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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Laura Cantore - Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2021 sotto il numero d'ordine 13552, vertente tra
(avv. A. Baccellieri), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. D. Perrone) CP_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con il Parte_1 resistente;
che dall'unione erano nati i figli e entrambi Per_1 Per_2 minorenni e conviventi con la madre;
che negli ultimi tempi la convivenza era divenuta insostenibile, stante la diversità caratteriale dei coniugi, e che era pertanto venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i medesimi;
ciò premesso, ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i c oniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 30.09.2022 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 3560/2022), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la delibazione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza del 20.10.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato in atti, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al
Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. che ha rassegnato le sue conclusioni in data 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione depositata telematicamente il 15.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno stabilito che i figli minori e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e la casa familiare rimarrà assegnata alla , quale genitore Pt_1 collocatario, così come già disposto nell'ordinanza presidenziale del 22.04.2022. Il resistente incontrerà i figli secondo la calendarizzazione definita nella predetta ordinanza e corrisponderà alla ricorrente la somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento della prole (metà per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 15.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Laura Cantore - Giudice dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., -ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45 l. 18-6-2009, n. 69- la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2021 sotto il numero d'ordine 13552, vertente tra
(avv. A. Baccellieri), Parte_1
-ricorrente-
e
(avv. D. Perrone) CP_1
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con il Parte_1 resistente;
che dall'unione erano nati i figli e entrambi Per_1 Per_2 minorenni e conviventi con la madre;
che negli ultimi tempi la convivenza era divenuta insostenibile, stante la diversità caratteriale dei coniugi, e che era pertanto venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i medesimi;
ciò premesso, ha chiesto, previa comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, pronunciarsi la separazione tra i c oniugi con ogni ulteriore provvedimento consequenziale.
Nel contraddittorio con il resistente, ritualmente costituitosi, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, designava il G.I.
Questi autorizzava, in corso di causa, a precisare le conclusioni sulla questione di stato, talché, in data 30.09.2022 era resa sentenza di separazione tra i coniugi (sent. n. 3560/2022), con rimessione sul ruolo istruttorio della causa per la delibazione delle restanti questioni.
Indi, all'udienza del 20.10.2025, le parti hanno riferito di aver raggiunto una complessiva intesa conciliativa, così come formulata nell'atto di transazione e conciliazione depositato in atti, sicché la causa è stata rimessa nuovamente al
Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. che ha rassegnato le sue conclusioni in data 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come detto, dopo l'emanazione della sentenza sulla questione di stato di cui alla narrativa in fatto, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa complessiva, il tutto come da convenzione depositata telematicamente il 15.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, col suddetto accordo le parti hanno stabilito che i figli minori e continueranno ad essere affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e la casa familiare rimarrà assegnata alla , quale genitore Pt_1 collocatario, così come già disposto nell'ordinanza presidenziale del 22.04.2022. Il resistente incontrerà i figli secondo la calendarizzazione definita nella predetta ordinanza e corrisponderà alla ricorrente la somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento della prole (metà per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Trattasi di accordo (si noti) debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talché esso ben può essere recepito in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo inter partes di cui alla convenzione depositata telematicamente il 15.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
spese compensate;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile del
Tribunale, il giorno 18.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato