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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 937/2024 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Lara Lanatà e (C.F. ), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Luigi Amoruso
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Isola di Capo Rizzuto
(KR) il 13.12.2008 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2008 parte
II serie A n. 76) e dalla loro unione sono nati tre figli: , il 15.9.2009; , Persona_1 Persona_2
l'8.1.2014 e l'8.6.2018. Persona_3
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
11.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la prole e i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
1 Con ordinanza del 22.1.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando, in data 19.9.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 23 gennaio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 937/2024 instaurata congiuntamente da Pt_1
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Lara Lanatà e (C.F. ), rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Luigi Amoruso
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Isola di Capo Rizzuto
(KR) il 13.12.2008 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2008 parte
II serie A n. 76) e dalla loro unione sono nati tre figli: , il 15.9.2009; , Persona_1 Persona_2
l'8.1.2014 e l'8.6.2018. Persona_3
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
11.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni riguardanti la prole e i rapporti economici tra le parti, queste ultime hanno dichiarato che tra di loro è venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel ricorso.
1 Con ordinanza del 22.1.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il P.M. ha espresso il proprio parere, nulla osservando, in data 19.9.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, le quali devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015;
Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi suddetti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio il 23 gennaio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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