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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2024, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 29/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4169/2024 R.G. promossa da:
, e tutti rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv.CILIFRESE SALVATORE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE Controparte_1
LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 22.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento CP_1 di recupero di somme sulla pensione già in godimento al proprio dante causa sig. . Concludeva, pertanto, per la condanna dell'istituto alla Persona_1 restituzione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto e all'annullamento del successivo addebito.
All'udienza odierna veniva riunito al presente procedimento anche il ricorso proposto da e altri figli ed eredi di Parte_3 Parte_2 Per_1
, i quali avevano presentato identico ricorso per quanto richiesto
[...] dall'istituto pro quota. Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
L'istituto ha effettuato una ricostituzione della pensione del dante causa dei ricorrenti chiedendo la restituzione di quanto corrisposto a titolo di anf.
Alla fattispecie in esame devono applicarsi, ratione temporis, le norme di cui alla l.n. 448/01.
La legge n.88/89 che, all'art. 52, così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La norma è stata interpretata autenticamente dal legislatore il quale, all'art. 13
l.n.412/91 ha chiarito che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
E', pertanto, evidente che l'unico requisito per poter procedere alla ripetizione dell'indebito dopo il 31.12.2000, consiste nel dolo del pensionato ovvero l'omessa od incompleta segnalazione da parte di costui di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso in esame si è verificata proprio tale omessa comunicazione del pensionato;
infatti l'istituto ha effettuato una ricostituzione della pensione del dante causa dei ricorrenti avendo verificato che costui aveva dichiarato la vivenza a carico della figlia e aveva Parte_1 così percepito gli anf.
Dalla documentazione in atti (cfr. sentenza di divorzio del 2000) risulta però che la ricorrente percepisse assegno divorzile dall'ex coniuge e dunque difettava il requisito della vivenza a carico per poter beneficiare degli assegni famigliari.
Ne deriva che legittimamente l'istituto ha provveduto a ripetere le somme prima dal dante causa e poi a richiederle agli odierni ricorrenti pro quota quali eredi.
Le spese di giudizio sono irripetibili.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto SA , Pt_1
e nei confronti Parte_2 Parte_3 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Bari,29/10/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 29/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4169/2024 R.G. promossa da:
, e tutti rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv.CILIFRESE SALVATORE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE Controparte_1
LEONARDIS DANIELE giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione somme.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 22.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento CP_1 di recupero di somme sulla pensione già in godimento al proprio dante causa sig. . Concludeva, pertanto, per la condanna dell'istituto alla Persona_1 restituzione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto e all'annullamento del successivo addebito.
All'udienza odierna veniva riunito al presente procedimento anche il ricorso proposto da e altri figli ed eredi di Parte_3 Parte_2 Per_1
, i quali avevano presentato identico ricorso per quanto richiesto
[...] dall'istituto pro quota. Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
L'istituto ha effettuato una ricostituzione della pensione del dante causa dei ricorrenti chiedendo la restituzione di quanto corrisposto a titolo di anf.
Alla fattispecie in esame devono applicarsi, ratione temporis, le norme di cui alla l.n. 448/01.
La legge n.88/89 che, all'art. 52, così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La norma è stata interpretata autenticamente dal legislatore il quale, all'art. 13
l.n.412/91 ha chiarito che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
E', pertanto, evidente che l'unico requisito per poter procedere alla ripetizione dell'indebito dopo il 31.12.2000, consiste nel dolo del pensionato ovvero l'omessa od incompleta segnalazione da parte di costui di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso in esame si è verificata proprio tale omessa comunicazione del pensionato;
infatti l'istituto ha effettuato una ricostituzione della pensione del dante causa dei ricorrenti avendo verificato che costui aveva dichiarato la vivenza a carico della figlia e aveva Parte_1 così percepito gli anf.
Dalla documentazione in atti (cfr. sentenza di divorzio del 2000) risulta però che la ricorrente percepisse assegno divorzile dall'ex coniuge e dunque difettava il requisito della vivenza a carico per poter beneficiare degli assegni famigliari.
Ne deriva che legittimamente l'istituto ha provveduto a ripetere le somme prima dal dante causa e poi a richiederle agli odierni ricorrenti pro quota quali eredi.
Le spese di giudizio sono irripetibili.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto SA , Pt_1
e nei confronti Parte_2 Parte_3 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Bari,29/10/2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi