Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1638
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter DPR 600/73

    La Corte ritiene che la mancata comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter DPR 600/73 renda nulla la cartella di pagamento, in quanto tale comunicazione ha una funzione di garanzia e realizza l'interlocuzione necessaria tra amministrazione e contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. Nel caso specifico, la comunicazione degli esiti è avvenuta mediante consegna al portiere senza spedizione della raccomandata informativa, configurando una nullità della notifica ai sensi della giurisprudenza della Cassazione.

  • Altro
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, inclusa la prescrizione.

  • Altro
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, inclusa la prescrizione di interessi e sanzioni.

  • Altro
    Decadenza del diritto di credito

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, inclusa la decadenza.

  • Altro
    Incompletezza del computo degli interessi

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, inclusa l'incompletezza del computo degli interessi.

  • Altro
    Omessa o insufficiente valutazione della documentazione fornita

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, inclusa la valutazione della documentazione.

  • Altro
    Onere di deposito della documentazione da parte dell'agente della riscossione

    La Corte, accogliendo il motivo relativo alla nullità della cartella per mancata comunicazione dell'esito del controllo, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi, inclusa la questione relativa all'onere di deposito della documentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1638
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1638
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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