Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 382
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Errore materiale nella dichiarazione dei redditi

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione tributaria sia un atto di scienza suscettibile di correzione e che l'errore materiale sia stato validamente emendato con dichiarazione integrativa nei termini di legge. L'amministrazione non ha fornito prova dell'effettivo rimborso del credito o di un indebito vantaggio fiscale.

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La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sezione 16, ha esaminato l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso la sentenza della Corte di primo grado che aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate. La cartella, per un importo di Euro 128.647,95, riguardava il recupero di un presunto credito d'imposta per agevolazione gasolio autotrazione (ex L. 246/01) e un controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi 2019, relativa al periodo d'imposta 2018. La società appellante contestava la decisione di primo grado, sostenendo che l'indicazione in dichiarazione del credito fosse frutto di un mero errore materiale di duplicazione grafica, mai utilizzato, subito corretto con dichiarazione integrativa e spiegato all'Ufficio tramite CIVIS. Si richiamava la giurisprudenza di legittimità che ammette l'emendabilità degli errori essenziali e riconoscibili, lamentando che il giudice di primo grado avesse trasformato un lapsus formale in una scelta negoziale irretrattabile, applicando in modo distorto l'art. 36-bis del DPR 600/73. Si chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e l'annullamento della cartella, in ossequio ai principi di capacità contributiva, buona fede e leale collaborazione. L'Agenzia delle Entrate, sia nella Direzione Provinciale che nella sede ON, eccepiva l'infondatezza dell'appello, ribadendo che il credito non era stato documentato con le certificazioni doganali e che l'esposizione in dichiarazione costituiva una scelta negoziale non sanabile da una dichiarazione integrativa tardiva, chiedendo la conferma della sentenza e la condanna alle spese.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza impugnata. Ha preliminarmente rilevato che la società appellante aveva rinunciato ai motivi di ricorso rigettati in primo grado e non specificamente riproposti, concentrandosi esclusivamente sulla censura relativa all'erroneo recupero del credito d'imposta per agevolazione gasolio. La Corte ha ritenuto che l'indicazione in dichiarazione fosse frutto di un mero errore materiale di compilazione, tempestivamente corretto dalla società con dichiarazione integrativa presentata il 17 dicembre 2021, con la quale l'importo era stato correttamente riportato come credito utilizzato in compensazione. Tale correzione era comprovata dalla documentazione prodotta, inclusi i modelli F24, dai quali emergeva l'assenza di richieste di rimborso del credito. La Corte ha altresì sottolineato la mancata produzione da parte dell'Amministrazione di prove relative ad eventuali rimborsi eseguiti, nonostante l'ordinanza istruttoria. È stata disattesa l'argomentazione del giudice di primo grado sulla natura negoziale della dichiarazione dei redditi, affermando che essa è un atto di scienza suscettibile di correzione per errori materiali o di diritto, in linea con la giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 19128/2025) e con l'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. Poiché l'errore è stato validamente corretto nei termini di legge e l'Amministrazione non ha provato l'esistenza di un indebito rimborso, la pretesa fiscale è stata ritenuta priva di fondamento sostanziale. Di conseguenza, la cartella di pagamento è stata annullata. Le spese processuali dell'intero giudizio sono state compensate, data la particolarità della questione e la complessità generatasi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 382
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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