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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2374/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2374 del Ruolo Generale Affari ONenziosi dell'anno 2021, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA LO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore E (C.F. ), in persona del legale NToparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARCUCCI GENNARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GUGLIELMO SANTARELLI in
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
- convenuta Oggetto: azione di invalidità, risoluzione contrattuale, risarcimento danni - contratti di intermediazione immobiliare Conclusioni delle parti: le parti nelle note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio Parte_1
la ( di seguito per brevità indicata anche NToparte_1
NT come ), rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “Piaccia
all'Ecc.mo Tribunale di Terni, Giudice unico designando, contrariis rejectis, accertate le
causali in premessa: a) in via principale, accertare il dolo determinante da parte della banca
ON intermediaria consistito negli artifizi e raggiri posti in essere da quest'ultima tali da
indurre in errore l'attore o accertare l'errore essenziale e riconoscibile da parte dell'attore
1 sull'oggetto del contratto al momento della sottoscrizione, per l'effetto annullare i contratti
ON (ordini) di investimento in azioni conclusi nel 2012-2013-2014 tra e Parte_1
e condannare le banca intermediaria alla restituzione di NToparte_1
quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 39.841,00 e l'attore stesso
a restituire le azioni alla banca intermediaria;
b) in via subordinata rispetto al punto a),
accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF
ON consistito nelle carenze ed inesattezze informative da questi rese sulle azioni acquistate
dall'attore nel 2012-2013-2014, per l'effetto, risolvere i predetti contratti (ordini) di acquisto
azioni e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in
esecuzione di detti contratti, pari a €. 39.841,00 e l'attore stesso a restituire le azioni alle
banca intermediaria;
c) in via subordinata rispetto ai punti a-b), accertare il grave
inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nella
mancata e/o non corretta valutazione di adeguatezza/appropriatezza al cliente degli
ON investimenti proposti al momento della stipula dei contratti (ordini) di acquisto azioni
del 2012-2013-2014, per l'effetto risolvere i predetti contratti di acquisto e condannare le
banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti
contratti, pari a €. 39.841,00 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
d) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c), accertare il grave inadempimento
dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1bis TUF consistito nella mancata e/o non
corretta segnalazione/gestione del conflitto di interessi tra quest'ultimo e la banca emittente i
ON ON titoli ( ), per l'effetto risolvere i contratti (ordini) di acquisto titoli menzionati ai
punti precedenti e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato
dall'attore in esecuzione di detti contratti del 2012-2013-2014, pari a €. 39.841,00 e l'attore
stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
e) in relazione ai punti a-b-c-d),
condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi compensativi e moratori, la
2 rivalutazione monetaria sugli importi da restituire, nonché al risarcimento dei danni subiti
dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese.”
A fondamento della domanda l'attore esponeva: di essere proprietario di titoli azionari e
ON obbligazionari emessi dalla AN PO di BA (di seguito per brevità ), venduti dalla
NT
in tempi diversi;
che l'esborso complessivo è pari ad euro € 39.841,00 per l'acquisto delle azioni e € 20.064,00 per l'acquisto delle obbligazioni subordinate;
di essere cliente da
NT molti anni della , filiale di , dove aveva acceso un dossier titoli e dove da sempre CP_1
riceveva consigli da parte del personale per investire i propri risparmi;
che nel 2012 il personale della AN gli proponeva un investimento in titoli azionari emessi dalla AN
PO di BA scpa, capo gruppo della;
che, all'epoca NToparte_1
aveva disponibilità di somme da investire;
di aver investito anche in altri prodotti finanziari,
azionari seppure in minima parte, ma comunque liquidi, cioè quotati su mercati regolamentati
ON (Borsa Valori); di aver deciso l'investimento in titoli emessi dalla in ragione delle
NT pressanti richieste del personale della , che rappresentava la convenienza e la sicurezza dell'investimento; che nel tempo si succedevano diversi acquisti di azioni e obbligazioni della
NT ON ; che in data 24.4.2016 l'Assemblea dei soci (su richiesta del Cda) decideva,
contestualmente all'approvazione del bilancio 2015, la diminuzione del valore delle azioni da
NT
€ 9,53 a € 7,50; che chiese spiegazioni ai dipendenti della che lo avevano Parte_1
seguito sino ad allora, i quali lo rassicurarono sul fatto che l'investimento continuava ad essere sicuro e presto i titoli avrebbero recuperato il loro valore;
che dal giugno 2017 il valore
ON dei titoli era desumibile dalle quotazioni Hi-Mtf, un listino dove sarebbe stato possibile negoziare i titoli emessi dagli Istituti di credito non quotati in Borsa;
che, prima di quella data,
i titoli erano negoziati sul cosiddetto “mercato secondario” in cui era possibile comprare e vendere soltanto in caso di incrocio tra ordini di vendita e di acquisto;
che i titoli erano pertanto illiquidi e non agevolmente negoziabili;
che i titoli hanno progressivamente perso il loro valore, tanto che dapprima venivano sospesi e successivamente cessò la loro 3 ON negoziazione, in concomitanza al commissariamento della in data 13.12.2019 e alla sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB;
che il personale della AN non fornì alcuna informativa sul rischio connesso a tale tipologia di investimento;
che il non poteva avvedersi di tale problematica non avendo alcuna Parte_1
esperienza nel settore;
che inutili sono state le richieste e le proteste rivolte dal alla Parte_1
NT ; che la AN PO di BA veniva salvata dalla liquidazione coatta amministrativa grazie all'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e di Mediocredito Centrale
(con l'immissione di liquidità per €.
1.600 milioni) e poi trasformata in società per azioni in data 29.6.2020 (doc.14), con capitale sociale detenuto oggi da MCC al 97%; che prima venne certificato che il valore delle azioni esistenti era pari a € 0,00; che dalla vicenda sono scaturite
ON conseguenze penali per gli organi apicali della per falso in bilancio, falso in prospetto informativo e falso in comunicazioni sociali;
che veniva ritualmente esperita la mediazione
NT ON obbligatoria alla quale la e la non partecipavano.
Parte attrice rilevava: che la AN ha violato l'art. 21 c.1 lett.a) TUF, per non aver offerto informazioni adeguate al cliente sulla natura dell'investimento, sulla illiquidità dei titoli e sui rischi connessi;
che la AN ha posto in essere artifizi e raggiri al fine di indurre il cliente alla stipula del contratto;
che vi è stato in ogni caso un errore essenziale del cliente riconoscibile dall'altro contraente;
che tali situazioni fondano l'annullamento del contratto, ovvero la risoluzione per grave inadempimento;
che vi è stata violazione dell'art. 21 c. 1 lett. b) TUF
per aver omesso l'acquisizione di informazioni dal cliente e di valutare l'adeguatezza della operazione;
che tali omissioni fondano il rimedio risolutorio;
che la AN ha violato l'art. 21
TUF per aver promosso tale investimento in una posizione di conflitto di interessi.
NT Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate nel corso del giudizio: “in via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, per le ragioni esposte in atti. Nel merito: -
rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni 4 esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale dovesse disporre l'annullamento ovvero la risoluzione degli investimenti per cui è
causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da parte attrice alla
AN per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i
suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente
detratte tutte le utilità e le somme percepite da controparte a titolo di cedole (Euro 345,33) e
dividendi (Euro 127,22), condannando in ogni caso parte attrice alla restituzione, in favore
della AN, dei titoli oggetto di contestazione;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui
codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della AN nella
ON vendita dei titoli per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla AN a
ON titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento
ON dell'acquisto ed il valore delle azioni al momento dell'instaurazione del presente
ON giudizio, al netto delle azioni assegnate a parte attrice a titolo gratuito, e ridurre
ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo
della controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) di tutte le somme e
le utilità percepite da parte attrice a titolo di cedole (Euro 345,33) e dividendi (Euro 127,22)
(iii) del valore dei titoli ancora in possesso del sig. ”. Parte_1
A fondamento della sua difesa assumeva: che in data 30.03.2012, ha stipulato, Parte_1
NT presso la filiale di , un contratto quadro ed ha compilato il questionario di CP_1
profilatura, rilasciando dichiarazioni affidanti in merito ai propri obiettivi di investimento, alla propria esperienza e conoscenza in materia finanziaria, nonché alla propria situazione patrimoniale-reddituale; che in data 09.10.2012, ha chiesto di essere ammesso alla Parte_1
ON ON compagine sociale di impartendo un ordine di acquisto di azioni;
che successivamente ha aderito all'operazione di aumento di capitale, deliberata da Parte_1
ON
nell'anno 2012, ed ha ricevuto l'accredito, nel proprio dossier titoli, di ulteriori azioni e
ON di obbligazioni della , convertite in azioni;
che successivamente nel 2014 Parte_1 5 soddisfatto degli investimenti effettuati in precedenza, ha aderito all'operazione di aumento di
ON capitale, deliberata dall'assemblea dei soci di ed ha acquistato ulteriori azioni, nonché
ON obbligazioni subordinate , che hanno prodotto laute cedole al 6,5%, il cui capitale investito è stato per intero restituito in data 30.12.2021, alla scadenza del prestito obbligazionario;
che tale questione non è oggetto del giudizio;
che tra il 2012 ed il 2020,
ON controparte ha ricevuto n. 28.629 azioni a titolo gratuito, con riferimento alle quali non può lamentare alcun danno, né avanzare pretese restitutorie, in ragione della mancata corresponsione del corrispettivo;
che nel corso del rapporto contestato, ha ricevuto Parte_1
euro 127,22 a titolo di dividendi, nonché euro 345,33 a titolo di cedole maturate sulle
ON obbligazioni 28/2/18 7% CV;
che parte attrice ha ricevuto l'informativa prevista dalle legge sia in fase di stipula che durante l'esecuzione del contratto;
che ha mantenuto Parte_1
gli strumenti finanziari nel proprio dossier titoli, per diversi anni, percependone i frutti civili,
senza mai contestare alcunché; che solo in data 13.8.2020, a ben sei anni di distanza dall'ultimo investimento contestato, l'odierno attore ha proposto reclamo, contestando in via generica l'asserito inadempimento, da parte della AN, agli obblighi informativi e comportamentali imposti dalla disciplina di settore;
che le domande proposte sono prescritte operando la prescrizione quinquennale, trattandosi di responsabilità precontrattuale;
che l'azione di annullamento è infondata per carenza di prova;
che vi è stata convalida dei vizi di
NT invalidità alla luce dei comportamenti concludenti dell'attore; che la ha adempiuto a tutti gli obblighi informativi e di settore previsti dalla disciplina di settore;
che in particolare
è stata data al cliente l'informativa generale e specifica sull'investimento al momento della stipula del contratto quadro e quella specifica sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari acquistati;
che il principio di auto responsabilità imponeva al cliente diligenza nell'esaminare il set informativo predisposto dall'intermediario; di aver reso l'informativa specifica sull'andamento del rapporto in fase di esecuzione e sul conflitto di interessi;
che in sede di profilatura, ha reso dichiarazioni affidanti, tali da qualificarlo come Parte_1 6 investitore esperto con un alto grado di tolleranza al rischio, sulla base delle quali ha correttamente assegnato il profilo di rischio medio-alto; che era un investitore Parte_1
incline al rischio ed avveduto, con un portafoglio titoli bilanciato e diversificato in azioni e obbligazioni, sia quotate che non quotate;
che il grado di rischio assegnato alle azioni al momento dell'acquisito era corretto e coerente con la loro natura;
che non sussiste alcun inadempimento e, in ogni caso, non c'è prova del nesso causale con il danno prospettato dall'attore; che vi è stata una rinuncia all'azione di risoluzione, attraverso atti incompatibili con la volontà di risolvere i contratti in parola, avendo: (i) mantenuto per anni nel proprio dossier gli strumenti finanziari de quibus;
(ii) ricevuto gli estratti del conto corrente di corrispondenza e del dossier titoli recanti il dettaglio delle operazioni in discorso, senza mai eccepire e/o lamentare alcunché; (ii) percepito i dividendi e le cedole prodotti dai titoli BPB
acquistati; che in ogni caso la quantificazione delle poste risarcitorie e restitutorie operata dall'attore è errata, in quanto si deve tener conto dell'art. 1227 cc;
che, in ogni caso, debbono essere detratte le utilità derivanti dagli investimenti eseguiti.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc, la causa veniva istruita con le prove orali e la ctu.
All'esito, sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
ON II)a)L'odierna controversia ha ad oggetto i titoli azionari emessi dalla e acquistati dall'attore a seguito degli ordini di acquisto impartiti in diversi tempi con l'intermediazione della CRO (all.ti 1-7 alla citazione).
E' provato documentalmente e ammesso anche dalla convenuta che l'attore ha compiuto diverse operazioni di investimento e segnatamente: a) in data 9.10.2012 ha acquistato n. 200
ON ON azioni;
b) in data 15.1.2013-28.2.2013 ha acquistato n. 450 azioni;
c) in data
15.1.2013 – 28.2.2013, contabilizzate in data 28.2.2013, ha acquistato €. 4.117,20 (€.
ON 3.816,40 + €. 300,80) obbligazioni 28/2/18 7% CV poi convertite in azioni;
d) in data
7 ON 24.11.2014 ha acquistato n. 3.344 (3.029+315) azioni cum bonus shs;
e) in data
ON 25.11.2014 ha acquistato €. 20.064,00 di obbligazioni 30/12/21 6,5% SUB.
Queste ultime sono state interamente rimborsate alla scadenza pattuita e non sono oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha promosso in via gradata varie azioni.
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'azione diretta ad ottenere la declaratoria di invalidità degli ordini di investimento, in quanto la prospettata violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario, ridonda in un inadempimento contrattuale che, ove grave e imputabile, fonda il rimedio risolutorio ex art. 1453 cc., azionato dall'attrice in via subordinata.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) e, nel caso concreto, tale è la domanda di risoluzione in relazione alla censura dell'operato della banca che ha dato seguito ad un investimento inadeguato rispetto alle condizioni soggettive del cliente (privo di una formazione specifica nella materia finanziaria) e alle caratteristiche dell'investimento, avente ad oggetto azioni non quotate nei mercati regolamentati (si veda in termini C. App. Perugia
18.9.2024).
b)In via ulteriormente preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, venendo in rilievo, nel caso concreto, una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che l'azione di risoluzione e quelle correlate di restituzione e risarcimento del danno sono soggette al termine di prescrizione decennale.
Considerato che i contratti d'investimento sono stati stipulati a far data dal mese di ottobre
2012 (circostanza pacifica e provata documentalmente) alla data della notifica della citazione
(2021), che ha efficacia interruttiva, il termine di prescrizione decennale sicuramente non era decorso e ciò senza neanche considerare gli atti interruttivi, quali la lettera a firma 8 dell'avvocato del signor integrante una costituzione in mora (all. 12 alla citazione) Parte_1
e l'invito a partecipare alla mediazione, che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio
(all.20 alla citazione).
c)L'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto lamentando l'inadeguatezza della offerta di titoli azionari oggetto di causa rispetto alla propensione al rischio della cliente.
La Suprema Corte inquadra la fattispecie come una azione di responsabilità contrattuale assumendo che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario,
che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale,
investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015).
Tale qualificazione incide sull'onere della prova atteso che l'investitore deve allegare l'inadempimento, nonché fornire la prova del danno e del nesso eziologico tra il dedotto inadempimento ed il danno, nesso che ricorre solo se l'investitore, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento.
L'attore deve anche provare la non scarsa importanza dell'inadempimento, che la giurisprudenza qualifica come condizione della azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14649 del
11/06/2013 in motivazione).
L'intermediario, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni (ex
multis Cass. n. 12362 /2018, in motivazione, nonché precedenti e successive conformi).
Al fine di inquadrare la fattispecie appare utile una premessa in diritto.
L'art. art. 21, co. 1, lett. b), del TUF prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività
di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: […] acquisire le informazioni
necessarie dai clienti […].”
9 Tenuto conto del tempo in cui sono stati eseguiti gli investimenti, alla presente vicenda trovano applicazione gli artt. 39, 40 e 41 del regolamento n. 16190/2007 (attuativo CP_4
della direttiva Mifid n. 2004/39/CE, recepita in Italia con d.lgs n. 164/2007 in vigore dal
01/11/2007).
Gli intermediari sono tenuti ad ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito all'esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, prevedendo che le informazioni di profilatura debbano includere, ove appropriate per le caratteristiche del cliente, per la natura e l'importanza del servizio e dell'operazione, nonché per la complessità ed i rischi del servizio,
del prodotto o dell'operazione, “a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.”
Inoltre, ove pertinenti, le informazioni raccolte debbono includere “dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari” (art. 39).
L'intermediario inoltre deve raccogliere informazioni anche in relazione ai “dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento”, se pertinenti (comma 4).
In base all'art. 40 l'intermediario deve, poi, valutare che la specifica operazione consigliata
“a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.” 10 L'intermediario deve inoltre verificare “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 41).
L'intermediario, quindi, in applicazione degli obblighi di buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, deve compiere una valutazione di appropriatezza ed adeguatezza, che non viene meno neanche nella ipotesi in cui il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione economica, patrimoniale, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.
La modalità di acquisizione delle informazioni varia in relazione alla tipologia di cliente:
l'approccio finalizzato alla acquisizione delle informazioni infatti dipende dalle caratteristiche del cliente e, in particolare, se lo stesso è consumatore, investitore occasionale, cliente professionale o esperto.
L'intermediario ha l'onere di segnalare al cliente l'operazione non adeguata e ciò presuppone necessariamente una preliminare e corretta valutazione del prodotto che il cliente vorrebbe acquistare e dei rischi ad esso sottesi ed al contempo una leale acquisizione di tutte le notizie che consentano di inquadrare il cliente (età, professione, propensione al rischio, investimenti pregressi, capitale disponibile).
L'intermediario quindi deve conoscere il prodotto ed il cliente al fine di dare seguito ad investimenti adeguati ed appropriati.
In base all'art. 23, comma VI TUF l'onere della prova di aver assolto al particolare obbligo di diligenza grava sull'intermediario che deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso di specie i titoli della AN PO di BA presentavano un elevato rischio di illiquidità e ciò riduceva le possibilità di smobilizzo nel breve e medio termine e contestualmente aumentava il pericolo di perdita del capitale investito, trattandosi di titoli azionari non quotati nei mercati regolamentati, collocati dalla intermediaria in una posizione di conflitto di interessi con la banca emittente, elementi noti alla cliente sulla base dei 11 prospetti informativi consegnati in fase di sottoscrizione dell'investimento. La natura stessa dei titoli, richiedeva di per sé valutazioni maggiormente accurate in relazione alle caratteristiche dell'investitore nel caso concreto ed una più attenta ponderazione del profilo di rischio allo stesso assegnabile.
Tali valutazioni trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Il CTU, dopo una attenta ricostruzione storica degli investimenti eseguiti dal ha Parte_1
accertato che i prodotti finanziari emessi dalla AN PO di BA ed acquistati nel tempo dal sono da annoverarsi tra i titoli illiquidi, come risulta dalla definizione fornita Parte_1
dalla con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009 e, pertanto, il livello di rischio CP_4
degli stessi era da considerarsi ALTO.
Il CTU ha accertato che nel periodo in cui il cliente ha effettuato investimenti in azioni della
ON
, ossia dal mese di ottobre 2012 fino alla data del 31.12.2014 (oltre tale data, dagli atti della procedura, non risultano ulteriori acquisti di prodotti finanziari emessi dalla AN
PO di BA), il portafoglio di investimenti dello stesso era così strutturato: a) alla data del 30.06.2013 gli investimenti erano rappresentati per l'84,71% da Buoni Ordinari del
Tesoro mentre per il restante 15,29% erano rappresentati da titoli azionari o da obbligazioni convertibili e dunque egli avrebbe potuto sopportare solo “un rischio che può essere definito
medio a causa della composizione degli investimenti effettuati che, per la stragrande
maggioranza, avevano ad oggetto Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a 12 mesi”.
Alla data del 31.12.2014 gli investimenti del sig. erano rappresentati per il Parte_1
100% da titoli azionari o da obbligazioni convertibili, ma si trattava di titolo quotati e dunque
ON non illiquidi come le azioni emesse dalla .
Il CTU infine ha esaminato il questionario di profilatura ed ha accertato che in base alle dichiarazioni del cliente gli è stato assegnato un profilo di rischio medio, che di per sé non
ON rendeva adeguato l'investimento nei titoli della , i quali avevano un indice di rischio alto,
trattandosi di titoli illiquidi. 12 Il Tribunale ritiene che la natura dell'investimento non era coerente neppure con l'obiettivo di investimento dichiarato dal cliente, il quale aspirava ad una “crescita del capitale nel medio-
lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” (risposta n. 1) indice di una volontà prevalentemente conservativa e non speculativa, confermata dalla successiva risposta alla domanda n.5, dove la parte ha dichiarato di accettare la perdita “di una parte media del
capitale investito”.
L'assenza di propensione speculativa del trova riscontro anche nell'affermazione Parte_1
resa in risposta alla domanda n. 18, dove il cliente riferiva di svolgere meno di una operazione a trimestre.
Parimenti sono inidonee a provare l'adeguatezza dell'investimento le affermazioni rese dal cliente in relazione alle domande nn. 2,3,4, laddove ha dichiarato di voler operare in strumenti finanziari di breve, medio e lungo termine: tali dichiarazioni, infatti, aprono la strada ad ogni forma di investimento, di tipo conservativo e non, con la conseguenza che esse non provano l'adeguatezza della operazione proposta al cliente.
Anzi tali risposte inducono il sospetto che il modulo sia stato compilato in modo tale da
ON rendere possibile l'investimento in titoli , sebbene non corrispondesse alla effettiva situazione dell'investitore che, per entità dell'investimento, età anagrafica e condizioni economiche, non poteva essere interessato ad investimenti a lungo termine.
Il cliente, infatti, nello stesso questionario di profilatura aveva indicato un reddito annuo dichiarato fino a 50.000,00 derivante da attività di lavoro dipendente e beni immobili (si vedano risposte nn. 6,7).
Le risposte fornite dovevano essere valutate in relazione alle effettive condizioni soggettive del cliente, il quale all'epoca della sottoscrizione dei contratti di investimento aveva 68 anni e non svolgeva alcuna attività lavorativa che potesse assicurare l'acquisizione di uno specifico compendio culturale in ambito finanziario.
13 Occorre inoltre considerare che al tempo della stipula del contratto di investimento, avente ad
ON oggetto la prima trance di azioni della , il portafoglio titoli del signor era Parte_1
composto, in massima parte, da buoni del tesoro e dunque da una forma di investimento altamente conservativa del capitale investito e solo successivamente da titoli anche azionari, ma quotati nel mercato regolamentato e, come tali, coerenti con le condizioni soggettive dell'investitore.
In ragione della mancanza nel portafoglio titoli del cliente di investimenti pregressi o concomitanti analoghi a quelli di cui è causa, la AN avrebbe dovuto sconsigliare
ON l'investimento in titoli azionari della e non vi è prova che il cliente disponesse di risorse tali da giustificare un investimento che lo esponeva alla perdita integrale del capitale investito.
Tale condizione soggettiva emergeva chiaramente dallo stesso questionario di profilatura, nella parte in cui il dichiarava che negli ultimi 12 mesi aveva investito somme “ fino a Parte_1
5.000,00 euro”, le quali sicuramente non giustificavano un investimento di somme consistenti in titoli inidonei a garantire la conservazione del capitale investito, in ragione della loro illiquidità.
Il Tribunale ritiene che l'obiettivo di investimento del fosse di tipo non speculativo Parte_1
in ragione dell'attività lavorativa svolta, delle condizioni economiche, della sua età anagrafica,
della sua estrazione culturale che non poteva offrire conoscenze tali da avvedersi della effettiva rischiosità dell'investimento e della sua inadeguatezza rispetto agli obiettivi di investimento,
condizioni di fatto note alla banca e contrastanti con le risposte annotate nel modulo: il in risposta alla domanda n. 15, ha dichiarato di aver acquisito conoscenze specifiche Parte_1
nel settore, così esprimendo una autovalutazione che la AN avrebbe dovuto ponderare in modo più accurato, in quanto palesemente distonica rispetto alle condizioni soggettive del cliente.
Infine la AN avrebbe dovuto considerare che il cliente ha dichiarato di voler operare in
14 strumenti finanziari a lungo termine, ma non in modo esclusivo, avendo egli indicato plurimi orizzonti temporali, alcuni dei quali sono fisiologicamente coerenti solo con investimenti di tipo conservativo, con la conseguenza che le dichiarazioni riferite agli investimenti a lungo termine non possono di per sé essere interpretate come indice di volontà speculativa e dunque prova della adeguatezza dell'investimento suggerito al Parte_1
Il Tribunale ritiene che la natura dei titoli (azioni non quotate in un mercato regolamentato e con rischi di illiquidità noti all'istituto di credito tanto da essere esposti nei prospetti informativi consegnati al cliente) rendevano tale investimento non coerente con le caratteristiche soggettive del a nulla rilevando le informazioni rese sul punto Parte_1
attraverso la consegna dei prospetti informativi, che sono inidonee a superare l'inadeguatezza della operazione, la quale doveva essere segnalata come tale al cliente ed eventualmente effettuata solo a seguito di una specifica autorizzazione scritta (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010).
La Suprema Corte nella sentenza appena citata ha anche evidenziato che all'operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari,
perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato a fortiori nel caso concreto posto che il portafoglio titoli del cliente entra tutto incentrato su titoli emessi dallo Stato e su titoli liquidi.
Nel caso concreto la AN non ha assolto all'onere della prova della adeguatezza e appropriatezza delle operazioni rispetto alle caratteristiche del cliente, con riferimento al quale sono emersi elementi che denotavano una propensione al rischio media e comunque una volontà conservativa del patrimonio e l'assenza di finalità speculativa, a fronte di un investimento connotato da profili di rischio elevati in ragione della natura illiquida dei titoli
ON della .
L'investimento proposto, quindi, non si addiceva ad un cliente come il signor il Parte_1
quale non avrebbe dato corso allo stesso se fosse stato realmente edotto sulla reale natura
15 dell'investimento.
Il Tribunale ritiene che ai fini della valutazione delle caratteristiche dell'investimento rilevano le concrete caratteristiche del titolo in relazione alle caratteristiche dello specifico cliente e trattandosi di azioni non quotate, l'operazione doveva essere ponderata ai fini della valutazione della adeguatezza in modo più accurato per rispondere all'effettivo obiettivo di investimento della cliente, alla quale è stato consentito un investimento fisiologicamente rischioso,
trattandosi di titoli azionari e per un importo sicuramente significativo in sé ed in relazione alla consistenza del patrimonio della cliente che nel questionario aveva dichiarato un reddito annuo fino a 50.000,00 (si veda risposta n. 7), mentre l'investimento eseguito in titolo BOB supera la metà del reddito annuale del cliente.
Il Tribunale ritiene che l'operazione d'investimento di cui è causa non era adeguata, in ragione della natura ontologicamente rischiosa dei titoli offerti, della qualifica non professionale del cliente, della sua età, della mancanza di investimenti precedenti o concomitanti analogamente rischiosi e della entità dell'investimento.
ON L'attuale valore delle azioni è pari allo zero e la vendita dei titoli da tempo è stata sospesa,
con la conseguenza che il cliente non ha alcuna possibilità di recuperare, neppure in minima parte, il capitale investito e ciò integra un danno economico per il cliente meritevole di tutela,
causalmente connesso alla condotta inadempiente della AN, che fonda il rimedio risolutorio.
La violazione della regola di condotta che doveva presiedere al collocamento dei titoli implica un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc, con la conseguenza che deve essere accolta la domanda di risoluzione ex art. 1453 cc degli ordini di acquisto dei titoli
ON della che si sono perfezionati dal 2012 al 2014, nei limiti che di seguito si esporranno.
Parte convenuta richiama un indirizzo dottrinario che afferma la astratta ammissibilità della rinuncia alla risoluzione del contratto mediante comportamenti concludenti.
La prospettazione attorea, discussa in giurisprudenza, in ogni caso non si addice al caso di
16 specie, avuto riguardo alla condotta stragiudiziale del cliente che, avvedutosi della reale natura dell'investimento, ha presentato una formale lettera di reclamo alla AN, condotta ontologicamente incompatibile con la rinuncia alla domanda di risoluzione esperita nel presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere dichiarata la risoluzione degli ordini
ON di acquisto dei titoli della oggetto della domanda e segnatamente gli ordini di acquisto delle azioni effettuati in data 9.10.2012, 15.1.2013-28.2.2013, 25.11.2014, nonché gli ordini di acquisito effettuati in data 15.1.2013-28.2.2013 aventi ad oggetto obbligazioni successivamente convertite in azioni.
Sono esclusi dalla pronuncia risolutoria, in quanto espressamente esclusi dalla domanda, gli ordini di acquisito delle obbligazioni interamente rimborsate dalla AN alla scadenza.
In ragione degli effetti restitutori che conseguono alla declaratoria di risoluzione (art. 1455 cc)
la AN deve restituire al cliente l'intero ammontare dell'esborso eseguito in relazione all'investimento, pari ad euro € 38.882,91, operata la detrazione di euro 955,09, in relazione alle utilità che il ha conseguito. Parte_1
Il ctu, infatti, ha accertato che l'ammontare degli esborsi eseguiti in relazione all'investimento di cui è causa è pari ad euro 39.838,00 e il cliente, in esecuzione del contratto, ha percepito dividendi pari ad € 127,22 ed € 482,54, nonché cedole sulle obbligazioni per l'importo di €
345,33, per un totale di euro 955,09, somma che va detratta dall'importo che la AN deve restituire al cliente.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens",
il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto
17 a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass
Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018).
L'espressione dal giorno della "domanda" non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 e precedenti conformi tra cui Cass. S.U. n. 15895/2019).
Sulla somma di euro 38.882,91 spettano dunque gli interessi legali, con decorrenza dal
13.8.2020, avuto riguardo alla data di inoltro alla AN della lettera a firma del difensore di parte attrice (all. 12 alla citazione) integrante una costituzione in mora, che rileva ai fini della decorrenza degli interessi legali.
L'attrice deve essere condannata alla restituzione dei titoli conseguiti in esecuzione degli ordini di acquisito di cui è stata pronunciata la risoluzione ai sensi dell'art. 1458 cc..
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta al a titolo risarcitorio, avendo parte Parte_1
attrice nei propri scritti difensivi quantificato il danno in misura pari all'esborso sopportato per l'acquisto dei titoli azionari, in questa sede riconosciuto a titolo restitutorio, in mancanza di allegazione e prova di un danno ulteriore non ristorato dalla restituzione del capitale investito.
Non sono accoglibili le deduzioni dell'istituto di credito che invoca l'art. 1227 cc, in quanto manca la prova che il cliente fosse un investitore qualificato o professionale.
era un cliente retail che ha fatto affidamento sull'investimento consigliato dai Parte_1
funzionari della banca (v. dichiarazioni testimoniali) o, quanto meno, non sconsigliato dall'intermediario: la banca non ha allegato né provato un comportamento del cliente
“significativamente anomalo” o gravemente negligente al punto da configurare un concorso colposo del danneggiato (Cass. 29864/2011; n. 9892/2016 nonché precedenti e successive conformi).
18 Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di risoluzione deve essere accolta a tale titolo e ciò rende ultronea la trattazione della altre tematiche affrontate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della controversia e della complessità (media) della stessa.
Le spese della ctu svolte in corso di causa sono poste a carico della AN convenuta.
La AN non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, pertanto deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ei confronti della Parte_1 NToparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
1)in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni effettuati in data 9.10.2012, 15.1.2013-28.2.2013, 25.11.2014, nonché dei contratti di acquisto effettuati in data 15.1.2013-28.2.2013 aventi ad oggetto obbligazioni successivamente convertite in azioni e, per l'effetto, condanna la AN convenuta a restituire al la Parte_1
somma di euro 38.882,91, oltre interessi legali a far data dal 13.8.2020;
2)condanna parte attrice alla restituzione alla AN convenuta dei titoli oggetto dei contratti di cui è stata pronunciata la risoluzione;
3)condanna la al rimborso delle spese di lite in favore NToparte_1
dell'attore, che liquida in complessivi euro 518,00 a titolo di esborsi ed euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
4)pone le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, a carico della AN convenuta;
19 5)visto l'art. 12 bis D.lgs 28/2010, condanna la AN convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Terni, 19/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2374 del Ruolo Generale Affari ONenziosi dell'anno 2021, vertente TRA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA LO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore E (C.F. ), in persona del legale NToparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARCUCCI GENNARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GUGLIELMO SANTARELLI in
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
- convenuta Oggetto: azione di invalidità, risoluzione contrattuale, risarcimento danni - contratti di intermediazione immobiliare Conclusioni delle parti: le parti nelle note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva in giudizio Parte_1
la ( di seguito per brevità indicata anche NToparte_1
NT come ), rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate in corso di causa: “Piaccia
all'Ecc.mo Tribunale di Terni, Giudice unico designando, contrariis rejectis, accertate le
causali in premessa: a) in via principale, accertare il dolo determinante da parte della banca
ON intermediaria consistito negli artifizi e raggiri posti in essere da quest'ultima tali da
indurre in errore l'attore o accertare l'errore essenziale e riconoscibile da parte dell'attore
1 sull'oggetto del contratto al momento della sottoscrizione, per l'effetto annullare i contratti
ON (ordini) di investimento in azioni conclusi nel 2012-2013-2014 tra e Parte_1
e condannare le banca intermediaria alla restituzione di NToparte_1
quanto versato dall'attore in esecuzione di detti contratti, pari a €. 39.841,00 e l'attore stesso
a restituire le azioni alla banca intermediaria;
b) in via subordinata rispetto al punto a),
accertare il grave inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF
ON consistito nelle carenze ed inesattezze informative da questi rese sulle azioni acquistate
dall'attore nel 2012-2013-2014, per l'effetto, risolvere i predetti contratti (ordini) di acquisto
azioni e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in
esecuzione di detti contratti, pari a €. 39.841,00 e l'attore stesso a restituire le azioni alle
banca intermediaria;
c) in via subordinata rispetto ai punti a-b), accertare il grave
inadempimento dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1 TUF consistito nella
mancata e/o non corretta valutazione di adeguatezza/appropriatezza al cliente degli
ON investimenti proposti al momento della stipula dei contratti (ordini) di acquisto azioni
del 2012-2013-2014, per l'effetto risolvere i predetti contratti di acquisto e condannare le
banca intermediaria alla restituzione di quanto versato dall'attore in esecuzione di detti
contratti, pari a €. 39.841,00 e l'attore stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
d) in via subordinata rispetto ai punti a-b-c), accertare il grave inadempimento
dell'intermediario per violazione dell'art. 21 c. 1bis TUF consistito nella mancata e/o non
corretta segnalazione/gestione del conflitto di interessi tra quest'ultimo e la banca emittente i
ON ON titoli ( ), per l'effetto risolvere i contratti (ordini) di acquisto titoli menzionati ai
punti precedenti e condannare la banca intermediaria alla restituzione di quanto versato
dall'attore in esecuzione di detti contratti del 2012-2013-2014, pari a €. 39.841,00 e l'attore
stesso a restituire le azioni alla banca intermediaria;
e) in relazione ai punti a-b-c-d),
condannare l'intermediario alla corresponsione degli interessi compensativi e moratori, la
2 rivalutazione monetaria sugli importi da restituire, nonché al risarcimento dei danni subiti
dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese.”
A fondamento della domanda l'attore esponeva: di essere proprietario di titoli azionari e
ON obbligazionari emessi dalla AN PO di BA (di seguito per brevità ), venduti dalla
NT
in tempi diversi;
che l'esborso complessivo è pari ad euro € 39.841,00 per l'acquisto delle azioni e € 20.064,00 per l'acquisto delle obbligazioni subordinate;
di essere cliente da
NT molti anni della , filiale di , dove aveva acceso un dossier titoli e dove da sempre CP_1
riceveva consigli da parte del personale per investire i propri risparmi;
che nel 2012 il personale della AN gli proponeva un investimento in titoli azionari emessi dalla AN
PO di BA scpa, capo gruppo della;
che, all'epoca NToparte_1
aveva disponibilità di somme da investire;
di aver investito anche in altri prodotti finanziari,
azionari seppure in minima parte, ma comunque liquidi, cioè quotati su mercati regolamentati
ON (Borsa Valori); di aver deciso l'investimento in titoli emessi dalla in ragione delle
NT pressanti richieste del personale della , che rappresentava la convenienza e la sicurezza dell'investimento; che nel tempo si succedevano diversi acquisti di azioni e obbligazioni della
NT ON ; che in data 24.4.2016 l'Assemblea dei soci (su richiesta del Cda) decideva,
contestualmente all'approvazione del bilancio 2015, la diminuzione del valore delle azioni da
NT
€ 9,53 a € 7,50; che chiese spiegazioni ai dipendenti della che lo avevano Parte_1
seguito sino ad allora, i quali lo rassicurarono sul fatto che l'investimento continuava ad essere sicuro e presto i titoli avrebbero recuperato il loro valore;
che dal giugno 2017 il valore
ON dei titoli era desumibile dalle quotazioni Hi-Mtf, un listino dove sarebbe stato possibile negoziare i titoli emessi dagli Istituti di credito non quotati in Borsa;
che, prima di quella data,
i titoli erano negoziati sul cosiddetto “mercato secondario” in cui era possibile comprare e vendere soltanto in caso di incrocio tra ordini di vendita e di acquisto;
che i titoli erano pertanto illiquidi e non agevolmente negoziabili;
che i titoli hanno progressivamente perso il loro valore, tanto che dapprima venivano sospesi e successivamente cessò la loro 3 ON negoziazione, in concomitanza al commissariamento della in data 13.12.2019 e alla sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 70 TUB;
che il personale della AN non fornì alcuna informativa sul rischio connesso a tale tipologia di investimento;
che il non poteva avvedersi di tale problematica non avendo alcuna Parte_1
esperienza nel settore;
che inutili sono state le richieste e le proteste rivolte dal alla Parte_1
NT ; che la AN PO di BA veniva salvata dalla liquidazione coatta amministrativa grazie all'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e di Mediocredito Centrale
(con l'immissione di liquidità per €.
1.600 milioni) e poi trasformata in società per azioni in data 29.6.2020 (doc.14), con capitale sociale detenuto oggi da MCC al 97%; che prima venne certificato che il valore delle azioni esistenti era pari a € 0,00; che dalla vicenda sono scaturite
ON conseguenze penali per gli organi apicali della per falso in bilancio, falso in prospetto informativo e falso in comunicazioni sociali;
che veniva ritualmente esperita la mediazione
NT ON obbligatoria alla quale la e la non partecipavano.
Parte attrice rilevava: che la AN ha violato l'art. 21 c.1 lett.a) TUF, per non aver offerto informazioni adeguate al cliente sulla natura dell'investimento, sulla illiquidità dei titoli e sui rischi connessi;
che la AN ha posto in essere artifizi e raggiri al fine di indurre il cliente alla stipula del contratto;
che vi è stato in ogni caso un errore essenziale del cliente riconoscibile dall'altro contraente;
che tali situazioni fondano l'annullamento del contratto, ovvero la risoluzione per grave inadempimento;
che vi è stata violazione dell'art. 21 c. 1 lett. b) TUF
per aver omesso l'acquisizione di informazioni dal cliente e di valutare l'adeguatezza della operazione;
che tali omissioni fondano il rimedio risolutorio;
che la AN ha violato l'art. 21
TUF per aver promosso tale investimento in una posizione di conflitto di interessi.
NT Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni, come precisate nel corso del giudizio: “in via preliminare, nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione dei diritti e delle domande avversarie, per le ragioni esposte in atti. Nel merito: -
rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni 4 esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale dovesse disporre l'annullamento ovvero la risoluzione degli investimenti per cui è
causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da parte attrice alla
AN per l'acquisto dei titoli oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i
suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito ed ulteriormente
detratte tutte le utilità e le somme percepite da controparte a titolo di cedole (Euro 345,33) e
dividendi (Euro 127,22), condannando in ogni caso parte attrice alla restituzione, in favore
della AN, dei titoli oggetto di contestazione;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui
codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della AN nella
ON vendita dei titoli per cui è causa, quantificare le somme in ipotesi dovute dalla AN a
ON titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento
ON dell'acquisto ed il valore delle azioni al momento dell'instaurazione del presente
ON giudizio, al netto delle azioni assegnate a parte attrice a titolo gratuito, e ridurre
ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo
della controparte, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) di tutte le somme e
le utilità percepite da parte attrice a titolo di cedole (Euro 345,33) e dividendi (Euro 127,22)
(iii) del valore dei titoli ancora in possesso del sig. ”. Parte_1
A fondamento della sua difesa assumeva: che in data 30.03.2012, ha stipulato, Parte_1
NT presso la filiale di , un contratto quadro ed ha compilato il questionario di CP_1
profilatura, rilasciando dichiarazioni affidanti in merito ai propri obiettivi di investimento, alla propria esperienza e conoscenza in materia finanziaria, nonché alla propria situazione patrimoniale-reddituale; che in data 09.10.2012, ha chiesto di essere ammesso alla Parte_1
ON ON compagine sociale di impartendo un ordine di acquisto di azioni;
che successivamente ha aderito all'operazione di aumento di capitale, deliberata da Parte_1
ON
nell'anno 2012, ed ha ricevuto l'accredito, nel proprio dossier titoli, di ulteriori azioni e
ON di obbligazioni della , convertite in azioni;
che successivamente nel 2014 Parte_1 5 soddisfatto degli investimenti effettuati in precedenza, ha aderito all'operazione di aumento di
ON capitale, deliberata dall'assemblea dei soci di ed ha acquistato ulteriori azioni, nonché
ON obbligazioni subordinate , che hanno prodotto laute cedole al 6,5%, il cui capitale investito è stato per intero restituito in data 30.12.2021, alla scadenza del prestito obbligazionario;
che tale questione non è oggetto del giudizio;
che tra il 2012 ed il 2020,
ON controparte ha ricevuto n. 28.629 azioni a titolo gratuito, con riferimento alle quali non può lamentare alcun danno, né avanzare pretese restitutorie, in ragione della mancata corresponsione del corrispettivo;
che nel corso del rapporto contestato, ha ricevuto Parte_1
euro 127,22 a titolo di dividendi, nonché euro 345,33 a titolo di cedole maturate sulle
ON obbligazioni 28/2/18 7% CV;
che parte attrice ha ricevuto l'informativa prevista dalle legge sia in fase di stipula che durante l'esecuzione del contratto;
che ha mantenuto Parte_1
gli strumenti finanziari nel proprio dossier titoli, per diversi anni, percependone i frutti civili,
senza mai contestare alcunché; che solo in data 13.8.2020, a ben sei anni di distanza dall'ultimo investimento contestato, l'odierno attore ha proposto reclamo, contestando in via generica l'asserito inadempimento, da parte della AN, agli obblighi informativi e comportamentali imposti dalla disciplina di settore;
che le domande proposte sono prescritte operando la prescrizione quinquennale, trattandosi di responsabilità precontrattuale;
che l'azione di annullamento è infondata per carenza di prova;
che vi è stata convalida dei vizi di
NT invalidità alla luce dei comportamenti concludenti dell'attore; che la ha adempiuto a tutti gli obblighi informativi e di settore previsti dalla disciplina di settore;
che in particolare
è stata data al cliente l'informativa generale e specifica sull'investimento al momento della stipula del contratto quadro e quella specifica sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari acquistati;
che il principio di auto responsabilità imponeva al cliente diligenza nell'esaminare il set informativo predisposto dall'intermediario; di aver reso l'informativa specifica sull'andamento del rapporto in fase di esecuzione e sul conflitto di interessi;
che in sede di profilatura, ha reso dichiarazioni affidanti, tali da qualificarlo come Parte_1 6 investitore esperto con un alto grado di tolleranza al rischio, sulla base delle quali ha correttamente assegnato il profilo di rischio medio-alto; che era un investitore Parte_1
incline al rischio ed avveduto, con un portafoglio titoli bilanciato e diversificato in azioni e obbligazioni, sia quotate che non quotate;
che il grado di rischio assegnato alle azioni al momento dell'acquisito era corretto e coerente con la loro natura;
che non sussiste alcun inadempimento e, in ogni caso, non c'è prova del nesso causale con il danno prospettato dall'attore; che vi è stata una rinuncia all'azione di risoluzione, attraverso atti incompatibili con la volontà di risolvere i contratti in parola, avendo: (i) mantenuto per anni nel proprio dossier gli strumenti finanziari de quibus;
(ii) ricevuto gli estratti del conto corrente di corrispondenza e del dossier titoli recanti il dettaglio delle operazioni in discorso, senza mai eccepire e/o lamentare alcunché; (ii) percepito i dividendi e le cedole prodotti dai titoli BPB
acquistati; che in ogni caso la quantificazione delle poste risarcitorie e restitutorie operata dall'attore è errata, in quanto si deve tener conto dell'art. 1227 cc;
che, in ogni caso, debbono essere detratte le utilità derivanti dagli investimenti eseguiti.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 cpc, la causa veniva istruita con le prove orali e la ctu.
All'esito, sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate, il giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali.
ON II)a)L'odierna controversia ha ad oggetto i titoli azionari emessi dalla e acquistati dall'attore a seguito degli ordini di acquisto impartiti in diversi tempi con l'intermediazione della CRO (all.ti 1-7 alla citazione).
E' provato documentalmente e ammesso anche dalla convenuta che l'attore ha compiuto diverse operazioni di investimento e segnatamente: a) in data 9.10.2012 ha acquistato n. 200
ON ON azioni;
b) in data 15.1.2013-28.2.2013 ha acquistato n. 450 azioni;
c) in data
15.1.2013 – 28.2.2013, contabilizzate in data 28.2.2013, ha acquistato €. 4.117,20 (€.
ON 3.816,40 + €. 300,80) obbligazioni 28/2/18 7% CV poi convertite in azioni;
d) in data
7 ON 24.11.2014 ha acquistato n. 3.344 (3.029+315) azioni cum bonus shs;
e) in data
ON 25.11.2014 ha acquistato €. 20.064,00 di obbligazioni 30/12/21 6,5% SUB.
Queste ultime sono state interamente rimborsate alla scadenza pattuita e non sono oggetto del presente giudizio.
Parte attrice ha promosso in via gradata varie azioni.
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'azione diretta ad ottenere la declaratoria di invalidità degli ordini di investimento, in quanto la prospettata violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario, ridonda in un inadempimento contrattuale che, ove grave e imputabile, fonda il rimedio risolutorio ex art. 1453 cc., azionato dall'attrice in via subordinata.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) e, nel caso concreto, tale è la domanda di risoluzione in relazione alla censura dell'operato della banca che ha dato seguito ad un investimento inadeguato rispetto alle condizioni soggettive del cliente (privo di una formazione specifica nella materia finanziaria) e alle caratteristiche dell'investimento, avente ad oggetto azioni non quotate nei mercati regolamentati (si veda in termini C. App. Perugia
18.9.2024).
b)In via ulteriormente preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, venendo in rilievo, nel caso concreto, una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che l'azione di risoluzione e quelle correlate di restituzione e risarcimento del danno sono soggette al termine di prescrizione decennale.
Considerato che i contratti d'investimento sono stati stipulati a far data dal mese di ottobre
2012 (circostanza pacifica e provata documentalmente) alla data della notifica della citazione
(2021), che ha efficacia interruttiva, il termine di prescrizione decennale sicuramente non era decorso e ciò senza neanche considerare gli atti interruttivi, quali la lettera a firma 8 dell'avvocato del signor integrante una costituzione in mora (all. 12 alla citazione) Parte_1
e l'invito a partecipare alla mediazione, che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio
(all.20 alla citazione).
c)L'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto lamentando l'inadeguatezza della offerta di titoli azionari oggetto di causa rispetto alla propensione al rischio della cliente.
La Suprema Corte inquadra la fattispecie come una azione di responsabilità contrattuale assumendo che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario,
che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale,
investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale
(Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 12262 del 12/06/2015).
Tale qualificazione incide sull'onere della prova atteso che l'investitore deve allegare l'inadempimento, nonché fornire la prova del danno e del nesso eziologico tra il dedotto inadempimento ed il danno, nesso che ricorre solo se l'investitore, ove adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento.
L'attore deve anche provare la non scarsa importanza dell'inadempimento, che la giurisprudenza qualifica come condizione della azione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14649 del
11/06/2013 in motivazione).
L'intermediario, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni (ex
multis Cass. n. 12362 /2018, in motivazione, nonché precedenti e successive conformi).
Al fine di inquadrare la fattispecie appare utile una premessa in diritto.
L'art. art. 21, co. 1, lett. b), del TUF prevede che “nella prestazione dei servizi e delle attività
di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: […] acquisire le informazioni
necessarie dai clienti […].”
9 Tenuto conto del tempo in cui sono stati eseguiti gli investimenti, alla presente vicenda trovano applicazione gli artt. 39, 40 e 41 del regolamento n. 16190/2007 (attuativo CP_4
della direttiva Mifid n. 2004/39/CE, recepita in Italia con d.lgs n. 164/2007 in vigore dal
01/11/2007).
Gli intermediari sono tenuti ad ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito all'esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento finanziario, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, prevedendo che le informazioni di profilatura debbano includere, ove appropriate per le caratteristiche del cliente, per la natura e l'importanza del servizio e dell'operazione, nonché per la complessità ed i rischi del servizio,
del prodotto o dell'operazione, “a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.”
Inoltre, ove pertinenti, le informazioni raccolte debbono includere “dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari” (art. 39).
L'intermediario inoltre deve raccogliere informazioni anche in relazione ai “dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento”, se pertinenti (comma 4).
In base all'art. 40 l'intermediario deve, poi, valutare che la specifica operazione consigliata
“a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.” 10 L'intermediario deve inoltre verificare “che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 41).
L'intermediario, quindi, in applicazione degli obblighi di buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto, deve compiere una valutazione di appropriatezza ed adeguatezza, che non viene meno neanche nella ipotesi in cui il cliente abbia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione economica, patrimoniale, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.
La modalità di acquisizione delle informazioni varia in relazione alla tipologia di cliente:
l'approccio finalizzato alla acquisizione delle informazioni infatti dipende dalle caratteristiche del cliente e, in particolare, se lo stesso è consumatore, investitore occasionale, cliente professionale o esperto.
L'intermediario ha l'onere di segnalare al cliente l'operazione non adeguata e ciò presuppone necessariamente una preliminare e corretta valutazione del prodotto che il cliente vorrebbe acquistare e dei rischi ad esso sottesi ed al contempo una leale acquisizione di tutte le notizie che consentano di inquadrare il cliente (età, professione, propensione al rischio, investimenti pregressi, capitale disponibile).
L'intermediario quindi deve conoscere il prodotto ed il cliente al fine di dare seguito ad investimenti adeguati ed appropriati.
In base all'art. 23, comma VI TUF l'onere della prova di aver assolto al particolare obbligo di diligenza grava sull'intermediario che deve dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta.
Nel caso di specie i titoli della AN PO di BA presentavano un elevato rischio di illiquidità e ciò riduceva le possibilità di smobilizzo nel breve e medio termine e contestualmente aumentava il pericolo di perdita del capitale investito, trattandosi di titoli azionari non quotati nei mercati regolamentati, collocati dalla intermediaria in una posizione di conflitto di interessi con la banca emittente, elementi noti alla cliente sulla base dei 11 prospetti informativi consegnati in fase di sottoscrizione dell'investimento. La natura stessa dei titoli, richiedeva di per sé valutazioni maggiormente accurate in relazione alle caratteristiche dell'investitore nel caso concreto ed una più attenta ponderazione del profilo di rischio allo stesso assegnabile.
Tali valutazioni trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Il CTU, dopo una attenta ricostruzione storica degli investimenti eseguiti dal ha Parte_1
accertato che i prodotti finanziari emessi dalla AN PO di BA ed acquistati nel tempo dal sono da annoverarsi tra i titoli illiquidi, come risulta dalla definizione fornita Parte_1
dalla con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009 e, pertanto, il livello di rischio CP_4
degli stessi era da considerarsi ALTO.
Il CTU ha accertato che nel periodo in cui il cliente ha effettuato investimenti in azioni della
ON
, ossia dal mese di ottobre 2012 fino alla data del 31.12.2014 (oltre tale data, dagli atti della procedura, non risultano ulteriori acquisti di prodotti finanziari emessi dalla AN
PO di BA), il portafoglio di investimenti dello stesso era così strutturato: a) alla data del 30.06.2013 gli investimenti erano rappresentati per l'84,71% da Buoni Ordinari del
Tesoro mentre per il restante 15,29% erano rappresentati da titoli azionari o da obbligazioni convertibili e dunque egli avrebbe potuto sopportare solo “un rischio che può essere definito
medio a causa della composizione degli investimenti effettuati che, per la stragrande
maggioranza, avevano ad oggetto Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a 12 mesi”.
Alla data del 31.12.2014 gli investimenti del sig. erano rappresentati per il Parte_1
100% da titoli azionari o da obbligazioni convertibili, ma si trattava di titolo quotati e dunque
ON non illiquidi come le azioni emesse dalla .
Il CTU infine ha esaminato il questionario di profilatura ed ha accertato che in base alle dichiarazioni del cliente gli è stato assegnato un profilo di rischio medio, che di per sé non
ON rendeva adeguato l'investimento nei titoli della , i quali avevano un indice di rischio alto,
trattandosi di titoli illiquidi. 12 Il Tribunale ritiene che la natura dell'investimento non era coerente neppure con l'obiettivo di investimento dichiarato dal cliente, il quale aspirava ad una “crescita del capitale nel medio-
lungo periodo, pur accettando il rischio di perderlo in parte” (risposta n. 1) indice di una volontà prevalentemente conservativa e non speculativa, confermata dalla successiva risposta alla domanda n.5, dove la parte ha dichiarato di accettare la perdita “di una parte media del
capitale investito”.
L'assenza di propensione speculativa del trova riscontro anche nell'affermazione Parte_1
resa in risposta alla domanda n. 18, dove il cliente riferiva di svolgere meno di una operazione a trimestre.
Parimenti sono inidonee a provare l'adeguatezza dell'investimento le affermazioni rese dal cliente in relazione alle domande nn. 2,3,4, laddove ha dichiarato di voler operare in strumenti finanziari di breve, medio e lungo termine: tali dichiarazioni, infatti, aprono la strada ad ogni forma di investimento, di tipo conservativo e non, con la conseguenza che esse non provano l'adeguatezza della operazione proposta al cliente.
Anzi tali risposte inducono il sospetto che il modulo sia stato compilato in modo tale da
ON rendere possibile l'investimento in titoli , sebbene non corrispondesse alla effettiva situazione dell'investitore che, per entità dell'investimento, età anagrafica e condizioni economiche, non poteva essere interessato ad investimenti a lungo termine.
Il cliente, infatti, nello stesso questionario di profilatura aveva indicato un reddito annuo dichiarato fino a 50.000,00 derivante da attività di lavoro dipendente e beni immobili (si vedano risposte nn. 6,7).
Le risposte fornite dovevano essere valutate in relazione alle effettive condizioni soggettive del cliente, il quale all'epoca della sottoscrizione dei contratti di investimento aveva 68 anni e non svolgeva alcuna attività lavorativa che potesse assicurare l'acquisizione di uno specifico compendio culturale in ambito finanziario.
13 Occorre inoltre considerare che al tempo della stipula del contratto di investimento, avente ad
ON oggetto la prima trance di azioni della , il portafoglio titoli del signor era Parte_1
composto, in massima parte, da buoni del tesoro e dunque da una forma di investimento altamente conservativa del capitale investito e solo successivamente da titoli anche azionari, ma quotati nel mercato regolamentato e, come tali, coerenti con le condizioni soggettive dell'investitore.
In ragione della mancanza nel portafoglio titoli del cliente di investimenti pregressi o concomitanti analoghi a quelli di cui è causa, la AN avrebbe dovuto sconsigliare
ON l'investimento in titoli azionari della e non vi è prova che il cliente disponesse di risorse tali da giustificare un investimento che lo esponeva alla perdita integrale del capitale investito.
Tale condizione soggettiva emergeva chiaramente dallo stesso questionario di profilatura, nella parte in cui il dichiarava che negli ultimi 12 mesi aveva investito somme “ fino a Parte_1
5.000,00 euro”, le quali sicuramente non giustificavano un investimento di somme consistenti in titoli inidonei a garantire la conservazione del capitale investito, in ragione della loro illiquidità.
Il Tribunale ritiene che l'obiettivo di investimento del fosse di tipo non speculativo Parte_1
in ragione dell'attività lavorativa svolta, delle condizioni economiche, della sua età anagrafica,
della sua estrazione culturale che non poteva offrire conoscenze tali da avvedersi della effettiva rischiosità dell'investimento e della sua inadeguatezza rispetto agli obiettivi di investimento,
condizioni di fatto note alla banca e contrastanti con le risposte annotate nel modulo: il in risposta alla domanda n. 15, ha dichiarato di aver acquisito conoscenze specifiche Parte_1
nel settore, così esprimendo una autovalutazione che la AN avrebbe dovuto ponderare in modo più accurato, in quanto palesemente distonica rispetto alle condizioni soggettive del cliente.
Infine la AN avrebbe dovuto considerare che il cliente ha dichiarato di voler operare in
14 strumenti finanziari a lungo termine, ma non in modo esclusivo, avendo egli indicato plurimi orizzonti temporali, alcuni dei quali sono fisiologicamente coerenti solo con investimenti di tipo conservativo, con la conseguenza che le dichiarazioni riferite agli investimenti a lungo termine non possono di per sé essere interpretate come indice di volontà speculativa e dunque prova della adeguatezza dell'investimento suggerito al Parte_1
Il Tribunale ritiene che la natura dei titoli (azioni non quotate in un mercato regolamentato e con rischi di illiquidità noti all'istituto di credito tanto da essere esposti nei prospetti informativi consegnati al cliente) rendevano tale investimento non coerente con le caratteristiche soggettive del a nulla rilevando le informazioni rese sul punto Parte_1
attraverso la consegna dei prospetti informativi, che sono inidonee a superare l'inadeguatezza della operazione, la quale doveva essere segnalata come tale al cliente ed eventualmente effettuata solo a seguito di una specifica autorizzazione scritta (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 22147 del 29/10/2010).
La Suprema Corte nella sentenza appena citata ha anche evidenziato che all'operatività di questa regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari,
perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato a fortiori nel caso concreto posto che il portafoglio titoli del cliente entra tutto incentrato su titoli emessi dallo Stato e su titoli liquidi.
Nel caso concreto la AN non ha assolto all'onere della prova della adeguatezza e appropriatezza delle operazioni rispetto alle caratteristiche del cliente, con riferimento al quale sono emersi elementi che denotavano una propensione al rischio media e comunque una volontà conservativa del patrimonio e l'assenza di finalità speculativa, a fronte di un investimento connotato da profili di rischio elevati in ragione della natura illiquida dei titoli
ON della .
L'investimento proposto, quindi, non si addiceva ad un cliente come il signor il Parte_1
quale non avrebbe dato corso allo stesso se fosse stato realmente edotto sulla reale natura
15 dell'investimento.
Il Tribunale ritiene che ai fini della valutazione delle caratteristiche dell'investimento rilevano le concrete caratteristiche del titolo in relazione alle caratteristiche dello specifico cliente e trattandosi di azioni non quotate, l'operazione doveva essere ponderata ai fini della valutazione della adeguatezza in modo più accurato per rispondere all'effettivo obiettivo di investimento della cliente, alla quale è stato consentito un investimento fisiologicamente rischioso,
trattandosi di titoli azionari e per un importo sicuramente significativo in sé ed in relazione alla consistenza del patrimonio della cliente che nel questionario aveva dichiarato un reddito annuo fino a 50.000,00 (si veda risposta n. 7), mentre l'investimento eseguito in titolo BOB supera la metà del reddito annuale del cliente.
Il Tribunale ritiene che l'operazione d'investimento di cui è causa non era adeguata, in ragione della natura ontologicamente rischiosa dei titoli offerti, della qualifica non professionale del cliente, della sua età, della mancanza di investimenti precedenti o concomitanti analogamente rischiosi e della entità dell'investimento.
ON L'attuale valore delle azioni è pari allo zero e la vendita dei titoli da tempo è stata sospesa,
con la conseguenza che il cliente non ha alcuna possibilità di recuperare, neppure in minima parte, il capitale investito e ciò integra un danno economico per il cliente meritevole di tutela,
causalmente connesso alla condotta inadempiente della AN, che fonda il rimedio risolutorio.
La violazione della regola di condotta che doveva presiedere al collocamento dei titoli implica un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc, con la conseguenza che deve essere accolta la domanda di risoluzione ex art. 1453 cc degli ordini di acquisto dei titoli
ON della che si sono perfezionati dal 2012 al 2014, nei limiti che di seguito si esporranno.
Parte convenuta richiama un indirizzo dottrinario che afferma la astratta ammissibilità della rinuncia alla risoluzione del contratto mediante comportamenti concludenti.
La prospettazione attorea, discussa in giurisprudenza, in ogni caso non si addice al caso di
16 specie, avuto riguardo alla condotta stragiudiziale del cliente che, avvedutosi della reale natura dell'investimento, ha presentato una formale lettera di reclamo alla AN, condotta ontologicamente incompatibile con la rinuncia alla domanda di risoluzione esperita nel presente giudizio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere dichiarata la risoluzione degli ordini
ON di acquisto dei titoli della oggetto della domanda e segnatamente gli ordini di acquisto delle azioni effettuati in data 9.10.2012, 15.1.2013-28.2.2013, 25.11.2014, nonché gli ordini di acquisito effettuati in data 15.1.2013-28.2.2013 aventi ad oggetto obbligazioni successivamente convertite in azioni.
Sono esclusi dalla pronuncia risolutoria, in quanto espressamente esclusi dalla domanda, gli ordini di acquisito delle obbligazioni interamente rimborsate dalla AN alla scadenza.
In ragione degli effetti restitutori che conseguono alla declaratoria di risoluzione (art. 1455 cc)
la AN deve restituire al cliente l'intero ammontare dell'esborso eseguito in relazione all'investimento, pari ad euro € 38.882,91, operata la detrazione di euro 955,09, in relazione alle utilità che il ha conseguito. Parte_1
Il ctu, infatti, ha accertato che l'ammontare degli esborsi eseguiti in relazione all'investimento di cui è causa è pari ad euro 39.838,00 e il cliente, in esecuzione del contratto, ha percepito dividendi pari ad € 127,22 ed € 482,54, nonché cedole sulle obbligazioni per l'importo di €
345,33, per un totale di euro 955,09, somma che va detratta dall'importo che la AN deve restituire al cliente.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens",
il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto
17 a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass
Sez. 1, Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018).
L'espressione dal giorno della "domanda" non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024 e precedenti conformi tra cui Cass. S.U. n. 15895/2019).
Sulla somma di euro 38.882,91 spettano dunque gli interessi legali, con decorrenza dal
13.8.2020, avuto riguardo alla data di inoltro alla AN della lettera a firma del difensore di parte attrice (all. 12 alla citazione) integrante una costituzione in mora, che rileva ai fini della decorrenza degli interessi legali.
L'attrice deve essere condannata alla restituzione dei titoli conseguiti in esecuzione degli ordini di acquisito di cui è stata pronunciata la risoluzione ai sensi dell'art. 1458 cc..
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta al a titolo risarcitorio, avendo parte Parte_1
attrice nei propri scritti difensivi quantificato il danno in misura pari all'esborso sopportato per l'acquisto dei titoli azionari, in questa sede riconosciuto a titolo restitutorio, in mancanza di allegazione e prova di un danno ulteriore non ristorato dalla restituzione del capitale investito.
Non sono accoglibili le deduzioni dell'istituto di credito che invoca l'art. 1227 cc, in quanto manca la prova che il cliente fosse un investitore qualificato o professionale.
era un cliente retail che ha fatto affidamento sull'investimento consigliato dai Parte_1
funzionari della banca (v. dichiarazioni testimoniali) o, quanto meno, non sconsigliato dall'intermediario: la banca non ha allegato né provato un comportamento del cliente
“significativamente anomalo” o gravemente negligente al punto da configurare un concorso colposo del danneggiato (Cass. 29864/2011; n. 9892/2016 nonché precedenti e successive conformi).
18 Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda di risoluzione deve essere accolta a tale titolo e ciò rende ultronea la trattazione della altre tematiche affrontate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
III)Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura, del valore della controversia e della complessità (media) della stessa.
Le spese della ctu svolte in corso di causa sono poste a carico della AN convenuta.
La AN non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, pertanto deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ei confronti della Parte_1 NToparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
1)in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni effettuati in data 9.10.2012, 15.1.2013-28.2.2013, 25.11.2014, nonché dei contratti di acquisto effettuati in data 15.1.2013-28.2.2013 aventi ad oggetto obbligazioni successivamente convertite in azioni e, per l'effetto, condanna la AN convenuta a restituire al la Parte_1
somma di euro 38.882,91, oltre interessi legali a far data dal 13.8.2020;
2)condanna parte attrice alla restituzione alla AN convenuta dei titoli oggetto dei contratti di cui è stata pronunciata la risoluzione;
3)condanna la al rimborso delle spese di lite in favore NToparte_1
dell'attore, che liquida in complessivi euro 518,00 a titolo di esborsi ed euro 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
4)pone le spese della ctu, come liquidate con separato decreto, a carico della AN convenuta;
19 5)visto l'art. 12 bis D.lgs 28/2010, condanna la AN convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Terni, 19/11/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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