Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 17/04/2026, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01100/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2026, proposto da
ME RY ME NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fedele Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
previa adozione delle necessarie misure cautelari
delle illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza del 27 ottobre 2025 a mezzo PEC, nell'interesse dell'odierno ricorrente spedita e ricevuta all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura;
nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 questo TAR:
- sollevava di ufficio ex art. 73 c.p.a., la questione della irricevibilità del ricorso per intempestività del deposito, dandone atto a verbale;
- ritenendo che il ricorso potesse essere deciso con sentenza in forma semplificata, dava altresì atto a verbale di tale intendimento e sentendo sul punto il difensore della parte resistente, nessuno essendo comparso per la parte ricorrente.
2. Il ricorso è irricevibile per intempestività del deposito.
E, invero, il gravame risulta:
- notificato a mezzo pec, alla intimata Autorità, in data 26 gennaio 2026, peraltro ad indirizzo pec diverso da quello che ritualmente contraddistingue la Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che, in ogni caso, si è costituita in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Interno intimato;
- depositato in data 18 febbraio 2026, id est allorquando il termine perentorio di quindici giorni, dimidiato nel rito del silenzio che quivi viene in rilievo, era già spirato.
Si impone, pertanto, la declaratoria di irricevibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..
Le peculiari connotazioni della controversia, e della pronunzia in rito che la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per intempestività del deposito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IN DE, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | IN DE |
IL SEGRETARIO