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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1587/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7560/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 Palazzo Chierici 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33734 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente rinvia agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato in data 24.05.2024 e relativo ad omesso versamento TARI del Comune di Catania per gli anni di imposta 2019-2020-2021-2022.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce intanto l'inesistenza del presupposto impositivo. Trattandosi di un garage privo di utenze, esso sarebbe inidoneo alla produzione di rifiuti urbani andando quindi esente dal tributo ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013.
Ancora, eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e la prescrizione del credito tributario per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catania, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1, comma 641, della L. 147/2013 individua il presupposto della TARI nel "possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani". La norma, quindi, non collega il tributo alla produzione effettiva di rifiuti, bensì alla mera "suscettibilità" di produrli, ancorando l'obbligazione tributaria alla semplice disponibilità di un immobile idoneo a tale scopo.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti.
Tale impossibilità non può derivare da una scelta soggettiva del proprietario o dal mero mancato utilizzo di fatto dell'immobile, ma deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti che rendono il locale strutturalmente inidoneo all'uso.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507 stabilisce infatti che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che che non possono produrre rifiuti per loro natura o che risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre che l'immobile, un garage di categoria C/2, è privo di utenze e di arredi ed è in cattivo stato di manutenzione.
Tali circostanze, tuttavia, non integrano la prova dell'oggettiva inutilizzabilità richiesta dalla legge. Esse rappresentano una condizione soggettiva e volontaria del detentore, che non esclude la potenziale capacità del locale di produrre rifiuti, anche solo occasionalmente. Un garage, per sua natura, è un locale che può essere utilizzato per il ricovero di veicoli, come deposito o per altre attività che sono suscettibili di generare rifiuti, indipendentemente dalla presenza di allacciamenti fissi a reti di servizi pubblici.
La Corte di Cassazione ha specificamente affermato che i locali adibiti a garage sono soggetti al tributo e che l'assenza di utenze di acqua e luce non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inidoneità a produrre rifiuti.
Il contribuente non ha fornito alcuna prova di uno stato di inagibilità, di abbandono strutturale o di altre condizioni oggettive e permanenti che rendessero l'immobile assolutamente e materialmente impossibile da utilizzare nell'anno d'imposta 2018.
D'altra parte, la stessa perizia giurata prodotta da parte resistente riporta che l'immobile è pieno di accumuli di materiale di diverso tipo privo di valore (porte a soffietto in disuso, pallet, scale di legno vecchie, cumuli di tubi di vario genere, pannelli di diverso materiale e colore). Il che, paradossalmente, induce a ritenere che l'immobile in questione sia non solo suscettibile di produrre rifiuti, ma che in effetti li produca.
Pertanto, non avendo il ricorrente superato la presunzione di legge, il presupposto impositivo della TARI deve ritenersi pienamente sussistente.
Quanto alla dedotta tardività della notifica dell'atto impositivo, deve osservarsi che l'art. 1, comma 161, della
L. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'annualità 2018, il termine ordinario di decadenza sarebbe quindi spirato il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, tale termine è stato prorogato per effetto delle disposizioni emergenziali connesse alla pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, e successive modifiche e integrazioni (tra cui l'art. 157 del D.L. n. 34/2020), ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli enti impositori dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Tale periodo di sospensione, pari a 299 giorni, deve essere sommato al termine di decadenza ordinario.
Pertanto, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla TARI 2018 non era il 31 dicembre 2023, bensì il 25 ottobre 2024 (31.12.2023 + 299 giorni). Essendo l'atto stato notificato al ricorrente in data 24.05.2024, la notifica è da considerarsi tempestiva e il potere di accertamento dell'Ente non è decaduto.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso attinente alla prescrizione del credito, dato che la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente controversia ha interrotto il relativo termine.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 800,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7560/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 Palazzo Chierici 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33734 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente rinvia agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, notificato in data 24.05.2024 e relativo ad omesso versamento TARI del Comune di Catania per gli anni di imposta 2019-2020-2021-2022.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce intanto l'inesistenza del presupposto impositivo. Trattandosi di un garage privo di utenze, esso sarebbe inidoneo alla produzione di rifiuti urbani andando quindi esente dal tributo ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013.
Ancora, eccepisce l'intervenuta decadenza dell'azione di accertamento e la prescrizione del credito tributario per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catania, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1, comma 641, della L. 147/2013 individua il presupposto della TARI nel "possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani". La norma, quindi, non collega il tributo alla produzione effettiva di rifiuti, bensì alla mera "suscettibilità" di produrli, ancorando l'obbligazione tributaria alla semplice disponibilità di un immobile idoneo a tale scopo.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti.
Tale impossibilità non può derivare da una scelta soggettiva del proprietario o dal mero mancato utilizzo di fatto dell'immobile, ma deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti che rendono il locale strutturalmente inidoneo all'uso.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507 stabilisce infatti che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che che non possono produrre rifiuti per loro natura o che risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre che l'immobile, un garage di categoria C/2, è privo di utenze e di arredi ed è in cattivo stato di manutenzione.
Tali circostanze, tuttavia, non integrano la prova dell'oggettiva inutilizzabilità richiesta dalla legge. Esse rappresentano una condizione soggettiva e volontaria del detentore, che non esclude la potenziale capacità del locale di produrre rifiuti, anche solo occasionalmente. Un garage, per sua natura, è un locale che può essere utilizzato per il ricovero di veicoli, come deposito o per altre attività che sono suscettibili di generare rifiuti, indipendentemente dalla presenza di allacciamenti fissi a reti di servizi pubblici.
La Corte di Cassazione ha specificamente affermato che i locali adibiti a garage sono soggetti al tributo e che l'assenza di utenze di acqua e luce non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inidoneità a produrre rifiuti.
Il contribuente non ha fornito alcuna prova di uno stato di inagibilità, di abbandono strutturale o di altre condizioni oggettive e permanenti che rendessero l'immobile assolutamente e materialmente impossibile da utilizzare nell'anno d'imposta 2018.
D'altra parte, la stessa perizia giurata prodotta da parte resistente riporta che l'immobile è pieno di accumuli di materiale di diverso tipo privo di valore (porte a soffietto in disuso, pallet, scale di legno vecchie, cumuli di tubi di vario genere, pannelli di diverso materiale e colore). Il che, paradossalmente, induce a ritenere che l'immobile in questione sia non solo suscettibile di produrre rifiuti, ma che in effetti li produca.
Pertanto, non avendo il ricorrente superato la presunzione di legge, il presupposto impositivo della TARI deve ritenersi pienamente sussistente.
Quanto alla dedotta tardività della notifica dell'atto impositivo, deve osservarsi che l'art. 1, comma 161, della
L. 296/2006 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'annualità 2018, il termine ordinario di decadenza sarebbe quindi spirato il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, tale termine è stato prorogato per effetto delle disposizioni emergenziali connesse alla pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, e successive modifiche e integrazioni (tra cui l'art. 157 del D.L. n. 34/2020), ha disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli enti impositori dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Tale periodo di sospensione, pari a 299 giorni, deve essere sommato al termine di decadenza ordinario.
Pertanto, il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento relativo alla TARI 2018 non era il 31 dicembre 2023, bensì il 25 ottobre 2024 (31.12.2023 + 299 giorni). Essendo l'atto stato notificato al ricorrente in data 24.05.2024, la notifica è da considerarsi tempestiva e il potere di accertamento dell'Ente non è decaduto.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso attinente alla prescrizione del credito, dato che la notifica dell'avviso di accertamento oggetto della presente controversia ha interrotto il relativo termine.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 800,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa