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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3065/2022, assegnata in decisione all'udienza del
7/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27/12/2024, tra:
(c.f.: , difesa dall'Avv. Mennuni Parte_1 C.F._1
Rosantonia;
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Dipasquale Controparte_1 C.F._2
Carla;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: all'udienza del 7/10/2024 le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.
In data 8/10/2024, il P.M. ha concluso favorevolmente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata già pronunciata, nel corso del presente giudizio, la separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere in merito alle sole domande accessorie a quella sullo status coniugale.
2. La domanda di addebito proposta dalla moglie è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n.
18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011). In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex plurimis Cass. n. 16287/2023, n. 24610/2022,
n. 40795/2021).
Le gravi accuse di violenze e minacce poste in essere dal marito nei confronti della moglie e della figlia, all'epoca minorenne, trovano piena conferma nell'ordinanza del G.I.P. del Per_1
Tribunale di Foggia del 3/02/2022, con cui è stata applicata nei confronti di la Controparte_1
pagina 2 di 8 misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e dell'allontanamento dalla casa familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia.
I fatti narrati dalla moglie, ad ogni modo, non sono stati neppure specificamente contestati, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Il nesso di causalità con la crisi coniugale è indubitabile, considerato che l'ultimo episodio delle reiterate condotte violente e abusanti del del 27/01/2022, costringeva la moglie e la CP_1
figlia a lasciare la casa familiare e a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine per poi, dopo pochi mesi, instaurare il presente giudizio di separazione personale dei coniugi.
D'altronde, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass.
n. 27324/2022) che, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
La separazione va, quindi, addebitata al resistente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
3. I due figli nati nel corso del matrimonio (nt. a Vasto il 17/3/1999) e nt. a Per_2 Per_1
Cerignola il 10/10/2004) sono oramai entrambi maggiorenni ed è incontestato che essi non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, poiché impegnati negli studi universitari.
E' altrettanto incontestato che, di recente, nel corso dell'anno 2023, e la Parte_1
figlia abbiano lasciato la casa familiare situata in Cerignola per trasferirsi a Pollutri, in Per_1
pagina 3 di 8 provincia di Chieti.
4. A seguito del predetto trasferimento le parti hanno concordato sulla richiesta di assegnazione della casa familiare a , affinché quest'ultimo potesse risiedervi Controparte_1
con il figlio , rimasto a vivere in quell'abitazione nonostante il trasferimento della madre e Per_2
della sorella a Pollutri.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, ai sensi degli artt. 337 ter, co. 2, c.c. e dell'art. 337 sexies
c.c., possa prendersi atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in ordine alla assegnazione della casa familiare al padre, poiché non contrario all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente e, anzi, conforme alle sue esigenze e, comunque, afferente alla sfera dei Per_2
diritti disponibili.
5. Al contempo, avendo la madre interrotto la convivenza con il figlio , che tornerà a Per_2
convivere con il padre all'interno della casa familiare, dovrà essere revocato l'obbligo del di versare alla l'assegno di mantenimento del figlio primogenito, previsto con CP_1 Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 24-25/09/2022. Infatti, da un lato, il padre, come da lui richiesto, potrà contribuire direttamente al mantenimento del figlio con lui convivente e, dall'altro, Per_2
la madre non può più ritenersi legittimata a ricevere l'assegno di mantenimento del figlio, non essendo più convivente con lui.
6. Mentre nulla può essere previsto, in assenza di domanda, in capo alla madre, a titolo di mantenimento del figlio (essendo pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità Per_2
che, a differenza che per i figli minori, le decisioni relative ai figli maggiorenni siano soggette al principio della domanda – v. Cass n. 3908/2009, Tribunale Bari n. 4997/2015, Tribunale Nocera
Inferiore n. 1524/2015), il padre, invece, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, dovrà continuare a versare alla madre l'assegno di mantenimento in favore della figlia
Per_1
Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore,
pagina 4 di 8 delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., andrà dunque previsto un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente contributo che la madre fornirà invece in via diretta. Per_1
7. Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
Il padre svolge l'attività lavorativa di infermiere professionale alle dipendenze della di CP_2
Foggia, con un reddito annuale netto, come da ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti (v.
Modello 730/2022), di euro 26.421,00, ed una busta paga che oscilla, al lordo dell'assegno di mantenimento trattenuto in favore della moglie e dei figli, tra euro 1.865,00 ed euro 2.025,00 (v. buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024). Sebbene il resistente sia tenuto a versare le rate di restituzione di un finanziamento in scadenza all'inizio dell'anno 2026, ammontanti ad euro 659,00, si avvantaggia attualmente dell'assegnazione della casa familiare, in precedenza occupata dalla moglie e dalla figlia.
La madre ha allegato e dichiarato anche nel processo penale in corso di essere attualmente disoccupata, così contestando di svolgere l'attività lavorativa di parrucchiera, come invece a più riprese allegato dal padre. Sul punto, il Collegio ritiene che non possa prendersi in considerazione il contenuto del verbale dell'udienza tenutasi il 2/03/2022 dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Bari, poiché prodotto dal resistente soltanto con la comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente. Trattasi pertanto di produzione documentale inammissibile. Inoltre, sebbene la ricorrente sia astrattamente dotata di capacità lavorativa - come eccepito dal resistente - deve darsi atto che la storia familiare da lei vissuta, difficile e travagliata, nonché costellata da abusi familiari, e il recente trasferimento in provincia di Chieti, ne abbiano presumibilmente ostacolato o quantomeno rallentato l'inserimento nel mondo del lavoro, peraltro a distanza di poco tempo dalla cessazione della convivenza coniugale.
8. Sussistono, pertanto, anche i presupposti per accogliere la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ai sensi dell'art. 156 c.c., considerata la disparità di condizioni economiche dei coniugi e l'impossibilità, allo stato, per la di Pt_1
mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi con riferimento allo standard di vita familiare.
9. Alla luce di quanto esposto, si ritiene, circa l'ammontare dei predetti assegni, di pagina 5 di 8 confermare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati con l'ordinanza presidenziale e, dunque, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando a Per_1 [...]
la somma mensile complessiva di euro 550,00 (euro 250,00 per la moglie ed euro Parte_1
300,00 per la figlia , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, concorrendo, Per_1 inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
10. Va altresì confermato l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell'obbligato, ai sensi dell'art. 156, co. 6, c.c., il quale, al momento della cessazione della convivenza, si era reso inadempiente al dovere di contribuire al sostentamento della prole e della moglie (v. ingiunzione ex art. 282 bis c.p.p. del 2-7/06/2022).
Va ordinato, per l'effetto, alla ASL di Foggia, di pagare direttamente a Parte_1
(nt. a Pollutri il 7/04/1973) la somma mensile di euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, detraendola dalla retribuzione da corrispondere al dipendente . Controparte_1
11. Deve dichiararsi inammissibile la domanda di revoca dell'ordine di allontanamento dalla casa coniugale proposta dal resistente, poiché, trattandosi di una misura cautelare penale adottata dal G.I.P., la sua revoca esula dalle competenze del giudice della separazione giudiziale dei coniugi.
12. Parimenti inammissibile è la domanda del resistente di “ordinare alla sig.ra di Pt_1
provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato presso la Controparte_3
”.
[...]
Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in pagina 6 di 8 presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. n. 18870/2014; Cass.
n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 6660/2001).
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra la domanda in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domanda non cumulabile con quella di separazione, per i motivi esposti, che dovrà quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
13. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss.
c.p.c., esse devono ricadere sul resistente, quale coniuge cui è stata addebitata la separazione e cui sono quindi imputabili gli oneri processuali, ed andranno pagate in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
a quest'ultimo; CP_1
2) assegna la casa familiare a affinché la abiti unitamente al figlio Controparte_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
Per_2
3) revoca l'obbligo di di versare a l'assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio previsto con l'ordinanza presidenziale del 24-25/09/2022; Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
moglie e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando a Per_1
la somma mensile complessiva di euro 550,00 (euro 250,00 per la moglie ed Parte_1
euro 300,00 per la figlia , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, concorrendo, Per_1 inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
pagina 7 di 8 Cont 5) ordina alla di Foggia di pagare direttamente a (nt. a Pollutri Parte_1
il 7/04/1973) la somma mensile di euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, detraendola dalla retribuzione da corrispondere al dipendente;
Controparte_1
6) dichiara inammissibili le domande proposte da di revoca Controparte_1
dell'ordine di allontanamento dalla casa coniugale e di ordinare la chiusura del conto corrente cointestato con la moglie;
7) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 21/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3065/2022, assegnata in decisione all'udienza del
7/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27/12/2024, tra:
(c.f.: , difesa dall'Avv. Mennuni Parte_1 C.F._1
Rosantonia;
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), difeso dall'Avv. Dipasquale Controparte_1 C.F._2
Carla;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Conclusioni: all'udienza del 7/10/2024 le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti.
In data 8/10/2024, il P.M. ha concluso favorevolmente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve osservarsi che, essendo stata già pronunciata, nel corso del presente giudizio, la separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere in merito alle sole domande accessorie a quella sullo status coniugale.
2. La domanda di addebito proposta dalla moglie è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente va chiarito che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge ovvero da entrambi comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La domanda di addebito della separazione proposta dalle parti presuppone, dunque, ai fini di una pronuncia di accoglimento, che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) – con onere di allegazione e prova di fatti circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio – ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. n.
18725/2023, n. 32837/2022, n. 18618/2011). In caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. ex plurimis Cass. n. 16287/2023, n. 24610/2022,
n. 40795/2021).
Le gravi accuse di violenze e minacce poste in essere dal marito nei confronti della moglie e della figlia, all'epoca minorenne, trovano piena conferma nell'ordinanza del G.I.P. del Per_1
Tribunale di Foggia del 3/02/2022, con cui è stata applicata nei confronti di la Controparte_1
pagina 2 di 8 misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e dell'allontanamento dalla casa familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia.
I fatti narrati dalla moglie, ad ogni modo, non sono stati neppure specificamente contestati, ai sensi dell'art. 115, co. 1, c.p.c.
Il nesso di causalità con la crisi coniugale è indubitabile, considerato che l'ultimo episodio delle reiterate condotte violente e abusanti del del 27/01/2022, costringeva la moglie e la CP_1
figlia a lasciare la casa familiare e a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine per poi, dopo pochi mesi, instaurare il presente giudizio di separazione personale dei coniugi.
D'altronde, si rammenta come la Suprema Corte abbia più volte affermato (v. da ultimo Cass.
n. 27324/2022) che, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumita' fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilita' della convivenza, nonostante la conflittualita' fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilita' della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi' irrilevante la posteriorita' temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiche' lesivo della pari dignita' di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.
La separazione va, quindi, addebitata al resistente, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.
3. I due figli nati nel corso del matrimonio (nt. a Vasto il 17/3/1999) e nt. a Per_2 Per_1
Cerignola il 10/10/2004) sono oramai entrambi maggiorenni ed è incontestato che essi non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica, poiché impegnati negli studi universitari.
E' altrettanto incontestato che, di recente, nel corso dell'anno 2023, e la Parte_1
figlia abbiano lasciato la casa familiare situata in Cerignola per trasferirsi a Pollutri, in Per_1
pagina 3 di 8 provincia di Chieti.
4. A seguito del predetto trasferimento le parti hanno concordato sulla richiesta di assegnazione della casa familiare a , affinché quest'ultimo potesse risiedervi Controparte_1
con il figlio , rimasto a vivere in quell'abitazione nonostante il trasferimento della madre e Per_2
della sorella a Pollutri.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, ai sensi degli artt. 337 ter, co. 2, c.c. e dell'art. 337 sexies
c.c., possa prendersi atto dell'accordo intervenuto tra i genitori in ordine alla assegnazione della casa familiare al padre, poiché non contrario all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente e, anzi, conforme alle sue esigenze e, comunque, afferente alla sfera dei Per_2
diritti disponibili.
5. Al contempo, avendo la madre interrotto la convivenza con il figlio , che tornerà a Per_2
convivere con il padre all'interno della casa familiare, dovrà essere revocato l'obbligo del di versare alla l'assegno di mantenimento del figlio primogenito, previsto con CP_1 Pt_1
l'ordinanza presidenziale del 24-25/09/2022. Infatti, da un lato, il padre, come da lui richiesto, potrà contribuire direttamente al mantenimento del figlio con lui convivente e, dall'altro, Per_2
la madre non può più ritenersi legittimata a ricevere l'assegno di mantenimento del figlio, non essendo più convivente con lui.
6. Mentre nulla può essere previsto, in assenza di domanda, in capo alla madre, a titolo di mantenimento del figlio (essendo pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità Per_2
che, a differenza che per i figli minori, le decisioni relative ai figli maggiorenni siano soggette al principio della domanda – v. Cass n. 3908/2009, Tribunale Bari n. 4997/2015, Tribunale Nocera
Inferiore n. 1524/2015), il padre, invece, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, dovrà continuare a versare alla madre l'assegno di mantenimento in favore della figlia
Per_1
Relativamente al mantenimento dei figli, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore,
pagina 4 di 8 delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., andrà dunque previsto un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente contributo che la madre fornirà invece in via diretta. Per_1
7. Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
Il padre svolge l'attività lavorativa di infermiere professionale alle dipendenze della di CP_2
Foggia, con un reddito annuale netto, come da ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti (v.
Modello 730/2022), di euro 26.421,00, ed una busta paga che oscilla, al lordo dell'assegno di mantenimento trattenuto in favore della moglie e dei figli, tra euro 1.865,00 ed euro 2.025,00 (v. buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2024). Sebbene il resistente sia tenuto a versare le rate di restituzione di un finanziamento in scadenza all'inizio dell'anno 2026, ammontanti ad euro 659,00, si avvantaggia attualmente dell'assegnazione della casa familiare, in precedenza occupata dalla moglie e dalla figlia.
La madre ha allegato e dichiarato anche nel processo penale in corso di essere attualmente disoccupata, così contestando di svolgere l'attività lavorativa di parrucchiera, come invece a più riprese allegato dal padre. Sul punto, il Collegio ritiene che non possa prendersi in considerazione il contenuto del verbale dell'udienza tenutasi il 2/03/2022 dinanzi al Tribunale per i minorenni di
Bari, poiché prodotto dal resistente soltanto con la comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente. Trattasi pertanto di produzione documentale inammissibile. Inoltre, sebbene la ricorrente sia astrattamente dotata di capacità lavorativa - come eccepito dal resistente - deve darsi atto che la storia familiare da lei vissuta, difficile e travagliata, nonché costellata da abusi familiari, e il recente trasferimento in provincia di Chieti, ne abbiano presumibilmente ostacolato o quantomeno rallentato l'inserimento nel mondo del lavoro, peraltro a distanza di poco tempo dalla cessazione della convivenza coniugale.
8. Sussistono, pertanto, anche i presupposti per accogliere la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, ai sensi dell'art. 156 c.c., considerata la disparità di condizioni economiche dei coniugi e l'impossibilità, allo stato, per la di Pt_1
mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi i coniugi con riferimento allo standard di vita familiare.
9. Alla luce di quanto esposto, si ritiene, circa l'ammontare dei predetti assegni, di pagina 5 di 8 confermare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati con l'ordinanza presidenziale e, dunque, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando a Per_1 [...]
la somma mensile complessiva di euro 550,00 (euro 250,00 per la moglie ed euro Parte_1
300,00 per la figlia , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, concorrendo, Per_1 inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
10. Va altresì confermato l'ordine di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro dell'obbligato, ai sensi dell'art. 156, co. 6, c.c., il quale, al momento della cessazione della convivenza, si era reso inadempiente al dovere di contribuire al sostentamento della prole e della moglie (v. ingiunzione ex art. 282 bis c.p.p. del 2-7/06/2022).
Va ordinato, per l'effetto, alla ASL di Foggia, di pagare direttamente a Parte_1
(nt. a Pollutri il 7/04/1973) la somma mensile di euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, detraendola dalla retribuzione da corrispondere al dipendente . Controparte_1
11. Deve dichiararsi inammissibile la domanda di revoca dell'ordine di allontanamento dalla casa coniugale proposta dal resistente, poiché, trattandosi di una misura cautelare penale adottata dal G.I.P., la sua revoca esula dalle competenze del giudice della separazione giudiziale dei coniugi.
12. Parimenti inammissibile è la domanda del resistente di “ordinare alla sig.ra di Pt_1
provvedere alla chiusura del conto corrente cointestato presso la Controparte_3
”.
[...]
Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in pagina 6 di 8 presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. n. 18870/2014; Cass.
n. 11828/2009; Cass. n. 20638/2004; Cass. n. 6660/2001).
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra la domanda in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domanda non cumulabile con quella di separazione, per i motivi esposti, che dovrà quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
13. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
55/2014, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale - in virtù del principio della soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss.
c.p.c., esse devono ricadere sul resistente, quale coniuge cui è stata addebitata la separazione e cui sono quindi imputabili gli oneri processuali, ed andranno pagate in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) addebita la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
a quest'ultimo; CP_1
2) assegna la casa familiare a affinché la abiti unitamente al figlio Controparte_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
Per_2
3) revoca l'obbligo di di versare a l'assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio previsto con l'ordinanza presidenziale del 24-25/09/2022; Per_2
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
moglie e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente versando a Per_1
la somma mensile complessiva di euro 550,00 (euro 250,00 per la moglie ed Parte_1
euro 300,00 per la figlia , da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, concorrendo, Per_1 inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
pagina 7 di 8 Cont 5) ordina alla di Foggia di pagare direttamente a (nt. a Pollutri Parte_1
il 7/04/1973) la somma mensile di euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, detraendola dalla retribuzione da corrispondere al dipendente;
Controparte_1
6) dichiara inammissibili le domande proposte da di revoca Controparte_1
dell'ordine di allontanamento dalla casa coniugale e di ordinare la chiusura del conto corrente cointestato con la moglie;
7) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Foggia, 21/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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