TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14311/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. CHIAFELE LUCIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. CHIAFELE LUCIA, CP_1 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Chiafele Lucia che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chiari iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Chiari il 14.09.1992, come risulta dal n.52 Atti di Matrimonio –
Parte II – Serie A nonché trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Castrezzato al n.17 Parte
II - Serie B - anno 1992,
1 • Nulla statuire in ordine alle questioni economiche, avendo i coniugi già definito ogni reciproca pendenza di dare/avere in sede di separazione ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, ovvero in grado di procurarsi di che sostentarsi,
• Dichiarare compensate le spese legali,
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiari (BS) di ordinare al Comune Di Chiari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle comunicazioni di legge connesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Chiari (BS) in data 12.9.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Chiari al n. 52, parte II, serie A, anno 1992.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 796/2019, pubblicata il
22.3.2019 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14311/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. CHIAFELE LUCIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. CHIAFELE LUCIA, CP_1 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Chiafele Lucia che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chiari iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Chiari il 14.09.1992, come risulta dal n.52 Atti di Matrimonio –
Parte II – Serie A nonché trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Castrezzato al n.17 Parte
II - Serie B - anno 1992,
1 • Nulla statuire in ordine alle questioni economiche, avendo i coniugi già definito ogni reciproca pendenza di dare/avere in sede di separazione ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, ovvero in grado di procurarsi di che sostentarsi,
• Dichiarare compensate le spese legali,
• Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiari (BS) di ordinare al Comune Di Chiari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle comunicazioni di legge connesse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Chiari (BS) in data 12.9.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Chiari al n. 52, parte II, serie A, anno 1992.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 796/2019, pubblicata il
22.3.2019 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
3