Art. 2.
All'onere di L. 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.
All'onere annuo di L. 342.000.000 relativo, alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3, primo comma, della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 665.327.476 relativo al saldo dei canoni dovuti a termini della convenzione e relativo atto aggiuntivo a tutto il 31 dicembre 1974 all'Ente autonomo esposizione universale di Roma, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1974.
All'onere annuo di L. 342.000.000 relativo, alla rata di ammortamento per il riscatto dell'immobile di cui all'articolo 3, primo comma, della convenzione, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.