CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1290/2022
PROMOSSA DA
c.f./numero iscrizione Registro Alessandria Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 corrente a Tortona (AL) in Via Bandello n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f. , rappresentata e difesa Parte_3 C.F._1 dall'avv. Marco Borgarelli del foro di Alessandria (c.f. ), in virtù C.F._2 di delega apposta in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede Controparte_1 secondaria a Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale (i.v.) di euro
10.368.870.930,08, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. P.IVA_2 banca iscritta nell'Albo delle Banche n. 5361 e capogruppo del Gruppo BArio
[...]
iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela CP_1 dei Depositi e al Fondo nazionale di Garanzia, rappresentata, giusta procura a rogito Notaio
Rep. 6607 – Racc. 3488 (in atti), registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_1
Milano 2 in data 29.11.2018 al nr. 59825 Serie 1T, da già Controparte_2 CP_3 giusta atto di variazione denominazione sociale a rogito Notaio
[...] Persona_2
Rep. 14763 Racc. 7869) con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n° 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza - Brianza- Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg 13/D – Div. P.A.S. n.
54/2020 di Reg. il 10 Dicembre 2020, in persona del procuratore Dott. Persona_3 nato a Ischia (NA) il [...], a [...] autorizzato in forza di procura conferita
Pag. n. 1 di 11 dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. CP_4 [...]
di Milano del 02/08/2023 Rep. 10859 – Racc. 6172 (in atti) registrato presso Per_4
l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano DP II in data 08/08/2023 al n. 82894 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cavallone, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 69 è elettivamente domiciliata APPELLATA
NEL GIUDIZIO RIASSUNTO
[...]
(C.F. residente in [...]al Lambro (MB), Controparte_5 C.F._1 nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di (C.F. Parte_1
) e da (C.F. P.IVA_1 Controparte_6
), residente in [...], nella sua qualità di unico socio di C.F._3
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
Cont
- e per quanto possa occorrere da (C.F. , in persona del suo Parte_4 P.IVA_1 amministratore unico e legale rappresentante Signor Parte_3
tutti rappresentati e difesi, con poteri e facoltà disgiunti, dagli Avvocati Prof. Antonio
LO (C.F. ) e DR LO ( del C.F._4 C.F._5
Foro di Genova nonché dall'Avvocato Chiara Bairati ) del Foro di C.F._6
Torino ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Torino, Corso
Tassoni 31/A, giusta delega allegata al ricorso per riassunzione
Udienza collegiale del 3.12.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, in riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n° 181/2022 del 3 marzo 2022 pubblicata in data 7 marzo 2022, rep. n° 369/2022 del 7 marzo 2022, non notificata:
Nel merito anche in via riconvenzionale¸
- all'esito istruttorio, accertare la liberazione della società ricorrente da ogni obbligo nei
confronti della al pagamento della somma ex adverso richiesta in Controparte_8 esecuzione del contratto di mutuo del 14 luglio 2010 rep. n°123455/34684 e quindi dichiarare che la medesima esponente nulla deve alla Società mutuante stante l'accollo riguardante la s.r.l. GIUSO, al contempo dichiarando improcedibile l'esecuzione n°
182/2020 r.g. esec.imm. Tribunale di Alessandria per come promossa;
- in via principale, nel caso di rigetto della precedente domanda, accertare, in relazione al contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio di Alessandria del 14 luglio 2010, Per_5
n° 123455, rep. 34684 stipulato tra l'appellante e la società (ora Parte_5 [...]
), che il contratto sia eccedente il limite di finanziabilità in materia Parte_6 di mutuo fondiario, ciò ai sensi e per l'effetto del T.U.B. art. 38 e di ogni legge applicabile
Pag. n. 2 di 11 al caso de quo, cosi dichiarando nullo il patto contrattuale perché in violazione di una norma imperativa e/o comunque renderlo inefficace. Pertanto, determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti e, per l'effetto, dichiarare tenuta la , ut supra individuata, a restituire all'attrice la somma Parte_6 ultrapagata – da accertare esattamente in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- in via principale subordinata, all'esito istruttorio accertare, in relazione al contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio di Alessandria del 14 luglio 2010 n° 123455 rep. Per_5
34684 stipulato tra l'attrice e la società (ora ), Parte_5 Parte_6 la nullità di esso quale contratto di mutuo di scopo. Pertanto, determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti e, per l'effetto, dichiarare tenuta la , ut supra individuata, a restituire all'attrice la somma Parte_6 ultrapagata – da accertare esattamente in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze del grado. In caso di rigetto totale o parziale dell'appello, compensare le spese di lite dei gradi di giudizio tra le parti.
In via istruttoria: si reiterano le istanze formulate in primo grado e si richiamano i documenti prodotti, in questa sede specificamente:
- chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di disporre l'idonea consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore reale dell'immobile ipotecato all'anno 2010; il tutto, per stabilire oggettivamente ed ulteriormente lo “sforamento” del limite di finanziabilità in tema di mutuo fondiario;
con riserva di indicare il consulente di parte nel termine prescrivendo;
- chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello, ciò in base alla violazione dell'art. 38 T.U.B. e/o ogni norma applicabile nel caso de quo, di disporre l'idonea consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare il tasso di pagamento applicabile al contratto di mutuo ed ogni altra informazione utile a ricostruire univocamente tale contratto, a stabilirne la corretta
esecuzione, a determinare le somme dovute dalla mutuataria e dalla mutuante in applicazione del contratto bancario (tasso convenzionale) ed in applicazione del contratto conforme alla legge. Ovviamente, con salvezza circa il contenuto dettagliato dell'incarico al C.t.u.; con riserva di nominare un consulente di parte nel rispetto del termine prescrivendo;
- chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello (come già precisato in sede di ricorso e nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c.), di dare corso alla verificazione della firma apposta sul doc. 4a ai sensi dell'art. 216 c.p.c., con esame da rivolgersi al Sig. come ex Pt_7 adverso sostenuto e al legale rappresentante della società esponente all'epoca della missiva, indicando quali documenti comparativi per accertare la paternità della firma
Pag. n. 3 di 11 riportata sulla lettera doc. 4a l'atto pubblico prod. 3, i documenti di identità del legale Part rappresentante della s.r.l. IM. nell'anno 2014, il contratto di vendita prod. 5; con indicazione del termine e delle modalità per il deposito dei documenti predetti al fine di consentire l'espletamento dell'incombente; con riserva di indicare il consulente di parte nel termine prescrivendo;
con prescrizione all'avversaria di indicare le generalità esatte
e l'indirizzo del Sig. Persona_6
- chiedendo all'Ecc.ma Corte di Appello di disporre la consulenza tecnica atta a stabilire la genuinità del doc. 4a in punto tipo e composizione della carta, scritte ivi riportate, timbro e quindi per appurare eventuali falsificazioni di uno o più elementi, con riserva di nominare il consulente di parte nella disponenda C.t.u.”.
Per l'appellata
“Ogni contraria istanze ed eccezione disattesa, voglia la Corte di Appello di Torino, in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e di Parte_3 alla riassunzione del presente giudizio e, per Controparte_6
l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 305 c.p.c.; in ogni caso, rigettare l'appello avversario in quanto infondato, in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c., proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione immobiliare rubricata al n° 182/2020 r.g. Tribunale di Alessandria, promossa dalla . Parte_6
Costituitasi la all'udienza del 10.12.2020 la causa veniva assunta a riserva sulla Pt_6 istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da parte ricorrente: con successiva ordinanza riservata il Tribunale rigettava l'istanza, concedendo termine di gg. 30 per dare ingresso al giudizio di merito. Pa Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 gennaio 2021 IM. POR. dava ingresso alla fase di merito del giudizio di opposizione avverso il pignoramento immobiliare notificatole il 26.2.2020 per il credito residuo del mutuo fondiario contratto con BA AR di RA (oggi fusa in ). Controparte_1 Cont Pa A fondamento della domanda deduceva OR. che:
a) il debito sarebbe stato oggetto di accollo da parte della società con contratto Parte_8 preliminare di compravendita del 24.2.2014, accollo al quale la banca avrebbe aderito con efficacia liberatoria per il debitore originario;
Cont b) di conseguenza, nulla sarebbe più dovuto da Pt_4
c) in aggiunta, il contratto di mutuo fondiario sarebbe nullo per la violazione dell'art. 38 co. 2 TUB, nella parte in cui impone un rapporto massimo dell'80% tra importo del mutuo
Pag. n. 4 di 11 e valore della garanzia reale;
d) il superamento di tale limite si desume dal fatto che, a fronte di un mutuo di € 170.000 C Part (con ipoteca iscritta per € 306.000) il bene era stato acquistato da . al prezzo di €
90.000,00#, era in condizioni fatiscenti ed era stato valutato ancora meno in una perizia eseguita davanti alla CTP;
e) infine, il mutuo sarebbe anche da qualificare come mutuo di scopo, essendo stato concesso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, e sarebbe nullo per mancanza della causa posto che tale impianto non era stato poi realizzato dal debitore.
Costituitasi la BA, ha eccepito quanto segue:
a) ha disconosciuto il documento contenente il presunto consenso liberatorio all'accollo del mutuo da parte di osservando che di esso non vi era traccia nei suoi archivi Parte_8
e che in ogni caso il suo contenuto esulava dai poteri di rappresentanza di chi lo avrebbe firmato, e non era conforme alle procedure adottate dalla banca per impegni di analogo tenore;
b) in ogni caso, l'accordo tra e non si era mai perfezionato perché al Pt_1 Pt_8 preliminare di vendita non era mai seguita la stipula del definitivo;
c) aveva individuato la somma finanziabile sulla scorta di apposita perizia di stima nella quale si indicava il “valore prudenziale” del complesso immobiliare in € 437.320,00# e quindi l'importo del mutuo di € 170.000,00 era ben inferiore al limite dell'80% di tale valore;
d) il contratto non era qualificabile come mutuo di scopo, ed anche se lo fosse stato sarebbe comunque irrilevante che il mutuatario non avesse destinato le somme percepite alla destinazione per cui erano state erogate.
Dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita con l'esame di un teste indicato dalla parte attrice e poi, ritenute superflue le altre prove richieste, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2021 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza n. 181/2022, pubblicata in data 7.3.2022, il Tribunale di C Pa Alessandria rigettava l'opposizione, con la condanna di . POR. alla refusione delle spese di lite.
La sentenza non veniva notificata. Cont
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato OR. sr. ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
- laddove ha ritenuto che l'accollo, e quindi il subentro della non si sarebbe Parte_8 potuto verificare in mancanza della stipula dell'atto definitivo di trasferimento dell'immobile oggetto di mutuo;
Pag. n. 5 di 11 - laddove ha ritenuto che, a fronte della eccezione della creditrice diretta a contestare sia l'autenticità della lettera del 14.3.2014 e sia il potere di rappresentanza Parte_5 dell'apparente sottoscrittore, non avesse fornito la prova del potere di Pt_1 rappresentanza organica in capo al funzionario;
- laddove ha respinto la domanda riferita alla violazione del limite di finanziabilità del mutuo, poichè parte opponente non aveva neppure allegato quale sarebbe stato il valore finale del bene dato in garanzia dopo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Cont
4. Con atto depositato in data 27.2.2023 il procuratore della chiedeva Pt_4 disporsi l'interruzione del processo posto che il Tribunale ordinario di Alessandria aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della società: con successivo provvedimento pubblicato in data 15.3.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo.
5. Con ricorso depositato in data 13.6.2023 (C.F. Parte_3
, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante C.F._1 di (C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_6
), nella sua qualità di unico socio di (C.F. C.F._3 Parte_1 Cont
), e per quanto potesse occorrere (C.F. , visto l' P.IVA_1 Parte_4 P.IVA_1 articolo 303 c.p.c., chiedevano venisse fissata udienza per la prosecuzione del processo interrotto ed assegnato termine per la notifica del ricorso e dell'emanando decreto all'appellata Controparte_1
6. Con provvedimento Presidenziale pubblicato in data 15.6.2023, vista l'istanza proposta ai sensi dell'art. 303 cpc, veniva fissata udienza dinanzi al Collegio in data
28.11.2023 per la prosecuzione del giudizio, da svolgersi mediante trattazione scritta, con termine fino al 14.7.2023 per la notifica del ricorso e del decreto.
7. Con comparsa depositata in data 7.11.2023 si costituiva , Parte_6 rappresentata in giudizio da , chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il Controparte_2 difetto di legittimazione di e alla Parte_3 Controparte_6 riassunzione del giudizio, e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 305 cpc;
nel merito, parte appellata chiedeva comunque il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
8. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 18.12.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 31 gennaio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente appare opportuno procedere all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione di e di nelle Parte_3 Controparte_6 loro rispettive qualità di amministratore unico e legale rappresentante, e di socio unico
Pag. n. 6 di 11 della alla riassunzione del presente giudizio, già introdotto e successivamente Parte_1 interrotto (come visto) a seguito dell'intervenuta sottoposizione della società a liquidazione giudiziale.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
L'art. 143 D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), applicabile ratione temporis alla fattispecie e sostanzialmente riproduttivo del precedente art. 43 LF, preclude al legale rappresentante di una società a responsabilità limitata dichiarata in liquidazione giudiziale l'esercizio delle azioni giudiziarie e ciò perché, a seguito di tale dichiarazione, la legittimazione a proporre tali azioni si trasferisce al Curatore.
In effetti, fatte salve alcune ipotesi specificamente previste dalla legge, il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale è in linea generale privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale, spettando tale capacità solo al Curatore.
Per la verità esiste una capacità residuale del debitore, e tale capacità residuale trova argomento implicito a contrario nella lettera della legge, là dove l'art. 143 CCII stabilisce che in giudizio, al posto del debitore, stia il curatore, ma alla doppia condizione che si tratti di controversie “relative a rapporti di diritto patrimoniale” e che questi rapporti si ritrovino
“compresi nella liquidazione giudiziale”.
Quindi la dichiarazione di liquidazione giudiziale, pur non sottraendo al debitore la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziale, comporta, a norma dell'art. 143 CCII, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.
E di vero, intervenendo in “subiecta materia” la giurisprudenza di legittimità (in relazione a controversie instaurate sotto la vigenza del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267) ha chiarito che: “La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta ex art. 43 L. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione
processuale esclusivamente al curatore, salvo che questi rimanga inerte, sicché il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non sia invece conseguente ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass. Civ.
16151/2024; Cass. Civ. 19634/2023; Cass. Civ. 10 ottobre 2022, n. 29462; Cass. Civ.,
27.03.2019 n. 18188; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n. 13814; cfr. pure: Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 20 marzo 2012, n. 4448; Cass. S.U. 24.12.09,
n. 27346).
Dunque, per consolidata giurisprudenza, la legittimazione del debitore assoggettato a
Pag. n. 7 di 11 liquidazione giudiziale dev'essere esclusa laddove l'inerzia degli organi della procedura costituisca il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia, e ciò perché ove la mancata prosecuzione del giudizio consegua ad una specifica valutazione degli organi della procedura, volta a rinunciare al proseguimento dell'azione giudiziaria, non è ravvisabile quella mera inerzia (id. est, totale disinteresse) del curatore che possa giustificare la legittimazione straordinaria del debitore dichiarato fallito
(id est, assoggettato a liquidazione giudiziale) a proseguire il giudizio (cfr. ex multis Cass.
Sez. II n° 36780/2022), non essendo consentita a quest'ultimo la valutazione critica della scelta operata dal curatore.
Dunque la riassunzione ai fini della prosecuzione, operata da e Parte_3 si deve ritenere inammissibile, sia perché è stata Controparte_6 promossa da soggetto ormai privo della legittimazione processuale sia perché, nella fattispecie, non sussiste neppure la c.d. “legittimazione suppletiva” del legale rappresentante della srl, né tantomeno quella del socio unico, dipendente dalla c.d. “inerzia del curatore”.
Sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti in riassunzione (cfr. pag. 10 comparsa conclusionale), l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla BA non
è stata implicitamente rigettata: nell'ordinanza pubblicata in data 6.12.2023 la Corte si limitava a dare atto delle difese delle parti, e disponeva la prosecuzione del giudizio ai fini della precisazione delle conclusioni, senza prendere posizione sulle argomentazioni svolte.
Nel merito, i ricorrenti in riassunzione deducono che il disinteresse della curatela sia in re ipsa per il semplice fatto della mancata proposizione dell'istanza di riassunzione del procedimento interrotto (cfr. pag. 2 note scritte depositate in data 23.11.2022, pagg. 11-
12 comparsa conclusionale, pag. 3 memoria di replica ), precisando che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna prova dell'inerzia “qualificata” del Curatore (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale).
Purtuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'assoluto disinteresse della
Curatela (Sez. 1, Sentenza n. 11727 del 1990), come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa
e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela” (Cass.
n. 9482/2020; Cass. n. 2626/2018; Cass. n. 11727/1990).
Il richiamo operato da e alla Parte_3 Controparte_6 sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n° 11287/2023, non appare in termini posto
Pag. n. 8 di 11 che tale pronuncia riguarda specificamente rapporti di natura tributaria, coperti da rilevanza costituzionale (artt. 23 e 53 Cost.), in relazione ai quali esiste un interesse personale alla contestazione della pretesa tributaria anche per le conseguenze che quest'ultima potrebbe avere in sede penale: in altri termini, la specialità dell'obbligazione tributaria, che trova radice nel carattere pubblicistico-costituzionale, imperativo, indisponibile della stessa (la quale trova diretta matrice nella legge secondo parametri solidaristici di capacità contributiva, cfr. artt.23 e 53 Cost.), e la peculiarità del rapporto giuridico d'imposta in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non trovano riscontro nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di diritto privato, tanto che non è possibile una piena equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni di diritto privato e quello delle obbligazioni tributarie, “oggetto, per la particolarità dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica” (C.Cost. sent. nn. 157/1996, 291/1997, 90/2018).
Ed anche l'aspetto sanzionatorio rende particolarmente eclatante il divario di regime tra obbligazione tributaria ed obbligazione di diritto comune e, con ciò, la diversa intensità delle ragioni di difesa che vanno riconosciute al debitore-contribuente anche se assoggettato a liquidazione giudiziale.
E proprio in considerazione di queste caratteristiche, e solo di queste, sono stati affermati i principi richiamati dal e dal (cfr. pagg. 2 ricorso per riassunzione) Pt_3 CP_6 nella sentenza sopra indicata, ovvero è stata riconosciuta l'estensione della capacità processuale del contribuente fallito (id est, assoggettato a liquidazione giudiziale) ad impugnare 'in proprio' l'atto impositivo ritenuto illegittimo nel caso in cui a tanto non provveda, per qualsiasi ragione, il curatore.
Occorre anche sottolineare che, di norma, il curatore diligente, operando nell'interesse della massa, non rimane mai propriamente inerte, ma valuta 'sempre' se proporre o meno l'azione giudiziaria, così che l'inerzia legittimante in via eccezionale l'azione del fallito residuerebbe, in pratica, nella sola ipotesi di disattenzione o dimenticanza: in altri termini solo in queste ipotesi può parlarsi di disinteresse del Curatore in relazione al rapporto dedotto in lite, e tale circostanza deve essere rigorosamente provata da chi intenda farla valere.
In assenza di tale prova deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, la mancata riassunzione del procedimento di impugnazione esprima comunque una valutazione negativa in ordine alla convenienza della prosecuzione della controversia, e dunque si sia trattato di una inerzia consapevole e deliberata, frutto di interesse per il rapporto dedotto in lite.
E l'interesse della Curatela per il rapporto dedotto in lite trova conferma nella circostanza che la si è costituita nell'esecuzione RGE 182/2020 Controparte_9
Tribunale di Alessandria, come risulta dal verbale di aggiudicazione in atti (cfr. doc. 4
Pag. n. 9 di 11 allegato alle note scritte depositate in data 23.11.2023). Parte_9
Il solo fatto che il Curatore si sia attivato in sede giurisdizionale in relazione al medesimo rapporto patrimoniale dedotto in giudizio denota l'interesse del medesimo per la lite e, con ciò, l'apprensione del rapporto stesso al concorso: il che integra appunto, con il difetto di inerzia e disinteresse, il presupposto della regola generale di cui all'articolo 143 CCII, in base alla quale per questo genere di rapporti sta in giudizio il Curatore e non altri.
Nel caso di specie opera quindi il principio generale secondo cui la legittimazione ad agire integra una condizione dell'azione, si fonda sulle prospettazioni ed allegazioni della domanda ed il relativo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, fatti salvi i limiti del giudicato (per tutte, Cass.n. 28 ottobre 2015 n. 21925).
Di qui l'inammissibilità del proposto gravame ed il conseguente assorbimento di tutte le doglianze di merito che lo sorreggono.
10. L'impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione,
Dunque e vanno condannati, in Parte_3 Controparte_6 via tra loro solidale, alla rifusione a rappresentata in giudizio da Controparte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano, in base alle Controparte_2 disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € € 26.000,00 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio €
2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00# e così in complessivi € 6.946,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di e , Parte_3 Controparte_6 in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile l'impugnazione;
- dichiara tenuti e condanna e , in Parte_3 Controparte_6 via tra loro solidale, a rimborsare a rappresentata in giudizio da Controparte_1
Pag. n. 10 di 11 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 6.946,00# Controparte_2 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento da parte di e Parte_3 Controparte_6
in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 11 di 11