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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6669/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159441160000 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7512/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 19.02.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli e della Ag.entrate - ON - avverso, come si legge nella decisione impugnata, la < pagamento n. 0712022 01594411 60 000 ricevuta a mezzo pec il 12 dicembre 2022, dell'importo di Euro
128.647,95 (Cfr. alleg. sub 2 per il recupero del credito d'imposta agev. gasol. autotraz. imp. da autotrasp.
(ex L. 246/01) pari ad Euro 88.656,00, e di cui al precedente controllo automatizzato (ex art. 36 bis DPR
600/73) della dichiarazione modello redditi 2019, presentata per il periodo d'imposta 2018 >>.
l giudice di primo grado respinge tutti i motivi di ricorso di Ricorrente_1 S.r.l.
Ha confermato la validità della notifica PEC proveniente da un indirizzo diverso da quello iscritto nei pubblici elenchi, ritenendo sufficiente che il mittente fosse chiaramente riconoscibile e richiamando la giurisprudenza di Cassazione 982/2023.
Ha escluso l'illegittimità del ruolo privo di firma, richiamando Cass. 27561/2018: l'atto si presume riferibile all'ufficio e l'onere di prova contraria grava sul contribuente.
Ha respinto la tesi dell'errore emendabile sul credito d'accisa: l'indicazione in dichiarazione è stata qualificata come atto negoziale (non mera dichiarazione di scienza) e l'impresa non ha dimostrato l'esistenza del credito.
Ha ritenuto infondate le doglianze su mancanza di atto prodromico e difetto di motivazione: la comunicazione
PEC del 1.12.2021 spiegava le ragioni del recupero e invitava a fornire chiarimenti, garantendo il contraddittorio.
Ha considerato sufficientemente dettagliati i criteri di calcolo di interessi e oneri nella cartella.
Con il rigetto del ricorso Ricorrente_1 è condannata alle spese: € 4.320 in favore dell'Agenzia delle Entrate e € 5.400 in favore dell'Agenzia Entrate-ON, oltre rimborso forfettario del 15 %.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania.
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi in quanto sostiene che la sentenza di primo grado abbia frainteso la natura dell'errore compiuto in dichiarazione: non si trattava di un credito d'accisa inesistente o indebitamente richiesto, ma del suo semplice duplicato grafico, mai utilizzato, subito eliminato con dichiarazione integrativa e spiegato all'Ufficio via CIVIS. Il contribuente, richiamando la giurisprudenza di Cassazione che ammette l'emendabilità degli errori essenziali e riconoscibili (artt.
1427-1428 c.c.; Cass. 16977/2019, 26382/2019), rimprovera ai giudici di aver trasformato un mero lapsus formale in una scelta “negoziale” irretrattabile, applicando in modo distorto l'art. 36-bis DPR 600/73. Poiché la duplicazione era evidente, subito rettificata ed esposta all'Amministrazione prima e durante il contraddittorio, l'avviso bonario e la cartella fondati su quell'anomalia sarebbero illegittimi;
pertanto si chiede la riforma della decisione e l'annullamento della cartella, in ossequio ai principi di capacità contributiva, buona fede e leale collaborazione (artt. 53 Cost. e 10 L. 212/2000).
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio e con condanna con attribuzione.
Si costituisce in giudizio la controparte AD ON che sostiene la infondatezza dell'appello in quanto ricorda che la cartella (128.647,95 €) deriva dal controllo sul modello Unico 2019 e che in primo grado tutti e sei i motivi del ricorso sono stati respinti;
in secondo grado la società ripropone soltanto la questione dell'asserito “errore materiale” sul credito d'accisa per gasolio. Secondo l'ADR, però, quel credito non è mai stato documentato con le certificazioni doganali e l'esposizione in dichiarazione costituisce una scelta negoziale: non basta un'integrativa tardiva per sanare l'irregolarità. Poiché l'appellante non ha fornito prove sull'esistenza del credito né chiarito come lo avrebbe già compensato, la pretesa tributaria resta legittima.
Di qui la richiesta di confermare la sentenza e condannare la società alle spese.
Si costituisce in giudizio l'AD che sottolinea che la società ha impugnato solo un punto della sentenza di primo grado, lasciando definitive le restanti statuizioni, e che l'atto di gravame manca di motivi specifici: ripete le stesse allegazioni già respinte, senza confutare la ratio decidendi. Il credito per “caro-petrolio” – annotato in dichiarazione 2019 – non è stato documentato con le certificazioni doganali;
la sua indicazione costituisce atto negoziale e non mero errore emendabile, sicché la successiva dichiarazione integrativa non basta a sanare l'irregolarità. Poiché il contribuente non ha fornito prova dell'esistenza né dell'uso del credito, il ruolo formato ex art. 36-bis è legittimo e la motivazione dei primi giudici è completa e coerente. L'Ufficio chiede quindi di confermare la decisione n. 2696/17/2024 della CGT di Napoli e di condannare l'appellante alle spese.
In data 06.06.2025 la Corte, con ordinanza interlocutoria, rilevava la necessità di acquisire documentazione integrativa per una più compiuta valutazione del motivo d'appello concernente l'asserito errore formale di duplicazione del credito d'imposta per agevolazione gasolio autotrazione (anno 2018). In particolare, si disponeva che la parte più diligente producesse: – la documentazione relativa al modello F24 presentato nell'anno 2018 per “RU24 Cred. util. in compens. con mod. F24 – credito 2017”; – la documentazione, anche estratta dal cassetto fiscale, relativa ad eventuali rimborsi effettuati di crediti d'imposta per “caro petrolio” riferiti all'anno 2018 e/o conseguenti alla dichiarazione a rimborso presentata per tale anno. Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 24.10.2025.
In ottemperanza all'ordinanza, la società appellante Ricorrente_1 S.r.l. depositava memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 con contestuale deposito dei documenti richiesti.
La contribuente ha ribadito che la contestazione trae origine da un mero errore materiale di duplicazione del credito accise gasolio, privo di effetti sostanziali e tempestivamente corretto mediante dichiarazione integrativa presentata il 17.12.2021, successivamente alla comunicazione di irregolarità del 1.12.2021.
Ha prodotto i modelli F24 relativi all'anno 2018, dai quali risulta l'assenza di compensazioni di crediti per accise 2017 o 2018, nonché le determine e attestazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che comprovano il legittimo riconoscimento dei crediti accise maturati e l'inesistenza di duplicazioni.
Ha inoltre allegato estratti del cassetto fiscale, le comunicazioni via CIVIS intercorse con l'Ufficio e la relazione tecnica del dott. Nominativo_2, a conferma della corretta gestione dei crediti e dell'assenza di danno erariale. La memoria conclude insistendo sull'emendabilità dell'errore dichiarativo e sulla prevalenza dell'ultima dichiarazione integrativa validamente presentata, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. e, per l'effetto, deve riformarsi integralmente la sentenza impugnata.
In via preliminare va rilevato che i motivi di ricorso rigettati in primo grado e non specificamente riproposti in questa sede devono ritenersi rinunciati. Dalla lettura della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 2696/2024 e dell'atto di appello risulta infatti che la società, a fronte dei diversi motivi inizialmente articolati – riguardanti anche la notifica, la sottoscrizione e la motivazione della cartella – ha inteso in questa sede coltivare esclusivamente la censura relativa all'erroneo recupero del credito d'imposta per agevolazione gasolio (c.d. “caro petrolio”) indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno
2019, riferita al periodo d'imposta 2018.
Ciò posto, la questione oggetto del presente giudizio concerne la legittimità della pretesa fiscale recata dalla cartella di pagamento n. 07120220159441160000, notificata a seguito della comunicazione di irregolarità
n. 0009486219601 del 29 novembre 2021, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della somma di euro 128.647,95, comprensiva di imposta, interessi e sanzioni, assumendo che nella dichiarazione dei redditi 2019 la società avesse esposto al rigo RU27 un credito d'imposta per accise gasolio richiesto a rimborso per euro 88.656,00.
Dalla documentazione in atti risulta tuttavia che tale indicazione era frutto di un mero errore materiale di compilazione. Come puntualmente dedotto dall'appellante e comprovato dalla documentazione prodotta, la società ha tempestivamente corretto l'errore mediante dichiarazione integrativa presentata in data 17 dicembre 2021, con la quale il medesimo importo è stato riportato nel rigo RU24, quale credito utilizzato in compensazione, eliminando così l'erronea esposizione nel rigo RU27. L'esistenza e la tempestività di tale dichiarazione integrativa risultano comprovate dall'estratto telematico della trasmissione e dai modelli F24 allegati, da cui emerge che il credito non è mai stato chiesto né fruito a rimborso.
Va inoltre sottolineato che, nonostante l'ordinanza istruttoria di questa Corte del 6 giugno 2025, con la quale era stato disposto che l'Amministrazione producesse copia della documentazione relativa ad eventuali rimborsi eseguiti, l'Ufficio non ha dato riscontro, né ha offerto prova alcuna dell'effettivo pagamento del credito asseritamente indebito. Tale mancata produzione, pur a fronte dell'onere probatorio incombente sull'Amministrazione procedente, rafforza l'attendibilità della ricostruzione fornita dal contribuente.
La Corte di primo grado ha ritenuto di rigettare il ricorso ritenendo, al punto 2.2 della motivazione, che la dichiarazione dei redditi avesse natura di atto negoziale e dispositivo e, come tale, non potesse essere emendata se non entro i ristretti limiti dell'autotutela amministrativa. Tale argomentazione non può essere condivisa.
La dichiarazione tributaria, infatti, non è un atto di volontà negoziale, bensì un atto di scienza, con cui il contribuente rappresenta dati, fatti e valori rilevanti ai fini dell'imposizione. Proprio per tale natura, essa è suscettibile di correzione ogniqualvolta emerga un errore materiale o di diritto, al fine di garantire la corretta determinazione del tributo dovuto in relazione alla reale capacità contributiva.
In tal senso si è espressa, in termini inequivoci, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V,
11 luglio 2025, n. 19128, la quale afferma che “La dichiarazione dei redditi, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo ma recando mera esternazione di scienza e giudizio, è emendabile per correggere errori di fatto o di diritto che ordinariamente espongono il contribuente a un tributo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Questo principio vale anche in sede contenziosa, per evitare un prelievo fiscale indebito contrario ai principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa.”
Tale principio, pienamente applicabile al caso di specie, trova fondamento anche nella disciplina normativa di riferimento, in particolare nell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che testualmente prevede:
“le dichiarazioni dei redditi (…) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare (…) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.”
La norma, interpretata in senso coerente con i principi costituzionali di capacità contributiva e di legalità dell'imposizione, riconosce dunque al contribuente il diritto di emendare la propria dichiarazione, anche a favore, finché non siano decorsi i termini di decadenza dell'attività di accertamento.
Nel caso concreto, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha esercitato tale facoltà entro i termini di legge, presentando la dichiarazione integrativa del 17 dicembre 2021, successivamente alla comunicazione di irregolarità del
1 dicembre 2021 ma in un momento in cui l'attività di controllo non si era ancora cristallizzata in un atto definitivo.
In essa l'errore dichiarativo è stato emendato senza che fosse intervenuto alcun indebito vantaggio fiscale, come dimostrato dall'assenza di qualsiasi rimborso eseguito.
Pertanto, la pretesa di recuperare mediante cartella di pagamento l'importo indicato per mero errore materiale nel rigo RU27, e mai effettivamente rimborsato, si traduce in un prelievo privo di fondamento sostanziale, contrario ai principi di correttezza dell'azione amministrativa e di equità fiscale.
Come la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, non può essere preteso dal contribuente il pagamento di somme che non corrispondano ad alcun effettivo indebito arricchimento o a un'imposta dovuta, giacché il diritto tributario non tollera un'imposizione fondata su meri formalismi dichiarativi quando il dato sostanziale dimostri l'inesistenza del debito.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 07120220159441160000.
L'errore commesso dal contribuente è stato validamente corretto nei modi e nei termini previsti dalla legge,
e l'Amministrazione finanziaria non ha dimostrato l'esistenza di un indebito rimborso o di un'utilizzazione irregolare del credito.
Richiedere il pagamento di un importo mai rimborsato, solo perché erroneamente esposto a rimborso nella dichiarazione originaria, equivarrebbe a legittimare un prelievo fiscale indebito, contrario ai principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa, come chiarito dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 19128/2025.
Perttanto la Corte accoglie l'appello riformando la impugnata decisione e accogliendo il ricorso iniziale del contribuente avverso la cartella di pagamento che va annullata.
Le spese, stante la particolarità della questione trattata generatasi anche a causa di errore del contribuente nella trasmissione della dichiarazione corretta con successiva dichiarazione integrativa e la complessità generatasi che ha richiesto da parte di questa Corte la produzione di ulteriore documentazione con rinvio dell'udienza alla quale la controparte Agenzia delle Entrate non si è opposta, giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie l'appello, riformando la impugnata decisione. Spese dell'intero giudizio compesate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, AT
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6669/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159441160000 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7512/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 19.02.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli e della Ag.entrate - ON - avverso, come si legge nella decisione impugnata, la < pagamento n. 0712022 01594411 60 000 ricevuta a mezzo pec il 12 dicembre 2022, dell'importo di Euro
128.647,95 (Cfr. alleg. sub 2 per il recupero del credito d'imposta agev. gasol. autotraz. imp. da autotrasp.
(ex L. 246/01) pari ad Euro 88.656,00, e di cui al precedente controllo automatizzato (ex art. 36 bis DPR
600/73) della dichiarazione modello redditi 2019, presentata per il periodo d'imposta 2018 >>.
l giudice di primo grado respinge tutti i motivi di ricorso di Ricorrente_1 S.r.l.
Ha confermato la validità della notifica PEC proveniente da un indirizzo diverso da quello iscritto nei pubblici elenchi, ritenendo sufficiente che il mittente fosse chiaramente riconoscibile e richiamando la giurisprudenza di Cassazione 982/2023.
Ha escluso l'illegittimità del ruolo privo di firma, richiamando Cass. 27561/2018: l'atto si presume riferibile all'ufficio e l'onere di prova contraria grava sul contribuente.
Ha respinto la tesi dell'errore emendabile sul credito d'accisa: l'indicazione in dichiarazione è stata qualificata come atto negoziale (non mera dichiarazione di scienza) e l'impresa non ha dimostrato l'esistenza del credito.
Ha ritenuto infondate le doglianze su mancanza di atto prodromico e difetto di motivazione: la comunicazione
PEC del 1.12.2021 spiegava le ragioni del recupero e invitava a fornire chiarimenti, garantendo il contraddittorio.
Ha considerato sufficientemente dettagliati i criteri di calcolo di interessi e oneri nella cartella.
Con il rigetto del ricorso Ricorrente_1 è condannata alle spese: € 4.320 in favore dell'Agenzia delle Entrate e € 5.400 in favore dell'Agenzia Entrate-ON, oltre rimborso forfettario del 15 %.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania.
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi in quanto sostiene che la sentenza di primo grado abbia frainteso la natura dell'errore compiuto in dichiarazione: non si trattava di un credito d'accisa inesistente o indebitamente richiesto, ma del suo semplice duplicato grafico, mai utilizzato, subito eliminato con dichiarazione integrativa e spiegato all'Ufficio via CIVIS. Il contribuente, richiamando la giurisprudenza di Cassazione che ammette l'emendabilità degli errori essenziali e riconoscibili (artt.
1427-1428 c.c.; Cass. 16977/2019, 26382/2019), rimprovera ai giudici di aver trasformato un mero lapsus formale in una scelta “negoziale” irretrattabile, applicando in modo distorto l'art. 36-bis DPR 600/73. Poiché la duplicazione era evidente, subito rettificata ed esposta all'Amministrazione prima e durante il contraddittorio, l'avviso bonario e la cartella fondati su quell'anomalia sarebbero illegittimi;
pertanto si chiede la riforma della decisione e l'annullamento della cartella, in ossequio ai principi di capacità contributiva, buona fede e leale collaborazione (artt. 53 Cost. e 10 L. 212/2000).
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio e con condanna con attribuzione.
Si costituisce in giudizio la controparte AD ON che sostiene la infondatezza dell'appello in quanto ricorda che la cartella (128.647,95 €) deriva dal controllo sul modello Unico 2019 e che in primo grado tutti e sei i motivi del ricorso sono stati respinti;
in secondo grado la società ripropone soltanto la questione dell'asserito “errore materiale” sul credito d'accisa per gasolio. Secondo l'ADR, però, quel credito non è mai stato documentato con le certificazioni doganali e l'esposizione in dichiarazione costituisce una scelta negoziale: non basta un'integrativa tardiva per sanare l'irregolarità. Poiché l'appellante non ha fornito prove sull'esistenza del credito né chiarito come lo avrebbe già compensato, la pretesa tributaria resta legittima.
Di qui la richiesta di confermare la sentenza e condannare la società alle spese.
Si costituisce in giudizio l'AD che sottolinea che la società ha impugnato solo un punto della sentenza di primo grado, lasciando definitive le restanti statuizioni, e che l'atto di gravame manca di motivi specifici: ripete le stesse allegazioni già respinte, senza confutare la ratio decidendi. Il credito per “caro-petrolio” – annotato in dichiarazione 2019 – non è stato documentato con le certificazioni doganali;
la sua indicazione costituisce atto negoziale e non mero errore emendabile, sicché la successiva dichiarazione integrativa non basta a sanare l'irregolarità. Poiché il contribuente non ha fornito prova dell'esistenza né dell'uso del credito, il ruolo formato ex art. 36-bis è legittimo e la motivazione dei primi giudici è completa e coerente. L'Ufficio chiede quindi di confermare la decisione n. 2696/17/2024 della CGT di Napoli e di condannare l'appellante alle spese.
In data 06.06.2025 la Corte, con ordinanza interlocutoria, rilevava la necessità di acquisire documentazione integrativa per una più compiuta valutazione del motivo d'appello concernente l'asserito errore formale di duplicazione del credito d'imposta per agevolazione gasolio autotrazione (anno 2018). In particolare, si disponeva che la parte più diligente producesse: – la documentazione relativa al modello F24 presentato nell'anno 2018 per “RU24 Cred. util. in compens. con mod. F24 – credito 2017”; – la documentazione, anche estratta dal cassetto fiscale, relativa ad eventuali rimborsi effettuati di crediti d'imposta per “caro petrolio” riferiti all'anno 2018 e/o conseguenti alla dichiarazione a rimborso presentata per tale anno. Il giudizio veniva quindi rinviato all'udienza del 24.10.2025.
In ottemperanza all'ordinanza, la società appellante Ricorrente_1 S.r.l. depositava memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 con contestuale deposito dei documenti richiesti.
La contribuente ha ribadito che la contestazione trae origine da un mero errore materiale di duplicazione del credito accise gasolio, privo di effetti sostanziali e tempestivamente corretto mediante dichiarazione integrativa presentata il 17.12.2021, successivamente alla comunicazione di irregolarità del 1.12.2021.
Ha prodotto i modelli F24 relativi all'anno 2018, dai quali risulta l'assenza di compensazioni di crediti per accise 2017 o 2018, nonché le determine e attestazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che comprovano il legittimo riconoscimento dei crediti accise maturati e l'inesistenza di duplicazioni.
Ha inoltre allegato estratti del cassetto fiscale, le comunicazioni via CIVIS intercorse con l'Ufficio e la relazione tecnica del dott. Nominativo_2, a conferma della corretta gestione dei crediti e dell'assenza di danno erariale. La memoria conclude insistendo sull'emendabilità dell'errore dichiarativo e sulla prevalenza dell'ultima dichiarazione integrativa validamente presentata, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. e, per l'effetto, deve riformarsi integralmente la sentenza impugnata.
In via preliminare va rilevato che i motivi di ricorso rigettati in primo grado e non specificamente riproposti in questa sede devono ritenersi rinunciati. Dalla lettura della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 2696/2024 e dell'atto di appello risulta infatti che la società, a fronte dei diversi motivi inizialmente articolati – riguardanti anche la notifica, la sottoscrizione e la motivazione della cartella – ha inteso in questa sede coltivare esclusivamente la censura relativa all'erroneo recupero del credito d'imposta per agevolazione gasolio (c.d. “caro petrolio”) indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno
2019, riferita al periodo d'imposta 2018.
Ciò posto, la questione oggetto del presente giudizio concerne la legittimità della pretesa fiscale recata dalla cartella di pagamento n. 07120220159441160000, notificata a seguito della comunicazione di irregolarità
n. 0009486219601 del 29 novembre 2021, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della somma di euro 128.647,95, comprensiva di imposta, interessi e sanzioni, assumendo che nella dichiarazione dei redditi 2019 la società avesse esposto al rigo RU27 un credito d'imposta per accise gasolio richiesto a rimborso per euro 88.656,00.
Dalla documentazione in atti risulta tuttavia che tale indicazione era frutto di un mero errore materiale di compilazione. Come puntualmente dedotto dall'appellante e comprovato dalla documentazione prodotta, la società ha tempestivamente corretto l'errore mediante dichiarazione integrativa presentata in data 17 dicembre 2021, con la quale il medesimo importo è stato riportato nel rigo RU24, quale credito utilizzato in compensazione, eliminando così l'erronea esposizione nel rigo RU27. L'esistenza e la tempestività di tale dichiarazione integrativa risultano comprovate dall'estratto telematico della trasmissione e dai modelli F24 allegati, da cui emerge che il credito non è mai stato chiesto né fruito a rimborso.
Va inoltre sottolineato che, nonostante l'ordinanza istruttoria di questa Corte del 6 giugno 2025, con la quale era stato disposto che l'Amministrazione producesse copia della documentazione relativa ad eventuali rimborsi eseguiti, l'Ufficio non ha dato riscontro, né ha offerto prova alcuna dell'effettivo pagamento del credito asseritamente indebito. Tale mancata produzione, pur a fronte dell'onere probatorio incombente sull'Amministrazione procedente, rafforza l'attendibilità della ricostruzione fornita dal contribuente.
La Corte di primo grado ha ritenuto di rigettare il ricorso ritenendo, al punto 2.2 della motivazione, che la dichiarazione dei redditi avesse natura di atto negoziale e dispositivo e, come tale, non potesse essere emendata se non entro i ristretti limiti dell'autotutela amministrativa. Tale argomentazione non può essere condivisa.
La dichiarazione tributaria, infatti, non è un atto di volontà negoziale, bensì un atto di scienza, con cui il contribuente rappresenta dati, fatti e valori rilevanti ai fini dell'imposizione. Proprio per tale natura, essa è suscettibile di correzione ogniqualvolta emerga un errore materiale o di diritto, al fine di garantire la corretta determinazione del tributo dovuto in relazione alla reale capacità contributiva.
In tal senso si è espressa, in termini inequivoci, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione V,
11 luglio 2025, n. 19128, la quale afferma che “La dichiarazione dei redditi, non avendo natura di atto negoziale e dispositivo ma recando mera esternazione di scienza e giudizio, è emendabile per correggere errori di fatto o di diritto che ordinariamente espongono il contribuente a un tributo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Questo principio vale anche in sede contenziosa, per evitare un prelievo fiscale indebito contrario ai principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa.”
Tale principio, pienamente applicabile al caso di specie, trova fondamento anche nella disciplina normativa di riferimento, in particolare nell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che testualmente prevede:
“le dichiarazioni dei redditi (…) possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare (…) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.”
La norma, interpretata in senso coerente con i principi costituzionali di capacità contributiva e di legalità dell'imposizione, riconosce dunque al contribuente il diritto di emendare la propria dichiarazione, anche a favore, finché non siano decorsi i termini di decadenza dell'attività di accertamento.
Nel caso concreto, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha esercitato tale facoltà entro i termini di legge, presentando la dichiarazione integrativa del 17 dicembre 2021, successivamente alla comunicazione di irregolarità del
1 dicembre 2021 ma in un momento in cui l'attività di controllo non si era ancora cristallizzata in un atto definitivo.
In essa l'errore dichiarativo è stato emendato senza che fosse intervenuto alcun indebito vantaggio fiscale, come dimostrato dall'assenza di qualsiasi rimborso eseguito.
Pertanto, la pretesa di recuperare mediante cartella di pagamento l'importo indicato per mero errore materiale nel rigo RU27, e mai effettivamente rimborsato, si traduce in un prelievo privo di fondamento sostanziale, contrario ai principi di correttezza dell'azione amministrativa e di equità fiscale.
Come la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, non può essere preteso dal contribuente il pagamento di somme che non corrispondano ad alcun effettivo indebito arricchimento o a un'imposta dovuta, giacché il diritto tributario non tollera un'imposizione fondata su meri formalismi dichiarativi quando il dato sostanziale dimostri l'inesistenza del debito.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata, con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 07120220159441160000.
L'errore commesso dal contribuente è stato validamente corretto nei modi e nei termini previsti dalla legge,
e l'Amministrazione finanziaria non ha dimostrato l'esistenza di un indebito rimborso o di un'utilizzazione irregolare del credito.
Richiedere il pagamento di un importo mai rimborsato, solo perché erroneamente esposto a rimborso nella dichiarazione originaria, equivarrebbe a legittimare un prelievo fiscale indebito, contrario ai principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa, come chiarito dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza n. 19128/2025.
Perttanto la Corte accoglie l'appello riformando la impugnata decisione e accogliendo il ricorso iniziale del contribuente avverso la cartella di pagamento che va annullata.
Le spese, stante la particolarità della questione trattata generatasi anche a causa di errore del contribuente nella trasmissione della dichiarazione corretta con successiva dichiarazione integrativa e la complessità generatasi che ha richiesto da parte di questa Corte la produzione di ulteriore documentazione con rinvio dell'udienza alla quale la controparte Agenzia delle Entrate non si è opposta, giustifica la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie l'appello, riformando la impugnata decisione. Spese dell'intero giudizio compesate.