Articolo 779 del Codice civile
Articolo 778Articolo 737
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19 aprile 1942
Art. 779.

(Donazione a favore del tutore o protutore).

E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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