TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.1.2025, assunto in decisione in data 17.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Michela Arosio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Moriggia n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa coniugale sita in Biassono, Via Copernico n.48, al tempo della separazione di proprietà del sig.
, per metà è stata ceduta dal medesimo alla sig.ra - che la abita insieme Parte_1 Parte_2 alle figlie e (ora maggiorenni) - , l'altra metà dell'immobile è stata acquistata dalla sig.ra Per_1 Per_2 ivenendone così l'attuale e unica proprietaria;
Pt_2
3) le figlie trascorreranno con il padre i week end a settimane alterne dal venerdì sera (ore 20) alla domenica sera (ore 21.30) ed una sera a settimana dalle ore 20.00 al mattino seguente. Il padre potrà inoltre tenere e vedere le figlie quando vorrà di sera dopo le ore 20.00, previo preavviso e tenendo conto delle loro esigenze;
4) le figlie trascorreranno il periodo delle festività di Natale (24/12-31/12 e 31/12-06/01) e di Pasqua con i genitori ad anni alterni con il padre o con la madre;
5) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo continuativo di almeno 15 giorni da comunicarsi alla madre entro il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno;
ciò al fine di consentire di organizzare le vacanze;
6) il sig. corrisponderà alla moglie la somma di euro 1.000,00= per il mantenimento delle figlie (euro Pt_1
500,00= ciascuna) entro il giorno 10 di ogni mese. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) il sig. , inoltre, verserà direttamente nelle mani delle figlie la somma di euro 50,00 Pt_1 Per_1 Per_2 per ognuna durante i week end di sua spettanza;
8) il sig. e la sig.ra i impegnano e si obbligano a sostenere alternativamente le spese per Pt_1 Pt_2 il pieno della benzina della vettura in uso alla figlia onché al bollo, all'assicurazione, tagliandi, Per_1 manutenzioni;
9) i genitori concorreranno al 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Monza;
in particolare saranno a carico al 50% di ciascun genitore le rette dell'Università (sia essa pubblica che privata) di entrambe le figlie
10) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l' una d'altra;
11) con la sottoscrizione del presente ricorso ognuna delle parti dichiara di non aver nulla più a pretendere una dell'altra in ordine alle obbligazioni assunte in fase di separazione
12) Tale accordo avrà già efficacia dal momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 26.1.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (24.1.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.8.2000 e 25.1.2006, entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 22.1.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Villasanta in data 19.9.1998 (Atto n. 31, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.1.2025, assunto in decisione in data 17.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Michela Arosio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via Moriggia n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa coniugale sita in Biassono, Via Copernico n.48, al tempo della separazione di proprietà del sig.
, per metà è stata ceduta dal medesimo alla sig.ra - che la abita insieme Parte_1 Parte_2 alle figlie e (ora maggiorenni) - , l'altra metà dell'immobile è stata acquistata dalla sig.ra Per_1 Per_2 ivenendone così l'attuale e unica proprietaria;
Pt_2
3) le figlie trascorreranno con il padre i week end a settimane alterne dal venerdì sera (ore 20) alla domenica sera (ore 21.30) ed una sera a settimana dalle ore 20.00 al mattino seguente. Il padre potrà inoltre tenere e vedere le figlie quando vorrà di sera dopo le ore 20.00, previo preavviso e tenendo conto delle loro esigenze;
4) le figlie trascorreranno il periodo delle festività di Natale (24/12-31/12 e 31/12-06/01) e di Pasqua con i genitori ad anni alterni con il padre o con la madre;
5) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo continuativo di almeno 15 giorni da comunicarsi alla madre entro il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno;
ciò al fine di consentire di organizzare le vacanze;
6) il sig. corrisponderà alla moglie la somma di euro 1.000,00= per il mantenimento delle figlie (euro Pt_1
500,00= ciascuna) entro il giorno 10 di ogni mese. La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) il sig. , inoltre, verserà direttamente nelle mani delle figlie la somma di euro 50,00 Pt_1 Per_1 Per_2 per ognuna durante i week end di sua spettanza;
8) il sig. e la sig.ra i impegnano e si obbligano a sostenere alternativamente le spese per Pt_1 Pt_2 il pieno della benzina della vettura in uso alla figlia onché al bollo, all'assicurazione, tagliandi, Per_1 manutenzioni;
9) i genitori concorreranno al 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, così come previste e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Monza;
in particolare saranno a carico al 50% di ciascun genitore le rette dell'Università (sia essa pubblica che privata) di entrambe le figlie
10) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere nulla l' una d'altra;
11) con la sottoscrizione del presente ricorso ognuna delle parti dichiara di non aver nulla più a pretendere una dell'altra in ordine alle obbligazioni assunte in fase di separazione
12) Tale accordo avrà già efficacia dal momento del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 26.1.2017.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (24.1.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 14.8.2000 e 25.1.2006, entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 22.1.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Villasanta in data 19.9.1998 (Atto n. 31, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3