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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/09/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 8833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8833/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MARTIGNETTI GLORIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile il 21.03.2009 in Anzio (RM) con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il Persona_1 22.09.2006), (il 7.10.200), (il 28.05.2010), (il Persona_2 Persona_3 Persona_4
2.02.2015) (il 26.09.2018) adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse Persona_5
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal comportamento di parte resistente, il quale, dopo la nascita dell'ultimo figlio si allontanava dalla casa coniugale per andare a lavorare fuori per poi farvi rientro nel giugno 2021. Dopo una violenta lite tra i coniugi, parte resistente si allontanava nuovamente dalla casa familiare. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore dei cinque figli di euro
800,00 mensili.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale del 7.03.2023 il difensore per parte ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre stante l'irreperibilità del padre. Il Presidente delegato, sentita parte ricorrente, presente personalmente, e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti fissando udienza per il prosieguo dinanzi al g.i.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni del ricorso introduttivo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il g.i., lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. regolarmente Controparte_1
convenuto in giudizio e non costituitosi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia della resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto all'affido del primogenito nulla si dispone atteso che nelle more del giudizio Persona_1
lo stesso ha raggiunto la maggiore età.
Quanto all'affido dei minori , , e , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale, dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre non sussistendo i presupposti per disporre l'affido condiviso degli stessi. Il resistente, così come rappresentato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, è irreperibile e si limita a chiamare, alcune volte, soltanto uno dei figli. Circostanza, quest'ultima, che conferma un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo. Peraltro, la ricorrente ha rappresentato che parte resistente versa in favore dei cinque figli la cifra irrisoria di euro 50,00. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.” (cfr. in tal senso Cass.
n.26587/2009).
La collocazione dei minori presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
In ordine al diritto di visita ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione dei figli con il padre alle esigenze di vita e dei minori, vada regolamentata la frequentazione padre-figli al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, a conferma dell'ordinanza presidenziale e stante la continua irreperibilità del resistente, il padre potrà tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00.
In relazione al mantenimento dei figli, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento mensile di euro 800,00; con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, stabiliva a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 600,00 (euro 120,00 per ciascun figlio).
Orbene, questo Collegio ritiene di confermare tale importo atteso che la situazione reddituale delle parti deve presumersi sia rimasta pressocché invariata. Ed invero, parte ricorrente lavora saltuariamente, inoltre, risulta percettrice del reddito di cittadinanza nonché dell'assegno unico per i figli mentre parte resistente, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente nell'atto introduttivo, lavora fuori. Pertanto, il Tribunale dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1
City (Nigeria) il 25.10.1974 che hanno contratto matrimonio in Anzio (RM) il 21.03.2009;
• Dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre;
• Assegna la casa coniugale a parte ricorrente che la abiterà unitamente ai figli;
• Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro 120,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio (RM) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.23 parte I, Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009;
• Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8833/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to MARTIGNETTI GLORIA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile il 21.03.2009 in Anzio (RM) con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il Persona_1 22.09.2006), (il 7.10.200), (il 28.05.2010), (il Persona_2 Persona_3 Persona_4
2.02.2015) (il 26.09.2018) adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse Persona_5
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal comportamento di parte resistente, il quale, dopo la nascita dell'ultimo figlio si allontanava dalla casa coniugale per andare a lavorare fuori per poi farvi rientro nel giugno 2021. Dopo una violenta lite tra i coniugi, parte resistente si allontanava nuovamente dalla casa familiare. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale a sé; di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore dei cinque figli di euro
800,00 mensili.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale del 7.03.2023 il difensore per parte ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre stante l'irreperibilità del padre. Il Presidente delegato, sentita parte ricorrente, presente personalmente, e rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti fissando udienza per il prosieguo dinanzi al g.i.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8.04.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni del ricorso introduttivo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni il g.i., lette le note, riservava la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. regolarmente Controparte_1
convenuto in giudizio e non costituitosi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia della resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto all'affido del primogenito nulla si dispone atteso che nelle more del giudizio Persona_1
lo stesso ha raggiunto la maggiore età.
Quanto all'affido dei minori , , e , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale, dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre non sussistendo i presupposti per disporre l'affido condiviso degli stessi. Il resistente, così come rappresentato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, è irreperibile e si limita a chiamare, alcune volte, soltanto uno dei figli. Circostanza, quest'ultima, che conferma un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo. Peraltro, la ricorrente ha rappresentato che parte resistente versa in favore dei cinque figli la cifra irrisoria di euro 50,00. La giurisprudenza di legittimità, a tal proposito, ha in più occasioni precisato che il mancato versamento del mantenimento dei figli “incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.” (cfr. in tal senso Cass.
n.26587/2009).
La collocazione dei minori presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
In ordine al diritto di visita ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione dei figli con il padre alle esigenze di vita e dei minori, vada regolamentata la frequentazione padre-figli al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, a conferma dell'ordinanza presidenziale e stante la continua irreperibilità del resistente, il padre potrà tenere con sé i figli minori per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17,30 alle 20,00.
In relazione al mantenimento dei figli, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento mensile di euro 800,00; con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, stabiliva a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 600,00 (euro 120,00 per ciascun figlio).
Orbene, questo Collegio ritiene di confermare tale importo atteso che la situazione reddituale delle parti deve presumersi sia rimasta pressocché invariata. Ed invero, parte ricorrente lavora saltuariamente, inoltre, risulta percettrice del reddito di cittadinanza nonché dell'assegno unico per i figli mentre parte resistente, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente nell'atto introduttivo, lavora fuori. Pertanto, il Tribunale dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Controparte_1
City (Nigeria) il 25.10.1974 che hanno contratto matrimonio in Anzio (RM) il 21.03.2009;
• Dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre;
• Assegna la casa coniugale a parte ricorrente che la abiterà unitamente ai figli;
• Disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro 120,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, scolastiche ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio (RM) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.23 parte I, Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009;
• Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio