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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1093/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
e x ar t. 28 1 -s e x i e s c . p. c . nella causa civile n. 1093/2024 R.G. promossa d a
OGGETTO:
, c.f. e Parte_1 C.F._1 [...] ipotesi di responsabilità
c.f. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2
Extracontrattuale non dell'avv. DESTRI MATTEO e dell'avv. BUSSINELLO ROBERTO, ricomprese nelle altre elettivamente domiciliati in V.LO VOLTO SAN LUCA, N. 25 37122 materie VERONA presso il menzionato difensore.
APPELLANTI
c o n tr o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. ZANNINI PIETRO, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI
DA PORTO 6 37122 VERONA presso il menzionato difensore.
APPELLATO
E contro c.f rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. HI CO, elettivamente domiciliata in VIA F.
CORRIDONI, 45 46100 MANTOVA presso il difensore avv.
HI CO
Pag. 1 di 10 APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova sezione civile, pubblicata il 26/10/2024 con il n. 850/2024.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 850/2024, resa inter partes dal Tribunale di Mantova,
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa AR – R.G.
n. 3126/2021, pubblicata il 24/10/2024, notificata il 28/10/2024, depositata in cancelleria in data 24/10/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano «accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto in fatto ed in diritto, la responsabilità per fatto illecito del convenuto, ai sensi dell'art. 2043
c.c., e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 9.290,42, nonchè del danno non patrimoniale, quantificato in € 32.575,8, ciascuno, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite, compenso e rimborso forfetario del 15% oltre ad oneri di legge (CpA ed IVA)»: e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. di Controparte_1
via principale: confermare integralmente la sentenza impugnata n.
850/2024 del Tribunale di Mantova, in persona del Giudice, Dott.ssa
AB AR – R.G. n. 3126/2021, pubblicata il 24.10.2024 e depositata in pari data con rigetto di tutte le domande formulate dai
Sig.ri e e riportate negli atti del Parte_1 Parte_2
Pag. 2 di 10 presente giudizio d'appello, perchè infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche solo parziale della sentenza n. 850/2024 del Tribunale di
Mantova, in persona del Giudice, Dott.ssa AB AR – R.G.
n. 3126/2021, pubblicata il 24.10.2024 e depositata in pari data con accoglimento totale o parziale delle domande formulate dagli odierni attori nei confronti del Sig. , accertata e dichiarata la Controparte_1
società assicuratrice in qualità di terza e garante del Controparte_2 convenuto per via della polizza n. 8000827228 attiva al momento del sinistro del 09.09.2018, dichiarare P.I.V.A.: Controparte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano -20161-, Via Scarsellini n. 14 tenuta a garantire, nonché a manlevare, l'odierno appellato di tutti i danni e le spese dallo stesso tenuto e per l'effetto condannare Controparte_2
P.I.V.A.: a pagare a titolo di risarcimento tutti i danni P.IVA_1 patrimoniali e non patrimoniali, oltre alle spese di giudizio, così come quantificate da codesta Corte d'Appello;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre alla conferma delle spese di C.T.U. integralmente a carico degli odierni appellanti. di AVIVA
NEL MERITO:
In principalità
Rigettarsi come infondato il proposto appello e confermarsi integralmente la sentenza 850/2024 R.S. del Tribunale di Mantova.
In via subordinata
1) Rigettarsi la domanda di manleva proposta da Controparte_1 contro per mancanza di operatività della copertura Controparte_2
assicurativa.
2) Rigettarsi comunque ogni eventuale domanda risarcitoria contro
Pag. 3 di 10 in quanto tardiva e improponibile per violazione degli Controparte_2
artt. 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private e comunque essendo già stato estinto il credito risarcitorio degli attori prima del giudizio.
3) Nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse Controparte_2 dichiarata tenuta a corrispondere agli attori delle somme a titolo risarcitorio, condannarsi a restituire tali somme ad Controparte_1
. Controparte_2
In ogni caso:
Vinte le spese e le competenze di causa di primo e secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 850/24, rigettava la domanda proposta da e di condanna di Parte_1 Parte_2
e di (quale terza chiamata in garanzia Controparte_1 Controparte_2
per R.C.A.) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi loro in seguito ad un sinistro avvenuto il 9.9.2018 quando, mentre si trovavano a bordo della motocicletta Suzuki modello
SFV650, venivano urtati e fatti cadere a terra da alla guida della CP_1
Opel Zafira targata CB455YZ.
Avevano allegato che il sinistro era stato provocato intenzionalmente dal che li aveva seguiti per vari chilometri sin dalla CP_1
circonvallazione di Villimpenta (MN), ove aveva tentato vari sorpassi non riusciti e che dopo il sinistro si era dato alla fuga ed era stato identificato dalla P.G.
Ne seguiva un procedimento penale per il reato di omissione dell'obbligo di prestare assistenza previsto dall'art. 189 comma I e 7 del C.d.S., conclusosi con la messa alla prova dell'imputato disposta dal Tribunale di Verona ed il pagamento € 750 a titolo di risarcimento del danno per ognuno dei danneggiati, che avevano ricevuto anche un ulteriore somma di € 7.558,67 da parte della loro compagnia CP_3
Le ragioni del rigetto erano così motivate.
La domanda era da ricomprendersi nell'ambito di applicazione della
Pag. 4 di 10 responsabilità extracontrattuale per circolazione di veicoli ( art. 2054
c.c.) che copre anche le condotte illecite connotate da dolo.
Nonostante l'assenza di testimoni oculari, le dichiarazioni rese dal nel giudizio penale non consentivano di attribuirgli la CP_1 volontarietà della condotta, ma la responsabilità esclusiva per la genesi del sinistro per colpa grave.
Sulla quantificazione del danno non patrimoniale biologico relazionale, la C.T.U. medico legale aveva accertato che aveva Parte_1
riportato una ferita lacero contusa del ginocchio sinistro, con esito cicatriziale ed un trauma cervicale , con postumi permanenti dell'1%, un periodo di ITP al 75% per 10 giorni, al 50% per 10 giorni ed al 25% per 10 giorni.
aveva subito unicamente un trauma distrattivo del Parte_2
rachide cervicale con un periodo di ITP al 75% per 10 giorni, al 50% per 10 giorni ed al 25% per 10 giorni.
Il Tribunale liquidava il danno secondo i parametri dell'art. 139 c. 3 del Codice delle Assicurazioni private, con personalizzazione massima del 20%, riconosciute quali circostanze specifiche ed eccezionali a causa del trauma subito l'abbandono del gruppo di motociclisti con il quale uscivano ogni settimana, partecipando anche a raduni e gite, in €
1.805,74 per ed € 994,32 per Parte_1 Parte_2 somme maggiorate da rivalutazione ed interessi.
Quanto al danno patrimoniale liquidava € 2.200 per la perdita del motoveicolo, attesa l'antieconomicità del costo delle riparazioni stimato dal C.T.U. in € 7.401 (somma comprensiva di ricambi, mano d'opera e Iva) poiché prima del sinistro valeva di € 2.000, al quale andavano sommati € 100 del valore del relitto e 300 per F.R.A.M.
Tenuto conto che l'importo complessivo del danno risarcibile, compresa la rivalutazione e gli interessi, ammontava a € 5.930,96, i danneggiati erano già stati risarciti integralmente prima dell'instaurazione del giudizio.
Pag. 5 di 10 La sentenza era gravata da e Parte_1 Parte_2
e si costituivano chiedendo il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'impugnazione.
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte e la Corte riservava il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti impugnano la qualificazione dell'azione compiuta dal Tribunale ribandendo che la responsabilità attribuibile al danneggiante deriva dalla commissione di un reato e quindi da atto illecito ex art. 2043 c.c..
Richiamando il principio di diritto proposto dalla giurisprudenza di legittimità ( S.U. 21938/21) secondo il quale è esclusa l'operatività della copertura assicurativa per RCA, mutuabile anche per valutare quella della responsabilità ex art. 2054 c.c. è data dall' “uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”, contestano che dalle dichiarazioni dell'investitore si ricava che nell'occasione del sinistro egli abbia oltrepassato tale limite.
Con il secondo motivo lamentano l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale evidenziando che il Tribunale non ha loro riconosciuto il danno morale da sofferenza, nonché del danno patrimoniale, in quanto non avevano chiesto importi per l'acquisto di nuovi caschi , giubbotti e protezioni, ma il risarcimento per la perdita di quelli che indossavano al momento del sinistro;
inoltre allegano che l'antieconomicità della riparazione non può costituire l'unico criterio per liquidare il danno, in un'ottica di tutela del patrimonio soggettivo del creditore, sicchè se il bene può essere ripristinato, nulla osta al risarcimento della spesa necessaria anche se eccessivamente onerosa.
Con il terzo motivo contestano la legittimità della condanna al rimborso delle spese processuali subita anche nei confronti di CP_2
, evidenziando che l'azione era stata fondata sulla responsabilità
[...]
Pag. 6 di 10 per fatto illecito ex art. 2043 c.c. , che non era necessaria la partecipazione al processo della compagnia assicuratrice per R.C.A. quale litisconsorte necessario, che infatti era stata chiamata in garanzia per scelta arbitraria del convenuto, evidenziava che si era costituita eccependo l'operatività della clausola di cui all'art. 1917 c.c.
-.-
Il primo motivo va rigettato.
Mette conto evidenziare il precedente invocato dagli appellanti prevede che “ l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non anche del danneggiante, anche il danno dolosamente provocato dall'assicurato, purchè l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorchè il danno sia stato determinato dal suo movimento, benchè in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto.
Ciò che conta quindi per ritenere che la condotta del danneggiante sia stata l'utilizzo, anche volontario, di un veicolo in movimento per cagionare il danno a terzi, su strada soggetta al traffico veicolare o persino se da questa il conducente abbia inseguito le vittime sconfinando in area non soggetta a circolazione stradale.
Si consideri ora che il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni sulla dinamica del sinistro dell'appellato rese nell'immediatezza (“ho CP_1
notato che il conducente (della moto, n.d.r.) mi ha mostrato il suo dito medio della mano destra, procedendo per la sua strada. Immediatamente ho scelto di seguire la motocicletta al fine di chiedere conto al conducente del perché del gesto effettuato nei miei confronti. Dopo circa un altro chilometro ho raggiunto i centauri ed ho effettuato una manovra di sorpasso. Durante tale operazione ricordo di aver attivato con insistenza il segnalatore acustico in dotazione alla mia autovettura e di aver udito un tonfo provenire dalla parte latero posteriore destro della mia autovettura. Noncurante ho proseguito la mia marcia ..”.
Pag. 7 di 10 Il primo giudice ha inoltre valutato la posizione dei danni ricavabili dal punto d'urto tra i due mezzi sulla fiancata posteriore destra dell'automobile, che, secondo le allegazioni difensive del CP_1
“dimostra(va) chiaramente l'erronea “chiusura” della manovra di sorpasso da parte del conducente dell'auto dovuta con ogni probabilità all'imperizia del conducente nell'azione superamento e/o ad una concorrente manovra negligente da parte della motocicletta”.
Ha infine concluso che non fosse provato il dolo ma la colpa grave del conducente della vettura: in assenza di alcuna manovra scorretta del conducente del motoveicolo, portava ad una sua responsabilità esclusiva, con superamento della presunzione dell'art. 2054 comma II
c.c.
Le deduzioni degli appellanti non consentono di ritenere la condotta del conducente connotata da dolo, ma, in ogni caso, il fatto che la caduta dei motociclisti sia stata provocata dall'utilizzo di un'autovettura in movimento su strada, la condotta del danneggiante non potrà mai integrare l'uso improprio del veicolo.
Ne derivano due conseguenze: I) la responsabilità ascrivibile all'investitore è per fatto illecito da circolazione di veicoli ( art. 2054
c.c.); II) è operativa la polizza di assicurazione per RCA conclusa da con . CP_1 CP_2
Il secondo motivo è infondato.
Non coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata valorizzazione della sofferenza successiva al sinistro che, a dire degli appellanti, non è stata adeguatamente valorizzata dal Tribunale con congruo risarcimento del danno morale, dovendosi considerare che nella componente del danno non patrimoniale, liquidato secondo le tabelle previste dall'art 139 c.d.a., è stata ricompresa la personalizzazione con aumento del 20%.
Rispetto al danno patrimoniale, il motivo di impugnazione appare incompleto poiché non contesta la ratio decidendi: il Tribunale ha
Pag. 8 di 10 valutato l'antieconomicità delle riparazioni necessarie per il ripristino del motoveicolo, che avrebbero comportato una spesa di tre volte superiore al valore del mezzo, ma per concludere che la scelta di tale risarcimento sarebbe stata onerosa per il danneggiante, ma soprattutto avrebbe creato una ingiusta locupletazione in favore dei danneggiati.
Il terzo motivo è un corollario della infondata richiesta di ricondurre il sinistro e la conseguente responsabilità del conducente dell'autovettura in ambito estraneo a quella per la circolazione di veicoli, escludendo dal novero dei litisconsorti necessari sotto il diverso aspetto CP_2 della condanna al pagamento delle spese subito dagli appellanti, che sono tenuti a rifonderle alla terza chiamata secondo il principio della soccombenza e della causalità.
Dal rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido secondo la loro soccombenza, alla rifusione delle spese processuali del grado in favore degli appellati, che vengono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
850/2024 del Tribunale di Mantova, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, al rimborso delle spese del grado in favore di e di liquidate per Controparte_1 Controparte_2 ognuna delle parti in complessivi € 6.946 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Pag. 9 di 10 − dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato.
Brescia, 17 settembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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