39720160008969502000, 39720160025580817000, 39720170016792292000, 39720170018267962000,39720180013805763000,39720180034303872000;
39720190014344843000 – 39720190032682322000 - 39720210010995185000 39720220008282909000 dichiara estinti i crediti contributivi e relativi accessori oggetto degli avvisi di addebito n.39720160008969502000, n.39720160025580817000 e n.39720170018267962000; rigetta l'eccezione di prescrizione nella restante parte e dichiara la sussistenza dei crediti contributi oggetto dei seguenti avvisi di addebito : 39720170016792292000,39720180013805763000,39720180034303872000;
39720190014344843000 - 39720190032682322000- 39720210010995185000 39720220008282909000. Compensa tra le parti le spese di giudizio”.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 397 2016 0008969502000, 397 2016 0025580817000, 397 2017 0016792292000, 397 2017 0018267962000, 397 2018 0013805763000, 397 2018 0034303872000,
397 2019 0014344843000, 397 2019 0032682322000, 397 2021 0010995185000, 397 2022 0008282909000 riteneva il difetto di prova della notifica a causa della tardiva costituzione dell' Riteneva pertanto estinti Pt_1 per prescrizione quinquennale decorrente dall'insorgenza dei contributi - in mancanza di prova della notifica - i crediti oggetto degli avvisi di addebito nn. 397 2016 0008969502000, 397 2016 0025580817000, 397 2017
0018267962000, relativi i primi due all'anno 2015 ed il terzo all'anno 2013, mentre disattendeva per il resto l'eccezione di prescrizione.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza appellata resa dal Tribunale di Roma n. 2892/2025: - accertare e dichiarare la validità dell'intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito n. 3972010008968502000,
n. 39720160025580817000, n. 39720170016792292000, n. 3970170018267962000, n. 39720180013805763000, n. 392018
0034303872000, n. 39720190014344843000, n. 09720190032682322000, n. 4
39720210010995185000 e n. 39720220008282909000; - dichiarare la sussistenza dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 39720160008969502000,
39720160025580817000, 39720170018267962000, - in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento dei crediti oggetto degli avvisi di addebito sopra indicati, con ogni conseguenza di legge”. Con un unico articolato motivo di appello l' Pt_1 ha censurato la sentenza impugnata laddove ha dichiarato prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati, rappresentando come gli stessi siano stati regolarmente notificati e di ciò sia stata offerta la prova da entrambi i resistenti, con conseguente debenza dei relativi crediti. In particolare ha dedotto la nullità della notifica dell'originario ricorso introduttivo e del rinnovo della stessa in quanto effettuate presso una casella pec diversa da quella istituzionale, assumendo pertanto che la costituzione non avrebbe potuto essere considerata tardiva. Ha poi evidenziato che, costituendosi tempestivamente in primo grado, l' aveva specificamente dedotto la CP_3 rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito presupposti, precisando la data della notificazione di ciascuno di essi.
Si è costituita l' chiedendo l'accoglimento dell'appello dell' CP_3 Pt_1 con vittoria delle spese del grado, da distrarsi.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In via preliminare ed assorbente osserva la Corte che anche qualora la costituzione dell' fosse stata tardiva, sussisteva una pista probatoria, Pt_1 costituita dalla memoria difensiva dell' nella quale erano specificate le CP_3 date di notifica di ciascuno degli avvisi di addebito presupposti e veniva altresì allegato l'estratto di ruolo contenente l'indicazione delle medesime date.
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi potuto e dovuto acquisire anche d'ufficio la documentazione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Invero, secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in 5
prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (così Cass. n.
11845 del 15/05/2018 e, in senso conforme, vd. Cass. n. 26597 del 23/11/2020, Cass. n. 5471 del 22/02/2023, Cass. n. 16358 del 12/06/2024 e
Cass. n. 22907 del 19/08/2024, le cui argomentazioni devono intendersi qui integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.).
Peraltro, le doglianze relative alla mancata regolare notifica degli avvisi di addebito, avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente avverso i successivi atti effettuati dall' Invero, costituendosi tempestivamente in CP_3 primo grado, l' aveva dedotto e documentato: CP_3
in relazione all'avviso di addebito n. 397 2016 000896952000 relativo ai contributi IVS 2015, I e II rata, di aver notificato al in data 15.16.2016 CP_1 un preavviso di fermo amministrativo e che, oltre che dal periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale, la prescrizione era stata ulteriormente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2022 9022736425 in data 8.6.2022 e dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 10.8.2022; per l'avviso di addebito n. 397 2016 0025580817000 (relativo alla II e IV rata dei contributi IVS anno 2015) di aver notificato un preavviso di fermo amministrativo in data 16.12.2019, una intimazione di pagamento in data 8.6.2022 e il preavviso di iscrizione ipotecaria il 10.8.2022; per l'avviso di addebito n. 397 2017 0016792292000 (contributi IVS 2016) di aver provveduto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2022 9022736425 000 in data 8.6.2022, alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 10.08.2022 nonché la notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 13.10.2023; per l'avviso di addebito n. 397 2017 0018267962 000 (contributi eccedenti il minimale dell'anno 2013) di aver notificato in data 16.12.2019 il preavviso di fermo amministrativo, in data 8.6.2022 l'intimazione di 6
pagamento e in data 10.08.2022 il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 00004931 000; in relazione all'avviso di addebito n. 397 2018 0013805763 000 (contributi IVS anno 2017) di aver effettuato in data 16.12.2019 la notifica del preavviso di fermo amministrativo, in data 8.6.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9022736425 000 ed infine in data 10.8.2022 quella del preavviso di iscrizione ipotecaria;
per l'avviso di addebito n. 397 2018 0034303872 000 (contributi IVS
2017 e IV rata 2018) di aver notificato del preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2023 00059251 000 in data 13.10.2023; per l'avviso di addebito n. 397 2019 0014344843 000 (contributi IVS ano
2018) di aver notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento n. 097
2022 9022736425 000, in data 10.8.2022 il preavviso di iscrizione ipotecaria e in data 13.10.2023 il preavviso di fermo amministrativo;
all'avviso di addebito n. 097 2019 0032682322 000 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9022736425 000 in data 8.6.2022, e la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 00004931 000 in data 10.8.2022; all'avviso n. 397 2021 0010995185 000 (contributi IVS anno 2019) è seguita la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 00004931 000 in data 10.8.2022 e quella di preavviso di fermo amministrativo in data 13.10.2023; anche all'avviso di addebito n. 397 2022 0008282909 000 (contributi IVS anno 2020) è seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
09780 2023 00059251 000 in data 13.10.2023.
Come costantemente ribadito dalla S.C. “… nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto 7
legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 - 01)” (così Cass. n. 7156 del 10/03/2023 e, in senso conforme, Cass. n. 28583 del 08/11/2018).
Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte che, in relazione alla lamentata omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, avrebbe voluto far valere l'intervenuta prescrizione, è tardiva in quanto proposta a distanza di anni dalla notificazione del preavviso di fermo, dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria documentati dall' e mai contestati dall'appellato, peraltro rimasto CP_3 contumace nel grado.
In altri termini, l'opposizione all'intimazione di pagamento fondata sull'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti viene effettuata in funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso l'atto impositivo a causa dell'accertata mancanza di conoscenza dello stesso, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio e conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata (vd. Cass. n. 28583/2018).
Alla stregua di tali considerazioni, tuttavia, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione attesa la circostanza incontestata che l'opponente solo a distanza di anni dalla notificazione dei preavvisi di fermo amministrativo, della precedente intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria relative ai medesimi AVA oggetto dell'odierno giudizio ha proposto opposizione a tali atti impositivi, che assume mai notificati, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall'ente creditore al momento della formazione del ruolo. Dunque, proprio per l'assenza di iniziative tempestive della parte debitrice dopo la documentata ed incontestata notifica dei precedenti atti di riscossione, non solo deve escludersi la maturazione del termine di prescrizione, essendo tali atti idonei ad interromperla, ma è comunque venuta meno quella funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/2018, cit.), che sarebbe altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalla data dell'asserita notifica dell'atto impositivo. 8
Tali assorbenti considerazioni rendono del tutto superflua la valutazione della regolarità della notifica degli avvisi di addebito presupposti e della fondatezza della pretesa contributiva, atteso che anche ove si trattasse di tutela azionata in funzione recuperatoria, sarebbe in ogni caso tardiva ed inammissibile in quanto esercitata solo dopo la notificazione della seconda intimazione di pagamento relativa agli AVA presupposti.
In conclusione, in accoglimento dell'appello formulato dall' e in Pt_1 riforma della gravata sentenza, l'opposizione all'intimazione di pagamento azionata con l'originario ricorso introduttivo deve trovare rigetto mentre non vi è luogo a provvedere sulle ulteriori eccezioni formulate nello stesso in quanto non riproposte nel grado, stante la contumacia del CP_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande formulate da con l'originario ricorso CP_1 introduttivo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 quanto al primo grado in € 3.300,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle controparti, da distrarsi in favore del procuratore costituito di CP_3
Roma, 11/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ND ZZ DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 812/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 812 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Gaetano De Pt_1
Ruvo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
, in persona del Controparte_2
l la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2892/2025, pubblicata in data 10/03/2025
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 4.6.2024, proponeva opposizione CP_1 all'intimazione di pagamento n. 097 2024 90431414 92/000, notificata in data
26.4.2024 deducendo l'illegittimità, l'annullabilità e l'inefficacia della stessa con riferimento ai debiti per i contributi previdenziali di cui ai seguenti avvisi di addebito: n.397 2016 0008969502 000; n.397 2016 0025580817 000; n.397
2017 0016792292 000; n.397 2017 0018267962 000; n.397 2018 0013805763 000; n.397 2018 0034303872 000; n.397 2019 0014344843 000; n.397 2019
0032682322000; n.397 2021 0010995185 000; n.397 2022 0008282909 000. In particolare deduceva: l'omessa notifica degli avvisi di addebito riportati nell'intimazione opposta, con conseguente estinzione delle relative pretese;
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ex artt.7 e 17 legge n. 212/2000 e la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
Si costituiva in giudizio l' (d'ora in Controparte_2 poi chiedendo: “in via principale, dichiarare il ricorso avversario infondato nei CP_3 confronti dell' e per l'effetto rigettare lo stesso. Con vittoria di spese Controparte_4
e compenso di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, tenere indenne l' dalla condanna alle spese di lite, anche Controparte_4 in via solidale con l'ente impositore, accertata la regolarità del proprio operato”.
All'udienza del 16.9.2024, svolta mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale chiedeva la produzione della notifica del ricorso all' Pt_1 non costituitosi. Con le successive note di trattazione scritta del 18.11.2024, l' eccepiva la nullità della notifica del ricorso all' in quanto CP_3 Pt_1 effettuata presso un indirizzo pec diverso da quello istituzionale e il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica. 3
In data 25.1.2025 si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto Pt_1 dell'opposizione, state la rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Il Tribunale, istruita la causa con i documenti delle parti, così decideva:
“Dichiara la nullità dell'intimazione di n. 097 2024 90431414 92/000 notificata in data 6.4.2024 e degli avvisi di addebito ivi richiamati recanti i numeri
39720160008969502000, 39720160025580817000, 39720170016792292000, 39720170018267962000,39720180013805763000,39720180034303872000;
39720190014344843000 – 39720190032682322000 - 39720210010995185000 39720220008282909000 dichiara estinti i crediti contributivi e relativi accessori oggetto degli avvisi di addebito n.39720160008969502000, n.39720160025580817000 e n.39720170018267962000; rigetta l'eccezione di prescrizione nella restante parte e dichiara la sussistenza dei crediti contributi oggetto dei seguenti avvisi di addebito : 39720170016792292000,39720180013805763000,39720180034303872000;
39720190014344843000 - 39720190032682322000- 39720210010995185000 39720220008282909000. Compensa tra le parti le spese di giudizio”.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 397 2016 0008969502000, 397 2016 0025580817000, 397 2017 0016792292000, 397 2017 0018267962000, 397 2018 0013805763000, 397 2018 0034303872000,
397 2019 0014344843000, 397 2019 0032682322000, 397 2021 0010995185000, 397 2022 0008282909000 riteneva il difetto di prova della notifica a causa della tardiva costituzione dell' Riteneva pertanto estinti Pt_1 per prescrizione quinquennale decorrente dall'insorgenza dei contributi - in mancanza di prova della notifica - i crediti oggetto degli avvisi di addebito nn. 397 2016 0008969502000, 397 2016 0025580817000, 397 2017
0018267962000, relativi i primi due all'anno 2015 ed il terzo all'anno 2013, mentre disattendeva per il resto l'eccezione di prescrizione.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza appellata resa dal Tribunale di Roma n. 2892/2025: - accertare e dichiarare la validità dell'intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito n. 3972010008968502000,
n. 39720160025580817000, n. 39720170016792292000, n. 3970170018267962000, n. 39720180013805763000, n. 392018
0034303872000, n. 39720190014344843000, n. 09720190032682322000, n. 4
39720210010995185000 e n. 39720220008282909000; - dichiarare la sussistenza dei crediti oggetto degli avvisi di addebito n. 39720160008969502000,
39720160025580817000, 39720170018267962000, - in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento dei crediti oggetto degli avvisi di addebito sopra indicati, con ogni conseguenza di legge”. Con un unico articolato motivo di appello l' Pt_1 ha censurato la sentenza impugnata laddove ha dichiarato prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati, rappresentando come gli stessi siano stati regolarmente notificati e di ciò sia stata offerta la prova da entrambi i resistenti, con conseguente debenza dei relativi crediti. In particolare ha dedotto la nullità della notifica dell'originario ricorso introduttivo e del rinnovo della stessa in quanto effettuate presso una casella pec diversa da quella istituzionale, assumendo pertanto che la costituzione non avrebbe potuto essere considerata tardiva. Ha poi evidenziato che, costituendosi tempestivamente in primo grado, l' aveva specificamente dedotto la CP_3 rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito presupposti, precisando la data della notificazione di ciascuno di essi.
Si è costituita l' chiedendo l'accoglimento dell'appello dell' CP_3 Pt_1 con vittoria delle spese del grado, da distrarsi.
L'appellato è rimasto contumace. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
In via preliminare ed assorbente osserva la Corte che anche qualora la costituzione dell' fosse stata tardiva, sussisteva una pista probatoria, Pt_1 costituita dalla memoria difensiva dell' nella quale erano specificate le CP_3 date di notifica di ciascuno degli avvisi di addebito presupposti e veniva altresì allegato l'estratto di ruolo contenente l'indicazione delle medesime date.
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi potuto e dovuto acquisire anche d'ufficio la documentazione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Invero, secondo i principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, “Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in 5
prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (così Cass. n.
11845 del 15/05/2018 e, in senso conforme, vd. Cass. n. 26597 del 23/11/2020, Cass. n. 5471 del 22/02/2023, Cass. n. 16358 del 12/06/2024 e
Cass. n. 22907 del 19/08/2024, le cui argomentazioni devono intendersi qui integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.).
Peraltro, le doglianze relative alla mancata regolare notifica degli avvisi di addebito, avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente avverso i successivi atti effettuati dall' Invero, costituendosi tempestivamente in CP_3 primo grado, l' aveva dedotto e documentato: CP_3
in relazione all'avviso di addebito n. 397 2016 000896952000 relativo ai contributi IVS 2015, I e II rata, di aver notificato al in data 15.16.2016 CP_1 un preavviso di fermo amministrativo e che, oltre che dal periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale, la prescrizione era stata ulteriormente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2022 9022736425 in data 8.6.2022 e dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 10.8.2022; per l'avviso di addebito n. 397 2016 0025580817000 (relativo alla II e IV rata dei contributi IVS anno 2015) di aver notificato un preavviso di fermo amministrativo in data 16.12.2019, una intimazione di pagamento in data 8.6.2022 e il preavviso di iscrizione ipotecaria il 10.8.2022; per l'avviso di addebito n. 397 2017 0016792292000 (contributi IVS 2016) di aver provveduto alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2022 9022736425 000 in data 8.6.2022, alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 10.08.2022 nonché la notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 13.10.2023; per l'avviso di addebito n. 397 2017 0018267962 000 (contributi eccedenti il minimale dell'anno 2013) di aver notificato in data 16.12.2019 il preavviso di fermo amministrativo, in data 8.6.2022 l'intimazione di 6
pagamento e in data 10.08.2022 il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 00004931 000; in relazione all'avviso di addebito n. 397 2018 0013805763 000 (contributi IVS anno 2017) di aver effettuato in data 16.12.2019 la notifica del preavviso di fermo amministrativo, in data 8.6.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9022736425 000 ed infine in data 10.8.2022 quella del preavviso di iscrizione ipotecaria;
per l'avviso di addebito n. 397 2018 0034303872 000 (contributi IVS
2017 e IV rata 2018) di aver notificato del preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2023 00059251 000 in data 13.10.2023; per l'avviso di addebito n. 397 2019 0014344843 000 (contributi IVS ano
2018) di aver notificato in data 8.6.2022 l'intimazione di pagamento n. 097
2022 9022736425 000, in data 10.8.2022 il preavviso di iscrizione ipotecaria e in data 13.10.2023 il preavviso di fermo amministrativo;
all'avviso di addebito n. 097 2019 0032682322 000 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9022736425 000 in data 8.6.2022, e la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 00004931 000 in data 10.8.2022; all'avviso n. 397 2021 0010995185 000 (contributi IVS anno 2019) è seguita la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776 2022 00004931 000 in data 10.8.2022 e quella di preavviso di fermo amministrativo in data 13.10.2023; anche all'avviso di addebito n. 397 2022 0008282909 000 (contributi IVS anno 2020) è seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
09780 2023 00059251 000 in data 13.10.2023.
Come costantemente ribadito dalla S.C. “… nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto 7
legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 - 01)” (così Cass. n. 7156 del 10/03/2023 e, in senso conforme, Cass. n. 28583 del 08/11/2018).
Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte che, in relazione alla lamentata omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti, avrebbe voluto far valere l'intervenuta prescrizione, è tardiva in quanto proposta a distanza di anni dalla notificazione del preavviso di fermo, dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria documentati dall' e mai contestati dall'appellato, peraltro rimasto CP_3 contumace nel grado.
In altri termini, l'opposizione all'intimazione di pagamento fondata sull'asserita omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti viene effettuata in funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso l'atto impositivo a causa dell'accertata mancanza di conoscenza dello stesso, con il riconoscimento, pertanto, a tale opposizione del ruolo impugnatorio e conseguente applicazione della disciplina dettata per l'azione recuperata (vd. Cass. n. 28583/2018).
Alla stregua di tali considerazioni, tuttavia, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione attesa la circostanza incontestata che l'opponente solo a distanza di anni dalla notificazione dei preavvisi di fermo amministrativo, della precedente intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria relative ai medesimi AVA oggetto dell'odierno giudizio ha proposto opposizione a tali atti impositivi, che assume mai notificati, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto attraverso il quale viene concretamente intimato il pagamento della somma già individuata dall'ente creditore al momento della formazione del ruolo. Dunque, proprio per l'assenza di iniziative tempestive della parte debitrice dopo la documentata ed incontestata notifica dei precedenti atti di riscossione, non solo deve escludersi la maturazione del termine di prescrizione, essendo tali atti idonei ad interromperla, ma è comunque venuta meno quella funzione recuperatoria della tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito (come - appunto - segnala Cass. n. 28583/2018, cit.), che sarebbe altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalla data dell'asserita notifica dell'atto impositivo. 8
Tali assorbenti considerazioni rendono del tutto superflua la valutazione della regolarità della notifica degli avvisi di addebito presupposti e della fondatezza della pretesa contributiva, atteso che anche ove si trattasse di tutela azionata in funzione recuperatoria, sarebbe in ogni caso tardiva ed inammissibile in quanto esercitata solo dopo la notificazione della seconda intimazione di pagamento relativa agli AVA presupposti.
In conclusione, in accoglimento dell'appello formulato dall' e in Pt_1 riforma della gravata sentenza, l'opposizione all'intimazione di pagamento azionata con l'originario ricorso introduttivo deve trovare rigetto mentre non vi è luogo a provvedere sulle ulteriori eccezioni formulate nello stesso in quanto non riproposte nel grado, stante la contumacia del CP_1
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande formulate da con l'originario ricorso CP_1 introduttivo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1 quanto al primo grado in € 3.300,00 e quanto all'appello in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle controparti, da distrarsi in favore del procuratore costituito di CP_3
Roma, 11/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ND ZZ DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI