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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IZ NI - GI
Anna CARBONARA - GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione effetti civili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Conte come da mandato in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Greco come da mandato CP_1 in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 28/04/1997 in Taranto con , che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli e rispettivamente il 30.01.1998 e il 02.03.2002; e che dopo Per_1 Per_2 anni di serena convivenza la loro unione era naufragata e che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 751/2024 del 12/03/2024 aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e formulava altre domande accessorie.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le avverse deduzioni.
All'udienza del 28.10.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il GI Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 751/2024 del 12/03/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 07/03/2025 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/04/1997 nel Comune di Taranto da , nata a [...] il Parte_1
28/10/1967, e , nato a [...] il [...], trascritto negli atti CP_1 dello stato civile del comune di Taranto dell'anno 1997, parte II, serie A, ufficio 5 numero 44;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 CP_1 nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31/10/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IZ NI - GI
Anna CARBONARA - GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1067/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione effetti civili
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Conte come da mandato in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Greco come da mandato CP_1 in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 28/04/1997 in Taranto con , che dalla loro unione erano CP_1 nati i figli e rispettivamente il 30.01.1998 e il 02.03.2002; e che dopo Per_1 Per_2 anni di serena convivenza la loro unione era naufragata e che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 751/2024 del 12/03/2024 aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e formulava altre domande accessorie.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando le avverse deduzioni.
All'udienza del 28.10.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui al verbale di udienza.
Il GI Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 751/2024 del 12/03/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 07/03/2025 da nei confronti di , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
28/04/1997 nel Comune di Taranto da , nata a [...] il Parte_1
28/10/1967, e , nato a [...] il [...], trascritto negli atti CP_1 dello stato civile del comune di Taranto dell'anno 1997, parte II, serie A, ufficio 5 numero 44;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 CP_1 nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di causa del 28.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31/10/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola