CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1638/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14129/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085284222000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
I di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 1., Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 07120250085284222000 avente ad oggetto IRPEF e altro, conseguente al controllo formale 36 ter DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella per i seguenti motivi:
1.mancanza di qualsivoglia atto prodromico e/o notificato in maniera irregolare;
2.prescrizione della pretesa tributaria a titolo di irpef, addizionali regionali e comunali;
3.prescrizione di interessi e sanzioni ed impossibilità di trasformare la prescrizione breve in decennale per le eventuali cartelle non impugnate nei termini;
4. decadenza del presunto diritto di credito vantato dal convenuto;
5. sull'incompletezza del computo degli interessi;
6. sull'omessa o insufficiente valutazione della documentazione fornita dalla contribuente;
7.sull'onere di deposito della documentazione da parte dell'agente della riscossione, notifiche e copie conformi.
Si costituiva all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va osservato che “La cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 16163 (Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio) del 16 giugno
2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, la Comunicazione degli Esiti ex art. 36 ter (Codice atto 04615302181 ) è avvenuta mediante consegna al portiere in data 05.12.2024, senza spedizione della raccomandata informativa. In merito alla regolarità della notificazione al portiere si richiama la consolidata giurisprudenza della S.C.
(ordinanza n.16300/24 che ribadisce i principi evidenziati dalle sentenza Cass. 04/12/2012, 21725 del;
Cass. civ., Sez. III, 24/07/2023, n. 22095) , secondo la quale, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.
Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo, il ricorso va accolto, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14129/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085284222000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
I di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 1., Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la cartella di pagamento n. 07120250085284222000 avente ad oggetto IRPEF e altro, conseguente al controllo formale 36 ter DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità della cartella per i seguenti motivi:
1.mancanza di qualsivoglia atto prodromico e/o notificato in maniera irregolare;
2.prescrizione della pretesa tributaria a titolo di irpef, addizionali regionali e comunali;
3.prescrizione di interessi e sanzioni ed impossibilità di trasformare la prescrizione breve in decennale per le eventuali cartelle non impugnate nei termini;
4. decadenza del presunto diritto di credito vantato dal convenuto;
5. sull'incompletezza del computo degli interessi;
6. sull'omessa o insufficiente valutazione della documentazione fornita dalla contribuente;
7.sull'onere di deposito della documentazione da parte dell'agente della riscossione, notifiche e copie conformi.
Si costituiva all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va osservato che “La cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell'iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 16163 (Pres. Cataldi, Rel. Di Marzio) del 16 giugno
2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, la Comunicazione degli Esiti ex art. 36 ter (Codice atto 04615302181 ) è avvenuta mediante consegna al portiere in data 05.12.2024, senza spedizione della raccomandata informativa. In merito alla regolarità della notificazione al portiere si richiama la consolidata giurisprudenza della S.C.
(ordinanza n.16300/24 che ribadisce i principi evidenziati dalle sentenza Cass. 04/12/2012, 21725 del;
Cass. civ., Sez. III, 24/07/2023, n. 22095) , secondo la quale, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.
Alla luce di quanto esposto, assorbito ogni altro motivo, il ricorso va accolto, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco