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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3289 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NAPOLITANO
ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in Nola alla via
Principe di Napoli n. 127,
RICORRENTE
E
rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LALLO GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al C.so Secondigliano
n°230/c,
1 2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, in particolare in termini di riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio IO, nato il
30.05.2006, atteso ma modifica in peius delle sue condizioni reddituali.
Non si costituiva la parte resistente e dunque ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da verbale
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Benevento con sentenza n.2227/2017 del 12.12.2017, previa
2 3
comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.02.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido del figlio della coppia (IO nato il
30.05.2006).
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne l'unico figlio della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alle istanze di tipo economico, si evidenzia che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che
3 4
il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
4 5
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25
5 6
luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio
2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo IO da poco divenuto maggiorenne
(19 anni), va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Dagli atti processuali non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che il giovane, da poco maggiorenne e dunque appena fuoriuscito dal percorso scolastico (istituto alberghiero), abbia trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomo del tutto sotto il profilo economico.
6 7
Parte ricorrente inoltre deduce un depauperamento della propria condizione economica derivante sia da una contrazione dei propri redditi sia dal maggior onere di provvedere al sostentamento di un altro figlio nato da una successiva relazione, mentre parte resistente contesta tale circostanza deducendo un aumento del reddito del sig. Pt_1
Nel presente giudizio nulla risulta provato in ordine a tale circostanza sopravvenuta. Il invoca la riduzione del 50% Pt_1
dell'assegno di mantenimento, attualmente pari ad €.500,00, sulla scorta delle maggiori potenzialità economiche della rispetto CP_1
all'epoca della separazione, dichiaratasi come lavoratrice part-time con stipendio pari ad €.513,00 mensili, occupazione che, pur concorrendo a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comporta però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore che non ha registrato alcuna diminuzione delle proprie entrate in epoca successiva alla separazione.
Infatti, dalla documentazione allegata da parte ricorrente emerge che il reddito del nell'anno 2018 era pari ad €.17.004,00, nel Pt_1
2019 ad €. 16.948,00, nel 2020 ad €.16.948,00 e nel 2021 ad
€.14.915,00, in assenza di qualsivoglia documentazione reddituale/patrimoniale relativa agli anni 2022, 2023 e 2024.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita del figlio, del rapporto di convivenza dello stesso con la madre, ed in particolare dell'esclusivo tempo di permanenza del figlio presso la madre, attesa la residenza del padre a Milano e di una
7 8
scarsissima frequentazione tra gli stessi, considerata altresì la documentazione reddituale allegata dalle parti, risulta equo fissare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dello stesso, la somma mensile di euro € 600,00. Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e CP_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese CP_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sulla assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa CP_1
coniugale perché, convivendo la stessa con il figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma
VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e,
8 9
per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 24/02/2005 (atto n.15, parte I,
s., sez. G, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005);
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 CP_1
di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• assegna la ex casa coniugale alla resistente CP_1
[...]
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3289 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NAPOLITANO
ANTONIO presso cui elettivamente domicilia in Nola alla via
Principe di Napoli n. 127,
RICORRENTE
E
rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LALLO GENNARO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al C.so Secondigliano
n°230/c,
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali, in particolare in termini di riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio IO, nato il
30.05.2006, atteso ma modifica in peius delle sue condizioni reddituali.
Non si costituiva la parte resistente e dunque ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14/11/2024 le parti concludevano come da verbale
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Benevento con sentenza n.2227/2017 del 12.12.2017, previa
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comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.02.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sull'affido del figlio della coppia (IO nato il
30.05.2006).
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne l'unico figlio della coppia, ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine alle istanze di tipo economico, si evidenzia che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che
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il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
4 5
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità
o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25
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luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio
2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406). Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo IO da poco divenuto maggiorenne
(19 anni), va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
Dagli atti processuali non è emerso alcun elemento che possa far ritenere che il giovane, da poco maggiorenne e dunque appena fuoriuscito dal percorso scolastico (istituto alberghiero), abbia trovato possibilità rapide e concrete di rendersi autonomo del tutto sotto il profilo economico.
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Parte ricorrente inoltre deduce un depauperamento della propria condizione economica derivante sia da una contrazione dei propri redditi sia dal maggior onere di provvedere al sostentamento di un altro figlio nato da una successiva relazione, mentre parte resistente contesta tale circostanza deducendo un aumento del reddito del sig. Pt_1
Nel presente giudizio nulla risulta provato in ordine a tale circostanza sopravvenuta. Il invoca la riduzione del 50% Pt_1
dell'assegno di mantenimento, attualmente pari ad €.500,00, sulla scorta delle maggiori potenzialità economiche della rispetto CP_1
all'epoca della separazione, dichiaratasi come lavoratrice part-time con stipendio pari ad €.513,00 mensili, occupazione che, pur concorrendo a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comporta però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore che non ha registrato alcuna diminuzione delle proprie entrate in epoca successiva alla separazione.
Infatti, dalla documentazione allegata da parte ricorrente emerge che il reddito del nell'anno 2018 era pari ad €.17.004,00, nel Pt_1
2019 ad €. 16.948,00, nel 2020 ad €.16.948,00 e nel 2021 ad
€.14.915,00, in assenza di qualsivoglia documentazione reddituale/patrimoniale relativa agli anni 2022, 2023 e 2024.
Pertanto, tenuto conto dell'inevitabile accrescimento delle esigenze di vita del figlio, del rapporto di convivenza dello stesso con la madre, ed in particolare dell'esclusivo tempo di permanenza del figlio presso la madre, attesa la residenza del padre a Milano e di una
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scarsissima frequentazione tra gli stessi, considerata altresì la documentazione reddituale allegata dalle parti, risulta equo fissare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dello stesso, la somma mensile di euro € 600,00. Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e CP_1
rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese CP_1
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
• Sulla assegnazione della ex casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione a della ex casa CP_1
coniugale perché, convivendo la stessa con il figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma
VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della parziale soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e,
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per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a NAPOLI il 24/02/2005 (atto n.15, parte I,
s., sez. G, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005);
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , entro e non oltre il giorno 5 CP_1
di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le CP_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
• assegna la ex casa coniugale alla resistente CP_1
[...]
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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