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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAMANTHA CALANDUCCI
e
BE MA ZO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MAURO LEANZA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI PERSONALI
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, con il vincolo del reciproco rispetto e con l'impegno a collaborare nell'educazione della figlia, ; Per_1
2. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso il padre e diritto della madre di vederla e tenerla seco:
Settimanalmente
- Tre giorni a settimana, giorni da concordare sempre e preventivamente con il sig. (con Pt_1 orario dalle h. 18:00 alle h 20:30, riaccompagnando la figlia dopo aver cenato); - Nei week end a settimane alterne (due weekend al mese): dal sabato alle h. 18:00 fino alla giornata della domenica: durante il periodo autunnale/invernale con rientro a casa del padre la domenica alle ore 21:00; durante il periodo primaverile/estivo on rientro la domenica anche alle ore 23:00.
Festività.
Natale 2025.
La figlia trascorrerà la vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre dalle ore 11:00.
trascorrerà le vacanze natalizie con la madre nei giorni consecutivi dal 25 sino al 31 Per_1 dicembre.
Negli anni successivi si alterneranno la vigilia e giorno festivo.
Capodanno 2025.
La minore trascorrerà la vigilia del 31 Dicembre con la madre per poi riaccompagnarla alle ore 22:00, dopo cena, a casa dal papà e il Capodanno 1 Gennaio con il padre.
trascorrerà consecutivamente le vacanze dall'1 al 6 Gennaio con il papà. Per_1
Negli anni successivi si alterneranno vigilia e festivo.
Pasqua 2026.
La minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, e il lunedì di Pasquetta con la madre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Negli anni successivi si alternerà il giorno di Pasqua e la Pasquetta.
Festa di tutti i santi 2025.
La minore trascorrerà questa festa con il papà. Nel 2026 con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00) e così alternandosi negli anni.
Festa dell'8 Dicembre.
La minore trascorrerà questa festa con il papà. Nel 2026 con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00) e così alternandosi negli anni.
Festa del 25 Aprile 2026.
trascorrerà questa festa con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00). Nel 2026 con il Per_1 padre e così alternandosi negli anni.
Festa dell'1 Maggio 2026.
La minore trascorrerà questa festa con il papà. Nel 2027 con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00) e così alternandosi negli anni.
Festa del 2 Giugno 2026.
pagina 2 di 5 trascorrerà questa festa con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00). Nel 2027 con il Per_1 padre e così alternandosi negli anni.
Festa del papà e compleanno.
Nel giorno della festa del papà e del compleanno del padre, la figlia trascorrerà tali giornate insieme al genitore, anche se dovessero coincidere con i giorni in cui spetta alla madre tenerla seco, fatta salva l'ipotesi per la mamma di concordare altro giorno della settimana per poterla avere con sè.
Festa della mamma e compleanno.
Nelle giornate della festa della mamma e del compleanno della madre, la minore resterà con la stessa anche se dovessero coincidere con i giorni in cui il padre esercita il diritto di visita, fatta salva l'ipotesi per il papà di concordare altro giorno della settimana per poterla vedere.
Compleanno di . Per_1
I compleanni potranno essere festeggiati in alternativa:
a) Con una festa per il giorno del compleanno, a cui saranno presenti entrambi i genitori.
b) Nel caso di impossibilità di essere entrambi presenti, la figlia festeggerà il suo compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
Nel caso in cui, in occasione del compleanno, uno dei genitori un anno volesse portare fuori
, l'anno successivo potrà farlo l'altro genitore. Per_1
Negli anni si alterneranno il pranzo e la cena con l'uno e l'altro genitore.
Vacanze estive.
Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, potrà Per_1 trascorrere con la madre una settimana consecutiva nel mese di Luglio e una settimana consecutiva nel mese di Agosto (da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
Autorizzazione al rilascio dei passaporti per la figlia minore
I sigg. e Mazzoleni, prestano già il loro consenso e autorizzano il rilascio del passaporto per Pt_1 la figlia . Per_1
CONDIZIONI PATRIMONIALI
3. I coniugi danno atto della loro reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinunciano al contributo di mantenimento verso l'altro;
4. La casa coniugale, sita in UR (Lc) via Lungolago Aldo Moro n. 26, di proprietà del sig.
per il benessere della minore e un senso di continuità nella quotidianità di , verrà Pt_1 Per_1 assegnata al sig. con ogni arredo e suppellettile, in qualità di genitore collocatario;
Pt_1
5. L'assegno unico sarà interamente corrisposto nella misura del 100% al sig. , Parte_1 quale genitore collocatario della figlia;
pagina 3 di 5 6. Le spese straordinarie, purché concordate e/o documentate, seguendo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Lecco, saranno ripartite in parti uguali trai i coniugi in misura del 50% ciascuno.
CONCLUSIONI
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/10/2010 civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UR (LC), Serie A, n. 5, p. II, anno 2010;
• Ordinare al Comune di UR (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
• CONFERMARE le seguenti condizioni:
1. La figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 presso il padre, nell'abitazione sita in UR (Lc) via Lungolago Aldo Moro n. 26, con diritto della madre di vederla e tenerla con seco secondo le modalità e nei giorni sopra descritti;
2. La casa coniugale sita in UR (Lc) via Lungolago Aldo Moro n. 26, di proprietà del sig.
è assegnata a quest'ultimo; Pt_1
3. L'assegno unico sia assegnato al 100% al sig. in quanto genitore collocatario della minore Pt_1
; Per_1
4. Le spese straordinarie vengano ripartite in misura del 50% a carico di entrambi i genitori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e BE MA ZO hanno Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario il 16/10/2010 a UR e dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia , minorenne. Per_1
Con sentenza n. 288/2024 pubblicata in data 18/03/2024, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione pagina 4 di 5 della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a UR il 16/10/2010 tra e BE MA Parte_1
ZO trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 9 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SAMANTHA CALANDUCCI
e
BE MA ZO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MAURO LEANZA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONDIZIONI PERSONALI
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, con il vincolo del reciproco rispetto e con l'impegno a collaborare nell'educazione della figlia, ; Per_1
2. La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso il padre e diritto della madre di vederla e tenerla seco:
Settimanalmente
- Tre giorni a settimana, giorni da concordare sempre e preventivamente con il sig. (con Pt_1 orario dalle h. 18:00 alle h 20:30, riaccompagnando la figlia dopo aver cenato); - Nei week end a settimane alterne (due weekend al mese): dal sabato alle h. 18:00 fino alla giornata della domenica: durante il periodo autunnale/invernale con rientro a casa del padre la domenica alle ore 21:00; durante il periodo primaverile/estivo on rientro la domenica anche alle ore 23:00.
Festività.
Natale 2025.
La figlia trascorrerà la vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre dalle ore 11:00.
trascorrerà le vacanze natalizie con la madre nei giorni consecutivi dal 25 sino al 31 Per_1 dicembre.
Negli anni successivi si alterneranno la vigilia e giorno festivo.
Capodanno 2025.
La minore trascorrerà la vigilia del 31 Dicembre con la madre per poi riaccompagnarla alle ore 22:00, dopo cena, a casa dal papà e il Capodanno 1 Gennaio con il padre.
trascorrerà consecutivamente le vacanze dall'1 al 6 Gennaio con il papà. Per_1
Negli anni successivi si alterneranno vigilia e festivo.
Pasqua 2026.
La minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, e il lunedì di Pasquetta con la madre dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
Negli anni successivi si alternerà il giorno di Pasqua e la Pasquetta.
Festa di tutti i santi 2025.
La minore trascorrerà questa festa con il papà. Nel 2026 con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00) e così alternandosi negli anni.
Festa dell'8 Dicembre.
La minore trascorrerà questa festa con il papà. Nel 2026 con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00) e così alternandosi negli anni.
Festa del 25 Aprile 2026.
trascorrerà questa festa con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00). Nel 2026 con il Per_1 padre e così alternandosi negli anni.
Festa dell'1 Maggio 2026.
La minore trascorrerà questa festa con il papà. Nel 2027 con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00) e così alternandosi negli anni.
Festa del 2 Giugno 2026.
pagina 2 di 5 trascorrerà questa festa con la madre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00). Nel 2027 con il Per_1 padre e così alternandosi negli anni.
Festa del papà e compleanno.
Nel giorno della festa del papà e del compleanno del padre, la figlia trascorrerà tali giornate insieme al genitore, anche se dovessero coincidere con i giorni in cui spetta alla madre tenerla seco, fatta salva l'ipotesi per la mamma di concordare altro giorno della settimana per poterla avere con sè.
Festa della mamma e compleanno.
Nelle giornate della festa della mamma e del compleanno della madre, la minore resterà con la stessa anche se dovessero coincidere con i giorni in cui il padre esercita il diritto di visita, fatta salva l'ipotesi per il papà di concordare altro giorno della settimana per poterla vedere.
Compleanno di . Per_1
I compleanni potranno essere festeggiati in alternativa:
a) Con una festa per il giorno del compleanno, a cui saranno presenti entrambi i genitori.
b) Nel caso di impossibilità di essere entrambi presenti, la figlia festeggerà il suo compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore.
Nel caso in cui, in occasione del compleanno, uno dei genitori un anno volesse portare fuori
, l'anno successivo potrà farlo l'altro genitore. Per_1
Negli anni si alterneranno il pranzo e la cena con l'uno e l'altro genitore.
Vacanze estive.
Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, potrà Per_1 trascorrere con la madre una settimana consecutiva nel mese di Luglio e una settimana consecutiva nel mese di Agosto (da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
Autorizzazione al rilascio dei passaporti per la figlia minore
I sigg. e Mazzoleni, prestano già il loro consenso e autorizzano il rilascio del passaporto per Pt_1 la figlia . Per_1
CONDIZIONI PATRIMONIALI
3. I coniugi danno atto della loro reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinunciano al contributo di mantenimento verso l'altro;
4. La casa coniugale, sita in UR (Lc) via Lungolago Aldo Moro n. 26, di proprietà del sig.
per il benessere della minore e un senso di continuità nella quotidianità di , verrà Pt_1 Per_1 assegnata al sig. con ogni arredo e suppellettile, in qualità di genitore collocatario;
Pt_1
5. L'assegno unico sarà interamente corrisposto nella misura del 100% al sig. , Parte_1 quale genitore collocatario della figlia;
pagina 3 di 5 6. Le spese straordinarie, purché concordate e/o documentate, seguendo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Lecco, saranno ripartite in parti uguali trai i coniugi in misura del 50% ciascuno.
CONCLUSIONI
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/10/2010 civile, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di UR (LC), Serie A, n. 5, p. II, anno 2010;
• Ordinare al Comune di UR (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali;
• CONFERMARE le seguenti condizioni:
1. La figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 presso il padre, nell'abitazione sita in UR (Lc) via Lungolago Aldo Moro n. 26, con diritto della madre di vederla e tenerla con seco secondo le modalità e nei giorni sopra descritti;
2. La casa coniugale sita in UR (Lc) via Lungolago Aldo Moro n. 26, di proprietà del sig.
è assegnata a quest'ultimo; Pt_1
3. L'assegno unico sia assegnato al 100% al sig. in quanto genitore collocatario della minore Pt_1
; Per_1
4. Le spese straordinarie vengano ripartite in misura del 50% a carico di entrambi i genitori.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e BE MA ZO hanno Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario il 16/10/2010 a UR e dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia , minorenne. Per_1
Con sentenza n. 288/2024 pubblicata in data 18/03/2024, il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione pagina 4 di 5 della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a UR il 16/10/2010 tra e BE MA Parte_1
ZO trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2010, parte II, serie A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UR per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 9 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 5 di 5