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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/12/2024, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1208/2023 R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo) contro Parte_1 [...]
(avv.Giovanni Angelucci) e avente ad oggetto: crediti da lavoro Controparte_1 subordinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 22.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1)- accertare e dichiarare che nel periodo sopra indicato, tra le parti in causa si è svolto un rapporto di lavoro subordinato con prestazione resa dal ricorrente inquadrabile nel 4 livello retributivo del CCNL di settore;
2)-per l'effetto, dunque, condannare i resistenti, in solido tra loro e salvo il beneficio della preventiva escussione, al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente e per le causali di cui all'allegato prospetto riepilogativo, della complessiva somma di € 6.958,71 di cui € 1.438.05 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)-condannare, infine, i resistenti in solido tra loro e salvo il beneficio della preventiva escussione al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 09.02.2022 con part time al 60% pari a 24 ore settimanali sino all'08.07.2023, svolgendo presso il punto vendita sito in Francavilla al mare alla via
Nazionale Adriatica Nord 1, e con inquadramento al 4 livello del ccnl commercio, le mansioni di tagliatore di macelleria;
di essere “rimasto creditore delle somme dovutegli a titolo di: a)- mensilità giugno 2023 pari ad € 989,25; b)-mensilità luglio 2023 pari ad € 266,34; c)-rateo di tredicesima anno 2022 pari ad € 890,31; d)-rateo di quattordicesima anno 2022 pari ad €
539,58; e)-rateo di tredicesima 2023 pari ad € 494,62, f)-rateo di quattordicesima anno 2023 pari ad € 989,25; g)-spettanze di fine rapporto (indennità ferie, festività e permessi non goduti) pari ad € 1.351,31; h)-trattamento di fine rapporto pari ad € 1.438,05, per complessivi €
6.958,71”.
Si costituiva tardivamente in giudizio la C.DI.F. Controparte_1 CP_1 deducendo: che “le somme rivendicate dal prestatore di lavoro sono superiori rispetto a quelle ed esso realmente spettanti”; che il ricorrente aveva “sempre regolarmente percepito settimanalmente l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in contanti che gli veniva corrisposto brevi manu dal di lui fratello SI. , anch'egli impiegato presso la Persona_1 medesima macelleria di Francavilla al Mare”, il quale “a sua volta agiva in nome e per conto della avendone ampio mandato verbale”; che Controparte_1
“nulla è stato corrisposto al lavoratore a titolo di TFR, ciò poiché nelle more sono intervenuti molteplici atti di pignoramento presso terzi ai danni dal lavoratore SI. Parte_1 per svariate migliaia di euro”, dovendo corrispondere la somma di € 1.324,79 a titolo di TFR ai creditori che avevano azionato le procedure esecutive presso terzi. Concludeva chiedendo “In via principale:- ogni contraria istanza disattesa, ridurre la pretesa economica avversaria, per le ragioni di cui in premessa, alla somma di € 1.324,79 a titolo di TFR.- per l'effetto riconoscere la legittimità dalla C.DI.F. al mancato Controparte_1 versamento della ridetta somma di € 1.324,79 a titolo di TFR, dovendo essere questa corrisposta ai creditori che hanno azionato le procedure esecutive presso terzi. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del presente giudizio e/o, in subordine, con compensazione integralmente delle spese di lite”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda del ricorrente è in buona parte fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto il 09.02.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia cessato il l'8.7.2023 per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si leggano la data di assunzione riportata sulle buste paga e quella di licenziamento riportata nel modello Unilav al doc. n 1).
Sempre dalla documentazione prodotta (e in particolare dalle buste paga del 2022) si
Pag. 2 di 4 apprende che il ricorrente era stato assunto con part time al 60% inquadrato al livello IV del
CCNL del settore commercio.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico al dipendente spetti il pagamento delle retribuzione maturate per i mesi lavorati, e il pagamento delle mensilità aggiuntive previste dal CCNL applicato, ovverosia i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; allo stesso modo spetta il
TFR maturato su tutte le voci retributive spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che la società resistente si è costituita in giudizio tardivamente, in tal modo essendo decaduta dalla possibilità di provare, sia a mezzo di documenti che a mezzo di prove testimoniali, i fatti estintivi delle pretese del ricorrente dedotti in memoria di costituzione.
Può, pertanto, ritenersi provato che il ricorrente sia rimasto creditore delle seguenti somme maturate per aver svolto attività lavorativa nel periodo dal giugno 2022 al luglio 2023, ovverosia delle seguenti somme: 1)-mensilità giugno 2023 pari ad € 989,25; b)-mensilità luglio
2023 pari ad € 266,34; c)-rateo di tredicesima anno 2022 pari ad € 890,31; d)-rateo di quattordicesima anno 2022 pari ad € 539,58; e)-rateo di tredicesima 2023 pari ad € 494,62, f)- rateo di quattordicesima anno 2023 pari ad € 989,25; g)-trattamento di fine rapporto pari ad €
1.438,05”.
Il conteggio delle somme indicate in ricorso (così come ricostruito nel conteggio al doc.
n. 4), allora, ben può essere recepito in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel citato conteggio le somme dovute sulla base del CCNL applicato e in base ai dati indicati nelle buste paga prodotte (provenienti dal datore di lavoro e aventi valore confessorio).
A diverse conclusioni si perviene solo quanto al credito preteso per “spettanze di fine rapporto (indennità ferie, festività e permessi non goduti) pari ad € 1.351,31”, in quanto nel conteggio al doc. n. 4 risulta indicato un valore relativo alle “ferie” e alle festività” non godute che non trova riscontro nei dati riportati nell'ultima busta paga prodotta (dicembre 2022) e si tratta di diritti i cui fatti costitutivi sarebbe stato onere di parte ricorrente allegare e dimostrare
(deducendo, innanzitutto, quanti fossero i giorni di ferie maturati e quelli non goduti e quali fossero le giornate festive non godute).
Al pagamento della complessiva somma di euro 5607,4 (euro 6.958,71 meno1.351,31
Pag. 3 di 4 pretesi per ferie e festività non godute), dunque, deve essere in questa sede condannata la convenuta.
Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3°
c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto al credito per retribuzioni, anno per anno quanto ai crediti per mensilità aggiuntive e dalla fine del rapporto quanto a quello per T.F.R. e), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte convenuta va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori minimi in considerazione della minima attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: condanna in solido con Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 5607,4
[...] Parte_1 oltre agli interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 10 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 4 di 4
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1208/2023 R.G.A.C. promossa da (avv. Vincenzo Di Lorenzo) contro Parte_1 [...]
(avv.Giovanni Angelucci) e avente ad oggetto: crediti da lavoro Controparte_1 subordinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 22.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1)- accertare e dichiarare che nel periodo sopra indicato, tra le parti in causa si è svolto un rapporto di lavoro subordinato con prestazione resa dal ricorrente inquadrabile nel 4 livello retributivo del CCNL di settore;
2)-per l'effetto, dunque, condannare i resistenti, in solido tra loro e salvo il beneficio della preventiva escussione, al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente e per le causali di cui all'allegato prospetto riepilogativo, della complessiva somma di € 6.958,71 di cui € 1.438.05 a titolo di trattamento di fine rapporto o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, con interessi (ex art. 1284 quarto comma c.c.) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)-condannare, infine, i resistenti in solido tra loro e salvo il beneficio della preventiva escussione al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente dal 09.02.2022 con part time al 60% pari a 24 ore settimanali sino all'08.07.2023, svolgendo presso il punto vendita sito in Francavilla al mare alla via
Nazionale Adriatica Nord 1, e con inquadramento al 4 livello del ccnl commercio, le mansioni di tagliatore di macelleria;
di essere “rimasto creditore delle somme dovutegli a titolo di: a)- mensilità giugno 2023 pari ad € 989,25; b)-mensilità luglio 2023 pari ad € 266,34; c)-rateo di tredicesima anno 2022 pari ad € 890,31; d)-rateo di quattordicesima anno 2022 pari ad €
539,58; e)-rateo di tredicesima 2023 pari ad € 494,62, f)-rateo di quattordicesima anno 2023 pari ad € 989,25; g)-spettanze di fine rapporto (indennità ferie, festività e permessi non goduti) pari ad € 1.351,31; h)-trattamento di fine rapporto pari ad € 1.438,05, per complessivi €
6.958,71”.
Si costituiva tardivamente in giudizio la C.DI.F. Controparte_1 CP_1 deducendo: che “le somme rivendicate dal prestatore di lavoro sono superiori rispetto a quelle ed esso realmente spettanti”; che il ricorrente aveva “sempre regolarmente percepito settimanalmente l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in contanti che gli veniva corrisposto brevi manu dal di lui fratello SI. , anch'egli impiegato presso la Persona_1 medesima macelleria di Francavilla al Mare”, il quale “a sua volta agiva in nome e per conto della avendone ampio mandato verbale”; che Controparte_1
“nulla è stato corrisposto al lavoratore a titolo di TFR, ciò poiché nelle more sono intervenuti molteplici atti di pignoramento presso terzi ai danni dal lavoratore SI. Parte_1 per svariate migliaia di euro”, dovendo corrispondere la somma di € 1.324,79 a titolo di TFR ai creditori che avevano azionato le procedure esecutive presso terzi. Concludeva chiedendo “In via principale:- ogni contraria istanza disattesa, ridurre la pretesa economica avversaria, per le ragioni di cui in premessa, alla somma di € 1.324,79 a titolo di TFR.- per l'effetto riconoscere la legittimità dalla C.DI.F. al mancato Controparte_1 versamento della ridetta somma di € 1.324,79 a titolo di TFR, dovendo essere questa corrisposta ai creditori che hanno azionato le procedure esecutive presso terzi. Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi del presente giudizio e/o, in subordine, con compensazione integralmente delle spese di lite”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda del ricorrente è in buona parte fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto il 09.02.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia cessato il l'8.7.2023 per effetto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si leggano la data di assunzione riportata sulle buste paga e quella di licenziamento riportata nel modello Unilav al doc. n 1).
Sempre dalla documentazione prodotta (e in particolare dalle buste paga del 2022) si
Pag. 2 di 4 apprende che il ricorrente era stato assunto con part time al 60% inquadrato al livello IV del
CCNL del settore commercio.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico al dipendente spetti il pagamento delle retribuzione maturate per i mesi lavorati, e il pagamento delle mensilità aggiuntive previste dal CCNL applicato, ovverosia i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; allo stesso modo spetta il
TFR maturato su tutte le voci retributive spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che la società resistente si è costituita in giudizio tardivamente, in tal modo essendo decaduta dalla possibilità di provare, sia a mezzo di documenti che a mezzo di prove testimoniali, i fatti estintivi delle pretese del ricorrente dedotti in memoria di costituzione.
Può, pertanto, ritenersi provato che il ricorrente sia rimasto creditore delle seguenti somme maturate per aver svolto attività lavorativa nel periodo dal giugno 2022 al luglio 2023, ovverosia delle seguenti somme: 1)-mensilità giugno 2023 pari ad € 989,25; b)-mensilità luglio
2023 pari ad € 266,34; c)-rateo di tredicesima anno 2022 pari ad € 890,31; d)-rateo di quattordicesima anno 2022 pari ad € 539,58; e)-rateo di tredicesima 2023 pari ad € 494,62, f)- rateo di quattordicesima anno 2023 pari ad € 989,25; g)-trattamento di fine rapporto pari ad €
1.438,05”.
Il conteggio delle somme indicate in ricorso (così come ricostruito nel conteggio al doc.
n. 4), allora, ben può essere recepito in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel citato conteggio le somme dovute sulla base del CCNL applicato e in base ai dati indicati nelle buste paga prodotte (provenienti dal datore di lavoro e aventi valore confessorio).
A diverse conclusioni si perviene solo quanto al credito preteso per “spettanze di fine rapporto (indennità ferie, festività e permessi non goduti) pari ad € 1.351,31”, in quanto nel conteggio al doc. n. 4 risulta indicato un valore relativo alle “ferie” e alle festività” non godute che non trova riscontro nei dati riportati nell'ultima busta paga prodotta (dicembre 2022) e si tratta di diritti i cui fatti costitutivi sarebbe stato onere di parte ricorrente allegare e dimostrare
(deducendo, innanzitutto, quanti fossero i giorni di ferie maturati e quelli non goduti e quali fossero le giornate festive non godute).
Al pagamento della complessiva somma di euro 5607,4 (euro 6.958,71 meno1.351,31
Pag. 3 di 4 pretesi per ferie e festività non godute), dunque, deve essere in questa sede condannata la convenuta.
Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3°
c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto al credito per retribuzioni, anno per anno quanto ai crediti per mensilità aggiuntive e dalla fine del rapporto quanto a quello per T.F.R. e), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38, nonché Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte convenuta va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori minimi in considerazione della minima attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: condanna in solido con Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 5607,4
[...] Parte_1 oltre agli interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 10 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 4 di 4