TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9682 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 18474/2024
TRA
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa, dall'avv. Feliciana Sodano del Foro di Nola ATTRICE
E
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Carmen Caso del Foro di Napoli CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3.12.2025:
La mediante richiamo alle conclusioni rese in apposito Parte_1 foglio depositato telematicamente in data 1.12.2025, così concludeva:
“chiede che il giudice, tenuto conto anche del comportamento processuale assunto da controparte, dichiari la risoluzione del contratto con condanna della convenuta alla restituzione della somma bonificata pari ad euro 14.400,00, oltre interessi moratori dalla domanda nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non come richiesti in atto di citazione. Con condanna della convenuta ai sensi degli artt. 96 e 116 cpc per i comportamenti assunti in giudizio, già costituitati tardivamente.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio con attribuzione all'avv.to Feliciana Sodano.”
La mediante richiamo alle conclusioni rese in apposito Controparte_1 foglio depositato telematicamente in data 2.12.2025, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
- Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi analiticamente esposti nel presente atto e precisamente:
1 - rigettare la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta che non ha mai contravvenuto al dettato contrattuale al contrario di parte attrice;
- rigettare la domanda di restituzione dell'importo versato dall'attrice in quanto giustamente trattenuto dalla convenuta a titolo di acconto;
- rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata da controparte per infondatezza della stessa sia nel an che ne quantum;
- rigettare la richiesta dell'acquisizione di proprietà dei moduli fotovoltaici giacenti in proprietà attrice;
- rigettare la richiesta di pagamento delle spese legali;
- dichiararsi la correttezza del comportamento contrattuale della
[...]
BE e, per l'effetto Parte_2
- Stabilire un termine per la prosecuzione dei lavori arbitrariamente interrotti dalla società istante;
- Ordinare alla attrice di versare il saldo dovuto alla in Controparte_1 virtù di quanto stabilito contrattualmente e riportato nella fattura n. 1264 del 02.12.2022 (ALL.TO n. 5) pari ad € 36.000,00.
- In ogni caso dichiararsi che l'importo versato dalla attrice a titolo di acconto è giustificatamente trattenuto dalla per la merce Controparte_1 regolarmente fornita alla cliente in virtù di contratto Controparte_2 sottoscritto tra le parti il 02.11.2022;
- Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Parte_1 deduceva: a) di aver sottoscritto con la un contratto avente Controparte_1 ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico a fronte di un prezzo complessivo di € 36.000,00; b) che essa attrice aveva regolarmente provveduto, mediante bonifico bancario, al pagamento della prevista prima tranche di prezzo pari ad € 14.400,00; c) che, al contrario, la si CP_1 era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti;
d) che, infatti, la si era limitata alla mera consegna (senza installazione) CP_1 in data 16.5.2023, e, dunque, ben oltre il termine contrattualmente fissato nel 2.1.2023, di moduli fotovoltaici non conformi alle previsioni pattizie perché aventi potenza di 380 watt ciascuno invece che di 420 watt ciascuno;
d) che, inoltre, in data 22.6.2023, addetti della si erano presentati presso CP_1 essa attrice pretendo di installare i predetti pannelli non conformi “senza aver concordato un progetto”; e) che tale installazione era stata, pertanto, rifiutata da essa attrice;
f) che ne era seguito un fitto scambio di corrispondenza tra le parti, nel quale essa attrice aveva manifestato la propria disponibilità a ricevere l'installazione dell'impianto secondo le condizioni contrattuali, e, dunque, con pannelli da 420 watt ciascuno, ovvero a raggiungere un accordo prevedente una decurtazione di prezzo in caso di installazione dei pannelli da
380 watt ciascuno già consegnati;
g) che tale scambio non aveva, tuttavia, sortito alcun esito positivo;
h) che, in ragione di quanto esposto, il contratto inter partes andava risolto per grave inadempimento della i) CP_1 che conseguentemente spettava ad essa attrice la restituzione dell'acconto di prezzo versato pari ad € 14.400,00; l) che, inoltre, competeva ad essa attrice il risarcimento dei danni subiti in ragione del mancato completamento
2 dell'impianto entro il termine contrattualmente previsto (2.2.2023) ed, in generale, dell'inadempimento della – danni consistenti nel CP_1 mancato risparmio sui consumi di energia elettrica, nell'inutile mancata disponibilità di propri spazi in ragione del deposito dei pannelli consegnati dalla convenuta nonché nella sostanziale impossibilità di far realizzare a terzi il voluto impianto fotovoltaico.
L'attrice, nell'atto di citazione, rendeva, pertanto, le seguenti conclusioni:
“voglia l'ill.mo Tribunale adìto così provvedere:
* Dichiarare l'inadempimento contrattuale di , IN Controparte_1
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. e risolto il contratto sottoscritto tra le parti il 02.11.2022 che annulla e sostituisce quello del 25.10.2022, comunque risolto, avente ad oggetto la fornitura di un impianto fotovoltaico;
* Condannare, per l'effetto, IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPP.TE P.T. a restituire la somma bonificata da Parte_3
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. pari ad euro 14.400,00 oltre
[...] interessi moratori dalla domanda fino al soddisfo;
* Condannare, per l'effetto, IN PERSONA DEL Controparte_1
LEGALE RAPP.TE P.T, a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, subìti da , IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Parte_3 nella misura di euro 5.600,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice adìto accerterà in corso di causa e, comunque, nei limiti di valore dell'adìta giustizia;
* Ordinare a IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Controparte_1
P.T, di riprendere tutti i pannelli ancora depositati presso la sede della odierna attrice, a proprie spese, entro un congruo termine stabilito dall' On.le apprezzamento del Giudice adìto e, in caso di inerzia, ritenerlo, per giustizia, acquisito nel patrimonio di , IN Parte_3
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. ovvero disporre diversamente secondo il suo apprezzamento. Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale ex Decreto Ministero
Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012 e successive modifiche con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne ha fatto anticipo, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sodano Feliciana che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari, nonché con la maggiorazione di legge del 15% per spese legali.”.
Rilevata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, primo comma, c.p.c., la disposta rinnovazione del medesimo atto veniva ritualmente eseguita dall'attrice.
A seguito della rinnovazione della citazione si costituiva in giudizio tardivamente la deducendo: a) che la mancata installazione Controparte_1 dell'impianto fotovoltaico era dipesa unicamente dal diniego inopinatamente opposto dalla società attrice;
b) che, infatti, il contratto prevedeva unicamente la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 20 Kw realizzato con pannelli di marca Senec, Viesmann o Gemini, di un inverter di marca Azzurro o Zucchetti e di una colonnina elettrica;
c) che conseguentemente la consegna di 52 pannelli di marca Gemini della potenza di 380 watt ciascuno avvenuta in data 10.5.2023 era del tutto conforme al contratto;
d) che di tanto era stata, peraltro, resa edotta la committente, per il
3 tramite del suo difensore, con apposita pec del 20.6.2023, alla quale, in pari data, aveva fatto seguito, da parte della committente medesima, sempre a mezzo del suo difensore, l'autorizzazione all'installazione dell'impianto; e) che, tuttavia, la , coma da essa stessa rappresentato, in data Parte_1 22.6.2023, aveva, poi, di fatto, rifiutato l'installazione; f) che la
[...]
aveva, poi, anche successivamente, sempre rifiutato l'installazione Parte_1 dell'impianto; g) che, dunque, alcun inadempimento era ascrivibile ad essa convenuta;
h) che conseguentemente alcun danno risarcibile era ipotizzabile.
La nella comparsa di costituzione e risposta, rendeva, pertanto, CP_1 le conclusioni sopra riportate.
Tutto ciò premesso, le domande attoree non sono fondate e vanno, pertanto, respinte.
La decisione deve prendere le mosse dal rilievo che il contratto intercorso tra le parti, contrariamente agli assunti attorei (e così come, invece, correttamente evidenziato dalla convenuta), non prevede affatto che l'impianto fotovoltaico oggetto dello stesso dovesse essere realizzato con pannelli della potenza nominale di 420 watt ciascuno, essendo stato, invece, concordato al riguardo unicamente che la potenza nominale complessiva dell'impianto fosse di
“20Kw” e che i pannelli installandi fossero, alternativamente, di marca
“ . Controparte_3
Quanto, poi, al tempo dell'adempimento, ancora una volta contrariamente agli assunti attorei, la scheda contrattuale sottoscritta dalle parti non prevede, affatto, termini fissi, essendo unicamente previsto, all'art. 15 delle condizioni generali di contratto allegate alla scheda medesima, che la consegna dei materiali sarebbe dovuta avvenire (all'esito positivo di un apposito sopralluogo tecnico, dopo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni paesaggistiche e) dopo il pagamento dei previsti acconti di prezzo e che, successivamente alla consegna dei materiali, i lavori di installazione sarebbero dovuti iniziati nei successivi 90 giorni e terminare entro 90 giorni dal loro inizio.
Ne deriva che la consegna di 52 moduli fotovoltaici di marca Gemini della potenza nominale di 380 watt ciascuno (19.760 watt complessivi) pacificamente avvenuta da parte della in data 16.5.2023 – CP_1 consegna, si badi, avvenuta nonostante la , a fronte dell'avviso Parte_1 di merce pronta inoltratole in data 4.5.2023 (cfr. produzione attorea), non ha provveduto al pagamento del secondo acconto di prezzo contrattualmente previsto, appunto, ad “Avviso Merce Pronta” – si pone del tutto in linea con gli accordi contrattuali inter partes.
Ed, allora, la mancata installazione dell'impianto di cui si tratta, lungi dal derivare da una condotta di grave inadempimento della convenuta, non può che ascriversi alla condotta della stessa attrice, la quale - con atteggiamento, peraltro, alquanto ondivago - dapprima, con comunicazione del proprio difensore del 13.6.2023 (cfr. produzione attorea), ha - per quanto sopra detto, infondatamente - contestato la conformità dei pannelli consegnatile al contratto, poi, a seguito di comunicazione di precisazione promanante dal
4 difensore della del 20.6.2023, ha, il medesimo 20.6.2023, CP_1
“autorizza[to] i lavori” (cfr. comunicazioni in produzione di parte convenuta) e, poi, in data 22.6.2023, ha pacificamente nuovamente rifiutato l'installazione dell'impianto per il quale è lite.
E ciò con la precisazione che il contratto inter partes, contrariamente a quanto (invero solo) adombrato dall'attrice, non prevede una qualsivoglia previa approvazione di un (non meglio precisato) progetto da parte della committente.
D'altronde, anche con riferimento al periodo successivo al 22.6.2023, parimenti la mancata installazione dell'impianto per il quale è lite è ascrivibile alla condotta dell'attrice, atteso che risulta ex actis (cfr. comunicazioni intervenute tra le parti tra il 24.1 ed il 20.2.2024 in produzione attorea) che, prima dell'introduzione del presente giudizio, ancora nel febbraio 2024, la ha infondatamente preteso, per consentire l'installazione Parte_1 dell'impianto, la sostituzione dei pannelli ad essa già consegnati.
Per tutto quanto innanzi, dunque, non può ritenersi sussistente alcuna condotta di inadempimento - e tantomeno di “grave” inadempimento - della CP_1
e conseguentemente tanto la domanda di risoluzione contrattuale
[...] formulata dalla quanto le ulteriori domande attoree trovanti Parte_1 causa in tale invocata risoluzione devono essere respinte.
Quanto alle domande avanzate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (domanda di fissazione di un termine per poter adempiere, domanda di condanna dell'attrice al versamento del saldo del prezzo, ecc.) deve, invece, rilevarsene l'inammissibilità, essendo, al riguardo, sufficiente rilevare che poiché la si è costituita in giudizio tardivamente è decaduta CP_1 dalla facoltà di proporre domande in via riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente dell'attrice e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed all'effettiva consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse della (deposito della sola comparsa di costituzione e risposta e CP_1 partecipazione a due udienze con discussione orale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte dalla Parte_1
2. dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla
[...]
CP_1
3. condanna la al rimborso, in favore della Controparte_4 CP_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori per legge
[...] dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 15.12.2025
Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)
5