Decreto cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 06/05/2026, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15579 del 2025, proposto da:
IS EN IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'11.11.2025, protocollo n. 2590;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. GO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 18.12.2025 e depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa domanda cautelare:
- del provvedimento di diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell’11.11.2025, protocollo n. 2590;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio dell’intimato Ministero, in data 5.1.2026, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, le parti hanno rappresentato l’avvenuto rilascio del visto d’ingresso in favore della ricorrente, come confermato altresì alla camera di consiglio del giorno 29.4.2026 dal difensore della parte ricorrente, ivi comparso, in esito alla conclusione del procedimento di riesame avviato dall’Amministrazione, la quale ha potuto rivalutare l’intera produzione documentale della ricorrente, ivi inclusa quella depositata ex novo in sede di riesame (cfr. nota Ambasciata Ankara del 21.4.2026, all.to del 24.4.2026);
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
GO LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| GO LE | NA NI |
IL SEGRETARIO