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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2024, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 379/24, est. Dott.ssa Claudia Lojacono, decisa il 23/9/24 e promossa
DA
(c.f. Parte_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di allegata procura generale alle liti, dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'Avv. Roberto Maio, che eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, Via Savarè n. 1
APPELLANTE
CONTRO
- GIÀ Controparte_1 Controparte_2
- (c.f./P. I.v.a. ), con sede legale in 20814 Varedo (MB) – Via
[...] P.IVA_2
Varese n. 5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante giudizialmente ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il suo studio in 22066, Mariano Comense (CO), Via A. Diaz n. 8/14, giusta procura allegata alla busta telematica di deposito della memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e in totale riforma della sentenza n. 379/2024 del Tribunale di Monza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla società
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni Controparte_1 conseguenziale statuizione;
- In via istruttoria, si chiede, ove ritenuto necessario, di ammettere l' alla prova testimoniale sui Pt_1 capitoli da 1) a 22) della premessa in fatto, preceduti dalla locuzione “vero è che” nonché a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte che siano eventualmente ammessi: si indicano a testi gli ispettori e Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alle prodotte Pt_1 dichiarazioni rese in sede is a il 23.2.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indicano a testi i sigg.ri , Testimone_3 Testimone_4
e ;
[...] Testimone_5
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla prodotta Pt_1 dichiarazione resa in sede ispettiva il 14.3.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indica a teste il sig. ; Testimone_6
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla prodotta Pt_1 dichiarazione resa in sede ispettiva il 15.3.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indica a teste la sig.ra ; Testimone_7
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla prodotta Pt_1 dichiarazione resa in sede ispettiva il 28.3.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indica a teste il sig. Tes_8
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito: respingere l'impugnazione proposta da , confermando la sentenza del Tribunale di Pt_1 Monza – Sezione Lavoro n. 379/2024 emessa in data 3 maggio 2024 e depositata in data 7 maggio 2024; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale e di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, ridurre al minimo di legge le sanzioni di cui all'art. 116 co. 8 lett. b L. 388/2000 comminate dai Verificatori nella misura CP_ massima del 60% degli sgravi contributivi di cui ha fruito, con ricalcolo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 116 co. 9 L. 388/2000. in via istruttoria: ci si oppone alle istanze di prova ex adverso capitolate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 379/24, ritenendo fondata la domanda avanzata in via principale da
[...]
- avente ad oggetto l'impugnazione del verbale unico Controparte_2 di accertamento e notificazione n. 2016024348/DDL del 10/04/17 – 1) dichiarava la legittimità della fruizione degli sgravi contributivi ai sensi della legge n. 223/91 relativamente ai lavoratori (dal gennaio 2012), Testimone_3
, , e Testimone_6 Controparte_4 Persona_1 Tes_8
(dal marzo 2012) ed annullava il verbale di accertamento Testimone_4 citato;
2) condannava l' al pagamento della somma di € 72.663,76 in Pt_1 favore della ricorrente a titolo di ripetizione d'indebito, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3) condannava l' alla refusione delle processuali, Pt_1 liquidate in € 6.000,00 a titolo di compensi ed € 49,00 per spese, oltre oneri accessori e spese generali.
Il giudice a quo, richiamata la normativa in materia (art. 4, comma 1^ della legge n. 236/96; e artt. 6, comma 1^ e 8, commi 2^ e 4 bis comma della legge 223/91), così motivava la sua decisione: “…. È pacifico che i sei dipendenti di cui è causa fossero iscritti alle liste di mobilità a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 31.10.21. E' emerso, altresì, che il licenziamento fosse motivato dal fatto che la datrice di lavoro,
[...]
, aveva deciso di cessare la attività, siccome non più remunerativa, come riferito dal CP_5 Tes_ teste
Per tale motivo la aveva anche comunicato alla Società Alberghi Varenna, Controparte_5 proprietaria dell'albergo, la disdetta anticipata del contratto di affitto di azienda. CP_ Posto quanto sopra la , nel momento in cui ha concluso contratto di affitto di azienda con la Alberghi Varenna e ha assunto il personale necessario , per i sei lavoratori di cui è causa si è avvalsa dell'art. 8 legge n. 2223 del 1991 comma 2, per cui “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.
Secondo l' la ricorrente non poteva usufruire dei benefici di cui all'art. 8 citato. Pt_1
L'asserzione non è condivisibile.
Invero il comma 4-bis, nell'escludere il diritto ai benefici economici di cui al comma 2, ha individuato due presupposti che devono necessariamente concorrere tra loro:
1) Che i lavoratori siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti;
2) Che la collocazione in mobilità sia avvenuta da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Orbene, il presupposto di cui al punto 1) sussiste, in quanto i lavoratori sono stati messi in mobilità CP_ Tes_ dalla il 31.10.11 e sono stati assunti dalla nel marzo del 2012, eccetto che Controparte_5
è stato riassunto nel gennaio 2012.
Il secondo presupposto, al contrario, non sussiste.
Invero la non presenta “assetti proprietari” coincidenti con quelli dell'impresa che Controparte_5 ha assunto i lavoratori, vale a dire la CP_1
Non risulta infatti che i soci delle due società coincidano o anche solo che tra gli stessi sussista un rapporto di parentela o di coniugio. CP_ La comunanza di assetti proprietari sussiste tra e Società Alberghi Varenna, ma tale circostanza è irrilevante, in quanto non era quest'ultima la datrice di lavoro dei dipendenti allorché questi sono stati messi in mobilità. CP_ L'affermazione che tra e “non sussisteva una sostanziale diversità”, oltre che Controparte_5 atecnica, è irrilevante, in quanto non si tratta di un presupposto previsto dal comma 4 bis ( che al contrario parla anche di impresa che opera in un diverso settore di attività), né rileva che i lavoratori abbiano svolto le medesime mansioni nelle due società con lo stesso livello contrattuale e osservando gli stessi orari. Tes_ Parimenti irrilevante è che fosse socio della in quanto lo stesso non aveva Controparte_5 CP_ alcuna carica societaria nella , ma era solo dipendente.
A maggior ragione è irrilevante che entrambe le società siano state conduttrici dell'azienda della Alberghi Varenna, o che abbiano identico oggetto sociale
Il fatto che siano stati assunti sei lavoratori già dipendenti dell'albergo, poi, trova una giustificazione razionale nel fatto che gli stessi erano già esperti del lavoro . Infine può ravvisarsi una “comunanza di interessi” , circostanza peraltro non contemplata dal CP_ comma 4 bis, tra Alberghi Varenna e , dal momento che la prima ha reperito la seconda quale affittuario non potendo gestire in proprio l'albergo, ma non si vede quale interesse avrebbe avuto in tal senso Controparte_5
Invero la stessa aveva deciso di lasciare l'attività perché poco remunerativa e quindi era del tutto disinteressa in ordine alla prosecuzione della stessa da parte di altri.
Tanto meno la ha fatto l'interesse della Varenna nel momento in cui ha disdetto il Controparte_5 contratto di affitto sei mesi prima, visto che la Varenna non era in grado di gestire la struttura e che era quindi costretta a reperire un altro conduttore..
Infine l' ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “Il riconoscimento dei Pt_1 benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero del personale in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi. Pertanto, il diritto ai benefici va escluso ove tra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, senza che rilevi il disposto dell'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi. “ (Cass. 2007 n. 17071).
Nel caso di specie, tuttavia, non è configurabile una fattispecie di trasferimento di azienda, posto CP_ che tra la chiusura dell' attività da parte della e l'apertura dell'attività della Controparte_5 sono passati almeno 5 mesi, nel corso dei quali l'albergo non era nemmeno aperto perché soggetto ad interventi di ristrutturazione da parte della proprietà.
In sostanza non vi è stata una continuità nell' attività, il che esclude l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.”
L' ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo (“violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'art. 8, l. 23 luglio 1991, n. 223, commi 1, 2 e 4 bis”).
Dopo aver ricostruito i fatti di causa ed aver richiamato le suddette norme, sostiene che il giudice di prime cure ha omesso di valorizzare adeguatamente i numerosi indici – enucleabili dal verbale di accertamento ispettivo – sintomatici di un sostanziale rapporto di collegamento fattuale fra la società Controparte_5
e l'odierna appellata: ”Dagli accertamenti ispettivi conclusi il 10.4.2017 è
[...] inequivocabilmente emerso che nel 2012 la società ha ottenuto in affitto Controparte_1 Co dalla Società Alberghi Varenna l'azienda Hotel Royal Victoria, assumendo dal marzo 2012 CP_ personale da adibire all'azienda. Per i suddetti dipendenti la società , per il periodo da gennaio 2012 dicembre 2013, ha usufruito degli sgravi contributivi di cui all'art. 8 comma 2 della Legge 223 del 1991.
I suddetti dipendenti erano stati licenziati alla fine di ottobre 2011 dalla società Controparte_5 che aveva gestito il medesimo Hotel Royal Victoria in forza di contratti di affitto stipulati con la srl Società Alberghi Varenna. Sia la che la hanno gestito la medesima attività, in forza Controparte_5 Controparte_1 di contratti di affitto d'azienda stipulati con la Società Alberghi Varenna Srl., che era amministrata CP_ dal padre del socio e amministratore unico della . Controparte_1
La era di proprietà di padre e figlio Controparte_2 CP_3
La Società Alberghi Varenna Srl era amministrata dal nonno e partecipata da due società CP_3 riconducibili ai CP_3
La era partecipata da (dipendente della stessa, e Controparte_5 Testimone_3 CP_ successivamente, di )…..
La sentenza censurata ha omesso di valutare che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato….”
Reitera la difesa svolta nella memoria ex art. 416 c.p.c. con riferimento alla corretta applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, lettera b) della legge n. 388/00.
già resiste in Controparte_1 Controparte_2 giudizio per la conferma della pronuncia gravata, replicano alle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.
In subordine ribadisce ex art. 346 c.p.c. la domanda svolta in via gradata – rimasta assorbita – finalizzata alla riduzione al minimo di legge delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8^ lett. b, della legge n. 388/00, con ricalcolo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 116, comma 9^ della citata legge.
La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 23/9/24 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, accogliendo il ricorso ex art. 442 c.p.c., ha disatteso la impostazione difensiva dell' sotto un duplice profilo: da un lato, affermando Pt_1 che non è applicabile il disposto dell'art. 8, comma 4bis della legge n. 223/91 per la carenza del secondo presupposto richiesto da detta norma e cioè l'esistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o comunque di un rapporto di collegamento o controllo tra la impresa che ha collocato in mobilità (nella specie e la impresa che ha assunto il personale dalla Controparte_5 mobilità (nella specie;
dall'altro lato, escludendo Controparte_2 che nel caso in esame si sia verificato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
Come si evince chiaramente dalla parte della motivazione che è stata impugnata (e testualmente riportata) nell'atto di gravame e dalle censure di seguito sviluppate, questa seconda ratio decidendi non è stata aggredita ed è pertanto passata in giudicato.
L'attuale appellante si duole, invero, della decisione di primo grado là dove ha ritenuta inapplicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui al citato comma 4 bis.
In estrema sintesi sostiene, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale ispettivo impugnato, che tra la (ora - che Controparte_2 CP_1 il 20/1/12 ha ottenuto in affitto dalla proprietaria Alberghi Varenna s.r.l. l'Hotel Royal Victoria, occupando i sei lavoratori coinvolti nell'accertamento - e la - che in precedenza aveva gestito, sempre in virtù di un Controparte_5 contratto di affitto di azienda, la suddetta struttura alberghiera e che ha proceduto il 31/10/11 al licenziamento del personale in questione - esiste un rapporto idoneo ad integrare la condizione ostativa alla fruizione delle agevolazioni contributive (“..assetti proprietari sostanzialmente coincidenti “ -
“rapporto di collegamento o controllo” ) prevista dall'art. 8, comma 4 bis della legge n. 223/91.
A supporto del proprio assunto evidenzia che:
1) , socio al 20% della società è stato Testimone_3 Controparte_5 occupato nuovamente da presso la medesima Controparte_2 struttura alberghiera;
2) sia la società sia hanno Controparte_5 Controparte_2 esercitato la propria attività presso l'Hotel Royal Victoria quali conduttrici, in forza di contratti di affitto d'azienda stipulati con la concedente Alberghi Varenna s.r.l.;
3) quest'ultima società è stata amministrata da padre di Persona_2 [...]
(Presidente del CdA e azionista di maggioranza di CP_3 [...]
ed è amministrata e rappresentata da a Controparte_2 Controparte_3 far tempo dal 28/4/16.
Il Collegio osserva – in una con il giudice a quo – che detta condizione ostativa non è ravvisabile.
La Suprema Corte ha chiarito che la nozione di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” è “da intendersi riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra: v. Cass. 26 luglio 2011, n. 16288; Cass. 1 luglio 2002, n. 9532” …… da quanto sopra si desume che effettivamente, in ambito di sgravi contributivi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, si è affermato, pur nella diversità dei casi e dell'evolversi della normativa nel corso del tempo, un principio generale che valorizza non solo il collegamento formale di cui all'art. 2359 c.c., ma anche la centralizzazione direzionale che deriva dal ricorrere, tra più imprese, di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o l'ancor più generico fare capo, di cui alla norma qui da applicare, delle diverse società allo stesso soggetto, anche per interposta persona;
…. nel caso di specie, l'unicità di conduzione delle plurime società è stata positivamente ravvisata dalla Corte d'Appello sulla base di un articolato quadro indiziario, in cui è stato valorizzato: il riferirsi delle quattro società, desunto dalle risultanze camerali, al medesimo settore produttivo ed attività ad esso complementari ed ausiliarie;
l'unitarietà dei mezzi di comunicazione (numeri di telefono e fax) utilizzati;
la commistione del personale, tale per cui diversi dipendenti hanno lavorato ora per una ora per l'altra delle compagini ed infine il ricorrere di una unicità proprietaria delle quote, facenti capo tutte a o, nelle porzioni minoritarie, a suoi familiari (moglie e Persona_3 figli);…..” (così Cass. n. 9662/19); in senso conforme: “…Tale essendo il quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che questa Corte ha avuto modo di evidenziare che per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass. sez. lav., 1.7.2002 n. 9532). Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono pertanto qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass. sez. lav., 4.7.2008 n. 8988; Cass. sez. lav., 25.7.2008 n. 20499).
La norma richiede quindi una indagine sostanziale, per cui quando l'impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente - nel senso sopra indicato - ovvero sia collegata con l'impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi. Trattasi di indagine in fatto, mediante la quale il giudice accerta se tra impresa che ha proceduto al licenziamento e impresa che ha assunto la forza lavoro, sussista o meno una sostanziale diversità (Cass. sez. lav., 28.1.2009 n. 2164).” (così Cass. n. 16288/11).
Ebbene, proprio in virtù dei richiamati principi di diritto, deve escludersi nel caso concreto l'operatività dell'art. 8, comma 4bis della legge n. 223/91, non essendo sufficiente il fatto che il soggetto che ha assunto dalle liste di mobilità ed il soggetto che ha proceduto al licenziamento operassero nel medesimo settore merceologico ed avessero gestito la stessa struttura alberghiera (circostanza che potrebbe tutt'al più rilevare per ipotizzare un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., questione, come si è detto, non devoluta alla Corte territoriale); né il fatto che , uno dei lavoratori rioccupati, fosse, oltre che dipendente, Testimone_3 anche socio al 20% della in quanto non vi è – e comunque Controparte_5 non viene allegato dall' – alcun rapporto/collegamento nell'accezione sopra Pt_1 chiarita tra il citato e la attuale appellata. Tes_3
Pertanto non vi sono elementi che inducano ad affermare la presenza di un comune nucleo proprietario tra la che ha Controparte_2 assunto il personale e la che lo ha licenziato;
né è Controparte_5 configurabile un vincolo di collegamento e/o controllo tra le predette società, partecipate ed amministrate da persone assolutamente estranee e non legate da vincoli di parentela.
L'appello per queste considerazioni deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia, all'assenza di istruttoria, nonché in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti
- seguono la soccombenza.
L' è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del Pt_1
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 379/24 del Tribunale di Monza, che conferma. Condanna l' alle spese del grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre a Pt_1 spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 23/9/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 379/24, est. Dott.ssa Claudia Lojacono, decisa il 23/9/24 e promossa
DA
(c.f. Parte_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di allegata procura generale alle liti, dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'Avv. Roberto Maio, che eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, Via Savarè n. 1
APPELLANTE
CONTRO
- GIÀ Controparte_1 Controparte_2
- (c.f./P. I.v.a. ), con sede legale in 20814 Varedo (MB) – Via
[...] P.IVA_2
Varese n. 5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante giudizialmente ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il suo studio in 22066, Mariano Comense (CO), Via A. Diaz n. 8/14, giusta procura allegata alla busta telematica di deposito della memoria di costituzione di secondo grado
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e in totale riforma della sentenza n. 379/2024 del Tribunale di Monza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla società
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni Controparte_1 conseguenziale statuizione;
- In via istruttoria, si chiede, ove ritenuto necessario, di ammettere l' alla prova testimoniale sui Pt_1 capitoli da 1) a 22) della premessa in fatto, preceduti dalla locuzione “vero è che” nonché a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte che siano eventualmente ammessi: si indicano a testi gli ispettori e Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alle prodotte Pt_1 dichiarazioni rese in sede is a il 23.2.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indicano a testi i sigg.ri , Testimone_3 Testimone_4
e ;
[...] Testimone_5
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla prodotta Pt_1 dichiarazione resa in sede ispettiva il 14.3.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indica a teste il sig. ; Testimone_6
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla prodotta Pt_1 dichiarazione resa in sede ispettiva il 15.3.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indica a teste la sig.ra ; Testimone_7
In via istruttoria: ammettersi l' a prova per testi sulle circostanze di fatto di cui alla prodotta Pt_1 dichiarazione resa in sede ispettiva il 28.3.2017, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero è che”: si indica a teste il sig. Tes_8
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito: respingere l'impugnazione proposta da , confermando la sentenza del Tribunale di Pt_1 Monza – Sezione Lavoro n. 379/2024 emessa in data 3 maggio 2024 e depositata in data 7 maggio 2024; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale e di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, ridurre al minimo di legge le sanzioni di cui all'art. 116 co. 8 lett. b L. 388/2000 comminate dai Verificatori nella misura CP_ massima del 60% degli sgravi contributivi di cui ha fruito, con ricalcolo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 116 co. 9 L. 388/2000. in via istruttoria: ci si oppone alle istanze di prova ex adverso capitolate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 379/24, ritenendo fondata la domanda avanzata in via principale da
[...]
- avente ad oggetto l'impugnazione del verbale unico Controparte_2 di accertamento e notificazione n. 2016024348/DDL del 10/04/17 – 1) dichiarava la legittimità della fruizione degli sgravi contributivi ai sensi della legge n. 223/91 relativamente ai lavoratori (dal gennaio 2012), Testimone_3
, , e Testimone_6 Controparte_4 Persona_1 Tes_8
(dal marzo 2012) ed annullava il verbale di accertamento Testimone_4 citato;
2) condannava l' al pagamento della somma di € 72.663,76 in Pt_1 favore della ricorrente a titolo di ripetizione d'indebito, oltre interessi legali dalla data della domanda;
3) condannava l' alla refusione delle processuali, Pt_1 liquidate in € 6.000,00 a titolo di compensi ed € 49,00 per spese, oltre oneri accessori e spese generali.
Il giudice a quo, richiamata la normativa in materia (art. 4, comma 1^ della legge n. 236/96; e artt. 6, comma 1^ e 8, commi 2^ e 4 bis comma della legge 223/91), così motivava la sua decisione: “…. È pacifico che i sei dipendenti di cui è causa fossero iscritti alle liste di mobilità a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo avvenuto il 31.10.21. E' emerso, altresì, che il licenziamento fosse motivato dal fatto che la datrice di lavoro,
[...]
, aveva deciso di cessare la attività, siccome non più remunerativa, come riferito dal CP_5 Tes_ teste
Per tale motivo la aveva anche comunicato alla Società Alberghi Varenna, Controparte_5 proprietaria dell'albergo, la disdetta anticipata del contratto di affitto di azienda. CP_ Posto quanto sopra la , nel momento in cui ha concluso contratto di affitto di azienda con la Alberghi Varenna e ha assunto il personale necessario , per i sei lavoratori di cui è causa si è avvalsa dell'art. 8 legge n. 2223 del 1991 comma 2, per cui “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.
Secondo l' la ricorrente non poteva usufruire dei benefici di cui all'art. 8 citato. Pt_1
L'asserzione non è condivisibile.
Invero il comma 4-bis, nell'escludere il diritto ai benefici economici di cui al comma 2, ha individuato due presupposti che devono necessariamente concorrere tra loro:
1) Che i lavoratori siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti;
2) Che la collocazione in mobilità sia avvenuta da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Orbene, il presupposto di cui al punto 1) sussiste, in quanto i lavoratori sono stati messi in mobilità CP_ Tes_ dalla il 31.10.11 e sono stati assunti dalla nel marzo del 2012, eccetto che Controparte_5
è stato riassunto nel gennaio 2012.
Il secondo presupposto, al contrario, non sussiste.
Invero la non presenta “assetti proprietari” coincidenti con quelli dell'impresa che Controparte_5 ha assunto i lavoratori, vale a dire la CP_1
Non risulta infatti che i soci delle due società coincidano o anche solo che tra gli stessi sussista un rapporto di parentela o di coniugio. CP_ La comunanza di assetti proprietari sussiste tra e Società Alberghi Varenna, ma tale circostanza è irrilevante, in quanto non era quest'ultima la datrice di lavoro dei dipendenti allorché questi sono stati messi in mobilità. CP_ L'affermazione che tra e “non sussisteva una sostanziale diversità”, oltre che Controparte_5 atecnica, è irrilevante, in quanto non si tratta di un presupposto previsto dal comma 4 bis ( che al contrario parla anche di impresa che opera in un diverso settore di attività), né rileva che i lavoratori abbiano svolto le medesime mansioni nelle due società con lo stesso livello contrattuale e osservando gli stessi orari. Tes_ Parimenti irrilevante è che fosse socio della in quanto lo stesso non aveva Controparte_5 CP_ alcuna carica societaria nella , ma era solo dipendente.
A maggior ragione è irrilevante che entrambe le società siano state conduttrici dell'azienda della Alberghi Varenna, o che abbiano identico oggetto sociale
Il fatto che siano stati assunti sei lavoratori già dipendenti dell'albergo, poi, trova una giustificazione razionale nel fatto che gli stessi erano già esperti del lavoro . Infine può ravvisarsi una “comunanza di interessi” , circostanza peraltro non contemplata dal CP_ comma 4 bis, tra Alberghi Varenna e , dal momento che la prima ha reperito la seconda quale affittuario non potendo gestire in proprio l'albergo, ma non si vede quale interesse avrebbe avuto in tal senso Controparte_5
Invero la stessa aveva deciso di lasciare l'attività perché poco remunerativa e quindi era del tutto disinteressa in ordine alla prosecuzione della stessa da parte di altri.
Tanto meno la ha fatto l'interesse della Varenna nel momento in cui ha disdetto il Controparte_5 contratto di affitto sei mesi prima, visto che la Varenna non era in grado di gestire la struttura e che era quindi costretta a reperire un altro conduttore..
Infine l' ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “Il riconoscimento dei Pt_1 benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale licenziato a seguito di procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che sia accertato che la situazione di esubero del personale in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concreti condotte elusive finalizzate al solo godimento degli incentivi. Pertanto, il diritto ai benefici va escluso ove tra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati sia intervenuto un contratto di affitto del complesso dei beni aziendali, idoneo a configurare un trasferimento di azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente, senza che rilevi il disposto dell'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 che, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. in caso di trasferimento di azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi. “ (Cass. 2007 n. 17071).
Nel caso di specie, tuttavia, non è configurabile una fattispecie di trasferimento di azienda, posto CP_ che tra la chiusura dell' attività da parte della e l'apertura dell'attività della Controparte_5 sono passati almeno 5 mesi, nel corso dei quali l'albergo non era nemmeno aperto perché soggetto ad interventi di ristrutturazione da parte della proprietà.
In sostanza non vi è stata una continuità nell' attività, il che esclude l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.”
L' ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo (“violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'art. 8, l. 23 luglio 1991, n. 223, commi 1, 2 e 4 bis”).
Dopo aver ricostruito i fatti di causa ed aver richiamato le suddette norme, sostiene che il giudice di prime cure ha omesso di valorizzare adeguatamente i numerosi indici – enucleabili dal verbale di accertamento ispettivo – sintomatici di un sostanziale rapporto di collegamento fattuale fra la società Controparte_5
e l'odierna appellata: ”Dagli accertamenti ispettivi conclusi il 10.4.2017 è
[...] inequivocabilmente emerso che nel 2012 la società ha ottenuto in affitto Controparte_1 Co dalla Società Alberghi Varenna l'azienda Hotel Royal Victoria, assumendo dal marzo 2012 CP_ personale da adibire all'azienda. Per i suddetti dipendenti la società , per il periodo da gennaio 2012 dicembre 2013, ha usufruito degli sgravi contributivi di cui all'art. 8 comma 2 della Legge 223 del 1991.
I suddetti dipendenti erano stati licenziati alla fine di ottobre 2011 dalla società Controparte_5 che aveva gestito il medesimo Hotel Royal Victoria in forza di contratti di affitto stipulati con la srl Società Alberghi Varenna. Sia la che la hanno gestito la medesima attività, in forza Controparte_5 Controparte_1 di contratti di affitto d'azienda stipulati con la Società Alberghi Varenna Srl., che era amministrata CP_ dal padre del socio e amministratore unico della . Controparte_1
La era di proprietà di padre e figlio Controparte_2 CP_3
La Società Alberghi Varenna Srl era amministrata dal nonno e partecipata da due società CP_3 riconducibili ai CP_3
La era partecipata da (dipendente della stessa, e Controparte_5 Testimone_3 CP_ successivamente, di )…..
La sentenza censurata ha omesso di valutare che gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono qualcosa di diverso rispetto al concetto di proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato….”
Reitera la difesa svolta nella memoria ex art. 416 c.p.c. con riferimento alla corretta applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, lettera b) della legge n. 388/00.
già resiste in Controparte_1 Controparte_2 giudizio per la conferma della pronuncia gravata, replicano alle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto del gravame.
In subordine ribadisce ex art. 346 c.p.c. la domanda svolta in via gradata – rimasta assorbita – finalizzata alla riduzione al minimo di legge delle sanzioni di cui all'art. 116, comma 8^ lett. b, della legge n. 388/00, con ricalcolo degli interessi moratori ai sensi dell'art. 116, comma 9^ della citata legge.
La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 23/9/24 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Monza, accogliendo il ricorso ex art. 442 c.p.c., ha disatteso la impostazione difensiva dell' sotto un duplice profilo: da un lato, affermando Pt_1 che non è applicabile il disposto dell'art. 8, comma 4bis della legge n. 223/91 per la carenza del secondo presupposto richiesto da detta norma e cioè l'esistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o comunque di un rapporto di collegamento o controllo tra la impresa che ha collocato in mobilità (nella specie e la impresa che ha assunto il personale dalla Controparte_5 mobilità (nella specie;
dall'altro lato, escludendo Controparte_2 che nel caso in esame si sia verificato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
Come si evince chiaramente dalla parte della motivazione che è stata impugnata (e testualmente riportata) nell'atto di gravame e dalle censure di seguito sviluppate, questa seconda ratio decidendi non è stata aggredita ed è pertanto passata in giudicato.
L'attuale appellante si duole, invero, della decisione di primo grado là dove ha ritenuta inapplicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui al citato comma 4 bis.
In estrema sintesi sostiene, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale ispettivo impugnato, che tra la (ora - che Controparte_2 CP_1 il 20/1/12 ha ottenuto in affitto dalla proprietaria Alberghi Varenna s.r.l. l'Hotel Royal Victoria, occupando i sei lavoratori coinvolti nell'accertamento - e la - che in precedenza aveva gestito, sempre in virtù di un Controparte_5 contratto di affitto di azienda, la suddetta struttura alberghiera e che ha proceduto il 31/10/11 al licenziamento del personale in questione - esiste un rapporto idoneo ad integrare la condizione ostativa alla fruizione delle agevolazioni contributive (“..assetti proprietari sostanzialmente coincidenti “ -
“rapporto di collegamento o controllo” ) prevista dall'art. 8, comma 4 bis della legge n. 223/91.
A supporto del proprio assunto evidenzia che:
1) , socio al 20% della società è stato Testimone_3 Controparte_5 occupato nuovamente da presso la medesima Controparte_2 struttura alberghiera;
2) sia la società sia hanno Controparte_5 Controparte_2 esercitato la propria attività presso l'Hotel Royal Victoria quali conduttrici, in forza di contratti di affitto d'azienda stipulati con la concedente Alberghi Varenna s.r.l.;
3) quest'ultima società è stata amministrata da padre di Persona_2 [...]
(Presidente del CdA e azionista di maggioranza di CP_3 [...]
ed è amministrata e rappresentata da a Controparte_2 Controparte_3 far tempo dal 28/4/16.
Il Collegio osserva – in una con il giudice a quo – che detta condizione ostativa non è ravvisabile.
La Suprema Corte ha chiarito che la nozione di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” è “da intendersi riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra: v. Cass. 26 luglio 2011, n. 16288; Cass. 1 luglio 2002, n. 9532” …… da quanto sopra si desume che effettivamente, in ambito di sgravi contributivi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, si è affermato, pur nella diversità dei casi e dell'evolversi della normativa nel corso del tempo, un principio generale che valorizza non solo il collegamento formale di cui all'art. 2359 c.c., ma anche la centralizzazione direzionale che deriva dal ricorrere, tra più imprese, di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o l'ancor più generico fare capo, di cui alla norma qui da applicare, delle diverse società allo stesso soggetto, anche per interposta persona;
…. nel caso di specie, l'unicità di conduzione delle plurime società è stata positivamente ravvisata dalla Corte d'Appello sulla base di un articolato quadro indiziario, in cui è stato valorizzato: il riferirsi delle quattro società, desunto dalle risultanze camerali, al medesimo settore produttivo ed attività ad esso complementari ed ausiliarie;
l'unitarietà dei mezzi di comunicazione (numeri di telefono e fax) utilizzati;
la commistione del personale, tale per cui diversi dipendenti hanno lavorato ora per una ora per l'altra delle compagini ed infine il ricorrere di una unicità proprietaria delle quote, facenti capo tutte a o, nelle porzioni minoritarie, a suoi familiari (moglie e Persona_3 figli);…..” (così Cass. n. 9662/19); in senso conforme: “…Tale essendo il quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che questa Corte ha avuto modo di evidenziare che per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass. sez. lav., 1.7.2002 n. 9532). Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono pertanto qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato (Cass. sez. lav., 4.7.2008 n. 8988; Cass. sez. lav., 25.7.2008 n. 20499).
La norma richiede quindi una indagine sostanziale, per cui quando l'impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente - nel senso sopra indicato - ovvero sia collegata con l'impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi. Trattasi di indagine in fatto, mediante la quale il giudice accerta se tra impresa che ha proceduto al licenziamento e impresa che ha assunto la forza lavoro, sussista o meno una sostanziale diversità (Cass. sez. lav., 28.1.2009 n. 2164).” (così Cass. n. 16288/11).
Ebbene, proprio in virtù dei richiamati principi di diritto, deve escludersi nel caso concreto l'operatività dell'art. 8, comma 4bis della legge n. 223/91, non essendo sufficiente il fatto che il soggetto che ha assunto dalle liste di mobilità ed il soggetto che ha proceduto al licenziamento operassero nel medesimo settore merceologico ed avessero gestito la stessa struttura alberghiera (circostanza che potrebbe tutt'al più rilevare per ipotizzare un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., questione, come si è detto, non devoluta alla Corte territoriale); né il fatto che , uno dei lavoratori rioccupati, fosse, oltre che dipendente, Testimone_3 anche socio al 20% della in quanto non vi è – e comunque Controparte_5 non viene allegato dall' – alcun rapporto/collegamento nell'accezione sopra Pt_1 chiarita tra il citato e la attuale appellata. Tes_3
Pertanto non vi sono elementi che inducano ad affermare la presenza di un comune nucleo proprietario tra la che ha Controparte_2 assunto il personale e la che lo ha licenziato;
né è Controparte_5 configurabile un vincolo di collegamento e/o controllo tra le predette società, partecipate ed amministrate da persone assolutamente estranee e non legate da vincoli di parentela.
L'appello per queste considerazioni deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia, all'assenza di istruttoria, nonché in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti
- seguono la soccombenza.
L' è tenuto inoltre a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del Pt_1
D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 379/24 del Tribunale di Monza, che conferma. Condanna l' alle spese del grado, che si liquidano in € 5.000,00, oltre a Pt_1 spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 23/9/24
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni