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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 353/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
07/03/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/02/2025 da Parte_1
( e da ( ) rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dall'avv. CIOTTE CRISTINA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALIFE in data 13/06/2013; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio il 29/06/2013; Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 06/04/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Alife
(CE) in data 13.06.2013 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alife, a mezzo 1 rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
a) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocazione privilegiata presso il padre nell'abitazione sita in Alife (CE) alla Via Dante Alighieri n.51. Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del bambino;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) la madre , considerata l'età scolare del bambino, potrà tenere con sé il figlio due Parte_2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 20,00 ed a fine settimana alterni lo può tenere con se dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 21.00; durante le vacanze natalizie la madre terrà con se il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
la madre , previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni del bambino , potrà tenere con sé il figlio anche in altri giorni della settimana, qualora il minore manifestasse il desiderio di incontrare il genitore e voler stare con lei;
c) il Sig. provvederà al mantenimento diretto del bambino, mentre le spese Parte_1 straordinarie vengono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
d) I genitori concordano che l'assegno unico per il figlio minore venga Persona_1 richiesto al 100% dal genitore collocatario;
Parte_1
e) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti con rinuncia reciproca all'assegno divorzile;
f) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
2 visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALIFE il 13/06/2013 da
, nato a [...] il [...], e da , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALIFE (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2013);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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