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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4674 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in forma esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Onorario AR CA, nella causa iscritta al N.
______________________ 2076/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. GIUGNO
Parte_1 Per ___________________ IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via
Ricasoli 48, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Il Cancelliere CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 12.2.2025 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative alla
Signora ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si conclude Parte_1 affermando che le stesse non hanno determinato nei confronti della periziata i presupposti per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. La periziata non è da ritenere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 – comma 3 – legge 104/92.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 05/11/2025
IL GIUDICE O.
AR CA
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in forma esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Onorario AR CA, nella causa iscritta al N.
______________________ 2076/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. GIUGNO
Parte_1 Per ___________________ IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via
Ricasoli 48, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Il Cancelliere CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 12.2.2025 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative alla
Signora ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si conclude Parte_1 affermando che le stesse non hanno determinato nei confronti della periziata i presupposti per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. La periziata non è da ritenere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 – comma 3 – legge 104/92.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 05/11/2025
IL GIUDICE O.
AR CA