CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
-dott.ssa Gianfranco PLACENTINO Consigliere
-avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 245/2020 R.G., avente per oggetto “noleggio a freddo – risarcimento danni per vizi occulti”
T R A
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Susanna Sciarrone, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Paolo De Vincenzo, giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
§ 1 – In primo grado, la conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Isernia, la , Parte_1 CP_1
deducendo di aver noleggiato “a freddo” dalla convenuta una trivella cingolata MAIT HR180, ma di non averla potuta utilizzare, perché recante vizi occulti. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto de quo per colpa della locatrice e, di conseguenza, condannarla alla restituzione nei confronti degli importi da questa percepiti per effetto del contratto sottoscritto dalle parti e, in particolare, della somma di €. 15.500,00 a titolo di acconto sul prezzo finale e la restituzione dell'assegno di 18.910,00 per il pagamento del secondo mese di locazione mai portato all'incasso,
1 oltre al risarcimento dei danni, conseguenti al mancato utilizzo della macchina, quantificati in €.
120.000,00.
Costituitasi in giudizio, la impugnava la domanda avversa, chiedendone l'integrale rigetto, CP_1
e spiegando domanda in riconvenzionale per il pagamento delle fatture n.6 del 05.02.2015, n.24 del
02.04.2015, oltre alla declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 del contratto, con condanna di parte attrice al pagamento della penale di euro 5.000,00, prevista dal contratto stesso.
Con la sentenza impugnata, n. 458/2019, il Tribunale, nella persona del GOT Francesco Morigine, così decideva: “rigetta la domanda della accoglie la domanda riconvenzionale della Parte_1
e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 CP_1
somma di € 500,00 a titolo di penale;
condanna al pagamento in favore della della somma di €.18.910,00 oltre IVA Parte_1 CP_1
ed interessi da determinarsi ai sensi del D.Lgs 231/2002; condanna al pagamento in favore della alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 CP_1
liquida in € 4.835,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori”.
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendo, in riforma di tale Parte_1
sentenza:
In via principale, accertare la risoluzione del contratto tra la e la e/o in ogni Parte_1 CP_1
caso dichiaralo risolto ad ogni effetto di legge;
accertando e dichiarando che per la causale in questione nulla è dovuto dalla società attrice alla società locatrice e pertanto condannare quest'ultima a restituire alla qualsivoglia importo percepito dalla per effetto Parte_1 CP_1
del contratto sottoscritto dalle parti con particolare riguardo all'importo di € 15,500.00 a titolo di acconto sul prezzo finale e la restituzione dell'assegno di € 19.000, 00 per il pagamento del secondo mese di locazione mai portato all'incasso;
In ogni condannare la società a corrispondere la somma di € 120.000,00 o la maggiore CP_1
che risulterà di giustizia a titolo di risarcimento danno oltre interessi legali dalla data della presente domanda fino al giorno dell'effettivo soddisfo.
Condannare la convenuta alla restituzione delle spese sostenute per manutenzione ordinaria della trivella e a tutte le spese che la ha sostenuto che ammontano ad € 18.770,00. Parte_1
Condannare l'appellata società alla refusione della società attrice delle spese e degli onorari di causa relativi al presente giudizio.
2 Si è costituita l'appellata, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello o, comunque, rigettarlo, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
§ 3 - L'appellante ha, in sostanza, censurato la motivazione del Giudice di primo grado, perché avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa. Egli, a dire dell'appellante, non avrebbe tenuto presente che la macchina oggetto del noleggio aveva presentato, da subito, difetti e che la , CP_1
invece di provvedere alla sua sostituzione con una macchina funzionante, aveva continuato a sostenere che il malfunzionamento fosse dovuto all'inadeguatezza dell'operatore, operaio della
Ritiene che, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione acquisita in atti, era Parte_1
evidente che il malfunzionamento fosse dovuto a vizi della macchina.
Orbene, come evidenziato dal primo Giudice, essendo pacifico il malfunzionamento della macchina, riconosciuto da entrambe le parti in causa, occorre accertarne le causa. Pertanto, parte attrice avrebbe dovuto provare che la macchina noleggiata presentasse dei vizi, non riconoscibili, tali da renderla inutilizzabile.
Ai fini suddetti, vanno esaminate le risultanze istruttorie e, in primo luogo, le prove testimoniali espletate in primo grado.
Il giorno del montaggio della trivella, 12.02.2015, sul cantiere erano presenti i testi Tes_1
e , tecnici della , insieme ad operai della essi sono gli
[...] Testimone_2 CP_1 Parte_1
unici testi che hanno riferito sulle circostanze verificatesi in quel giorno, mentre gli altri testi hanno riferito su circostanze verificatesi nei giorni successivi.
Orbene, dalle dichiarazioni di tali testi è scaturito che, il giorno 12.02.2015, si provvide al montaggio della macchina, da parte dei suddetti tecnici (poi testi) alla presenza di operai della che Parte_1
provvidero ad ispezionarla. Risulta, ancora, che la macchina fu messa in moto e che furono provate tutte le funzioni, tranne la perforazione, perché non furono montate le eliche. La macchina risultava, per le operazioni provate, perfettamente funzionante e priva di difetti. Il teste precisa, Tes_2
altresì, che le eliche fornite dalla non furono montate, su richiesta della perché CP_1 Parte_1
ritenute piccole, in quanto le perforazioni da eseguire necessitavano di eliche più grandi. Il teste precisa, inoltre, che le eliche diverse, di proprietà della non erano sul posto Tes_3 CP_2
e, quindi, non furono montate quel giorno, altrimenti si sarebbe provveduto anche alla prova delle perforazioni. Non risulta, nemmeno dalle dichiarazioni degli altri testimoni, che la avesse CP_1
fornito altre eliche.
I testi e hanno riferito sui fatti verificatisi successivamente ed, Testimone_4 Testimone_5
in particolare, su quanto accaduto il giorno 17.05.2015, cioè il primo giorno di utilizzo della
3 macchina, con le eliche montate. Tali eliche non erano quelle fornite dalla e non risulta, CP_1
altresì, che vi sia stata autorizzazione da parte della suddetta ad utilizzare elice diverse da quelle fornite.
Dalle dichiarazioni dei suddetti testi è risultato che, in tale giorno (17.05) si verificava una perdita di olio dalla macchina e che, il giorno dopo, nonostante la sostituzione dei paraolio, la perdita persisteva.
E' risultato, altresì, che l'albero della macchina dovette essere sostituito, essendosi verificata la sua rottura, ma non è stata accertata quale fosse stata la causa di tale rottura. E' scaturito, inoltre, che il sig. , incaricato dalla si recò a Roma, ove gli fu consegnato, dal Sig. Persona_1 Parte_1
(della ) un nuovo albero che, però, prima di essere montato sulla macchina, fu Per_2 CP_1
modificato da un tornitore, su incarico della non è stato accertato se tale modifica fu Parte_1
autorizzata o meno dalla società che aveva fornito la macchina.
A quanto innanzi va aggiunto che, dalla documentazione depositata in atti e, in particolare, dall'attestato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro Formazione e Politiche Sociali della Provincia di
Potenza, risulta che il sig. , indicato quale manovratore della macchina, avesse varie CP_3
qualifiche ma non quella di trivellista, per cui, se non altro, non può affermarsi con certezza che fosse abilitato all'utilizzo della trivella. Lo stesso teste , indicato da parte convenuta Testimone_5
( , conferma che fosse il sig. manovrare la trivella e di non sapere se questi avesse il Parte_1 CP_3
relativo tesserino.
In sintesi, da quanto innanzi, risulta: 1) al momento della prima prova, avvenuta il giorno 12.05.2015, la macchina era perfettamente funzionante, per tutte le operazioni testate, eccetto per quelle di perforazione, non provate per il mancato montaggio delle eliche;
2) le eliche montate non erano quelle fornite dalla ma altre, più grandi, montate direttamente dalla 3) i primi CP_1 Parte_1
guasti si verificarono solo il 17.05.2015, quando furono iniziati gli scavi;
4) successivamente fu montato un albero rullo modificato da un tornitore incaricato dalla 5) non risultano Parte_1
autorizzazioni, da parte della , al montaggio di eliche diverse da quelle fornite né alla CP_1
modifica dell'albero rullo.
Pertanto, seppure è pacifico il verificarsi dei guasti alla macchina e del conseguente blocco dei lavori, non è stata fornita la prova, da parte dell'attore, che tali inconvenienti fossero stati dovuti a vizi occulti della macchina ma, anzi, appare verosimile che gli inconvenienti si fossero verificati per fatti posti in essere dalla ( montaggio di eliche diverse e di albero rullo modificato, mancanza Parte_1
della necessaria qualifica da parte del manovratore).
4 Ne discende che la decisione del primo Giudice è corretta.
§ 4 - Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia.
Ricorrono altresì, a carico dell'appellante, i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. n. Parte_1
458/2019, resa dal Tribunale di Isernia nella persona del GOT Francesco Morigine, così provvede:
a) Rigetta l'appello b) condanna la al pagamento, in favore della delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida €. 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
c) prende atto della ricorrenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
5