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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDINOTTI Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. PERNICI MARTINA, elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI 99 FIRENZE presso il difensore avv. BALDINOTTI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VITIELLO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIALE MONTEGRAPPA 304/A1 PRATO presso il difensore avv. VITIELLO GIUSEPPINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto davanti a questo giudice del lavoro ed Parte_1 Controparte_3
, formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare, che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa nei Parte_1 confronti di con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con qualifica di operaio con P.IVA_1 mansione di facchino inquadrato al Liv. 6J del CCNL Autotrasporti Merci Logistica, nel periodo dal
04.06.2021 al 15.11.2022; Accertare e dichiarare, che il sig. è creditore nei confronti della società Parte_1 [...] con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore a titolo di somme dovute e non corrisposte come differenze retributive principali e accessorie e TFR per complessivi € 14.780,75 (quattordicimilasettecentottanta/75), o quella diversa somma ritenuta a titolo di giustizia;
e per l'effetto, Condannare, la con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. , al P.IVA_1 Parte_1 pagamento delle suddette spettanze a titolo di somme dovute e non corrisposte come differenze retributive principali e accessorie e TFR per complessivi € € 14.780,75 (quattordicimilasettecentottanta/75) o quella diversa somma ritenuta a titolo di giustizia – oltre interessi dal dì dovuti fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Condannare la con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei relativi contributi P.IVA_1 assicurativi e previdenziali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 4.6.2021 al
15.11.2022 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali) con inquadramento al livello 6J del CCNL Autotrasporto Merci Logistica e mansioni di facchino – ha allegato in aver in realtà prestato la propria attività per un orario maggiore, anche in periodo notturno, per un totale di 50 ore medie mensili di straordinario e ore 25 medie mensili di lavoro notturno (dal lunedì al venerdì, dalle 3,30 alle 11,00, talvolta anche nel pomeriggio dalle 13,30 alle
17,30).
Ha quindi domandato il pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, ratei 13ma e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti, trasferte e lavoro notturno, oltre al
TFR, nonchè la condanna della resistente al pagamento in favore di della relativa contribuzione. CP_2
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto le domande del Controparte_3
ricorso, chiedendone il rigetto.
, nel costituirsi in giudizio, ha domandato di accertare, in caso di riconoscimento delle pretese del CP_2 ricorrente, il diritto dell' al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo che CP_6
stabilito in corso di causa con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e. in ogni caso, con condanna alle spese a favore dell'Istituto costituito.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Tra le parti è pacifico che sia intercorso dal 4.6.2021 al 15.11.2022 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali) con inquadramento al livello 6J del CCNL
Autotrasporto Merci Logistica e mansioni di facchino (doc. 1 fasc. ric.), per il quale
Sono state rilasciate le buste paga in atti (doc. 7 fasc. res.)
Il ricorrente - sul presupposto dello svolgimento di un orario straordinario (anche notturno) dal lunedì al venerdì, dalle 3,30 alle 11,00, talvolta anche nel pomeriggio dalle 13,30 alle 17,30 – ha rivendicato il pagamento di differenze retributive per complessivi € 14.780,75 a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, ratei 13ma e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti, trasferte e lavoro notturno, oltre al
TFR (vd. docc. 5 e 6 fasc. ric.).
L?istruttoria per testi non ha dimostrato lo svolgimento del maggio oprario allegato in ricorso.
Il teste di parte ricorrente nulla è stato in grado di riferire con riferimento al Parte_2 periodo lavorativo del ricorrente oggetto di causa, mentre l'altro teste di parte ricorrente
[...]
– con riguardo agli orari di lavoro diversi dal proprio (dalle 6,00 alle 12,00/12,30 e dalle Tes_1
14,00/ alle 17,30/18,00, dal lunedì al venerdì) – ha riferito circostanze de relato actoris, come tali prive di idoneo valore probatorio.
Per contro i testi di parte resistente e hanno riferito di un orario di Tes_2 Testimone_3
lavoro seguito dal ricorrente sostanzialmente coincidente con quello allegato in memoria difensiva (dal lunedì al venerdì dalle 5,00/6,00 alle 10,00 e dalle 14,00/16,00 alle 18,00), rientrante nelle 40 ore settimanali.
E' altresì mancata la prova della mancata fruizione da parte del ricorrente di giornate di ferie.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, anche per la parte relativa alla condanna al pagamento in favore di della contribuzione. CP_2
Nei rapporti tra il ricorrente e e nei rapporti tra il ricorrente e , le Controparte_3 CP_2
spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattese,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_3 liquidate in € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 2.695,00 Parte_1 CP_2
per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1689/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDINOTTI Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. PERNICI MARTINA, elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI 99 FIRENZE presso il difensore avv. BALDINOTTI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
VITIELLO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in VIALE MONTEGRAPPA 304/A1 PRATO presso il difensore avv. VITIELLO GIUSEPPINA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto davanti a questo giudice del lavoro ed Parte_1 Controparte_3
, formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“Accertare e dichiarare, che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa nei Parte_1 confronti di con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con qualifica di operaio con P.IVA_1 mansione di facchino inquadrato al Liv. 6J del CCNL Autotrasporti Merci Logistica, nel periodo dal
04.06.2021 al 15.11.2022; Accertare e dichiarare, che il sig. è creditore nei confronti della società Parte_1 [...] con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore a titolo di somme dovute e non corrisposte come differenze retributive principali e accessorie e TFR per complessivi € 14.780,75 (quattordicimilasettecentottanta/75), o quella diversa somma ritenuta a titolo di giustizia;
e per l'effetto, Condannare, la con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. , al P.IVA_1 Parte_1 pagamento delle suddette spettanze a titolo di somme dovute e non corrisposte come differenze retributive principali e accessorie e TFR per complessivi € € 14.780,75 (quattordicimilasettecentottanta/75) o quella diversa somma ritenuta a titolo di giustizia – oltre interessi dal dì dovuti fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
Condannare la con sede legale in Prato, via Firenze n. 85, (P.I. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei relativi contributi P.IVA_1 assicurativi e previdenziali;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 4.6.2021 al
15.11.2022 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali) con inquadramento al livello 6J del CCNL Autotrasporto Merci Logistica e mansioni di facchino – ha allegato in aver in realtà prestato la propria attività per un orario maggiore, anche in periodo notturno, per un totale di 50 ore medie mensili di straordinario e ore 25 medie mensili di lavoro notturno (dal lunedì al venerdì, dalle 3,30 alle 11,00, talvolta anche nel pomeriggio dalle 13,30 alle
17,30).
Ha quindi domandato il pagamento delle differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, ratei 13ma e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti, trasferte e lavoro notturno, oltre al
TFR, nonchè la condanna della resistente al pagamento in favore di della relativa contribuzione. CP_2
Costituitasi in giudizio, ha contestato in fatto e in diritto le domande del Controparte_3
ricorso, chiedendone il rigetto.
, nel costituirsi in giudizio, ha domandato di accertare, in caso di riconoscimento delle pretese del CP_2 ricorrente, il diritto dell' al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo che CP_6
stabilito in corso di causa con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e. in ogni caso, con condanna alle spese a favore dell'Istituto costituito.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Tra le parti è pacifico che sia intercorso dal 4.6.2021 al 15.11.2022 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali) con inquadramento al livello 6J del CCNL
Autotrasporto Merci Logistica e mansioni di facchino (doc. 1 fasc. ric.), per il quale
Sono state rilasciate le buste paga in atti (doc. 7 fasc. res.)
Il ricorrente - sul presupposto dello svolgimento di un orario straordinario (anche notturno) dal lunedì al venerdì, dalle 3,30 alle 11,00, talvolta anche nel pomeriggio dalle 13,30 alle 17,30 – ha rivendicato il pagamento di differenze retributive per complessivi € 14.780,75 a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, ratei 13ma e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti, trasferte e lavoro notturno, oltre al
TFR (vd. docc. 5 e 6 fasc. ric.).
L?istruttoria per testi non ha dimostrato lo svolgimento del maggio oprario allegato in ricorso.
Il teste di parte ricorrente nulla è stato in grado di riferire con riferimento al Parte_2 periodo lavorativo del ricorrente oggetto di causa, mentre l'altro teste di parte ricorrente
[...]
– con riguardo agli orari di lavoro diversi dal proprio (dalle 6,00 alle 12,00/12,30 e dalle Tes_1
14,00/ alle 17,30/18,00, dal lunedì al venerdì) – ha riferito circostanze de relato actoris, come tali prive di idoneo valore probatorio.
Per contro i testi di parte resistente e hanno riferito di un orario di Tes_2 Testimone_3
lavoro seguito dal ricorrente sostanzialmente coincidente con quello allegato in memoria difensiva (dal lunedì al venerdì dalle 5,00/6,00 alle 10,00 e dalle 14,00/16,00 alle 18,00), rientrante nelle 40 ore settimanali.
E' altresì mancata la prova della mancata fruizione da parte del ricorrente di giornate di ferie.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, anche per la parte relativa alla condanna al pagamento in favore di della contribuzione. CP_2
Nei rapporti tra il ricorrente e e nei rapporti tra il ricorrente e , le Controparte_3 CP_2
spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, domanda e richiesta disattese,
1) rigetta le domande del ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_3 liquidate in € 2.695,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 2.695,00 Parte_1 CP_2
per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.