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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/11/2024, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.10.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.10.2024, 8.10.2024, 14.10.2024, 16.10.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 72/2023 R.G. Lav., TRA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Cecere, giusta procura allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Maratta, n. 14 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Orione giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
RESISTENTE
Controparte_2 rappresentata e difesa da alle liti a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, p.za Roma n. 13 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_3
ESISTENTE
Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
1 rappresentata e difesa dall'avv. Morsucci giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, via Frediani n. 10 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_4
SISTENTE OGGETTO: pagamento retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti allegano di aver prestato attività lavorativa come dipendenti di nell'ambito Controparte_2 di un appalto da questi stipulato con la tengono di Controparte_1 vantare differenze retributive dovute a re orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto, mancata retribuzione delle assenze, effettivo pagamento solo delle ore lavorate con esclusione, dunque, di TFR e XIII mensilità. Chiedono per tali motivi il pagamento delle ore di lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, XIII mensilità e TFR non corrisposti. Costituendosi in giudizio il datore di lavoro allega di avere corrisposto le retribuzioni spettanti per le ore di lavoro svolte, nonché XIII mensilità e TFR erogate mensilmente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori;
precisa inoltre di avere contestato le assenze non giustificate e di non avere registrato giorni fittizi di assenza. Chiede pertanto il rigetto delle avverse pretese. Si è costituita in giudizio anche la precisando di avere Controparte_1 stipulato un contratto di appalto con la che aveva a sua Controparte_3 volta subappaltato il servizio previa autorizzazione alla sicché ne ha chiesto la chiamata in causa ai fini della manleva. Nel merito contestato la carenza di legittimazione passiva per gli importi privi di natura retributiva ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. A seguito di autorizzazione giudiziale, è stata chiamata in causa la
[...] che costituendosi in giudizio ha negato la propria respon Controparte_3 on aventi natura retributiva e ha rilevato che grava sui ricorrenti fornire prova della prestazione lavorativa resa al di fuori delle ore ordinarie che si assumono essere state retribuite.
2. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE PRETESE ALLA LUCE DEL COMPENDIO PROBATORIO. Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Va innanzitutto osservato, come rilevato peraltro anche dai resistenti, che viene ammesso nello stesso ricorso introduttivo che XIII mensilità e TFR sono stati regolarmente corrisposti, benché in ratei mensili in ciascuna busta paga. A prescindere dalla presenza di una richiesta formulata in tal senso dai lavoratori, a fronte di un avvenuto pagamento non è possibile pretendere ulteriormente tali poste retributive, sostenendo che invero la loro reale imputazione era quella di coprire le ore lavorate in più rispetto a quelle contrattualmente previste.
2 Ove, infatti, ciò risultasse provato il lavoratore avrebbe diritto al pagamento degli importi dovuti per lavoro supplementare (trattandosi nel caso di specie di rapporti di lavoro part time) ed eventualmente dei ratei di XIII mensilità e TFR conseguente al maggior orario di lavoro svolto, ove vi fosse prova della continuità e regolarità di esso, non essendo al contrario possibile per il lavoratore creditore modificare l'imputazione di pagamento effettuata dal debitore datore di lavoro ai sensi dell'art. 1193 primo comma c.c. Dunque, la pretesa vantata in giudizio va intesa come volta ad ottenere pagamento delle ore di lavoro svolte in più rispetto a quelle formalizzate nel contratto di lavoro e pagate in busta paga, nonché al pagamento delle ore di lavoro prestate durante le assenze retribuite e non retribuite fittiziamente indicate in busta paga nonostante in quei giorni i lavoratori avessero prestato attività lavorativa. L'onere probatorio gravante sui lavoratori attiene, pertanto, da un lato la prova dell'orario di lavoro superiore alle ore indicate nel contratto individuale, dall'altro la prova della prestazione lavorativa resa nelle giornate indicate come assenze in busta paga. In particolare, con riferimento alle assenze fittiziamente indicate in busta paga, il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei lavoratori con riferimento ai documenti 8, 9, 10 del fascicolo di parte resistente CP_2
è intervenuto tardivamente non nella prima udienza di tr
[...] seconda udienza successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
Peraltro, anche ove non si tenesse conto di tali contestazioni disciplinari per le assenze non giustificate (che, peraltro, non risultano essere state seguite da alcuna sanzione disciplinare nonostante in alcuni casi vi siano una pluralità di assenze contestate), non vi è prova che nei giorni indicati come assenza in busta paga i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa. I lavoratori sentiti sui capitoli 6 e 7 del ricorso che riguardavano proprio l'indicazione in busta paga di assenze fittizie hanno l'uno affermato di non comprendere la domanda (teste e l'altro negato la circostanza (teste Tes_1
opportunamente escusso in presenza di un interprete). Testimone_2 llo svolgimento di lavoro supplementare rispetto a quanto corrisposto in busta paga e concordato nei contratti di lavoro part time, il teste ha riferito di non conoscere tutti i ricorrenti, precisando peraltro Tes_3 che essi lavoravano in orari e luoghi diversi da dove lui prestava attività lavorativa sicché non sapeva riferirne l'orario di lavoro;
il teste ha Tes_2 riferito che si lavoravano sei ore da lunedì al venerdì dalle 16 alle 2 to e la domenica non sempre per tre ore, con una media di circa due sabati al mese, mentre la domenica non si lavorava mai;
il teste ha riferito di Tes_1 avere sempre lavorato otto ore al giorno come i ricorre 6 alle 24 (e a volte per 10 ore iniziando alle 14) dal lunedì al venerdì e il sabato per 6 o 8 ore, nonché per qualche domenica. Dall'esame di tali deposizioni si ritiene che non vi sia prova sufficiente
3 del lavoro supplementare svolto dal lunedì al venerdì, in quanto sul punto i due testimoni che hanno saputo riferire hanno dato versioni differenti e non collimanti. Quanto al lavoro prestato il sabato si deve ritenere provato lo svolgimento di tre ore di lavoro per due sabati al mese per un totale mensile di 6 ore di lavoro straordinario o supplementare, concordando le due deposizioni sul fatto che si facesse straordinario non pagato il sabato pur differendo sulle ore di lavoro, sicché può ritenersi raggiunta la prova solo sul minore orario riferito dai testimoni escussi. Considerati gli importi orari indicati nel ricorso introduttivo, che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti, si ritiene pertanto che spettino ai ricorrenti le seguenti somme:
- BM FAISAL: 6 ore mensili x 12 mesi x 10,60 euro = 763,20 euro
- 6 ore mensili x 11 mesi x 10,60 euro = 699,60 Controparte_4 euro
- : 6 ore mensili x 12 mesi x 10,60 euro = 763,20 CP_5 euro
- 6 ore mensili x 12 mesi x 10,60 euro = 763,20 euro Parte_3
3 ONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Nei limiti sopra indicati il ricorso andrà dunque accolto, con condanna in solido di quale datore di Controparte_2 lavoro e di quale utilizzatore appaltante ai sensi dell'art. 29 Controparte_1
d.lgs. 276/ che le somme ritenute dovute hanno natura prettamente retributiva e sono state svolte nell'ambito del subappalto stipulato tra e a seguito dell'appalto conferito da Controparte_3 Controparte_2 nei confronti di come chiaramente Controparte_1 Controparte_3 ni. Parimenti dovrà essere accolta la domanda di manleva di CP_1 nei confronti di obbligato principale qual
[...] Controparte_2 lavoro nei confronti dei lavoratori ricorrenti, mentre non può trovare accoglimento secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 la domanda di manleva nei confronti di Ed infatti, il Controparte_3 debitore in solido che ha pagato più della i regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro il regresso può Controparte_2 essere esercitato soltanto nei confro o. Ed infatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro (nel caso di specie i lavoratori hanno azionato il credito soltanto verso il debitore principale datore di lavoro e verso Controparte_2 il committente , ma tale garanzia non si estende anche al Controparte_1 coobbligato in ui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in minima parte, si ritiene che esse debbano essere compensate per 2/3 ponendo
4 il residuo terzo liquidato come da dispositivo a carico di e Controparte_2 in solido tra loro per il principio di socco Controparte_1 imo principio, dovrà, inoltre, rifondere le Controparte_2 spese di lite nei confronti di visto l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva propost ei suoi confronti, mentre dovrà rifondere le spese di lite nei confronti di Controparte_1 [...]
il rigetto della domanda di manleva proposta. Controparte_3
Le spese tra e vanno compensate Controparte_2 Controparte_3 in quanto non si s leva avanzata dalla seconda nei confronti del primo, non essendo stata condannata la
[...] né nei confronti dei ricorrenti che non hanno avanzato do Controparte_3 contro di essa, né nei confronti della essendo infondata la Controparte_1 domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_2 in solido tra loro a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
Euro 763,20, a la so di Controparte_4
Euro 699,60, a la uro 763,20, a CP_5 Pt_3 la som 763,20, oltre rivalutazione monet
[...] interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna CP_2
e in solido tra loro a rifondere ai ric
[...] Controparte_1
r uro 800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme ch icorrente per i p sente dispositivo;
4) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liq 00, oltre rimb VA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Controparte_3 di lite che 2.400,00, oltr , IVA e CPA come per legge;
6) Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 7.11.2024 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.10.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
5
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.10.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 3.10.2024, 8.10.2024, 14.10.2024, 16.10.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 72/2023 R.G. Lav., TRA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Cecere, giusta procura allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Maratta, n. 14 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Orione giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, p.za Corvetto n. 2/5 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
RESISTENTE
Controparte_2 rappresentata e difesa da alle liti a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, p.za Roma n. 13 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_3
ESISTENTE
Controparte_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
1 rappresentata e difesa dall'avv. Morsucci giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, via Frediani n. 10 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_4
SISTENTE OGGETTO: pagamento retribuzioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti allegano di aver prestato attività lavorativa come dipendenti di nell'ambito Controparte_2 di un appalto da questi stipulato con la tengono di Controparte_1 vantare differenze retributive dovute a re orario di lavoro inferiore a quello effettivamente svolto, mancata retribuzione delle assenze, effettivo pagamento solo delle ore lavorate con esclusione, dunque, di TFR e XIII mensilità. Chiedono per tali motivi il pagamento delle ore di lavoro ordinario, straordinario, festivo, notturno, XIII mensilità e TFR non corrisposti. Costituendosi in giudizio il datore di lavoro allega di avere corrisposto le retribuzioni spettanti per le ore di lavoro svolte, nonché XIII mensilità e TFR erogate mensilmente per venire incontro alle esigenze dei lavoratori;
precisa inoltre di avere contestato le assenze non giustificate e di non avere registrato giorni fittizi di assenza. Chiede pertanto il rigetto delle avverse pretese. Si è costituita in giudizio anche la precisando di avere Controparte_1 stipulato un contratto di appalto con la che aveva a sua Controparte_3 volta subappaltato il servizio previa autorizzazione alla sicché ne ha chiesto la chiamata in causa ai fini della manleva. Nel merito contestato la carenza di legittimazione passiva per gli importi privi di natura retributiva ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. A seguito di autorizzazione giudiziale, è stata chiamata in causa la
[...] che costituendosi in giudizio ha negato la propria respon Controparte_3 on aventi natura retributiva e ha rilevato che grava sui ricorrenti fornire prova della prestazione lavorativa resa al di fuori delle ore ordinarie che si assumono essere state retribuite.
2. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLE PRETESE ALLA LUCE DEL COMPENDIO PROBATORIO. Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Va innanzitutto osservato, come rilevato peraltro anche dai resistenti, che viene ammesso nello stesso ricorso introduttivo che XIII mensilità e TFR sono stati regolarmente corrisposti, benché in ratei mensili in ciascuna busta paga. A prescindere dalla presenza di una richiesta formulata in tal senso dai lavoratori, a fronte di un avvenuto pagamento non è possibile pretendere ulteriormente tali poste retributive, sostenendo che invero la loro reale imputazione era quella di coprire le ore lavorate in più rispetto a quelle contrattualmente previste.
2 Ove, infatti, ciò risultasse provato il lavoratore avrebbe diritto al pagamento degli importi dovuti per lavoro supplementare (trattandosi nel caso di specie di rapporti di lavoro part time) ed eventualmente dei ratei di XIII mensilità e TFR conseguente al maggior orario di lavoro svolto, ove vi fosse prova della continuità e regolarità di esso, non essendo al contrario possibile per il lavoratore creditore modificare l'imputazione di pagamento effettuata dal debitore datore di lavoro ai sensi dell'art. 1193 primo comma c.c. Dunque, la pretesa vantata in giudizio va intesa come volta ad ottenere pagamento delle ore di lavoro svolte in più rispetto a quelle formalizzate nel contratto di lavoro e pagate in busta paga, nonché al pagamento delle ore di lavoro prestate durante le assenze retribuite e non retribuite fittiziamente indicate in busta paga nonostante in quei giorni i lavoratori avessero prestato attività lavorativa. L'onere probatorio gravante sui lavoratori attiene, pertanto, da un lato la prova dell'orario di lavoro superiore alle ore indicate nel contratto individuale, dall'altro la prova della prestazione lavorativa resa nelle giornate indicate come assenze in busta paga. In particolare, con riferimento alle assenze fittiziamente indicate in busta paga, il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dei lavoratori con riferimento ai documenti 8, 9, 10 del fascicolo di parte resistente CP_2
è intervenuto tardivamente non nella prima udienza di tr
[...] seconda udienza successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_3
Peraltro, anche ove non si tenesse conto di tali contestazioni disciplinari per le assenze non giustificate (che, peraltro, non risultano essere state seguite da alcuna sanzione disciplinare nonostante in alcuni casi vi siano una pluralità di assenze contestate), non vi è prova che nei giorni indicati come assenza in busta paga i ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa. I lavoratori sentiti sui capitoli 6 e 7 del ricorso che riguardavano proprio l'indicazione in busta paga di assenze fittizie hanno l'uno affermato di non comprendere la domanda (teste e l'altro negato la circostanza (teste Tes_1
opportunamente escusso in presenza di un interprete). Testimone_2 llo svolgimento di lavoro supplementare rispetto a quanto corrisposto in busta paga e concordato nei contratti di lavoro part time, il teste ha riferito di non conoscere tutti i ricorrenti, precisando peraltro Tes_3 che essi lavoravano in orari e luoghi diversi da dove lui prestava attività lavorativa sicché non sapeva riferirne l'orario di lavoro;
il teste ha Tes_2 riferito che si lavoravano sei ore da lunedì al venerdì dalle 16 alle 2 to e la domenica non sempre per tre ore, con una media di circa due sabati al mese, mentre la domenica non si lavorava mai;
il teste ha riferito di Tes_1 avere sempre lavorato otto ore al giorno come i ricorre 6 alle 24 (e a volte per 10 ore iniziando alle 14) dal lunedì al venerdì e il sabato per 6 o 8 ore, nonché per qualche domenica. Dall'esame di tali deposizioni si ritiene che non vi sia prova sufficiente
3 del lavoro supplementare svolto dal lunedì al venerdì, in quanto sul punto i due testimoni che hanno saputo riferire hanno dato versioni differenti e non collimanti. Quanto al lavoro prestato il sabato si deve ritenere provato lo svolgimento di tre ore di lavoro per due sabati al mese per un totale mensile di 6 ore di lavoro straordinario o supplementare, concordando le due deposizioni sul fatto che si facesse straordinario non pagato il sabato pur differendo sulle ore di lavoro, sicché può ritenersi raggiunta la prova solo sul minore orario riferito dai testimoni escussi. Considerati gli importi orari indicati nel ricorso introduttivo, che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti, si ritiene pertanto che spettino ai ricorrenti le seguenti somme:
- BM FAISAL: 6 ore mensili x 12 mesi x 10,60 euro = 763,20 euro
- 6 ore mensili x 11 mesi x 10,60 euro = 699,60 Controparte_4 euro
- : 6 ore mensili x 12 mesi x 10,60 euro = 763,20 CP_5 euro
- 6 ore mensili x 12 mesi x 10,60 euro = 763,20 euro Parte_3
3 ONCLUSIONI E SPESE DI LITE. Nei limiti sopra indicati il ricorso andrà dunque accolto, con condanna in solido di quale datore di Controparte_2 lavoro e di quale utilizzatore appaltante ai sensi dell'art. 29 Controparte_1
d.lgs. 276/ che le somme ritenute dovute hanno natura prettamente retributiva e sono state svolte nell'ambito del subappalto stipulato tra e a seguito dell'appalto conferito da Controparte_3 Controparte_2 nei confronti di come chiaramente Controparte_1 Controparte_3 ni. Parimenti dovrà essere accolta la domanda di manleva di CP_1 nei confronti di obbligato principale qual
[...] Controparte_2 lavoro nei confronti dei lavoratori ricorrenti, mentre non può trovare accoglimento secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 la domanda di manleva nei confronti di Ed infatti, il Controparte_3 debitore in solido che ha pagato più della i regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro il regresso può Controparte_2 essere esercitato soltanto nei confro o. Ed infatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di lavoro (nel caso di specie i lavoratori hanno azionato il credito soltanto verso il debitore principale datore di lavoro e verso Controparte_2 il committente , ma tale garanzia non si estende anche al Controparte_1 coobbligato in ui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in minima parte, si ritiene che esse debbano essere compensate per 2/3 ponendo
4 il residuo terzo liquidato come da dispositivo a carico di e Controparte_2 in solido tra loro per il principio di socco Controparte_1 imo principio, dovrà, inoltre, rifondere le Controparte_2 spese di lite nei confronti di visto l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva propost ei suoi confronti, mentre dovrà rifondere le spese di lite nei confronti di Controparte_1 [...]
il rigetto della domanda di manleva proposta. Controparte_3
Le spese tra e vanno compensate Controparte_2 Controparte_3 in quanto non si s leva avanzata dalla seconda nei confronti del primo, non essendo stata condannata la
[...] né nei confronti dei ricorrenti che non hanno avanzato do Controparte_3 contro di essa, né nei confronti della essendo infondata la Controparte_1 domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_2 in solido tra loro a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
Euro 763,20, a la so di Controparte_4
Euro 699,60, a la uro 763,20, a CP_5 Pt_3 la som 763,20, oltre rivalutazione monet
[...] interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per due terzi tra le parti le spese di lite e condanna CP_2
e in solido tra loro a rifondere ai ric
[...] Controparte_1
r uro 800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme ch icorrente per i p sente dispositivo;
4) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liq 00, oltre rimb VA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Controparte_3 di lite che 2.400,00, oltr , IVA e CPA come per legge;
6) Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 7.11.2024 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 17.10.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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