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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 917 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e la Sig.ra (coniugata , nata a [...] C.F._1 Parte_2 Pt_1
Arnoldsweiler (Germania) il 6 marzo 1958 (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2
dagli avvocati Luca Manconi C.F. e P.IVA n. Email_1 C.F._3
) e Federico Serratore ( C.F. e P.IVA_1 Email_2 C.F._4
P.IVA n. ), con studio in Cagliari nella via Tuveri, n. 108, giusta procura speciale P.IVA_2
allegata al ricorso conferita separatamente in formato analogico e la cui copia per immagine su supporto informatico, attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.M. n.
163/2013 e dell'art. 22, D. Lgs. n. 85/2005, sottoscritta con firma digitale dei difensori e elettivamente domiciliati ut supra, anche digitalmente
Attori
, nato a [...] l'[...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._5
residente in [...], elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Nuoro alla Via A. Mereu n.35, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Malandrino, cod. fisc. , domicilio fax 0784/230247, pec. C.F._6 che, unitamente all'avvocato Alberto Mario Zizi c.f. Email_3
, pec lo rappresenta, assiste e difende in virtù C.F._7 Email_4 di procura in data 27 novembre 2023 rilasciata su foglio separato materialmente unito all'atto introduttivo e perciò da considerarsi estesa in calce allo stesso
Convenuto
C O N C L U S I O N I
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi dell'immobile e il relativo nesso causale;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. nella causazione dei vizi e dei danni CP_1 nell'immobile;
3) Accertare la sussistenza dei danni risarcibili conseguenti, di natura patrimoniale per vizi e per mancato guadagno, nonché di natura non patrimoniale come descritti in atto e, per l'effetto
4) Condannare il Convenuto al risarcimento del danno patrimoniale per vizi a favore degli Attori per l'importo di € 70.000,00 (euro settantamila//00), per quelli derivanti dal mancato guadagno per l'importo totale di € 80.000,00 (euro ottantamila//00), ovvero delle minori o maggiori somme provate in corso di causa;
oltreché
4) Determinare, anche in via equitativa, il risarcimento dovuto per i danni non patrimoniali e, per l'effetto
5) Condannare il Convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali così come determinati in corso di causa;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il convenuto: si confermano le conclusioni assunte in Comparsa di Costituzione e risposta, ed in particolare allo stato si conclude acciocché il giudice adito, ogni diversa e o contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, voglia giudicare
A. Dichiarando prescritta ai sensi degli artt. 1495 e 1669 c.c. la pretesa azionata nel corrente giudizio dai coniugi ed e per l'effetto mandandone assolto il convenuto Parte_1 Parte_2 CP_1
;
[...]
B. Dichiarando essere i coniugi ed decaduti dalla pretesa azionata ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 1495 e 1669 c.c. e per l'effetto mandandone assolto il convenuto;
Controparte_1 C. Accertando e dichiarando insussistenti i vizi lamentati dai coniugi ed Parte_1 Parte_2
, e comunque accertando e dichiarando che gli stessi non sono ascrivibili a difetti costruttivi
[...] imputabili al convenuto e per l'effetto mandando assolto esso convenuto da ogni Controparte_1
avversa pretesa.
D. Accertando e dichiarando che nessun danno da indisponibilità e nessun danno morale è stato patito dai coniugi ed e, comunque, che nessun danno di tal fatta ove Parte_1 Parte_2 ipoteticamente patito è ascrivibile al convenuto e per l'effetto mandando assolto esso Controparte_1 convenuto dall'avversa pretesa.
E. In via di massimo subordine e riservato il gravame, riducendo la pretesa attorea a quanto effettivamente risultasse dovuto sulla base delle emergenze di causa.
F. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non merita accoglimento, e ciò sotto il profilo assorbente della accertata decadenza di cui all'art 1669 c.c..
Invero, vanno fatte le seguenti considerazioni: vi è atti una denunzia del vizio proposta con una missiva in data 24.10.2021 scritta dall'Avv. RA'in di Sardalegal – Anwaltskanzlei – Persona_1
Studio Legale, ossia oltre cinque anni dopo la vendita degli immobili de quo avvenuta in data
10.12.2015 con contestuale consegna;
ai sensi dell'art 1669 c.c., “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”; a fronte di ciò, rilevano gli attori che l'art. 1669 c.c. prevede due termini distinti, ossia un termine di decadenza di un anno per la denuncia del vizio, decorrente dalla data in cui il committente ha acquisito una conoscenza chiara e completa del difetto e della sua origine, e un termine di prescrizione di un anno per l'azione, decorrente dalla data della denuncia;
costoro osservano che la giurisprudenza ha chiarito come il termine non decorra dal mero manifestarsi del problema, bensì dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza tecnico-scientifica completa del vizio (tra le altre Cass. Civ., Sez. II, n. 2236/2016, dalla quale deriva ancora la Cass. Civ., Sez. VI, n. 3674/2019, oltre Cass. Civ., n. 14357/2013); essi aggiungono che la decorrenza del termine per la denuncia non può coincidere con la mera percezione empirica del danno, bensì con il momento in cui il committente dispone di elementi tecnici idonei a qualificare il vizio come grave e strutturale;
gli attori infine sostengono che il 24.10.2021 l'avvocato inoltrava una prima diffida ad adempiere la quale, Per_1 tuttavia, appare come assolutamente generica nell'individuare la data nel quale sono state identificate le infiltrazioni, nonché l'entità e la natura dei vizi, mentre solo la perizia tecnica dell'Ing. , Per_2 datata 03/06/2022, ha permesso di individuare la natura e l'origine dei vizi medesimi, offrendo una conoscenza chiara e definitiva della loro entità, nonché della loro riconducibilità a un difetto di costruzione;
ora, rileva in proposito questo giudice che, secondo una chiara massima della Suprema
Corte, “Il riconoscimento da parte del committente dell'esistenza di vizi o difetti nell'opera realizzata, anche in assenza di una piena consapevolezza della loro gravità e delle relative cause, fa decorrere il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c., comma 2, per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del progettista e dell'appaltatore. Ciò in quanto il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il committente abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva dell'esistenza dei vizi o difetti, indipendentemente dalla successiva acquisizione di una conoscenza più approfondita circa la loro effettiva gravità e le relative cause, che può essere ottenuta anche attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica. Il committente non può, pertanto, avvalersi del ricorso a un accertamento tecnico come escamotage per essere rimesso in termini quando abbia già avuto idonea conoscenza dell'esistenza dei vizi o difetti, anche in epoca precedente, pur senza il supporto di una perizia. Spetta al giudice di merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denuncia prima e una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente all'espletamento della consulenza tecnica.” (cfr. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14357 del 6 giugno 2013); ora, ritiene questo giudice che dal tenore della denuncia sottoscritta dall'Avv. si evince che gli odierni attori avevano già avuto subito dopo la Per_1
consegna degli immobili una idonea conoscenza dell'esistenza dei vizi o difetti, in quanto si legge in essa che «… I due appartamenti, oggetti di compravendita sono stati costruiti da lei e come e manifestavano poco dopo la consegna evidenti segni di infiltrazioni e acqua. Vizi che Le vennero immediatamente segnalati e come più volte comunicati persistono. In qualità di costruttore Lei è tenuto
a risponderne… », per cui è chiaro che poco dopo la consegna gli odierni attori non ebbero una mera percezione empirica del danno ma ebbero la piena consapevolezza della natura dei vizi, della loro eziologia e del soggetto da loro ritenuto responsabile, non premurandosi però di presentare la denuncia entro il termine di un anno di cui all'art. 1669 c.c. La liquidazione delle spese segue le regole della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così provvede:
1) dichiara che si è prodotta in capo agli attori la decadenza di cui all'art 1669 del codice civile e, per l'effetto, rigetta la domanda degli attori medesimi
2) condanna gli attori alla rifusione, nei confronti del convenuto, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.433,00 per compensi professionali e € 300,00 per spese, oltre
IVA, CPA e spese generali
Così deciso in Nuoro in data 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra