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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 313/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 313/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI Parte_1 C.F._1
ER EO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE,8 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. AZZOLINI ER EO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARTIOLI LUCA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 1/A 41012 CARPI presso il difensore avv.
ARTIOLI LUCA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ha chiesto disporsi, previo ascolto del Parte_1
figlio minore nato il [...], a [...] modifica del decreto della Corte d'Appello Per_1 di Bologna del 28.04.2022, che aveva confermato l'affido del minore ai Servizi sociali collocandolo presso il padre a Carpi, l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé e determinazione dei tempi di permanenza presso il padre. Ha inoltre domandato l'autorizzazione a sottoporre ad alcune visite mediche e formulato istanza per la pronuncia nei confronti del padre Per_1
di provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.. CP_1
Il si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente con condanna CP_1
della predetta per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.. Ha inoltre chiesto ammonirsi la a cessare il proprio comportamento ostativo e pregiudizievole al figlio, Parte_1 ostacolante l'esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che manipolatorio e apertamente denigratorio della figura paterna, condannandola al risarcimento dei danni a suo favore.
E' stata acquisita relazione aggiornata dei Servizi sociali affidatari, nonché disposta una nuova valutazione psicologica del minore, che è stato poi sentito dal giudice relatore, con l'ausilio dello psicologo dott. Valentini, all'udienza del 17.12.2024.
All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473bis.22
c.p.c., e nel termine fissato del 7/2/2025 le parti hanno depositato note scritte.
***
Preliminarmente si dà atto che la ricorrente non ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nella richiesta di sottoporre ad alcune visite mediche specialistiche, di talchè su tale istanza non Per_1
è necessario provvedere.
Quanto alla domanda di modifica del regime di affido del minore e del collocamento prevalente, si osserva che, dalla relazione dei Servizi sociali affidatari depositata il 14.6.2024, non si evince alcun miglioramento della situazione rispetto a quanto evidenziato nei numerosi provvedimenti giudiziari che si sono susseguiti dall'anno 2012, quando aveva solo 3 anni, e che hanno ripetutamente statuito Per_1
l'affido del minore in capo ai Servizi sociali;
invero, persiste ad oggi una gravissima conflittualità di coppia con incapacità di assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio, con continuo coinvolgimento del Servizio sociale chiamato a dirimere le questioni con indicazioni cui peraltro la madre, se differenti rispetto alla sua posizione, non riesce ad attenersi.
Permane altresì il coinvolgimento del minore in tali dinamiche disfunzionali, con evidenti ripercussioni in termini evolutivi ben evidenziate nella relazione del Servizio ed emersi anche in sede di valutazione pagina 2 di 4 psicologica, laddove si evidenzia come sia rimasta costante nel tempo la opacità ed inaccessibilità emotiva del ragazzo, “in uno scenario emotivo profondamente congelato e rigido, dove non emerge infatti nessuna reale spinta progettuale di sé”. continua ad apparire “congelato” in una Per_1
dimensione atemporale e, nonostante i diversi tentativi, non riesce ad esprimere nessun tipo di desiderio e spinta motivazionale (cfr. relazione dott.ssa dep. 11.12.2024). Per_2
A fronte di tale sostanziale apatia, resiste nel tempo la richiesta del minore di essere ricollocato a
Moglia presso la madre, reiterata anche davanti al giudice in sede di ascolto.
Ebbene, deve ritenersi che, a fronte di quanto sin qui evidenziato, non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente di modificare il regime di affido del minore, disponendolo in capo ad entrambi i genitori: la continua disputa tra di essi su ogni singola decisione da assumere per il minore, ben evidenziata anche nello scambio di comunicazioni via e-mail prodotto da entrambe le parti (doc. 5 ric. e da 8 a 18 res.), rende di fatto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, che va dunque lasciato in capo al Servizio sociale.
Quanto alla domanda di modifica del collocamento del minore, ritiene il Collegio che vada assecondata la volontà espressa in tal senso da quest'ultimo anche in sede di ascolto: oggi ha 15 anni e, Per_1
anche tenuto conto delle sue fragilità e insicurezze, è giusto valorizzare il suo desiderio di trasferirsi a
Moglia dove vivono i suoi unici amici e parenti e dove si sente, per varie ragioni che oggi non vale più la pena approfondire (mancato ambientamento a Carpi, incomprensioni con il padre, maggiore affinità con la figura materna), maggiormente a suo agio. L'adesione a tale richiesta non comporta, d'altro canto, uno svilimento della relazione con il padre, che continuerà a frequentare regolarmente secondo il calendario esplicitato in dispositivo (speculare rispetto a quello precedentemente vigente).
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente nei confronti del ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., non risultando configurate condotte del padre CP_1
pregiudizievoli per il minore: al contrario, egli risulta aver collaborato col Servizio sociale nell'interesse del figlio, per il quale ha mostrato sincera preoccupazione e costante interesse a tutte le sue esigenze.
Non constano episodi di violenza del padre nei confronti del minore, che ha genericamente riferito anche al giudice relatore di comportamenti aggressivi del senza tuttavia saperli contestualizzare;
CP_1
d'altra parte, il collocamento di a Carpi non costituisce decisione unilaterale del Per_1 CP_1
essendo stato stabilito dall'organo giudiziario nel suo esclusivo interesse.
Al contrario, la va ammonita a non eseguire in autonomia le proprie determinazioni in ordine Parte_1
a questioni riguardanti il minore (in particolare, l'istruzione e la salute, come avvenuto più volte in passato – cfr. relazione del Servizio del giugno 2024), che, come ripetutamente esplicitatole anche pagina 3 di 4 dagli operatori dei Servizi sociali, devono essere assunte di comune accordo dai genitori ovvero, nel caso in cui detto accordo non sia raggiunto, sulla base delle indicazioni del Servizio sociale affidatario.
La domanda risarcitoria svolta nei confronti della ricorrente va invece rigettata, in assenza di prova dei relativi presupposti.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
visti gli artt. 473bis.29 e 39 c.p.c.,
a parziale modifica del decreto della Corte d'Appello di Bologna del 28.04.2022, e ferme restando le altre disposizioni non confliggenti con la nuova disciplina: colloca presso la madre a Moglia, disponendo che stia con il padre secondo un calendario a Per_1 settimane alterne così composto: 1) la prima settimana dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina;
2) la seconda settimana dal giovedì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con il ritorno a scuola;
durante i periodi di vacanza scolastica secondo un calendario predisposto dai Servizi sociali affidatari;
ammonisce a non eseguire, in assenza del consenso paterno ovvero del Servizio Parte_1
sociale affidatario, le proprie determinazioni in ordine a questioni riguardanti il minore.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Modena, 10/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 313/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI Parte_1 C.F._1
ER EO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE,8 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. AZZOLINI ER EO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARTIOLI LUCA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CIRO MENOTTI 1/A 41012 CARPI presso il difensore avv.
ARTIOLI LUCA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 7.2.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, ha chiesto disporsi, previo ascolto del Parte_1
figlio minore nato il [...], a [...] modifica del decreto della Corte d'Appello Per_1 di Bologna del 28.04.2022, che aveva confermato l'affido del minore ai Servizi sociali collocandolo presso il padre a Carpi, l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso di sé e determinazione dei tempi di permanenza presso il padre. Ha inoltre domandato l'autorizzazione a sottoporre ad alcune visite mediche e formulato istanza per la pronuncia nei confronti del padre Per_1
di provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.. CP_1
Il si è costituito, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente con condanna CP_1
della predetta per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.. Ha inoltre chiesto ammonirsi la a cessare il proprio comportamento ostativo e pregiudizievole al figlio, Parte_1 ostacolante l'esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che manipolatorio e apertamente denigratorio della figura paterna, condannandola al risarcimento dei danni a suo favore.
E' stata acquisita relazione aggiornata dei Servizi sociali affidatari, nonché disposta una nuova valutazione psicologica del minore, che è stato poi sentito dal giudice relatore, con l'ausilio dello psicologo dott. Valentini, all'udienza del 17.12.2024.
All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473bis.22
c.p.c., e nel termine fissato del 7/2/2025 le parti hanno depositato note scritte.
***
Preliminarmente si dà atto che la ricorrente non ha insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, nella richiesta di sottoporre ad alcune visite mediche specialistiche, di talchè su tale istanza non Per_1
è necessario provvedere.
Quanto alla domanda di modifica del regime di affido del minore e del collocamento prevalente, si osserva che, dalla relazione dei Servizi sociali affidatari depositata il 14.6.2024, non si evince alcun miglioramento della situazione rispetto a quanto evidenziato nei numerosi provvedimenti giudiziari che si sono susseguiti dall'anno 2012, quando aveva solo 3 anni, e che hanno ripetutamente statuito Per_1
l'affido del minore in capo ai Servizi sociali;
invero, persiste ad oggi una gravissima conflittualità di coppia con incapacità di assumere decisioni condivise nell'interesse del figlio, con continuo coinvolgimento del Servizio sociale chiamato a dirimere le questioni con indicazioni cui peraltro la madre, se differenti rispetto alla sua posizione, non riesce ad attenersi.
Permane altresì il coinvolgimento del minore in tali dinamiche disfunzionali, con evidenti ripercussioni in termini evolutivi ben evidenziate nella relazione del Servizio ed emersi anche in sede di valutazione pagina 2 di 4 psicologica, laddove si evidenzia come sia rimasta costante nel tempo la opacità ed inaccessibilità emotiva del ragazzo, “in uno scenario emotivo profondamente congelato e rigido, dove non emerge infatti nessuna reale spinta progettuale di sé”. continua ad apparire “congelato” in una Per_1
dimensione atemporale e, nonostante i diversi tentativi, non riesce ad esprimere nessun tipo di desiderio e spinta motivazionale (cfr. relazione dott.ssa dep. 11.12.2024). Per_2
A fronte di tale sostanziale apatia, resiste nel tempo la richiesta del minore di essere ricollocato a
Moglia presso la madre, reiterata anche davanti al giudice in sede di ascolto.
Ebbene, deve ritenersi che, a fronte di quanto sin qui evidenziato, non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della ricorrente di modificare il regime di affido del minore, disponendolo in capo ad entrambi i genitori: la continua disputa tra di essi su ogni singola decisione da assumere per il minore, ben evidenziata anche nello scambio di comunicazioni via e-mail prodotto da entrambe le parti (doc. 5 ric. e da 8 a 18 res.), rende di fatto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, che va dunque lasciato in capo al Servizio sociale.
Quanto alla domanda di modifica del collocamento del minore, ritiene il Collegio che vada assecondata la volontà espressa in tal senso da quest'ultimo anche in sede di ascolto: oggi ha 15 anni e, Per_1
anche tenuto conto delle sue fragilità e insicurezze, è giusto valorizzare il suo desiderio di trasferirsi a
Moglia dove vivono i suoi unici amici e parenti e dove si sente, per varie ragioni che oggi non vale più la pena approfondire (mancato ambientamento a Carpi, incomprensioni con il padre, maggiore affinità con la figura materna), maggiormente a suo agio. L'adesione a tale richiesta non comporta, d'altro canto, uno svilimento della relazione con il padre, che continuerà a frequentare regolarmente secondo il calendario esplicitato in dispositivo (speculare rispetto a quello precedentemente vigente).
Non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento delle domande svolte dalla ricorrente nei confronti del ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c., non risultando configurate condotte del padre CP_1
pregiudizievoli per il minore: al contrario, egli risulta aver collaborato col Servizio sociale nell'interesse del figlio, per il quale ha mostrato sincera preoccupazione e costante interesse a tutte le sue esigenze.
Non constano episodi di violenza del padre nei confronti del minore, che ha genericamente riferito anche al giudice relatore di comportamenti aggressivi del senza tuttavia saperli contestualizzare;
CP_1
d'altra parte, il collocamento di a Carpi non costituisce decisione unilaterale del Per_1 CP_1
essendo stato stabilito dall'organo giudiziario nel suo esclusivo interesse.
Al contrario, la va ammonita a non eseguire in autonomia le proprie determinazioni in ordine Parte_1
a questioni riguardanti il minore (in particolare, l'istruzione e la salute, come avvenuto più volte in passato – cfr. relazione del Servizio del giugno 2024), che, come ripetutamente esplicitatole anche pagina 3 di 4 dagli operatori dei Servizi sociali, devono essere assunte di comune accordo dai genitori ovvero, nel caso in cui detto accordo non sia raggiunto, sulla base delle indicazioni del Servizio sociale affidatario.
La domanda risarcitoria svolta nei confronti della ricorrente va invece rigettata, in assenza di prova dei relativi presupposti.
Il complessivo esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
visti gli artt. 473bis.29 e 39 c.p.c.,
a parziale modifica del decreto della Corte d'Appello di Bologna del 28.04.2022, e ferme restando le altre disposizioni non confliggenti con la nuova disciplina: colloca presso la madre a Moglia, disponendo che stia con il padre secondo un calendario a Per_1 settimane alterne così composto: 1) la prima settimana dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina;
2) la seconda settimana dal giovedì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con il ritorno a scuola;
durante i periodi di vacanza scolastica secondo un calendario predisposto dai Servizi sociali affidatari;
ammonisce a non eseguire, in assenza del consenso paterno ovvero del Servizio Parte_1
sociale affidatario, le proprie determinazioni in ordine a questioni riguardanti il minore.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Modena, 10/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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