Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 milioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 495.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 milioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico dell'analogo fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 495.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.