Articolo 73 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 68Articolo 68
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31 dicembre 1994
Art. 73-bis. (( 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento. ))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1994
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