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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 598 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (già - cod. fisc. con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale in Bucarest-Romania alla Str. Gara Herestrău nr. 4B, etaj 10); rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
precisato che “la prova scritta richiesta dagli art. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente” (cfr., ex multis, Cass. n. 4974/00); ritenuto ulteriormente che non ricorrono i presupposti per il pagamento senza dilazione con provvisoria esecutività di cui all'art. 642 comma primo c.p.c., né per l'esercizio del potere discrezionale di concedere la provvisoria esecutività di cui al secondo comma del citato articolo;
INGIUNGE A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco snc (cod. fisc. titolare dell'impresa individuale denominata C.F._1
“Voglia di Pizza”, con sede legale in Cetraro Marina (CS) alla Via Lungo Aron snc, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 15.382,10 oltre – nei limiti di legge e come specificato nel ricorso– gli interessi previsti dall'art. 1284 c.c. e dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché dall'art. 1283 c.c.;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145.50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che in difetto di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Paola, 06/06/2025 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (già - cod. fisc. con sede Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
legale in Bucarest-Romania alla Str. Gara Herestrău nr. 4B, etaj 10); rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
precisato che “la prova scritta richiesta dagli art. 633 ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente proveniente da terzi, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti, comunque, l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente” (cfr., ex multis, Cass. n. 4974/00); ritenuto ulteriormente che non ricorrono i presupposti per il pagamento senza dilazione con provvisoria esecutività di cui all'art. 642 comma primo c.p.c., né per l'esercizio del potere discrezionale di concedere la provvisoria esecutività di cui al secondo comma del citato articolo;
INGIUNGE A
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Francesco snc (cod. fisc. titolare dell'impresa individuale denominata C.F._1
“Voglia di Pizza”, con sede legale in Cetraro Marina (CS) alla Via Lungo Aron snc, di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 15.382,10 oltre – nei limiti di legge e come specificato nel ricorso– gli interessi previsti dall'art. 1284 c.c. e dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/02, nonché dall'art. 1283 c.c.;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso professionale, in € 145.50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che in difetto di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Paola, 06/06/2025 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero